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PENSIONI TRA CORTE COSTITUZIONALE, CORTE DEI CONTI, CASSAZIONE CIVILE E PARLAMENTO/GOVERNO.


.3.6.2013 - Corte costituzionale, sentenza  116/2013 (Presidente GALLO - Redattore TESAURO): illegittimi i prelievi del 5, 10 e 15% sulle pensioni superiori a 90mila, 150mila e 200mila euro.  Le norme (Art. 18, c. 22° bis, del decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n. 111, come modificato dall'art. 24, c. 31° bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214)  violano il principio dell’uguaglianza (tra cittadini pensionati e cittadini attivi) e della progressività del sistema tributario. La sentenza è pubblicata in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18076



.24.12.2013 - Legge di stabilità 2014 approvata il 23 dicembre dal Senato. Le regole sulle pensioni. Il contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 91.250 euro lordi annui  viene fissato in una quota pari al: • 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui); • 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui); • 18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese): le somme trattenute dagli enti previdenziali sono destinate agli esodati. 303mila euro il tetto invalicabile sommando pensione e redditi. La nuova legge in tema di perequazione e di prelievo sugli assegni ignora Costituzione e sentenze della Consulta. IN CODA il testo della legge e la tabella delle novità elaborate da Altalex. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13565



.17.2.2015 - .Il «contributo di solidarietà» (legge 147/2013) sulle pensioni torna alla Corte costituzionale. La nuova sforbiciata si presenta come «definitiva», perché le somme trattenute dagli enti previdenziali non sono ovviamente recuperabili, e assume secondo la Corte dei conti del Veneto (l’ordinanza di 39 pagine è qui sotto) l'aspetto di un «prelievo tributario». In quanto tale, il contributo di solidarietà rischierebbe di fare a pugni con il principio secondo cui le richieste fiscali devono essere commisurate alla «capacità contributiva» (articolo 53 della Costituzione) dei cittadini, che sono «eguali davanti alla legge» (articolo 3):gli stessi principi che hanno spinto in passato la Corte costituzionale a cancellare sia i tagli agli stipendi dei "manager" pubblici, sia la prima stretta sulle pensioni. – IN CODA la sentenza 116/2013 della Corte costituzionale che ha cancellato il prelievo del 2011. (Analoghe sentenze della Corte dei Conti della Calabra e della Campania)- di Gianni Trovati-Il Sole 24 Ore 17.2.2015 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16905 



.12.12.2014 -.Cassazione civile/Sentenza 26102/14. Casse: stop al prelievo di solidarietà. Illegittimo il contributo di solidarietà imposto ai pensionati della Cassa dottori commercialisti per il periodo 2009/2013. Un regolamento non può incidere sui diritti acquisiti e tagliare i trattamenti in essere. - di Maria Carla De Cesari/www.ilsole24ore.com -12.12.2014 – TESTO IN- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16359 



.13.12.2014 - PREVIDENZA. Casse vincolate ai diritti acquisiti. La  Cassazione, per la seconda volta in due giorni, nega il contributo di solidarietà sulle pensioni in essere. Il taglio dell’assegno non può passare da un atto amministrativo. IN CODA un commento dell’avv. Anna Campilii). - di Maria Carla De Cesari-www.ilsole24ore.com-13.12.2014 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16370 



9.1.2015 - .Cassazione, nuovo round ai vecchi iscritti alla Cassa dei dottori commercialisti. I  supremi giudici hanno escluso la possibilità di incidere sui diritti acquisiti riducendo gli assegni attraverso il meccanismo dei contributi di solidarietà. - Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16583 



.18.1.2014 - .Saranno le sezioni unite civili della Cassazione a pronunciarsi in modo definitivo sui diritti acquisiti sulle pensioni. IN CODA l’ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione civile. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16681 



30.4.2015 - L’articolo 24  (comma 25) del  dl n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011) sul blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 dichiarata illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 (pubblicata ai sensi dell’art. 136 Cost. nella  G.U. n. 18 del 6.5.2015; testo in http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-06&atto.codiceRedazionale=T-150070). 



21.5.2015 - DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081) (GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2015. TESTO IN http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-21&atto.codiceRedazionale=15G00081&elenco30giorni=false



 






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