Perché il giudice archivia querele seriali ma non fa il passo successivo? Una pacata riflessione sul caso del blog di Seregno subissato da accuse di diffamazione a mezzo stampa che la magistratura ha ritenuto infondate.
di G.F. Mennella-Ossigeno
24.6.2015. Accade a Milano, Tribunale ordinario. Un blog registrato come infonodo.org diventa oggetto di una dozzina di querele da parte dell'ex sindaco di Seregno, Giacinto Mariani (Lega), per articoli pubblicati tra il 2010 e il 2012.
Il faldone finisce sulla scrivania della dottoressa Alessandra Dolci, pubblico ministero, la quale l'8 gennaio 2013 chiede al Gip l'archiviazione di tutta la querela con la seguente motivazione generale: "Non sussistono gli elementi costitutivi del delitto" (cioè la diffamazione a mezzo stampa, articolo 595 del Codice penale). Poi, esaminando gli articoli, la dottoressa Dolci precisa, caso per caso, che si tratta di circostanze vere, di fatti veri, che vi è esercizio del diritto di critica politica, che vi è interesse pubblico a conoscere i fatti nominati, che l'articolo non ha portata diffamatoria. Insomma, una sorta di bignamino del corretto giornalismo.
Il Gip, dottoressa Maria Grazia Domanico, il 5 maggio 2013, ha accolto in pieno le argomentazioni del pubblico ministero e ha archiviato le querele del sindaco di Seregno. Il caso suggerisce una considerazione in forma di domanda: se un tizio subissa di querele un individuo e magistrato e giudice archiviano perché – addirittura – "non sussistono gli elementi costitutivi del delitto", per quale motivo gli stessi non possono compiere il passo successivo? Cioè, procedere contro il querelante per aver abusato del diritto? IN http://notiziario.ossigeno.info/2015/06/perche-giudice…sso-successivo-59147/
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