ROMA, 10 giugno 2015. Diverse agenzie hanno diffuso la notizia secondo la quale i giornalisti condannati per diffamazione non andranno in carcere: lo conferma il testo approvato dalla commissione Giustizia della Camera che andrà presto in Aula a Montecitorio. "La Commissione Giustizia ha licenziato per l'Aula il provvedimento di riforma della diffamazione a mezzo stampa,compiendo un lavoro serio a tutela della libertà di informazione e dei diritti dei cittadini" ha sottolineato Walter Verini, capogruppo Pd in commissione e relatore del provvedimento. "Dopo la seconda lettura da parte del Senato, il nostro lavoro ha confermato punti qualificanti e introdotto miglioramenti. Intanto - rileva - si conferma la cancellazione della pena del carcere per i giornalisti per questo tipo di reato. Inoltre, con la causa di non punibilità nel caso di pubblicazione integrale della rettifica richiesta, si tutela il diritto dei cittadini a non essere diffamati e la libertà dei giornali. Ci sono poi gli inasprimenti di sanzione in caso di querele temerarie, che spesso rappresentano vere e proprie intimidazioni a danno dei giornalisti. Si è pensato anche ai casi, purtroppo frequenti, di fallimento delle proprietà dei giornali, casi nei quali direttori e giornalisti vengono lasciati soli a risarcire, in caso di condanna, il danneggiato per diffamazione". "In questi casi ci si potrà rivalere sulla proprietà fallita. Resta fuori il tema della diffamazione nei blog, da affrontare in sede di confronto sulle questioni della rete, anche dopo la fine del lavoro della Commissione preposta insediata dalla Presidente Boldrini e presieduta da Stefano Rodotà. Insomma, un lavoro positivo, frutto di un confronto vero e positivo anche con Federazione Nazionale della Stampa e Ordine dei giornalisti", conclude Verini. Quello di Verini è il bicchiere mezzo pieno della riforma, ma esiste anche un bicchiere mezzo vuoto di cui ha parlato FRANCO ABRUZZO, presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti di Milano, nel recente convegno di Lierna: "La legge di riforma approvata dalla Commissione Giustizia della Camera ha qualche lato positivo e molti negativi. Ci sono luci e ombre ma le ombre sono veramente pesanti. La condanna al carcere è stata abolita, ma viene sostituita con multe esagerate. Le sanzioni pecuniarie spropositate previste (da 5mila e fino a 50mila euro) sono un limite alla libertà di stampa: questo è un danno per tutti i cittadini, che riceveranno meno notizie sui Palazzi del potere. La Corte di Strasburgo ha censurato simili norme intimidatrici. La medicina è una sola: scrivere tutto quello che si vuole nel rispetto della verità e della dignità delle persone. Solo così si evitano i fulmini della Giustizia".
Franco Abruzzo ha riassunto la riforma elencando una serie di punti presenti nel ddl (versione 20 maggio 2015):
.La legge sulla stampa viene estesa alle TESTATE ONLINE E A QUELLE RADIOTELEVISIVE REGISTRATE (MA NON AI BLOG E I SOCIAL NETWORK)
.Un punto della riforma lascia con la bocca amara: è quello della pubblicazione della RETTIFICA SENZA TITOLO E SENZA RISPOSTA da parte del direttore del quotidiano. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Della procedura di rettifica può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica. “Il giudice, qualora accolga la richiesta, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza”.
.Un altro punto amaro è quello della Multa da 5 a 10mila euro per la diffamazione generica; multa da 10 a 50mila euro nel caso di diffamazione a mezzo stampa con l’attribuzione di un fatto determinato FALSO. MULTE di questa entità si scontrano con le sentenze di Strasburgo, che censurano le sanzioni sproporzionate (che sono un incentivo all’autocensura).
.Anche la stampa non periodica (I LIBRI) soggiace alle stesse regole. .L'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione SI PRESCRIVE IN DUE ANNI (oggi in 5 anni) dalla pubblicazione.
.Alla condanna per il delitto di diffamazione a mezzo mass media consegue la pena accessoria della PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99 (secondo comma, numero 1, RECIDIVA) del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
.“L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, NON SONO PUNIBILI se, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, NON PUNIBILE quando abbia chiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa”. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ORDINE PROFESSIONALE per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
.Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il GIUDICE DEL LUOGO DI RESIDENZA DELLA PERSONA OFFESA.
.Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione NEI CASI DI SCRITTI O DIFFUSIONI NON FIRMATI.
.“Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la TEMERARIETÀ DELLA QUERELA, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante al pagamento di una somma determinata in via equitativa».
.“Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende”. .L’articolo 200 del Cpp sul SEGRETO PROFESSIONALE viene esteso anche ai PUBBLICISTI, ma la tutela maggiore per i giornalisti viene dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalle sentenze della Corte di Strasburgo giudice unico della Convenzione.
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5 GIUGNO 2015 - 5° CONVEGNO “GIUSTIZIA E INFORMAZIONE” A LIERNA (LECCO) SUL TEMA “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO O DI UN BAVAGLIO?”. RELAZIONE DI FRANCO ABRUZZO
INDICE:
1.PREMESSA. INTERCETTAZIONI. SERVE UNA LEGGE DI UN SOLO ARTICOLO CHE ABOLISCA I SEGRETI ISTRUTTORI IN VIGORE E CHE VIETI DI PUBBLICARE SOLTANTO QUEGLI ATTI PROCESSUALI SUI QUALI IL GIUDICE ABBIA DECISO DI APPORRE IL VINCOLO TEMPORANEO DI SEGRETEZZA.
2. IL GIORNALISTA (COME L’AVVOCATO) DIVENTI PARTE NEL PROCEDIMENTO PENALE.
3. “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO, NON DI UN BAVAGLIO. IL DIBATTITO IN PARLAMENTO, CHE DECIDERÀ PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA. VIA IL CARCERE PER I CRONISTI, MA NON BASTA. LA LEGGE NON ACCOGLIE NUMEROSE RICHIESTE, PRIME FRA TUTTE LO STOP ALL’USO INTIMIDATORIO DELLE QUERELE E DELLE CAUSE PER DIFFAMAZIONE E LA PARAMETRAZIONE DELLE MULTE E DEI RISARCIMENTI ALLE CAPACITÀ ECONOMICHE DEL CONDANNATO. EDITORI E CRONISTI SENZA COPERTURA ASSICURATIVA. ANCORA OGGI CHI DELIBERATAMENTE OSTACOLA L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA NON INCORRE IN NESSUNA SANZIONE SPECIFICA. IN CODA ESAME ANALITICO DEL DDL DI RIFORMA.
4. INTERCETTAZIONI. I GIORNALISTI: “NO A SANZIONI PENALI. LA STRADA PIÙ CORRETTA DA SEGUIRE - E SEMMAI DA RAFFORZARE - È QUELLA DI UN MAGGIOR RIGORE SUL PIANO DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E QUINDI DELLA RESPONSABILITÀ”. IL PARADOSSO DI GRATTERI: “SPIARE I CRONISTI”, MA STRASBURGO NON CI STA. NELL’ATTESA DELLA RIFORMA, SOCCORRE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI DIRITTI DELL’UOMO VINCOLANTE PER I TRIBUNALI ITALIANI. TRE SENTENZE ILLUMINANTI.
5. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI INGLOBATA DAL 1° DICEMBRE 2009, CON L’ARTICOLO 6, NELLA COSTITUZIONE EUROPEA. IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TENER CONTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO AI FINI DELLA DECISIONE, ANCHE IN CORSO DI CAUSA, CON EFFETTI IMMEDIATI E ASSIMILABILI AL GIUDICATO:COSÌ LA CASSAZIONE.