Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
  » Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Dibattiti, studi e saggi
Stampa

Perché il giudice archivia querele seriali ma non fa il passo successivo? Una pacata riflessione sul caso del blog di Seregno subissato da accuse di diffamazione a mezzo stampa che la magistratura ha ritenuto infondate.

di G.F. Mennella-Ossigeno


24.6.2015. Accade a Milano, Tribunale ordinario. Un blog registrato come infonodo.org diventa oggetto di una dozzina di querele da parte dell'ex sindaco di Seregno, Giacinto Mariani (Lega), per articoli pubblicati tra il 2010 e il 2012.


Il faldone finisce sulla scrivania della dottoressa Alessandra Dolci, pubblico ministero, la quale l'8 gennaio 2013 chiede al Gip l'archiviazione di tutta la querela con la seguente motivazione generale: "Non sussistono gli elementi costitutivi del delitto" (cioè la diffamazione a mezzo stampa, articolo 595 del Codice penale). Poi, esaminando gli articoli, la dottoressa Dolci precisa, caso per caso, che si tratta di circostanze vere, di fatti veri, che vi è esercizio del diritto di critica politica, che vi è interesse pubblico a conoscere i fatti nominati, che l'articolo non ha portata diffamatoria. Insomma, una sorta di bignamino del corretto giornalismo.


Il Gip, dottoressa Maria Grazia Domanico, il 5 maggio 2013, ha accolto in pieno le argomentazioni del pubblico ministero e ha archiviato le querele del sindaco di Seregno. Il caso suggerisce una considerazione in forma di domanda: se un tizio subissa di querele un individuo e magistrato e giudice archiviano perché – addirittura – "non sussistono gli elementi costitutivi del delitto", per quale motivo gli stessi non possono compiere il passo successivo? Cioè, procedere contro il querelante per aver abusato del diritto?  IN http://notiziario.ossigeno.info/2015/06/perche-giudice…sso-successivo-59147/



 



 



 






Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com