Diffamazione per il file sharing su internet di immagini pornografiche
di Francesco Machina Grifeo www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com
29.5.2015 - La sezione V penale della Cassazione traccia la linea di confine della diffamazione mediante l'utilizzo di programmi di file sharing su internet. Chiarendo che mentre scaricare video o immagini non integra il reato, «essendo necessaria anche la prova di una volontà consapevole del soggetto diretta a divulgare o diffondere il file», l'attività di caricarli su di un sito di condivisione invece è una condotta atta a realizzare la diffamazione, per di più «con l'aggravante di avere commesso il fatto mediante la rete telematica e quindi con un mezzo di estesa pubblicità». Il chiarimento arriva con la sentenza 22933/2015 che ha confermato la condanna di una donna responsabile di aver creato delle cartelle pubbliche contenenti immagini pornografiche intestate ad una ragazza diciassettenne di sua conoscenza.
La vicenda - Come accertato dalle indagini, infatti, le immagini non appartenevano effettivamente alla persona diffamata, in quanto l'imputata le aveva scaricate dal sito di condivisione Emule, e dopo averle falsamente rinominate le aveva immesse nuovamente su internet tramite upload sul diverso sito di file sharing eDonkey. In tal modo le aveva rese disponibili ad un pubblico indeterminato, «potendo essere condivise da tutti i potenziali frequentatori della rete». In aggiunta venne anche accertato che aveva informato una amica della pubblicazione con diversi sms, e in uno di essi aveva scritto: «dobbiamo scrivere la sua storia e la mettiamo su internet tipo Melissa P.» ; mentre in un altro aveva addirittura mostrato l'intento di coinvolgere la madre dell'imputata, scrivendo: "ci vulissi na foto da sig. …".
Il dolo - Per cui, conclude la sentenza, il fatto che l'imputata «abbia agito allo scopo di condividere, divulgandole e pubblicizzandole, le immagini con altri, proprio per screditare la vittima ed addirittura la madre di costei, è sufficiente ad integrare tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 595 cod. pen. ». E cioè l'elemento psicologico del dolo che l'imputata aveva vanamente negato. (IN http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2015-05-28/diffamazione-il-file-sharing-internet-immagini-pornografiche--181845.php?uuid=ABicdOoD)
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