Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
  » Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Attualità
Stampa

G8 del 2001 a Genova. Pestaggio del giornalista inglese Mark William Covell. I giudici della Corte dei Conti della Liguria dovranno decidere se condannare a un risarcimento di 350mila euro, i poliziotti coinvolti a vario titolo nella vicenda.


GENOVA, 17 giugno 2015. I giudici della Corte dei Conti della Liguria dovranno decidere se condannare a un risarcimento di 350 mila euro, i poliziotti del G8 del 2001 a Genova, coinvolti a vario titolo nel pestaggio del giornalista inglese Mark William Covell. Se verranno accolte le richieste della procura a dover pagare di più saranno l'allora comandante del primo reparto mobile di Roma, Vincenzo Canterini e l'allora comandante del VII nucleo antisommossa, Michelangelo Fournier, che dovranno risarcire 340 mila euro (lesioni). Il provvedimento riguarda anche Francesco Gratteri, Gilberto Caldarozzi, Giovanni Luperi, Spartaco Mortola, Nando Dominici, Filippo Ferri, Fabio Ciccimarra, Carlo Dio Sarro, Massimo Mazzoni, Davide Di Novi, Renzo Cerchi, Massimiliano Di Bernardini, Massimo Nucera e Maurizio Panzieri. Per loro la richiesta risarcitoria è complessivamente di 10 mila euro (calunnia).   I fatti contestati risalgono alla notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001, quando il giornalista era stato brutalmente picchiato dalla polizia, davanti ai cancelli della scuola Diaz, riportando gravissime lesioni. Covell era poi stato arrestato con accuse che si erano rilevate totalmente false. Le indagini non permisero di identificare chi picchiò il giornalista, e le accuse per tentato omicidio vennero archiviate. In via transitoria, il Ministero dell'Interno risarcì Covell con 350 mila euro (di questi 340 per le lesioni subite, 10 mila per le calunnie).  Per la procura il danno erariale è da ripartire tra i dirigenti e funzionari che organizzarono e condussero le operazioni. La responsabilità maggiore è da attribuirsi a Canterini e Fournier in quanto avevano lasciato "carta bianca" nell'utilizzo della forza, "consentendo ai propri uomini di commettere insensati atti di violenza". Da qui la richiesta di risarcimento a 340 mila euro a titolo di danno indiretto.    Di parere nettamente opposto le difese, che respingono duramente le accuse sottolineando l'estraneità ai fatti dei loro assistiti. "In un contesto di un'operazione cosi caotica, dove sono stati impegnati centinaia di appartenenti alle forze di polizia - spiega l'avvocato Rinaldo Romanelli, difensore di Canterini e Fournier - l'episodio del pestaggio di Covell si è verificato senza che Canterini potesse rendersene conto e intervenire prontamente. Mentre Fournier è dimostrato che non era ancora arrivato sul luogo dei fatti". (ANSA).



              



 



 



 



 



 






Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com