Roma, 18 giugno 2015. Sconfitta bruciante per l’Inpgi e la Fnsi nello scontro tra i giornalisti pensionati, che rivendicano il pagamento dell’ex fissa, e l’Istituto di previdenza, che opera come ufficiale pagatore per conto delle aziende editoriali e la Fieg e che avrebbe dovuto sollevare, come da accordi sindacali, almeno negli ultimi 8 anni, il problema dei versamenti calanti degli editori al Fondo dell’ex fissa. Il Tribunale del Lavoro di Roma nella persona del giudice Dario Conte il 15 giugno ha condannato la Fondazione al pagamento di 81.468,09 euro rispetto alla liquidazione del decreto ingiuntivo al netto pari ad euro 56.351,48. L’Inpgi dovrà inoltre pagare gli interessi al tasso del 5% dalla data del dovuto al saldo. Inpgi ed Fnsi sono stati infine condannati in solido al rimborso delle spese processuali liquidate in euro 7.010,00. La Fnsi si era costituita in giudizio affiancando l’Inpgi, che aveva impugnato il decreto ingiuntivo di pagamento a favore di un giornalista difeso dagli avvocati Luigi Albisinni e Achille Buonafede del Foro di Roma. Non è mai accaduto nella storia sociale del nostro Paese che un sindacato si sia costituito contro un suo rappresentato, che rivendica un diritto sancito in questo caso nell’articolo 27 del Cnlg Fnsi/Fieg. Si presume che il giudice abbia accolto tra i motivi della difesa quella dell’obbligo dell’Inpgi dell’accantonamento dell’indennità (art. 3 dell’Allegato G del Cnlg), la cui cifra viene comunicata ogni anno agli interessati con lettera raccomandata. Su questo fronte l’Inpgi sarebbe inadempiente. Il comma 2 dell’articolo 6 dell’Allegato G conferisce all’Inpgi un preciso obbligo/dovere di vigilanza sulla consistenza economica del Fondo: il contributo dell’1% versato dagli editori può essere sottoposto a revisione “in relazione a comprovate esigenze di gestione”. L’Inpgi (“pubblica amministrazione” ex dl 16/2012), com’è noto, è “governato” dal sindacato, che tratta con gli editori il rinnovo del Cnlg. Nel corso delle trattative Fnsi e Fieg hanno affrontato la revisione del contributo visto che la crisi del Fondo data da alameno 8 anni? E in questo periodo sono stati firmati due rinnovi del Cnlg nel 2009 e nel 2014. Le motivazioni, comunque, saranno depositate tra 60 giorni.
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IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA.
Sentenza n. 5978/2015 pubbl. il 15/06/2015-RG n. 29444/2014
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TERZA LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3/a lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 15 giugno 2015, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n.29444 del RGAC dell'anno 2014, vertente tra:
I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", elett.nte domic.to in Roma, Via Nizza. n.35, rappr.to e difeso dall'Avv. Elisabetta Angelini - opponente
E
XX, elett.nte domic.to in Roma, Via Federico Cesi n. 7 presso gli Avv. Luigi Albisinni e Achille Buonafede, che lo appr.ntano e difendono - opposto
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA, elett.nte domic.ta in Roma, Via Alberino n n.33. presso l'Avv. Isabella Parisi, che la rappr.nta e difende- interveniente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 5788 del 11/7/2014) e condanna I'Inpgi al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 81.468,09, oltre interessi al 5% annuo dal l° febbraio 2013 al soddisfo;
b) compensate le spese della fase monitoria, condanna l’INPGI e la FNSI, in solido, alla rifusione, in favore del'opposto, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 10,00 per spese e in euro 7.000.00 per compensi,oltre S.F., Iva e Cpa;
c) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
IL GIUDICE (dr. Dario Conte)
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18.6.2015 - .EX-FISSA/ IL CASO. TUTTI GLI ARTICOLI PUBBLICATI DALLA FIRMA DEL CONTRATTO FNSI/FIEG 2014/2018 IN POI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17342