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ROMA. La sezione Lavoro del Tribunale condanna l’Inpgi a versare, a titolo di ex fissa, 81mila euro a un giornalista pensionato difeso dagli avvocati Luigi Albisinni e Achille Buonafede. L’Inpgi ha l’obbligo (in base all’allegato G del Cnlg) di accantonare un capitale per ogni giornalista e di vigilare sull’afflusso dei contributi degli editori al Fondo (afflusso in crisi da almeno 8 anni). L’Istituto potrebbe essere dichiarato inadempiente su questo fronte. Pubblichiamo il dispositivo della sentenza, fra 60 giorni le motivazioni. Inpgi e Fnsi devono pagare 7.010 euro “per compensi”. Nella storia sociale del nostro Paese fa sensazione che un sindacato si sia costituito in giudizio contro un suo rappresentato. Questa mossa della Fnsi fa il paio con l’altra diretta a chiedere il taglio delle pensioni dei giornalisti in quiescenza. Franco Abruzzo (presidente UNPIT): “La Fnsi sta subendo un cambiamento genetico che la oppone ai diritti e agli interessi dei giornalisti italiani. Bisogna recuperare in fretta l’alta lezione etica e professionale di Mario Borsa e Walter Tobagi”.


Roma, 18 giugno 2015.  Sconfitta bruciante per l’Inpgi e la Fnsi nello scontro tra i giornalisti pensionati, che rivendicano il pagamento dell’ex fissa, e l’Istituto di previdenza, che opera  come ufficiale pagatore per conto delle aziende editoriali e la Fieg e che  avrebbe dovuto sollevare, come da accordi sindacali,   almeno negli ultimi 8 anni, il problema dei versamenti calanti degli editori al Fondo dell’ex fissa. Il Tribunale del Lavoro di Roma nella persona del giudice  Dario  Conte il 15 giugno ha condannato la Fondazione  al pagamento  di 81.468,09  euro rispetto alla liquidazione del decreto ingiuntivo al netto pari ad euro 56.351,48. L’Inpgi  dovrà inoltre pagare gli interessi al tasso del 5% dalla data del dovuto al saldo. Inpgi ed Fnsi  sono stati infine condannati in solido al rimborso delle spese processuali liquidate  in  euro 7.010,00. La Fnsi si era costituita in giudizio  affiancando l’Inpgi, che aveva impugnato il decreto ingiuntivo di pagamento  a favore di un giornalista  difeso dagli avvocati Luigi Albisinni e Achille Buonafede del Foro di Roma. Non è mai accaduto nella storia sociale del nostro Paese che un sindacato si sia costituito contro un suo rappresentato, che rivendica un diritto sancito in questo caso nell’articolo 27 del Cnlg Fnsi/Fieg. Si presume che il giudice abbia accolto tra i motivi della difesa quella dell’obbligo dell’Inpgi  dell’accantonamento dell’indennità (art. 3 dell’Allegato G del Cnlg), la cui cifra viene comunicata ogni anno agli interessati con lettera raccomandata. Su questo fronte l’Inpgi sarebbe inadempiente. Il comma 2 dell’articolo 6 dell’Allegato G conferisce all’Inpgi un preciso obbligo/dovere di vigilanza sulla consistenza economica del Fondo: il contributo dell’1% versato dagli editori può essere sottoposto a revisione “in relazione a comprovate esigenze di gestione”. L’Inpgi (“pubblica amministrazione” ex dl 16/2012), com’è noto, è “governato” dal sindacato, che tratta con gli editori il rinnovo del Cnlg. Nel corso delle trattative Fnsi e Fieg hanno affrontato la revisione del contributo visto che la crisi del Fondo data da alameno 8 anni? E in questo periodo sono stati firmati due rinnovi del Cnlg nel 2009 e nel 2014.   Le motivazioni, comunque, saranno depositate tra 60 giorni.


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IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA.


Sentenza n. 5978/2015 pubbl. il 15/06/2015-RG n. 29444/2014


TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TERZA LAVORO


REPUBBLICA ITALIANA


In nome del popolo italiano


IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3/a lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 15 giugno 2015, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente


SENTENZA


nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n.29444 del RGAC dell'anno 2014, vertente tra:


I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", elett.nte domic.to in Roma, Via Nizza. n.35, rappr.to e difeso dall'Avv. Elisabetta Angelini - opponente


E


XX, elett.nte domic.to in Roma, Via Federico Cesi n. 7 presso gli Avv. Luigi Albisinni e Achille Buonafede, che lo appr.ntano e difendono - opposto


FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA, elett.nte domic.ta in Roma, Via Alberino n n.33. presso l'Avv. Isabella Parisi, che la  rappr.nta e difende- interveniente


DISPOSITIVO


definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:


a)   revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 5788 del 11/7/2014) e condanna I'Inpgi al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 81.468,09, oltre interessi al 5% annuo dal l° febbraio 2013 al soddisfo;


b)   compensate le spese della fase monitoria, condanna l’INPGI e la FNSI,  in solido, alla rifusione, in favore del'opposto, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 10,00 per spese e in euro 7.000.00 per compensi,oltre S.F., Iva e Cpa;


c)   termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.


IL GIUDICE (dr. Dario Conte)


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18.6.2015 - .EX-FISSA/ IL CASO. TUTTI GLI ARTICOLI PUBBLICATI DALLA FIRMA DEL CONTRATTO FNSI/FIEG 2014/2018 IN POI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17342



 






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