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  Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Stampa

5 GIUGNO 2015 - 5° CONVEGNO “GIUSTIZIA E INFORMAZIONE” A LIERNA (LECCO) SUL TEMA “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO O DI UN BAVAGLIO?”.

RELAZIONE DI FRANCO ABRUZZO

INDICE:
1.PREMESSA. INTERCETTAZIONI. SERVE UNA LEGGE DI UN SOLO ARTICOLO CHE ABOLISCA I SEGRETI ISTRUTTORI IN VIGORE E CHE VIETI DI PUBBLICARE SOLTANTO QUEGLI ATTI PROCESSUALI SUI QUALI IL GIUDICE ABBIA DECISO DI APPORRE IL VINCOLO TEMPORANEO DI SEGRETEZZA.
2. IL GIORNALISTA (COME L’AVVOCATO) DIVENTI PARTE NEL PROCEDIMENTO PENALE.
3. “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO, NON DI UN BAVAGLIO. IL DIBATTITO IN PARLAMENTO, CHE DECIDERÀ PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA. VIA IL CARCERE PER I CRONISTI, MA NON BASTA. LA LEGGE NON ACCOGLIE NUMEROSE RICHIESTE, PRIME FRA TUTTE LO STOP ALL’USO INTIMIDATORIO DELLE QUERELE E DELLE CAUSE PER DIFFAMAZIONE E LA PARAMETRAZIONE DELLE MULTE E DEI RISARCIMENTI ALLE CAPACITÀ ECONOMICHE DEL CONDANNATO. EDITORI E CRONISTI SENZA COPERTURA ASSICURATIVA. ANCORA OGGI CHI DELIBERATAMENTE OSTACOLA L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA NON INCORRE IN NESSUNA SANZIONE SPECIFICA. IN CODA ESAME ANALITICO DEL DDL DI RIFORMA.
4. INTERCETTAZIONI. I GIORNALISTI: “NO A SANZIONI PENALI. LA STRADA PIÙ CORRETTA DA SEGUIRE - E SEMMAI DA RAFFORZARE - È QUELLA DI UN MAGGIOR RIGORE SUL PIANO DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E QUINDI DELLA RESPONSABILITÀ”. IL PARADOSSO DI GRATTERI: “SPIARE I CRONISTI”, MA STRASBURGO NON CI STA. NELL’ATTESA DELLA RIFORMA, SOCCORRE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI DIRITTI DELL’UOMO VINCOLANTE PER I TRIBUNALI ITALIANI. TRE SENTENZE ILLUMINANTI.
5. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI INGLOBATA DAL 1° DICEMBRE 2009, CON L’ARTICOLO 6, NELLA COSTITUZIONE EUROPEA. IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TENER CONTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO AI FINI DELLA DECISIONE, ANCHE IN CORSO DI CAUSA, CON EFFETTI IMMEDIATI E ASSIMILABILI AL GIUDICATO:COSÌ LA CASSAZIONE.

1.PREMESSA.  INTERCETTAZIONI. SERVE UNA LEGGE DI UN SOLO ARTICOLO CHE ABOLISCA I SEGRETI ISTRUTTORI IN VIGORE E CHE VIETI DI  PUBBLICARE SOLTANTO QUEGLI ATTI PROCESSUALI SUI QUALI IL GIUDICE ABBIA DECISO DI APPORRE IL VINCOLO TEMPORANEO DI SEGRETEZZA.


Ripeto qui a Lierna, quello che vado sostenendo da tempo: serve una legge di un solo articolo che abolisca i segreti istruttori in vigore, i quali sono inutili perché vengono sistematicamente violati da una pluralità di soggetti pubblici. La nuova legge dovrebbe dire che è vietato pubblicare soltanto quegli atti processuali sui quali il giudice abbia deciso di apporre il vincolo temporaneo di segretezza. La nuova legge dovrebbe dire anche che i cronisti giudiziari, come mediatori intellettuali fra i fatti e la pubblica opinione, hanno il diritto di estrarre copia degli atti processuali depositati in cancelleria al termine della varie fasi istruttorie. L'abolizione del segreto istruttorio cancellerebbe le corsie preferenziali alle informazioni nella fase delle indagini istruttorie.


E’ legittimo, in via di principio, pubblicare le intercettazioni che consentono di far luce sui retroscena dei grandi crimini (mafie, terrorismo, reati collegati alla Pa, evasione fiscale, reati societari e bancari, etc), ma va assicurato il diritto preventivo di difesa ai protagonisti delle intercettazioni. Il rispetto del diritto di difesa significa soprattutto rispetto della dignità delle persone, che sono estranee alle inchieste penali, ma anche di chi vi è coinvolto sul  presupposto che un’informazione di garanzia non è una condanna e che la presunzione di innocenza è un valore costituzionale.


Dietro i grandi crimini  si nascondono sempre più spesso  lotte di potere che possono sconvolgere gli equilibri politici ed economici del Paese. E’ giusto che i cittadini sappiano. I giornalisti hanno il dovere e l’obbligo di accertare i fatti e di non pubblicare notizie del diavolo, ma soprattutto di non combattere guerre per conto terzi. I cronisti, comunque, non sono custodi del segreto istruttorio: questo compito spetta ad altri soggetti (pubblici).


Diversi magistrati covano una vecchia visione, che non tiene conto soprattutto del dettato costituzionale, che sancisce il diritto dei cittadini a partecipare alla vita politica, economica e sociale della Nazione. Si partecipa se si è informati. Altrimenti perdura il vizio di trattare i cittadini come sudditi. Va affermato il principio secondo il quale il giornalista, che riceva una notizia coperta da segreto, può pubblicarla senza incorrere nel reato previsto dall’articolo 326 del Cp. E’ palese la differenza con il reato di corruzione, che colpisce sia il corrotto sia il corruttore. L’articolo 326, invece, punisce solo chi (pubblico ufficiale) viola il segreto e non chi (giornalista) riceve l’informazione e la fa circolare. Ferma restando, ad ogni modo, la prerogativa del giornalista di non rivelare l’identità delle proprie fonti. Il giornalista, che svela le sue fonti, rischia il procedimento disciplinare al quale non può, comunque, sfuggire per l’evidente violazione deontologica. Una lettura ragionevole dell’articolo 326 del Cp evita l’incriminazione (assurda) del giornalista per concorso nel reato (con il pubblico ufficiale.....loquace) e le perquisizioni, arma ormai spuntata dopo le sentenze “Goodwin” e “Roemen” della Corte di Strasburgo.


Il Codice di procedura penale, in base alla relativa legge-delega, ”deve adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale”.  Il Parlamento in sostanza deve calare nel Codice le sentenze Goodwin e Roemen nonché l’articolo 10 della Convenzione, abolendo il potere del Gip di interrogare il giornalista. Finirà la storia dei giornalisti arrestati e condannati perché difendono il segreto professionale anche  come cittadini  europei? L’articolo 200 del Cpp afferma il diritto del giornalista professionista al segreto sulle sue fonti fiduciarie, ma nel contempo autorizza il giudice a interrogarlo sulle sue fonti fiduciarie. Potere, questo,  che fa a pugni con la giurisprudenza   della Corte di Strasburgo. Il Parlamento deve sancire una volta per tutte la regola in base alla quale il giornalista ha diritto al segreto professionale come gli altri professionisti. Punto e basta. Non una parola in più. Strasburgo ha spiegato perché è necessaria ed urgente questa svolta. Il segreto professionale dei giornalisti difende il diritto dei cittadini a essere informati su quel che accade (anche nei  Palazzi del potere e nei Tribunali). 



2. IL GIORNALISTA (COME L’AVVOCATO) DIVENTI PARTE NEL PROCEDIMENTO PENALE. Negli ultimi tempi si discute molto di “diritto all’informazione e riservatezza delle indagini” oppure di “doveri della Giustizia in rapporto alle libertà dell’informazione”. I magistrati come i giornalisti sono responsabili dell'informazione che esce dai Palazzi di Giustizia. Anche per i giudici il giornalismo deve essere inteso modernamente come servizio pubblico reso ai cittadini. I giudici, per la loro parte, devono  concorrere con i giornalisti ad assicurare ai cittadini una informazione corretta, completa, improntata alla verità, soprattutto sui temi di utilità sociale e di rilievo pubblico. Non è possibile che si vada avanti in questo equivoco: alcuni giudici condannano i giornalisti quando diffondono “notizie incomplete, quindi false, quindi diffamatorie”; altri magistrati negano le notizie  e  così agendo mettono i giornalisti in una stretta tra il dovere di riferire e l’obbligo di essere corretti. Anche i giornalisti devono essere corretti e apparire corretti così come i magistrati e i giudici devono essere e  devono apparire  indipendenti. E’ questa l’etica di due professioni. La libertà dell'informazione è libertà di accesso alle fonti, è libertà di raccontare i fatti senza bisogno di far ricorso alla fantasia e ai ....condizionali. Fra fatti accaduti e fatti narrati deve esserci un nesso credibile. La sfera della responsabilità, quindi, è doppia: appartiene al giornalista, che scrive nel rispetto dell'etica professionale, e appartiene al giudice, custode delle notizie. La deontologia impone il rispetto della persona e della verità sostanziale dei fatti in un quadro di lealtà e buona fede al fine di rafforzare la fiducia dei lettori verso la stampa. Ma la sfera della responsabilità riguarda anche i giudici, i quali sono chiamati a rispettare il diritto dei cittadini a ricevere scritte in maniera corretta, completa, obiettiva.


Merita un cenno la sentenza del Gip milanese Andrea Manfredi (Ordine Tabloid, n. 7/1994, pag 12) che ha assolto con la formula più ampia due giornalisti imputati del reato di diffamazione per aver pubblicato su “Panorama” del 4 ottobre 1992 i verbali d’interrogatorio d’un imputato di Tangentopoli. Scrive il Gip: “...Ciò sta a significare che una volta venuto meno l’obbligo del segreto secondo le previsioni dell’articolo 329 Cpp non vi è limite alcuno alla pubblicazione e diffusione del contenuto dell’atto del procedimento, così consacrandosi il diritto di cronaca su di esso, nel segno di un apprezzamento della prevalenza dell’interesse collettivo alla conoscenza delle vicende processuali e del controllo sociale della loro gestione, essenziale in un assetto ordinamentale ispirato a principi democratici... In definitiva, se l’articolista riporta il contenuto di atti del procedimento non più  coperti da segreto, e ciò fa legittimamente non travisandoli, non aggiungendovi commenti volti alla denigrazione incivile, con l’uso di espressioni gratuite ed offensive, mantenendosi nell’ambito della obiettività, come è da ritenere sia avvenuto nel caso in questione, la condotta appare pienamente scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca (giudiziaria), specie se esso attiene a vicende di sicuro interesse generale”. La sentenza del Gip milanese riprende sostanzialmente la sentenza 16 giugno 1981 della Cassazione penale (Foro It., 1982, II, 313; Giur. It., 1982, II, 346) che dice: “Il diritto di cronaca può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell’altrui reputazione, purché la notizia pubblicata sia vera o almeno seriamente accertata, esista un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti medesimi e la esposizione della notizia sia obiettiva, nel senso che non trasmodi in una incivile denigrazione che si risolva nell’offesa dell’altrui onore”.


I giornalisti non vogliono e non devono fare superinformazione (ma controinformazione) e non devono e non vogliono dare notizie di "padre ignoto". Contro questi rischi si alza ammonitrice la voce di Walter Tobagi, del Tobagi dell’ultimo dibattito al Circolo della Stampa di Milano. Era il 27 maggio 1980. Un discorso ancora oggi attualissimo. Non dobbiamo confondere controinformazione e superinformazione, consapevoli anche che l'apparente controinformazione potrebbe essere “un servizio prestato a una superinformazione di cui sfuggono completamente fini e modalità”. Se cade in questo errore, diceva Tobagi, “il giornalista deve chiedersi se fa un servizio giornalistico o se fa un altro servizio, che nel caso specifico è assai meno nobile”. Il lettore non  può essere destinatario di notizie di “padre ignoto”. Al lettore si deve anche dire la fonte che ha diffuso l’informazione “perché se non si fa questo i giornali rischiano di diventare degli strumenti che servono per combattere battaglie per conto terzi”.


I Pm non possono trincerarsi dietro i divieti quando i divieti a pubblicare appaiono uno scudo  regalato a chi viola la legge penale della Repubblica.  È loro dovere, credo, dare a tutti i cronisti notizie complete o mettere i cronisti in condizione di rintracciare le parti processuali perché vicende di interesse pubblico siano ricostruite imparzialmente. (CEDU, causa n. 39820/2008, Shuvalov c. Estonia). La sfida è la correttezza delle cronache: un dovere, ripeto, da assolvere sia dai magistrati dell’Ufficio del Pm, sia dai giornalisti. La sfida riguarda anche il Parlamento, che  dovrebbe essere sollecitato ad apportare modifiche sostanziali  ad alcuni articoli del Cpp. Le udienze davanti al Gip e al Gup dovranno essere pubbliche: le Camere non possono glissare su tale esigenza di trasparenza.  I giornalisti, intermediari intellettuali tra i fatti e il pubblico, devono essere messi giuridicamente in condizione di poter estrarre copia delle richieste del Pm di rinvio a giudizio, dei provvedimenti del Gip, dei  decreti che dispongono il giudizio, delle memorie e delle richieste delle parti, degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori, del fascicolo del Pm, del fascicolo per il dibattimento,  delle sentenze. I giornalisti, che lavorano per garantire ai cittadini il diritto di essere informati, rappresentano una parte nel processo penale e come tali  devono godere dei diritti assicurati dall’ordinamento processuale al difensore. Il giornalista, quindi, come l’avvocato. Vanno rotti i rapporti equivoci tra giornalisti e Pm e anche quelli tra giornalisti e avvocati. In sostanza chiediamo di essere responsabilizzati al massimo livello. Se i giornalisti dovessero vedersi riconosciuti i diritti dei difensori, allora non avrebbero più attenuanti  qualora le cronache dovessero risultare incomplete,  quindi false e diffamatorie. Non rivendichiamo il diritto di avere tutte le “carte”, che fotocopiano gli avvocati, per diffamare i cittadini al riparo di possibili querele e azioni risarcitorie.  Chiediamo le “carte”  per poter raccontare i fatti e pubblicare le immagini dei protagonisti delle vicende quotidiane  nel rispetto delle regole deontologiche e del Codice di deontologia sulla privacy. Vogliamo sfuggire alla morsa della  mezza notizia = notizia falsa = notizia diffamatoria. Le “carte” saranno sempre utilizzate in maniera rigorosa e responsabile. “Il rispetto della persona  e della dignità umana è il limite interno all’esercizio del diritto di cronaca ” (Cassazione penale, sez. III, sentenza 23356/01).


Negli Stati Uniti il Congresso, in virtù del primo emendamento, non può fare leggi sul tema della libertà di stampa. I giornalisti, però, non sono liberi di scrivere ciò  che credono e vogliono. Il primo emendamento ha solo un limite: che le notizie riportate corrispondano alla verità. Se un’impresa o un privato ritengono che la diffusione di una notizia li abbia danneggiati, devono provare in tribunale - e con il più elevato onere della prova - che il giornalista abbia mentito e che la stessa notizia falsa sia stata diffusa con «l’intento malizioso di cagionare un danno». 



3. “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO, NON  DI UN BAVAGLIO. IL DIBATTITO IN PARLAMENTO, CHE DECIDERÀ PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA. VIA IL CARCERE PER I CRONISTI, MA NON BASTA. LA LEGGE NON ACCOGLIE NUMEROSE RICHIESTE, PRIME FRA TUTTE LO STOP ALL’USO INTIMIDATORIO DELLE QUERELE E DELLE CAUSE PER DIFFAMAZIONE E LA PARAMETRAZIONE DELLE MULTE E DEI RISARCIMENTI ALLE CAPACITÀ ECONOMICHE DEI CONDANNATI. EDITORI E CRONISTI  SENZA COPERTURA ASSICURATIVA. ANCORA OGGI CHI DELIBERATAMENTE OSTACOLA L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA NON INCORRE IN NESSUNA SANZIONE SPECIFICA. IN CODA ESAME ANALITICO DEL DDL DI RIFORMA.



.Il 25 maggio abbiamo appreso che  la proposta di legge sulla diffamazione sarà approvata dalla Camera dei Deputati prima della pausa estiva con alcune modifiche e perciò dovrà tornare nuovamente al Senato per la ratifica. Lo ha annunciato il relatore Walter Verini venerdì 22 maggio 2015 durante il corso di aggiornamento professionale per giornalisti intitolato “Rettifiche e diffamazione. Una prassi positiva per assolvere diritti e doveri”, organizzato da Ossigeno per l’Informazione alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, durante il quale Verini si è confrontato pubblicamente con il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Enzo Iacopino, con il presidente della FNSI, Santo Della Volpe e con i docenti del corso. Il Parlamento discute dal 2013 il disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa che ha come obiettivo principale la sostituzione della pena detentiva con multe. Il testo è tornato alla Camera dei deputati dopo che il Senato ha introdotto alcune modifiche. Attualmente è all’esame della Commissione Giustizia di Montecitorio. Il Parlamento discute questa riforma da molti anni senza arrivare a una conclusione. Questo lavoro che non ha mai fine, ha detto Alberto Spampinato, direttore di Ossigeno, ricorda l’omerica tela di Penelope, tessuta di giorno e disfatta di notte. E intanto, ha aggiunto Spampinato, si continua a condannare i giornalisti a pene detentive: negli ultimi quattro anni, secondo i nostri dati, ha aggiunto, almeno venti giornalisti hanno subito condanne a pene detentive per complessivi sedici anni di carcere. Ma è solo ciò che riusciamo a vedere, perché le statistiche del Ministero della Giustizia su queste condanne non vengono rese note. Sarebbe utile conoscerle.


L’onorevole Walter Verini, capogruppo del Partito democratico in Commissione Giustizia e relatore della proposta di legge, ha convenuto che si discute da troppo tempo dei miglioramenti da apportare alle norme sulla diffamazione a mezzo stampa e che è tempo di concludere. Il voto in Aula a Montecitorio, ha annunciato, è stato fissato nel mese di giugno. La legge probabilmente non risolverà tutti i problemi ma, ha detto, “l’eliminazione della pena della reclusione per il reato di diffamazione renderà l’Italia un Paese più civile e più europeo”. Quindi ha illustrato le novità che si vogliono introdurre con alcuni emendamenti sui quali ha espresso parere favorevole. In ogni caso per l’approvazione definitiva il progetto di legge dovrà tornare al Senato. Purtroppo, ha commentato Spampinato, la legge non accoglie numerose richieste formulate da Ossigeno e dalle istituzioni europee, prime fra tutte lo stop all’uso intimidatorio delle querele e delle cause per diffamazione con l’introduzione di norme deterrenti già applicate in numerosi paesi,e la parametrazione delle multe e dei risarcimenti alle capacità economiche dei condannati. Gli avvocati Umberto Chiocci e Andrea Di Pietro, consulenti legali di Ossigeno, hanno parlato rispettivamente delle ingiustificabili e ben note carenze nell’applicazione delle norme che puniscono querele pretestuose e liti temerarie e del fatto che l’ordinamento italiano impedisce ai cronisti e agli editori di coprire con un’assicurazione professionale i danni dovuti a errori e negligenze che comportano la loro condanna per diffamazione. Ciò è dovuto, ha spiegato l’avvocato Di Pietro, al fatto che la diffamazione a mezzo stampa è un reato considerato comunque doloso, mentre si dovrebbe distinguere nettamente una fattispecie meno grave, di diffamazione colposa, nella quale rientrano la maggior parte degli episodi per i quali si svolgono dei processi. La legge all’esame della Camera non risolve questi e altri problemi che rendono possibili molti abusi e intimidazioni a danno dei giornalisti. Molto critico sul contenuto del disegno di legge è stato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Enzo Iacopino che innanzitutto ha ricordato le numerose sanzioni inflitte al nostro Paese dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha accolto i ricorsi di numerosi giornalisti condannati dalla magistratura italiana in base a norme sulla diffamazione non compatibili con la giurisprudenza europea. Fra l’altro Iacopino ha sottolineato che le norme previste per infliggere a chi promuove querele o cause per diffamazione pretestuose o infondate sono vaghe e difficilmente applicabili.


Il presidente della FNSI Santo Della Volpe ha ricordato che fra le altre ingiustizie prodotte dall’attuale legislazione c’è quella messa in luce dal recente “caso l’Unità“: alcuni giornalisti sono stati recentemente condannati a versare dei costosi risarcimenti in seguito a condanne per diffamazione riportate per cause iniziate molti anni fa. Questi giornalisti hanno perso la copertura delle spese legali e dei risarcimenti di cui inizialmente si faceva carico l’editore e hanno dovuto sostenere in proprio queste spese, sostituendosi all’editore che nel frattempo ha cessato le pubblicazioni, ha messo i giornalisti in cassa integrazione e ha messo l’azienda in liquidazione. È un fatto gravissimo, ha detto Della Volpe, alcuni giornalisti hanno avuto la casa pignorata e oltre al danno hanno subito un trauma. Abbiamo scoperto, ha aggiunto, che questo rischio incombe su tutti i giornalisti e perciò bisogna creare un fondo per sostenere queste spese. Certamente, ha concluso, occorrono norme di legge per proteggere i giornalisti da questi danni gravissimi. Noi speriamo di introdurle nel testo di legge sulla diffamazione. Il presidente della FNSI ha sottolineato che gli editori hanno il dovere di proteggere i loro dipendenti che ricevono querele e richieste di risarcimento danni.


Giuseppe Federico Mennella, giornalista parlamentare e docente di deontologia della professione giornalistica all’Università di Roma Tor Vergata, ha spiegato che la reclusione fino a 6 anni per i giornalisti è una pena severissima che non è stata introdotta dal Codice Rocco, ma dal Parlamento repubblicano dopo la caduta del fascismo. Nella legge italiana ci sono di vuoti evidenti da colmare. Ad esempio, la Costituzione repubblicana, ha aggiunto, afferma la libertà di stampa e di espressione, ma chi deliberatamente ostacola l’esercizio di questi diritti non incorre in nessuna sanzione specifica. Occorre introdurre un reato per punire chi ostacola i diritti previsti dall’articolo 21 della Costituzione. Purtroppo la proposta di legge in discussione non coglie nessuno di questi obiettivi e perciò è esagerato dire che si tratta di una riforma. 



CONCLUSIONI-ESAME ANALITICO DEL DDL DI RIFORMA (versione 20 maggio 2015).  - La legge sulla stampa viene estesa alle TESTATE ONLINE E A QUELLE RADIOTELEVISIVE  REGISTRATE (MA NON AI BLOG E I SOCIAL NETWORK) .Un punto della riforma lascia con la bocca amara: è quello della pubblicazione della RETTIFICA SENZA TITOLO E SENZA RISPOSTA da parte del direttore del quotidiano. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Della  procedura di rettifica  può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica. “Il giudice, qualora accolga la richiesta, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza”.


Un altro punto amaro è quello della Multa da 5  a 10mila euro per la diffamazione generica; multa  da 10 a 50mila euro  nel caso di diffamazione a mezzo stampa con l’attribuzione di un fatto determinato FALSO. MULTE di questa entità si scontrano con le sentenze di Strasburgo, che censurano le sanzioni sproporzionate (che sono  un incentivo all’autocensura). Anche la stampa non periodica (I LIBRI) soggiace alle stesse regole. L'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione SI PRESCRIVE IN DUE ANNI (oggi in 5 anni) dalla pubblicazione. Alla condanna per il delitto di diffamazione a mezzo mass media consegue la pena accessoria della PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99 (secondo comma, numero 1, RECIDIVA) del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi. “L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, NON SONO PUNIBILI se, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, NON PUNIBILE quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa”. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ORDINE PROFESSIONALE per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il GIUDICE DEL LUOGO DI RESIDENZA DELLA PERSONA OFFESA. Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione NEI CASI DI SCRITTI O DIFFUSIONI NON FIRMATI. “Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la TEMERARIETÀ DELLA QUERELA, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma determinata in via equitativa». “Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende”. L’articolo 200 del Cpp sul SEGRETO PROFESSIONALE viene esteso anche ai PUBBLICISTI, ma la tutela maggiore per i giornalisti viene dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalle sentenze della Corte di Strasburgo giudice unico della Convenzione. 



4. INTERCETTAZIONI. I GIORNALISTI: “NO A SANZIONI PENALI. LA STRADA PIÙ CORRETTA DA SEGUIRE - E SEMMAI DA RAFFORZARE - È QUELLA DI UN MAGGIOR RIGORE SUL PIANO DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E QUINDI DELLA RESPONSABILITÀ”. IL PARADOSSO DI GRATTERI: SPIARE I CRONISTI.  NELL’ATTESA DI UNA NORMA SOCCORRE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO. TRE SENTENZE ILLUMINANTI.


.“Abusi e degenerazioni sulla pubblicazione di intercettazioni non sono mancati, ma non sarebbe ‘saggio’ introdurre per legge divieti e sanzioni penali per il giornalista o pene pecuniarie per l’editore, ancorando la pubblicabilità alla sola rilevanza penale della notizia. La strada più corretta da seguire - e semmai da rafforzare - è quella di un maggior rigore sul piano della deontologia professionale e quindi della responsabilità”. Con queste parole Il Sole 24 Ore del 21 maggio ha riassunto, in estrema sintesi, la posizione espressa il giorno prima dalla maggioranza dei direttori e dei giornalisti ascoltati dalla Commissione Giustizia della Camera sul ddl delega proposto dal Governo per circoscrivere l’ambito di pubblicazione delle intercettazioni telefoniche in funzione di una maggiore tutela della privacy di indagati e, soprattutto, di terzi estranei. «Non bisogna andare con l’accetta ma, semmai, con il bisturi» ha auspicato Anna Del Freo, vicesegretaria generale della Fnsi, accogliendo l’invito del deputato Walter Verini ad elaborare suggerimenti più precisi, ma dopo aver messo in guardia dall’introdurre sanzioni come il carcere o pecuniarie perché, «considerato il difficile contesto economico, ci metterebbero nelle mani degli editori, che non hanno più neanche liquidità per farvi fronte e, quindi, inciderebbero sulla nostra indipendenza e darebbero il colpo di grazia ad alcune testate». Giorgio Mulè, direttore di Panorama, è stato l’unico a parlare di «imbarbarimento in atto», chiedendo divieti e sanzioni, penali e disciplinari. I suoi colleghi dell’Espresso, Luigi Vicinanza, e di Libero, Maurizio Belpietro, hanno rivendicato la pubblicabilità di qualsiasi atto non più segreto, purché di rilevanza sociale. Più sfumata la posizione di Mario Calabresi, direttore della Stampa, da cui è arrivato un forte richiamo alla deontologia del giornalista, oltre alla necessità di una migliore selezione delle notizie penalmente rilevanti da parte del magistrato, fermo restando, però, il diritto di pubblicare notizie prive di rilevanza penale, se di interesse pubblico. Dunque, «niente divieti» ha detto, dopo aver raccontato della «tonnellata» di intercettazioni piovute in redazione sull’inchiesta sul conto di Angelo Balducci, ma della scelta di pubblicare solo quelle attinenti l’indagine, pur sapendo che il giorno dopo sarebbe stato «sbeffeggiato» dai colleghi di altri giornali (come avvenne). «Non può essere il mercato a fare la selezione tra ciò che è pubblicabile e ciò che non lo è, privilegiando la quantità invece della qualità dell’informazione» ha convenuto Donatella Stasio del Sole 24 Ore, secondo cui per evitare degenerazioni occorre maggiore reattività sul piano deontologico, non divieti e sanzioni penali. Tanto più che il legislatore non può sostituirsi né alla valutazione del giornalista sulla rilevanza pubblica di una notizia né a quella del magistrato sulla rilevanza penale. D’accordo Giovanni Bianconi del Corriere della Sera, che ha messo in guardia dalla proposta-Pignatone (formulata davanti alla commissione, la settimana scorsa) di pubblicare solo quanto risulta dal provvedimento, e non anche gli allegati. «Attenzione - ha detto - perché così si dà più potere ai magistrati, che possono inserire o meno gli atti in funzione della pubblicità che ad essi vogliono dare». «La proposta Pignatone non sarebbe una scelta saggia» ha insistito Marco Lillo (Fatto quotidiano), difendendo il sistema vigente, mentre Stefano Cappellini (Messaggero) ha sostenuto che i magistrati introducono «scientificamente» materiale irrilevante pur di «dare notorietà all’indagine» e ha chiesto di «stoppare alla fonte questo meccanismo». Claudio Tito (Repubblica) ha criticato un eventuale intervento legislativo perché il divieto di pubblicazione «interpella un principio democratico: il rischio che alcune notizie siano conosciute solo da una cerchia ristretta di persone». La responsabilità degli abusi è deontologica, ha aggiunto. Il presidente dell’Ordine Enzo Iacopino, dopo aver criticato «una politica che ritrova la sua unità solo sui giornalisti», ha detto: «Noi abbiamo la possibilità di sanzionare chi si trasforma in buca delle lettere, pubblicando atti privi di interesse pubblico».


ERMINI BOCCIA GRATTERI: UN PARADOSSO SPIARE I CRONISTI (MA STRASBURGO NON LO CONSENTE).  Il responsabile Giustizia del Pd David Ermini ha preso di petto il 21 maggio  il procuratore Nicola Gratteri, che Renzi ha voluto come consulente a Palazzo Chigi: «Pur condividendo lo spirito della proposta del dottor Gratteri per separare il gossip e le conversazioni penalmente irrilevanti dalle intercettazioni pubblicabili, non possiamo accettare il controllo delle telefonate e dei tabulati dei giornalisti per scovare chi è la talpa. Per combattere l’eccesso di intercettazioni pubblicate non possiamo mica consentire altre intercettazioni. Sarebbe un paradosso, pericoloso tra l’altro...Una mossa vietata per di più dal Tribunale di  Strasburgo». Gratteri ha proposto di aumentare la pena edittale per la pubblicazione arbitraria (da un minimo di 2 anni a un massimo di 6) in modo da consentire alla polizia giudiziaria di intercettare i giornalisti: «Le intercettazioni e i controlli sui tabulati, insiste Ermini, verrebbero eseguiti dopo che è stato compiuto il reato... Per verificare chi parla con chi..». Invece, Ermini condivide la proposta di Gratteri che costringerebbe la polizia ad inserire nelle informative per il pm solo conversazioni penalmente rilevanti tralasciando gossip e corna.


FRATTANTO, IN ATTESA DELLA RIFORMA, SOCCORRE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO.


4/A - SENTENZA (JÉRÔME DUPUIS ET JEAN-MARIE PONTAUT  C. FRANCIA - 7 GIUGNO 2007). PUBBLICAZIONE DI ATTI PROCESSUALI (INTERCETTAZIONI ILLEGALI) COPERTI DAL SEGRETO ISTRUTTORIO: PREMINENTE LA LIBERTÀ DI STAMPA. Due giornalisti erano stati condannati in Francia per la pubblicazione nel 1996 di un libro intitolato “Les Oreilles du Président”, nel quale si raccontava di un sistema illegale di intercettazione orchestrato dagli alti vertici dell’Eliseo contro numerosi personaggi della società francese tra il 1983 e il 1986. Tale caso era stato oggetto dell’attenzione dei media allorquando negli anni ’90 venne pubblicata sulla stampa una lista di 2000 persone che erano state sottoposte a illecita sorveglianza. Nel 1993 venne poi aperto nei confronti di G.M., un collaboratore del Presidente Mitterrand, un procedimento penale. Con l’uscita del suddetto libro, costui denunciò in sede penale i suoi autori, accusandoli di aver utilizzato – addirittura allegandolo in appendice - materiale sottratto illegalmente dagli atti giudiziari (dichiarazioni rese al giudice istruttore e brogliacci di intercettazioni). Il Tribunale di Parigi decretò che il materiale utilizzato era in effetti documentazione agli atti del processo penale coperto dal segreto istruttorio e condannò i due giornalisti ad una pena pecuniaria. Investita del caso, la Corte europea (ricorso n. 1914/02). ha ritenuto sproporzionata la condanna. In particolare, la Corte ha ritenuto preminente l’interesse pubblico a conosce di quello che era stato un affare di stato, acquisendo certe informazioni – anche riguardanti il processo penale - sulle illegali intercettazioni subite da noti personaggi. La Corte, pur ritenendo legittima la protezione della segretezza delle indagini, ha rilevato che al momento dell’uscita del libro, era già noto che G.M. era stato inquisito e il governo francese non aveva dimostrato come la discovery delle informazioni riservate avesse arrecato a costui una lesione al suo diritto alla presunzione di innocenza, posto che la condanna era seguita 10 anni dopo.


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SEGRETO LIMITATO: due giornalisti  francesi avevano rivelato il sistema di intercettazioni illegali  durante la presidenza di Mitterand


Articolo di Marina Castellaneta - Il diritto della stampa di informare su indagini in corso e quello del pubblico di ricevere notizie su inchieste scottanti prevalgono sulle esigenze di segretezza. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo che, nella sentenza del 7 giugno 2007, ha condannato la Francia per violazione della libertà di espressione (ricorso n. 1914/02). Questo perché i tribunali interni avevano condannato due giornalisti che avevano pubblicato un libro sul sistema di intercettazioni illegali attuato durante la Presidenza Mitterand. Nell'opera, oltre che stralci di dichiarazioni al giudice istruttore e brogliacci delle intercettazioni, era contenuto l'elenco delle persone sottoposte ai controlli telefonici. Se i giudici francesi hanno fatto pendere l'ago della bilancia verso la tutela del segreto istruttorio, punendo i giornalisti, la Corte europea ha invece rafforzato il ruolo della stampa nella diffusione di fatti scottanti, soprattutto quando coinvolgono politici. In questi casi, i limiti di critica ammissibili sono più ampi, perché sono interessate persone che si espongono volontariamente a un controllo sia da parte dei giornalisti, che della collettività. La Corte europea ha ammesso che i due autori avevano violato le norme sul segreto istruttorio, ma ha riconosciuto prevalente l'esigenza del pubblico di essere informato sul procedimento giudiziario in corso e sui fatti oggetto del libro, al quale erano allegati alcuni verbali di intercettazioni. È legittimo - secondo i giudici europei - accordare una protezione particolare al segreto istruttorio, sia per assicurare la buona amministrazione della giustizia, sia per garantire il diritto alla tutela della presunzione d'innocenza delle persone oggetto d'indagine. Ma su queste esigenze prevale il diritto di informare, soprattutto quando si tratta di fatti che hanno raggiunto una certa notorietà tra la collettività. Non solo. La Corte europea ha ribaltato l'onere della prova: non tocca ai giornalisti dimostrare che non hanno violato il segreto istruttorio, ma spetta alle autorità nazionali dimostrare in quale modo «la divulgazione di informazioni confidenziali può avere un'influenza negativa sulla presunzione di innocenza» di un indagato. In caso contrario, la protezione delle informazioni coperte da segreto non «è un imperativo preponderante». Ciò che conta è che i giornalisti agiscano in buona fede, fornendo dati esatti e informazioni precise e autentiche nel rispetto delle regole deontologiche della professione. Una bocciatura anche per le pene disposte dai tribunali nazionali. Secondo la Corte europea, infatti, la previsione di un'ammenda e l'affermazione della responsabilità civile dei giornalisti possono avere un effetto dissuasivo nell'esercizio di questa libertà, effetto che non viene meno anche nel caso di ammende relativamente moderate. (Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2007). 



4/B . CORTE DEI DIRITTI DELL'UOMO: GIUSTIFICATA LA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE. INTERCETTAZIONI PUBBLICABILI. NIENTE SEQUESTRO DEL MATERIALE CHE VIENE UTILIZZATO DAI GIORNALISTI - PIÙ TUTELE - La pronuncia, resa su un caso verificatosi in Francia, impedisce agli inquirenti di cercare con mezzi invasivi la fonte delle informazioni. -


di Marina Castellaneta - Il Sole 24 Ore  30/6/2012  - La pubblicazione integrale delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche e di documenti coperti da segreto istruttorio rientra nel diritto del giornalista a pubblicare notizie di interesse generale. Con un evidente rafforzamento del diritto di cronaca e della libertà con cui i cronisti possono affrontare le indagini giudiziarie e il loro svilupparsi e la relativa tutela delle fonti di informazione. Di conseguenza, le autorità nazionali non possono sequestrare supporti informatici e documenti del giornalista né procedere a perquisizione "massicce" e spettacolari nella redazione e nell'abitazione con il solo obiettivo di scoprire la fonte del reporter. L'indicazione, che si inserisce in un dibattito sempre acceso in materia di intercettazioni, arriva dai giudici europei. I principi sono stati, infatti, stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 28 giugno (Ressiot e altri contro Francia) che contribuisce a rafforzare la tutela delle fonti dei giornalisti. Che - ha precisato Strasburgo - non è un semplice privilegio concesso al cronista, ma è un diritto indispensabile alla libertà di stampa affinché la collettività sia informata su questioni scottanti. Con precisi limiti per le autorità inquirenti che non possono intervenire con mezzi invasivi utili a scoprire l'autore di fughe di notizie. Anche perché, per la Corte, nel bilanciamento dei vari interessi in gioco, è prioritaria la tutela della libertà di stampa, essenziale in una società democratica. Alla Corte europea si erano rivolti alcuni giornalisti francesi che su «Le Point» e «L'Équipe» avevano pubblicato notizie su un'inchiesta relativa all'uso del doping nel ciclismo. Di qui l'apertura dell'indagine: gli inquirenti volevano scoprire chi aveva trasmesso documenti ai giornalisti e avevano così ordinato la perquisizione e il sequestro di materiale cartaceo e informatico disponendo anche intercettazioni telefoniche delle utenze dei giornalisti. Una flagrante violazione della Convenzione europea che assicura il diritto alla libertà di espressione (articolo 10). È vero – riconosce la Corte europea dei diritti dell'uomo – che i giornalisti nell'esercizio di questo diritto, non hanno un piena e totale libertà di agire, hanno precise responsabilità e devono tener conto del diritto alla presunzione d'innocenza, ma le autorità inquirenti non possono intervenire violando il diritto dei reporter a tutelare le proprie fonti.


Poco importa se le indagini non hanno poi determinato l'individuazione delle fonti. Basta l'adozione di misure nei confronti dei giornalisti a produrre un chiaro effetto limitativo del diritto alla libertà di stampa.


La tutela delle fonti - osserva Strasburgo - non è un semplice privilegio da accordare a seconda della liceità o dell'illiceità della fonte, ma un elemento essenziale della libertà di stampa. Tanto più che le perquisizioni nel giornale erano state svolte in modo "spettacolare" incidendo sugli altri reporter presenti in redazione. In pratica, gli interventi dell'autorità giudiziaria sono stati percepiti «come una minaccia potenziale per il libero svolgimento della professione».  Di qui la condanna alla Francia, che è stata obbligata anche a pagare le spese processuali che erano state sostenute dai giornalisti (circa 45mila euro per i 5 ricorrenti).  



4/C - CEDU. PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE COPERTE DA SEGRETO: RESPONSABILITÀ DELLO STATO CHE NON IMPEDISCE LA FUGA DI NOTIZIE.


18.2.2015 - Gli Stati sono tenuti ad adottare adeguate misure per garantire una sicura custodia delle intercettazioni telefoniche depositate in un fascicolo processuale. In caso contrario, è certa una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Se si realizza una pubblicazione sugli organi di stampa di stralci di intercettazioni, attinte da un fascicolo e coperte da segreto, la responsabilità è dello Stato che non adotta misure per garantire la segretezza dei fascicoli e per impedire fughe di notizie. Lo ha chiarito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza depositata il 3 febbraio 2014 (Apostu contro Romania, CASE OF APOSTU v. ROMANIA). A Strasburgo si era rivolto un ex sindaco di una cittadina rumena accusato di corruzione e sottoposto a custodia a cautelare. Durante la fase delle indagini e prima del processo, erano stati pubblicati stralci virgolettati di intercettazioni telefoniche, molte delle quali non riguardanti il reato contestato ma la sua vita privata. Di qui il ricorso alla Corte europea. Chiarito il rispetto del previo esaurimento dei ricorsi interni, considerando che i rimedi nazionali non erano effettivi, la Corte, riconosciuto che le condizioni di detenzione del ricorrente erano in contrasto con gli standard a tutela dei diritti umani, con la conseguente la violazione dell’articolo 3 della CEDU che vieta trattamenti disumani e degradanti, è passata ad analizzare il mancato rispetto del diritto alla vita privata e familiare. Gli Stati – osserva Strasburgo – sono tenuti ad organizzare i propri servizi e l’attività delle proprie istituzioni in modo tale che le informazioni confidenziali non siano divulgate. Se ciò non avviene e se lo Stato non assicura adeguati strumenti di riparazione è certa una violazione dell’articolo 8 poiché è evidente che le autorità nazionali non hanno messo in atto gli obblighi positivi su di essi incombenti. Di conseguenza, la fuga di notizie verso la stampa di informazioni non pubbliche provenienti dal fascicolo processuale, è imputabile allo Stato (e non – si desume dal ragionamento della Corte – alla stampa) costituendo un’ingerenza nella vita privata dell’indagato. – TESTO IN  http://www.marinacastellaneta.it/blog/pubblicazione-di-intercettazioni-telefoniche-coperte-da-segreto-responsabilita-dello-stato-che-non-impedisce-la-fuga-di-notizie.html 



5. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI  INGLOBATA DAL 1° DICEMBRE 2009, CON L’ARTICOLO 6,  NELLA COSTITUZIONE EUROPEA. IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TENER CONTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO AI FINI DELLA DECISIONE, ANCHE IN CORSO DI CAUSA, CON EFFETTI IMMEDIATI E ASSIMILABILI AL GIUDICATO:COSÌ LA CASSAZIONE. Il punto forte delle sentenze di Strasburgo è formato da questi assunti: a) tutela delle fonti giornalistiche (elemento essenziale della libertà di stampa) “sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività”. Per i giornalisti “il segreto sulle fonti è sacro; b) no al carcere per i cronisti. Il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha, a sua volta, il diritto di ricevere informazioni; c) no alle  sanzioni pecuniarie sproporzionate in quanto le stesse condizionano nel futuro la  libertà di espressione di chi viene condannato con un danno per i cittadini titolari del diritto a essere informati; d) il diritto di cronaca  va sempre salvato: l'interesse della collettività all'informazione prevale anche quando la fonte siano carte segretate; e) pubblicazione di atti processuali (intercettazioni illegali) coperti dal segreto istruttorio: è preminente la libertà di stampa; f) la libertà dei giornalisti implica la facoltà di utilizzare una certa dose di esagerazione e, persino, di provocazione. Quanto al tono polemico e addirittura aggressivo dei giornalisti, oltre al contenuto delle idee e delle informazioni, l'articolo 10 tutela anche il loro modo di espressione; g) in una società democratica la stampa svolge il fondamentale ruolo di «cane da guardia» e il giornalista, pur potendo far ricorso ad un certo grado di esagerazione, cioè di provocazione, ha l’obbligo di comunicare al pubblico informazioni di interesse generale, purché affidabili e precise, e di esporre correttamente i fatti nel rispetto della deontologia professionale; h) la collettività ha diritto a ricevere notizie sulle indagini in corso. Le dichiarazioni rese alla stampa dal magistrato inquirente su un procedimento per corruzione in atti giudiziari a carico di un giudice non violano la Convenzione in punto di presunzione di innocenza e diritto all’equo processo; i) se il giornalista viola i suoi doveri pubblicando fatti non veri, non verificati, agendo non in buona fede o con violazione delle regole deontologiche, non può appellarsi alla libertà di espressione e di stampa; l) il cronista sceglie le carte delle indagini che vuole pubblicare. Ancora una volta la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha chiarito che i divieti assoluti di pubblicazione di atti su indagini in corso sono contrari alla Convenzione perché ledono non solo la libertà del giornalista, ma anche il diritto della collettività a ricevere notizie su questioni di interesse generale; m) il giornalista non può essere preciso come un Pm. Se i tribunali condannano il cronista senza tener conto di quest’aspetto e senza valutare il diritto della collettività a essere informata su questioni di interesse generale è certa la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tanto più nei casi di una sanzione pecuniaria elevata; n) niente diffamazione al reporter che riferisce una frase dell’accusa. Anche se non cita la fonte.


.La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – inglobata dal 1° dicembre 2009, con l’articolo 6,  nella Costituzione europea (Titolo I. Disposizioni comuni) - rappresenta un meccanismo di protezione internazionale dei diritti dell’uomo particolarmente efficace. Le norme della Convenzione sono di immediata operatività nel nostro Paese. Il giudice nazionale deve tener conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della decisione, anche in corso di causa, con effetti immediati e assimilabili al giudicato: è quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19985 del 30 settembre 2011. Non solo gli articoli della Convenzione  quant’anche le sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo, che della prima è diretta emanazione, sono vincolanti per gli Stati contraenti. «Le Alte Parti contraenti – dice l’articolo 46 della Convenzione – si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive  della Corte nelle controversie nelle quali sono parti». Va detto anche che gli articoli della Convenzione operano e incidono unitamente alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo ne dà attraverso le sentenze. Le sentenze formano quel diritto vivente al quale i giudici dei vari Stati contraenti sono chiamati ad adeguarsi sul modello della giustizia inglese. D’altra parte, dice l’articolo 53 della Convenzione,  «nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Paese contraente o in base ad ogni altro accordo al quale tale Parte contraente partecipi». Vale conseguentemente, con valore vincolante, l’interpretazione che della Convenzione  dà esclusivamente la Corte europea di Strasburgo. Non a caso il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L'articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Questo assunto è condiviso pienamente dalla  Corte costituzionale: le sentenze di Strasburgo hanno un peso ineludibile  nel sistema giudiziario italiano. Si legge nella sentenza 39/2008 della Consulta: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, SALVO L'EVENTUALE SCRUTINIO DI COSTITUZIONALITÀ, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti  sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”. Dal 1°  dicembre 2009 la Carta dei diritti fondamentali della Ue e  la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) fanno parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) e sono direttamente applicabili dai giudici e dalle autorità amministrative italiani.  (FONTI: WWW.FRANCOABRUZZO.IT, CAMERA DEI DEPUTATI, OSSIGENO, ADNKRONOS, AGI, ASKANEWS, ANSA, CORRIERE DELLA SERA, IL SOLE 24 ORE, REPUBBLICA, IL FATTO QUOTIDIANO, IL MESSAGGERO, LA STAMPA).


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.1.6.2015 - .Il 5 giugno 5° Convegno “GIUSTIZIA E INFORMAZIONE” a Lierna (Lecco) sul tema “Proposte di modifica in materia di diffamazione e di intercettazioni: ricerca di un giusto equilibrio o di un bavaglio?”. 3 crediti formativi in deontologia per gli avvocati, 4 crediti formativi per i giornalisti. – TESTO IN  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17761



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L'AUTORE - Franco Abruzzo, giornalista professionista dal 3/2/1963, presidente dell’Unpit (Unione nazionale pensionati per l’Italia), già docente universitario a contratto di Diritto dell’Informazione e Storia del Giornalismo, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (di cui è stato presidente dal 1989 al 2007) e già consigliere dell’Associazione lombarda dei Giornalisti  - cell 3461454018, casa telef/fax 022484456, skype: fabruzzo39, mail: fabruzzo39@yahoo.it  fra.abruzzo@live.com - (il “CHI E’” è in www.francoabruzzo.it all’indirizzo http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5).



 


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



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