Roma-Milano, 19 giugno 2015. Quella varata dal CdA dell’Inpgi è la classica manovra lacrime e sangue, che inciderà in maniera pesante sia sulle entrate sia sulle uscite. Colpisce tutti sotto forma sia di tagli alle prestazioni sia di contributi aggiuntivi da versare all’Istituto da parte di editori, giornalisti in attività (e anche nella loro veste di futuri pensionati) e giornalisti pensionati (comparto sul quale la legge e lo Statuto dell’Istituto non conferiscono alcun potere alle parti sociali, Fnsi e Fieg). Fnsi e Fieg dovranno esaminare il testo e poi confrontarsi sulle misure da adottare (e da sottoporre ai Ministeri vigilanti dell’Economia e del Lavoro) per riportare i conti della Fondazione sui binari della sostenibilità anche per evitarne il commissariamento. Il documento (13 pagine) è stato trasmesso il 18 giugno dal presidente della Fondazione, Andrea Camporese, al segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, e a Maurizio Costa presidente della Fieg. Lorusso ha girato il documento lo stesso giorno alle associazioni regionali di stampa. LO PUBBLICHIAMO in questo link PER CONSENTIRNE LA PIÙ AMPIA DIFFUSIONE: DEVONO LEGGERLO TUTTI, GIORNALISTI ATTIVI E GIORNALISTI PENSIONATI. Il testo contiene "ipotesi di interventi per la sostenibilità della gestione previdenziale dell'Inpgi". La trasmissione del “progetto” alla Fnsi e alla Fieg è imposta dall'articolo 3, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 (la normativa che ha privatizzato le Casse, restando però l’Inpgi, unico ente, sostitutivo dell’Inps). La Giunta Esecutiva della Fnsi esaminerà il testo nella sua prossima riunione fissata per mercoledì 8 luglio, “prima di avviare il confronto con la controparte editoriale al fine di concordare le determinazioni al riguardo così come previsto dal richiamato articolo 3 del decreto del dlgs 509/1994”. Le Associazioni regionali sono state invitate “a esaminare il testo e a portarlo a conoscenza dei colleghi secondo le modalità di consultazione che riterranno opportune”.
Il testo è accompagnato da una lettera del presidente dell’Inpgi, Andrea Camporese, alla Fnsi e alla Fieg. Nella lettera si legge: “Il progressivo aggravarsi dello stato di crisi del settore dell'editoria, con la conseguente perdita dei rapporti di lavoro e il sempre più massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali, ha fatto registrare una grave sofferenza della gestione previdenziale, così come si evidenzia dai dati degli ultimi bilanci. L'Inpgi, pertanto, al fine di correggere in una visione prospettica lo squilibrio tra contributi e prestazioni ritiene necessario e improcrastinabile porre in essere interventi volti ad assicurare la sostenibilità della gestione previdenziale, che saranno portati all'attenzione dei Consiglio di Amministrazione e che incideranno sia sulle entrate che sulle uscite. Tra l'altro lo stesso Collegio Sindacale, nella relazione al bilancio consuntivo 2014 della Gestione sostitutiva deIl'AGO, raccomanda all'Istituto di valutare ogni possibile intervento di riforma del sistema previdenziale al fine di recuperare il disavanzo evidenziato. Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 509/94, Vi trasmetto il documento allegato e rimango in attesa delle Vostre determinazioni in merito”.
Gli ipotizzati interventi riguarderanno in materia di Entrate Contributive:
1) Aliquota IVS: incremento dell'1% a carico del datore di lavoro.
2) Aliquota IVS: incremento dello 0,50% della quota a carico del lavoratore e dello 0,53% della quota del datore di lavoro.
3) Cigs: rendere strutturale l'addizionale dell'1% a carico del datore di lavoro.
4) Contribùto aggiuntivo dell'1,4% sui contratti a termine.
Interventi in materia di Prestazioni Facoltative (artt. 29 e 30 del Regolamento).
5) Interventi in materia di Prestazioni obbligatorie.
6) Pensione di vecchiaia: modifica dei requisiti di accesso (66 anni dal 2016).
7) Pensione d'anzianità: modifica dei requisiti di accesso (almeno 62 anni).
8) Calcolo pensioni: riduzione dell'aliquota di rendimento (a scalare dal 2,30 allo 0,90).
Clausole di salvaguardia
9) Pensioni d'invalidità: assorbimento dell'integrazione contributiva con altra pensione.
10) Pensioni ai superstiti: modifiche delle percentuali di abbattimento per redditi.
11) Introduzione Contributo solidarietà sulle pensioni.
12) Disoccupazione: eliminazione dei maggiori benefici contributivi per i dipendenti di aziende in crisi, riduzione dell'indennità del 50% nel secondo anno.
Per quanto riguarda le pensioni in essere l’Inpgi si attribuisce poteri parlamentari quando stabilisce che gli attuali prelievi in vigore (ex legge 147/2013) fino al 31 dicembre 2016 saranno prorogati per i successivi 5 anni a partire dal 1° gennaio 2017. I prelievi sono del 6% sulle pensioni da 91.250,16 a 130.358,8 euro; del 12% da 130.358,81 a 195.538,20 euro; del 18% oltre 195.538,20. Il Cda, inoltre, prevede un prelievo dello 0,5 sulle pensioni da 0 a 30.000,00 euro; dell’1% da 30.001,00 a 60.000,00 euro; dell’1,5% da 60.001,00 a 91.251,15 euro. La domanda è una sola: l’Inpgi può introdurre prelievi per via amministrativa sulle pensioni esclusi dalla Cassazione?
Superando tutti gli scogli e tutti i terreni minati, questa riforma dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2016.
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PENSIONI TRA CORTE COSTITUZIONALE, CORTE DEI CONTI, CASSAZIONE CIVILE E PARLAMENTO/GOVERNO. GIURISPRUDENZA RECENTE.
.3.6.2013 - Corte costituzionale, sentenza 116/2013 (Presidente GALLO - Redattore TESAURO): illegittimi i prelievi del 5, 10 e 15% sulle pensioni superiori a 90mila, 150mila e 200mila euro. Le norme (Art. 18, c. 22° bis, del decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n. 111, come modificato dall'art. 24, c. 31° bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214) violano il principio dell’uguaglianza (tra cittadini pensionati e cittadini attivi) e della progressività del sistema tributario. La sentenza è pubblicata in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18076
.24.12.2013 - Legge di stabilità 2014 approvata il 23 dicembre dal Senato. Le regole sulle pensioni. Il contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 91.250 euro lordi annui viene fissato in una quota pari al: • 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui); • 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui); • 18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese): le somme trattenute dagli enti previdenziali sono destinate agli esodati. 303mila euro il tetto invalicabile sommando pensione e redditi. La nuova legge in tema di perequazione e di prelievo sugli assegni ignora Costituzione e sentenze della Consulta. IN CODA il testo della legge e la tabella delle novità elaborate da Altalex. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13565
.17.2.2015 - .Il «contributo di solidarietà» (legge 147/2013) sulle pensioni torna alla Corte costituzionale. La nuova sforbiciata si presenta come «definitiva», perché le somme trattenute dagli enti previdenziali non sono ovviamente recuperabili, e assume secondo la Corte dei conti del Veneto (l’ordinanza di 39 pagine è qui sotto) l'aspetto di un «prelievo tributario». In quanto tale, il contributo di solidarietà rischierebbe di fare a pugni con il principio secondo cui le richieste fiscali devono essere commisurate alla «capacità contributiva» (articolo 53 della Costituzione) dei cittadini, che sono «eguali davanti alla legge» (articolo 3): gli stessi principi che hanno spinto in passato la Corte costituzionale a cancellare sia i tagli agli stipendi dei "manager" pubblici, sia la prima stretta sulle pensioni. – IN CODA la sentenza 116/2013 della Corte costituzionale che ha cancellato il prelievo del 2011. (Analoghe sentenze della Corte dei Conti della Calabra e della Campania)- di Gianni Trovati-Il Sole 24 Ore 17.2.2015 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16905
.12.12.2014 -.Cassazione civile/Sentenza 26102/14. Casse: stop al prelievo di solidarietà. Illegittimo il contributo di solidarietà imposto ai pensionati della Cassa dottori commercialisti per il periodo 2009/2013. Un regolamento non può incidere sui diritti acquisiti e tagliare i trattamenti in essere. - di Maria Carla De Cesari/www.ilsole24ore.com -12.12.2014 – TESTO IN- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16359
.13.12.2014 - PREVIDENZA. Casse vincolate ai diritti acquisiti. La Cassazione, per la seconda volta in due giorni, nega il contributo di solidarietà sulle pensioni in essere. Il taglio dell’assegno non può passare da un atto amministrativo. IN CODA un commento dell’avv. Anna Campilii). - di Maria Carla De Cesari-www.ilsole24ore.com-13.12.2014 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16370
9.1.2015 - .Cassazione, nuovo round ai vecchi iscritti alla Cassa dei dottori commercialisti. I supremi giudici hanno escluso la possibilità di incidere sui diritti acquisiti riducendo gli assegni attraverso il meccanismo dei contributi di solidarietà. - Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16583
.18.1.2015 - .Saranno le sezioni unite civili della Cassazione a pronunciarsi in modo definitivo sui diritti acquisiti sulle pensioni. IN CODA l’ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione civile. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16681
30.4.2015 - L’articolo 24 (comma 25) del dl n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011) sul blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 dichiarata illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 (pubblicata ai sensi dell’art. 136 Cost. nella G.U. n. 18 del 6.5.2015. TESTO IN http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-06&atto.codiceRedazionale=T-150070).
21.5.2015 - DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081) (GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2015. TESTO IN http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-21&atto.codiceRedazionale=15G00081&elenco30giorni=false