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PENSIONI. PADOAN: "La Consulta non ha valutato il buco creato dalle pensioni. Massimo rispetto per l'autonomia della Corte, ma spero che in futuro l’interazione con Governo e Avvocatura sia più fruttuosa quando ci sono implicazioni per la finanza pubblica“. FRANCO ABRUZZO (UNPIT): “Il ministro, arrogante e un po’ ciuccio, non conosce il diritto costituzionale (e Montesquieu). La Corte ha ignorato volutamente l’articolo 81 (sul pareggio di bilancio) volendo riaffermare il primato dei diritti fondamentali dei cittadini alla Giustizia e all’Uguaglianza. Ed è ancora ciuccio e ignorante quando auspica una più fruttuosa interazione tra Governo, Consulta e Avvocatura. La Corte cammina e decide da sola, guai se dovesse confrontarsi con Palazzo Chigi prima di una decisione. Anche Renzi ciuccio, quando afferma ‘Rispetto per la Corte, ma dobbiamo lavorare insieme’. Montesquieu si rivolta nella tomba: la separazione dei poteri è una conquista dell’Illuminismo (secolo XVIII)”. IL DECRETO LEGGE SULLA “PICCOLA” PEREQUAZIONE N. 65/2015 NON SI APPLICA AI PROFESSIONISTI DELLE CASSE PRIVATIZZATE. L’INPGI (OVVIAMENTE) APPLICA IL DECRETO RENZI/POLETTI SULLA “PICCOLA” PEREQUAZIONE, ma non le leggi sulla libertà di cumulo o la “legge Fornero”. Così mantiene in vita due forme di pensioni di anzianità (abolite per tutti gli italiani) che stanno mandando a picco i conti dell’Istituto. Comunicato in coda.


Roma, 22  maggio 2015. I giornalisti FABIO BOGO E FEDERICO FUBINI hanno intervistato il ministro dell’economia PIER GIORGIO PADOAN AL quale hanno posto in tema di pensioni e di Consulta queste due domande:


Ministro, eppure tra sentenze della Corte costituzionale sulle pensioni, processo di privatizzazioni, spending review, derivati e trattative sulla crisi greca di materia d’esame ce ne sarebbe molta. A partire appunto dal buco aperto dalla sentenza della corte costituzionale sulle pensioni: 19 miliardi e il tesoretto che svanisce...


«Bene, cominciamo da quelle. Abbiamo provveduto a tamponare la falla, e gli arretrati da corrispondere ci costano 2,2 miliardi. Poi gradualmente a regime l’intervento sui trattamenti di medio livello ci costerà 500 milioni l’anno, a partire dal 2016. Ma questa vicenda ha un aspetto che mi lascia perplesso e di cui, per così dire, prendo atto».


Quale?


«Che la Corte Costituzionale sostiene di non dover fare valutazioni economiche sulle conseguenze dei suoi provvedimenti e che non c’era una stima dell’impatto, che non era chiaro il costo. Ora, non so chi avrebbe dovuto quantificarlo, ma rilevo che in un dialogo di cooperazione tra organi dello stato indipendenti, come governo, Corte, ministri e Avvocatura sarebbe stata opportuna la massima condivisione dell’informazione. Tutti lavoriamo per il bene dello Stato. Non dico ovviamente che bisogna interagire nella fase di formulazione della sentenza, perché l’autonomia della Corte è intoccabile, ma se ci sono sentenze che hanno un’implicazione di finanza pubblica, deve esserci una valutazione dell’impatto. Anche perché questa valutazione serve a formare il giudizio sui principi dell’equità. L’equità è anche quella del rapporto tra anziani e giovani. Questo è mancato e auspico che in futuro l’interazione sia più fruttuosa».


FRANCO ABRUZZO (UNPIT): “Il ministro, arrogante e un po’ ciuccio, non conosce il diritto costituzionale (e Montesquieu). La Corte ha ignorato volutamente l’articolo 81 (sul pareggio di bilancio) volendo riaffermare il primato dei diritti fondamentali dei cittadini alla Giustizia e all’Uguaglianza.  Ed è ancora ciuccio e ignorante quando auspica una più fruttuosa interazione tra Governo, Consulta e Avvocatura. La Corte cammina e decide da sola, guai se dovesse confrontarsi con Palazzo Chigi prima di una decisione. Montesquieu si rivolta nella tomba. La separazione dei poteri è una conquista dell’Illuminismo (secolo XVIII)”.


Continua Franco Abruzzo: “Ho letto il dl 65/2015 sulla ‘piccola’ perequaziozne. Questo decreto legge non si applica ai professionisti delle Casse privatizzate. In sostanza il dl 65/2015 riguarda solo il sistema Inps e nulla dice sia sulle Casse privatizzate di cui al dlgs 509/1994  sia sulle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) a differenza dell’articolo 72 della legge n. 388/2000  e dell’articolo 19 del dl n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008). Questi due articoli concedono la libertà di cumulo ai titolari di pensione di vecchiaia e di pensione di anzianità sia dell’Inps sia dell’Inpgi (ente sostitutivo dell’Inps). Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.  L’articolo 24  (comma 25) del  dl n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011) sul blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 è stato dichiarata illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 (pubblicata ai sensi dell’art. 136 Cost. nella  G.U. n. 18 del 6.5.2015; testo in http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-06&atto.codiceRedazionale=T-150070). “L’errore degli estensori del dl è clamoroso. La sentenza 70/2015  ha valore erga omnes  e va applicata a tutti i pensionati. Tutti hanno diritto agli arretrati e alla rivalutazione dell’assegno” dice Abruzzo.


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TESTO DEL DeCRETO RENZI/POLETTI SULLA (PICCOLA) PEREQUAZIONE. E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge sul rimborso parziale della perequazione delle pensioni a seguito della bocciatura da parte della Corte Costituzionale sul blocco previsto dalla riforma Fornero.


DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081) (GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2015. TESTO IN  http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-21&atto.codiceRedazionale=15G00081&elenco30giorni=false


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L’INPGI (OVVIAMENTE) APPLICA IL DECRETO RENZI/POLETTI SULLA “PICCOLA” PEREQUAZIONE, ma non le leggi sulla libertà di cumulo  o la “legge Fornero”. Così mantiene in vita due forme di pensioni di anzianità (abolite per tutti gli italiani) che stanno mandando a picco i conti dell’Istituto.  -


COMUNICATO. Roma, 22 maggio 2015. In merito alla questione relativa all’attuazione delle misure conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale in tema di perequazione dei trattamenti pensionistici, si comunica che, sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, n. 116 del 21 maggio 2015, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 65 con il quale il Governo ha disciplinato le modalità di rimborso delle differenze dovute ai pensionati interessati dal provvedimento. Il testo del Decreto, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri di lunedì scorso, 18 maggio, prevede che, a decorrere dal 1° agosto 2015, saranno erogati - secondo un criterio graduale che tutela maggiormente le fasce più basse degli assegni pensionistici - gli importi corrispondenti alla quota di rivalutazione per quei trattamenti che, negli anni 2012 e 2013, erano stati oggetto del blocco della perequazione. In particolare, il sistema elaborato dall’esecutivo prevede che per le pensioni eccedenti tre volte l’importo dei trattamenti minimi erogati dall’INPS – per le quali operava, come detto, il blocco – si proceda ad una rivalutazione parziale calcolata nella misura del 40% della perequazione per gli assegni di importo fino a quattro volte il minimo INPS, nella misura del 20% per gli assegni fino a cinque volte il minimo INPS e nella misura del 10% per i trattamenti fino a sei volte il minimo INPS. Oltre tale importo non è previsto alcun adeguamento. Inoltre, per gli anni 2014 e 2015 la rivalutazione – con i criteri e i parametri descritti – sarà applicata nella misura del 20%, mentre per l’anno 2016 in quella del 50%. Ai sensi dell’art. 7, comma 12, del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali e Assistenziali dell’Inpgi - che prevede che le pensioni sono adeguate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia - il provvedimento trova immediata e diretta applicazione anche nei confronti del regime pensionistico dell’Istituto, in quanto apporta modifiche normative al Decreto Legge  n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, che era intervenuto sul piano generale del sistema di calcolo della rivalutazione di tutti i trattamenti pensionistici. Le somme spettanti ai pensionati dell’Inpgi aventi diritto, pertanto, saranno erogate - così come prevede la norma - a decorrere dal prossimo mese di agosto 2015.




 




 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





 






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