Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
  » Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Attualità
Stampa

GIORNALISTI. Nove Ordini regionali contro il Cnog: “Sulla revisione noi applicheremo la legge”. Polemiche nell'Ordine dei giornalisti.


Roma, 30 maggio 2015. A nove Ordini regionali, tra cui Lazio e Lombardia che hanno il maggior numero di iscritti, non piace la decisione adottata dal Consiglio nazionale per dilatare i tempi della revisione per gli iscritti. In una nota i presidenti degli Ordini regionali dei giornalisti di Lazio, Lombardia, Sardegna, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Sicilia “esprimono sconcerto rispetto al documento sulla revisione dell’Albo approvato dal Consiglio nazionale il 14 maggio” scorso, in cui si prevede la possibilità di differimento della revisione sino ad un massimo di due anni. “Pur partendo dal lodevole e condivisibile intento di armonizzare le procedure su tutto il territorio” il documento del Cnog secondo i nove presidenti regionali “sfocia nel suggerimento di una clamorosa violazione della normativa professionale laddove invita, di fatto, gli Ordini regionali a sospendere l’efficacia” delle norme che “obbligano gli Ordini regionali a procedere alla revisione degli elenchi almeno una volta l’anno e a cancellare per inattività gli iscritti che risultino privi dei requisiti professionali previsti dalla legge istitutiva all’articolo 1.  Secondo i presidenti firmatari della nota “un pur autorevole ordine del giorno del Cnog di certo non può sostituirsi alle linee guida fondamentali, quelle indicate dalle norme vigenti”. “Spiace, in modo particolare, ravvisare nelle premesse del documento del Cnog – rilevano ancora i nove presidenti regionali – un uso spregiudicato e strumentale dell’analisi sulla crisi dell’editoria che approda addirittura nell’aberrante equazione, rivelatrice delle vere preoccupazioni del Cnog o almeno della sua maggioranza, che ogni iscritto è prezioso in quanto portatore di una quota e, dunque, un minor numero di iscritti di fatto mette a repentaglio la solidità del bilancio del Consiglio nazionale”. “Una concezione associazionistico-economica dell’Ordine – prosegue il documento – diametralmente contraria ai principi professionali e costituzionali che hanno ispirato il legislatore. La legge sarà pure vecchia di oltre mezzo secolo ma non si può negare che poggi su basi ben più solide e nobili di un criterio ragionieristico”. “A fare le spese di una interpretazione così disinvolta della normativa ordinistica, purtroppo, rischiano di essere proprio gli iscritti che il Cnog finge di voler tutelare – si legge ancora nella nota – a parte il cattivo esempio di un atto di indirizzo scritto con il malcelato intento di aggirare la legge, agli iscritti il Cnog finisce per fornire l’illusione di poter sfuggire alle regole sulla revisione addirittura in maniera retroattiva e qui gli estensori del documento approvato lo scorso 14 maggio dimostrano anche limiti di cultura giuridica finora evidentemente ben celati”. “Gli Ordini regionali non possono fare altro – conclude il documento – che ribadire l’assoluta inapplicabilità dell’atto di indirizzo approvato a maggioranza dal Cnog il 14 maggio scorso in tema di revisioni e dichiarano che continueranno ad osservare la legge come unica strada maestra per la tenuta dell’Albo”. (AGI)



 






Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com