Sent. n.118/2015
REPUBBLICA ITALIANA - In nome del popolo italiano
la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
composta dai seguenti magistrati:
dott. Franco Mencarelli Presidente f.f. relatore
dott. Marcovalerio Pozzato Consigliere
dott. Stefano Perri Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 66077/R del registro di segreteria, instaurato ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di BASSOLI Massimo, nato il 27 giugno 1954, residente in Roma, via della Mendola n. 21; DE FILIPPIS Rocco, nato il 2 aprile 1939, residente a Foggia, viale XXIV Maggio n. 43, contumace; DOLAZZA Francesca Romana, nata il 5 marzo 1960, assistita e rappresentata dall’avv. Fabio Pisani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia n. 36/A; LORENZINI Umberto, nato l’8 settembre 1936, residente in Roma, via G. Aldini n. 6, contumace; Soc. ABROND HOUSE società cooperativa di giornalisti , con sede in Roma, via Ovidio n. 10, nella persona dell’Amministratore unico DOLAZZA Francesca Romana; Cooperativa Giornalistica MEDIATEL a r.l., con sede in Roma, via Ovidio n. 10, nella persona dell’Amministratore unico LORENZINI Umberto, contumace; Editrice ESEDRA – società cooperativa di giornalisti con sede in Roma, via Parigi n. 11, nella persona dell’Amministratore unico BASSOLI Massimo e Società editrice ESEDRA s.r.l. con sede in Roma, via Parigi n. 11, nella persona dell’Amministratore unico GALEANO Giovanni, assistito e rappresentato dall’avv. Antonio Giuffrida, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII n. 396.
Uditi nella pubblica udienza del giorno 5 febbraio 2015, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Ernestina Barbone, il Consigliere relatore dott. Franco Mencarelli, l’avv. Fabio Pisani per la convenuta DOLAZZA Francesca Romana, l’avv. Antonio Giuffrida per la Società editrice ESEDRA s.r.l. nella persona dell’Amministratore unico GALEANO Giovanni e il PM nella persona del Viceprocuratore generale dott. Pio Silvestri.
Visto l’Atto di citazione in data 26 marzo 2007, l’Atto di citazione in integrazione in data 28 maggio 2007, l’ordinanza n. 25/2009, nonché l’istanza di fissazione di udienza in data 24 settembre 2014.
Visti gli altri atti della causa.
FATTO - Con Atto di citazione in data 26 marzo 2007 la Procura regionale ha rappresentato che con nota del 23 maggio 2006 la Procura della Repubblica di Roma ha trasmesso gli atti relativi ad un procedimento penale a carico di LORENZINI Umberto, BASSOLI Massimo, DE FILIPPIS Rocco e DOLAZZA Francesca Romana nella loro qualità di rappresentati legali di diverse società che con artifici e raggiri hanno ottenuto l’erogazione di finanziamenti pubblici a sostegno dell’editoria ai sensi della legge n. 250 del 1990.
Dagli atti trasmessi, ivi compresa l’emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare nei riguardi dei predetti, risulta che attraverso false dichiarazioni attestanti l’insussistenza di cause ostative all’erogazione di finanziamenti pubblici previsti dall’art. 3, commi 11 ter e 13 della legge n. 250 del 1990 nonché la presentazione di fatture false, i soggetti in questione avevano tratto in errore i funzionari dell’Ufficio preposto presso la Presidenza del consiglio dei ministri ad erogare i finanziamenti a sostegno dell’editoria di cui alla citata legge, ricavandone un proprio ingiusto profitto, costituito dall’introito delle somme erogate a fronte dei costi dichiarati come sostenuti, ma in realtà inesistenti. Introito complessivamente ammontante ad euro 13.818.747,35, oltre ad euro 745.252,42 quali anticipi per l’anno 2004. Per un totale di euro 14.563.998,77.
Tutto questo – secondo l’Atto di citazione – avveniva a favore della Società editrice ESEDRA s.r.l. e della Editrice ESEDRA Società cooperativa di giornalisti a r.l. che hanno beneficiato dei contributi in relazione alla stampa del quotidiano “Il Giornale d’Italia”; della Cooperativa giornalistica MEDIATEL a r.l., che ha beneficiato dei contributi per il quotidiano “L’Indipendente”; della ABROND HOUSE Società cooperativa di giornalisti che ha beneficiato dei contributi per il periodico “.com Tuttifrutti della Comunicazione”.
La truffa sarebbe stata posta in essere attraverso l’aggiramento delle norme regolanti la materia delle provvidenze a favore dell’editoria ex legge 7 agosto 1990 n. 250, e delle procedure mediante le quali il Dipartimento della Presidenza del consiglio provvede alla concessione delle agevolazioni.
In ispecie sarebbe stata operata la rappresentazione di costi, fittiziamente documentati con false fatture, che a termini di legge rappresentano il parametro fondamentale, in termini quantitativi, per la determinazione delle sovvenzioni in argomento. Ora la quota del contributo scaturisce dalla quantificazione di tali oneri “asseritamente sostenuti” dalle imprese beneficiarie è risultata di gran lunga superiore rispetto ad altri parametri fissati dalla legge, quale, ad esempio, la tiratura delle copie vendute o i consumi di carta.
In ogni caso – si rileva nell’Atto di citazione - le indagini penali hanno dimostrato che l’ammontare dei costi dichiarati dalle società editrici in questione è risultato composto, principalmente, da prestazioni di servizio e costi inesistenti.
Così la società editrice ESEDRA s.r.l. e la cooperativa giornalistica MEDIATEL nella persona dell’Amministratore unico Umberto LORENZINI, la società editrice cooperativa di giornalisti nella persona dell’Amministratore unico Massimo BASSOLI, la società ABROND HOUSE società cooperativa di giornalisti nella persona dell’Amministratore unico Francesca Romana DOLAZZA, attraverso la falsa attestazione di costi hanno ottenuto i predetti finanziamenti con l’ausilio del sig. Rocco DE FILIPPIS, membro del Consiglio di amministrazione della società editrice ESEDRA s.r.l. e presidente del Collegio dei revisori delle altre tre società.
Nell’Atto di citazione si rileva che dagli atti del procedimento penale, sfociate nell’ordinanza di custodia cautelare per i signori LORENZINI, BASSOLI e DE FILIPPIS nonché degli arresti domiciliari per la signora DOLAZZA, risulta che il principale artefice della vicenda è stato il signor BASSOLI, coniuge della DOLAZZA, che ha ordito la truffa in danno della Presidenza del Consiglio.
Con atto del 4 dicembre 2006 sono stati invitati a presentare le deduzioni i signori BASSOLI, DOLAZZA, LORENZINI e DE FILIPPIS nonché la società editrice ESEDRA s.r.l., EDITRICE ESEDRA, ABROND HOUSE società cooperativa di giornalisti e cooperativa giornalistica MEDIATEL a r.l.
L’invito a dedurre è stato reiterato a carico del DE FILIPPIS e della ABROND HOUSE rispettivamente in data 8 marzo 2007 e 1 marzo 2007, non essendo stato portato a compimento il procedimento di notificazione. Contestualmente è stato richiesto il sequestro cautelativo degli immobili intestati a BASSOLI, DOLAZZA, LORENZINI, società editrice ESEDRA s.r.l. e IMMOBILROMA PRESTIGE s.r.l., quest’ultima essendo socio unico e unico amministratore il BASSOLI.
Sequestro confermato parzialmente con ordinanza n. 42/2007, essendo stati esclusi gli immobili intestati alla IMMOBILROMA PRESTIGE s.r.l., la quale non è risultata direttamente beneficiaria delle provvidenze per l’editoria e non è stata chiamata in giudizio.
In data 9 marzo 2007 la società editrice ESEDRA S.r.l. ha presentato reclamo avverso la predetta ordinanza di convalida di sequestro. Sul reclamo si è espresso negativamente il Collegio con ordinanza n. 301/2007, ritenendo la sussistenza - davanti ad un diffuso sistema di illeciti finanziamenti tali da fornire un significativo elemento di valutazione in ordine all’esistenza di un danno e alla sua stessa consistente entità – dei requisiti posti a sostegno della misura cautelare adottata.
Hanno presentato deduzioni la Società Editrice ESEDRA s.r.l., il sig. Massimo BASSOLI e la sig.ra Francesca Romana DOLAZZA.
Deduzioni non ritenute sufficienti a superare le contestazioni, risultando – ad avviso della Procura - prive di riscontro oggettivi.
Secondo l’Atto di citazione i procedimenti a carico dei soggetti sopraindicati vanno riuniti stante la natura dolosa dei reati; atteso pertanto il vincolo di solidarietà i soggetti in questione dovranno essere chiamati al risarcimento della complessiva somma di euro 14.563.998,77.
Infatti dalla ricostruzione dei fatti, con il supporto della documentazione penale in atti, la Procura evidenzia l’esistenza di una vera e propria associazione a delinquere responsabile di truffa e di altri reati, da cui è derivato il danno sopraindicato, di cui si richiede ai convenuti l’addebito, in via solidale.
Per tali motivi Massimo BASSOLI, Francesca Romana DOLAZZA, Umberto LORENZINI, Società Editrice ESEDRA s.r.l., nella persona dell’amministratore unico Giovanni GALEANO, Editrice ESEDRA, nella persona dell’amministratore unico Massimo BASSOLI, Cooperativa Giornalistica MEDIATEL a r.l., nella persona dell’amministratore unico Umberto LORENZINI sono stati chiamati a comparire all’odierna udienza per sentirsi condannare in solido al pagamento in favore dell’erario della somma di euro 14.563.998,77 o di quella diversa risultante nel corso di causa; somma aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e delle spese del giudizio in favore dello Stato.
Con Atto di citazione in integrazione in data 8 maggio 2007 la Procura ha citato per gli stessi fatti la società ABROND HOUSE, nella persona dell’amministratore unico Francesca Romana DOLAZZA e il sig. Rocco DE FILIPPIS quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società Editrice ESEDRA s.r.l. e presidente del Collegio dei revisori di altre Società beneficiare dei contributi pubblici di cui è causa chiedendone la condanna in solido al pagamento sempre della somma di euro 14.563.998,77, o di quella diversa risultante in corso di causa, aumentata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, nonché delle spese di giudizio.
Con memoria di costituzione in data 20 novembre 2008 dell’avv. Fabio Pisani per la convenuta DOLAZZA Francesca Romana, si contestano gli addebiti operati dalla Procura, eccependosi preliminarmente la nullità della citazione per difetto assoluto dell’oggetto della domanda: infatti la sua assistita è stata citata a comparire sulla base di una generica indicazione dell’esistenza di un procedimento penale a carico degli incolpati, senza peraltro che l’Atto di citazione contenga alcuno specifico addebito nei suoi confronti. Donde la nullità dell’Atto di citazione ex art. 164 c.p.c., non risultando neppure il titolo di responsabilità per il quale la convenuta sarebbe obbligata in solido al risarcimento del danno preteso.
Parte convenuta ha contestato altresì l’integrità del contraddittorio per mancata valida notifica dell’Atto di citazione a tutti i pretesi responsabili del danno.
Infatti la Procura regionale ha esplicitamente ammesso di non essere riuscita a notificare l’invito a dedurre alla ABROND HOUSE Cooperativa di Giornalisti a r.l. ed al sig. Rocco DE FILIPPIS.
Si assume ancora il profilarsi del difetto di giurisdizione della Corte dei conti a giudicare sulla presente controversia, trattandosi di contributi alla editoria, asseritamente oggetto di indebita erogazione, per la cui restituzione la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è già costituita parte civile nel processo penale.
Quella esperita dalla parte pubblica sarebbe infatti una semplice azione di restituzione delle somme che si assumono non dovute, con la conseguente devoluzione alla giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto nella specie la sovvenzione dello Stato non comporta che il soggetto che ne beneficia divenga strumentale dell’Ente pubblico concedente né si configura un rapporto di servizio tra questo ed il destinatario della provvidenza.
Nel merito è eccepita l’insussistenza di responsabilità a carico della convenuta, in quanto tale responsabilità è desunta da fatti oggetto di procedimento penale, per cui la relativa responsabilità contestata con l’Atto di citazione dovrà essere accertata all’esito di quel procedimento, con la necessaria preventiva sospensione dei giudizio contabile.
L’Atto di citazione non ha comunque soddisfatto l’obbligo di fornire prova dei fatti allegati. In tal senso si ricorda che la sig.ra DOLAZZA è stata amministratore unico della sola ABROND HOUSE Società Cooperativa di Giornalisti a r.l., la quale ha percepito in tutto l’importo di euro 397.343,64 soltanto per l’anno 2003 ed un anticipo per il 2004. Contributo ricevuto in modo legittimo perché riferito all’effettiva edizione della testata “Com Tuttifrutti della Comunicazione”.
Con memoria di costituzione in data 19 novembre 2008, ad opera dell’avv. Antonio Giuffrida nell’interesse della Società Editrice ESEDRA s.r.l. in liquidazione, nella persona del liquidatore GALEANO Giovanni, si contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura regionale richiamando altresì il decreto di sequestro conservativo, in relazione al quale la Società ha dedotto l’insussistenza di collegamento organico tra le attività illecite poste in essere dai rappresentanti della Società e la Società medesima nonché l’errata determinazione dell’ammontare della somma pretesa.
Si è sollevata anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, nulla venendo indicato nell’Atto di citazione tale da consentire di riportare gli atti illeciti di cui è causa direttamente alla Società. Tanto più che dalla giurisprudenza sembra potersi dedurre che qualora il comportamento del legale rappresentante di una Società costituisca fatto illecito di natura penale, qualificato come delitto doloso, si rompe il collegamento di immedesimazione organica tra Società e persona fisica che ne costituisce l’organo operativo. Tutte le attività illecite in contestazione sono state del resto ideate ed effettuate dal sig. BASSOLI che di fatto, in passato, ha amministrato la Società, senza addirittura essere fornito di poteri rappresentativi, donde non può configurarsi un collegamento organico con la persona giuridica.
Nel merito la ricostruzione dei fatti operata nell’Atto di citazione appare infondata in particolare per quanto concerne l’attribuzione di una responsabilità solidale, quando, stando alla ricostruzione operata in sede penale, appare più appropriato ritenere che ciascun debitore è tenuto a pagare solo i debiti relativi alla parte propria. Infatti nella fattispecie si sommano più erogazioni svolte in epoche differenti e a beneficio di soggetti differenti. E non può essere certo elemento unificatore il fatto che i sig. LORENZINI, BASSOLI e DOLAZZA vengano indicati come gli ideatori ed artefici di una vera e propria associazione a delinquere responsabile, nella vicenda de qua, di truffa e di altri reati.
Ricordato infine che le fatture false richiamate negli atti hanno determinato solo una maggiorazione del contributo che comunque sarebbe spettato alla Società, parte convenuta ha chiesto conseguentemente la revoca o quantomeno la modifica in senso riduttivo della misura cautelare applicata ed in subordine, ove ritenuto il vincolo di solidarietà tra le parti convenute, l’accoglimento della domanda di regresso nei confronti dei convenuti BASSOLI, LORENZINI e DOLAZZA.
All’udienza del 15 dicembre 2008 il PM ha comunicato che per i fatti di cui è causa in sede penale è stato disposto il rinvio a giudizio.
Respinta quindi l’eccezione di giurisdizione alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione secondo cui può ben intercorrere un rapporto di servizio tra Società di capitali e funzione svolta nell’interesse pubblico anche in ipotesi di indebita percezione di pubbliche contribuzioni, il PM ha sostenuto che la sussistenza del dolo non interrompe il rapporto organico tra la Società ed i suoi rappresentanti.
Conclusivamente il PM, confermando le contestazioni in citazione, ha chiesto la condanna dei convenuti.
L’avv. Fabio Pisani, per la convenuta DOLAZZA Francesca Romana, ha lamentato in via preliminare l’esistenza di difetti di notificazione della citazione in relazione all’ABROND HOUSE, per la quale la notifica è stata fatta in via Ovidio n. 10, mentre all’epoca aveva sede in via Platone, e per quanto concerne la Società MEDIATEL, per la quale, in quanto fallita, la notifica doveva essere fatta al curatore.
Si tratta di gravi vizi che hanno impedito la regolare costituzione di soggetti nei confronti dei quali è evidente la necessità dell’instaurarsi del contraddittorio.
Ribadite le posizioni e conclusioni in atti – evidenziando in particolare che la ABROND HOUSE, di cui la sig.ra DOLAZZA è solo amministratrice, ha svolto, con una propria consistente organizzazione per la quale adduce visura storica, una attività editoriale con legittima percezione dei contributi relativi – il difensore ha prospettato altresì una sospensione del procedimento in attesa della definizione del processo penale, atteso anche l’intervenuto rinvio a giudizio, di cui è stata fornita copia solo nel corso dell’udienza.
L’avv. Antonio Giuffrida per la Società editrice ESEDRA s.r.l., condividendo le considerazioni dell’avv. Pisani, ha svolto considerazioni in ordine alla non collegabilità con la predetta Società delle attività svolte dal BASSOLI: nel caso di specie le operazioni poste in essere da quest’ultimo non erano certamente preordinate allo scopo sociale, donde l’impossibilità di applicare la tutela dell’affidamento altrimenti prevista dall’ordinamento.
D’altra parte il Giornale d’Italia è stato regolarmente edito dalla Società ESEDRA, la quale ha sempre avuto una sua struttura e dipendenti, tanto che, in sostanza, dai conti emerge la contestabilità di solo circa 165.000,00 euro sui 4.000.000,00 di euro di contributi complessivamente percepiti.
Il difensore ha chiesto quindi, attesa la limitatezza del danno contestato e di cui l’attuale amministratore ha potuto prendere contezza solo dopo il dissequestro penale della contabilità, la revoca o comunque la modifica delle misure cautelari in atto le quali impediscono l’utilizzazione dell’immobile di via Parigi, per il quale tutt’al più potrebbe mantenersi il sequestro alla sola parte interrata.
In sede di replica il PM, in ordine alla ritualità delle notificazioni, su cui si è soffermato in particolare l’avv. Pisani, ha affermato la loro correttezza, tanto che all’invito a dedurre i soggetti cui egli ha fatto riferimento hanno risposto. Per quel che attiene in particolare alla notifica all’ABROND HOUSE non gli consta alcunché di significativo e comunque rinvia in proposito agli atti in fascicolo.
Sulla questione relativa all’affermazione della difesa della Società ESEDRA che il Giornale d’Italia non era certo una testata di comodo, uscendo regolarmente, ha rilevato che peraltro ci sono state delle sospensioni nella pubblicazione del giornale, di guisa che occorrerebbe produrre una più precisa documentazione al riguardo.
Per quanto concerne poi la richiesta di revoca o modifica delle misure cautelari adottate nei confronti della ESEDRA, il PM ha sostenuto che occorrerebbe l’evidenziarsi di fatti anteriori al provvedimento cautelare o comunque non conosciuti, il che non è nel caso di specie. Infatti la contabilità della Società in oggetto, seppur sequestrata nel procedimento penale e quindi non conosciuta se non in ritardo dai nuovi amministratori, era ben stata in precedenza a disposizione della Società e dei suoi organi.
Con ordinanza n. 25/2009 la Sezione, attesa la necessità di una più precisa determinazione del quadro complessivo delle responsabilità evocate in ordine al danno erariale prospettato con possibili riflessi sulla stessa individuazione dei soggetti chiamati a risponderne, sospendeva il giudizio in attesa dell’esito in primo grado del procedimento penale nei confronti dei convenuti pendente davanti al Tribunale penale di Roma.
Con la stessa ordinanza la Sezione sottolineava come solo dal più preciso assestarsi delle risultanze processuali penali avrebbero potuto essere valutate le eccezioni di giurisdizione e di legittimazione passiva pure sollevate dai convenuti, nonché l’eccezione fondata sulla intervenuta costituzione di parte civile della Presidenza del consiglio dei ministri nel richiamato giudizio penale e ancora i rilievi operati circa la correttezza delle notifiche effettuate nei confronti dei convenuti BASSOLI, ABROND HOUSE e MEDIATEL anche in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio tra le parti.
Sempre con l’ordinanza in oggetto veniva respinta l’istanza avanzata dalla società editrice ESEDRA s.r.l. volta a ottenere la revoca o, in via subordinata, la modifica del sequestro conservativo posto in essere nei riguardi degli immobili di proprietà, stante l’intervenuta reiezione con l’ordinanza n. 301/2007 del reclamo avanzato contro l’ordinanza del giudice designato n. 42/R/2007, reiezione che ha reso ancora più cogente la lettura dell’art. 669-decies c.p.c. laddove esso richiede, per la modifica o revoca della misura cautelare, il mutamento delle circostanze che hanno dato luogo alla medesima. Mutamento che nel caso non rileva.
Con istanza in data 24 settembre 2014 la Procura regionale, attesa l’intervenuta sentenza del Tribunale penale di Roma in data 30 giugno 2014, dichiarativa di non doversi procedere nei confronti dei convenuti in ordine ai reati ascritti, per essersi gli stessi estinti per intervenuta prescrizione, ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.
Con atto depositato nella segreteria della Sezione il 16 gennaio 2015 il convenuto BASSOLI premette che nel 1998 il Giornale d’Italia aveva 2 giornalisti e 2 poligrafici dipendenti, con un direttore responsabile esterno, non dipendente della ESEDRA s.r.l. Non si avvaleva di un sistema editoriale computerizzato e nella vecchia sede di via Parigi n. 11 non era stato predisposto neanche l’archivio storico della testata. La foliazione era di 6 pagine in bianco e nero.
In pratica il giornale era sopravvissuto in uno stato di sostanziale abbandono dal momento della scomparsa del suo ultimo editore, l’on. Luigi d’Amato che ne aveva fatto l’organo del “Movimento Unitario Pensionati Uomini Vivi”.
Il BASSOLI continua asserendo che la verifica contabile della Società, all’atto del trasferimento delle quote, indicava uno stato passivo di 26 miliardi di lire, nonostante il regolare incasso annuale delle provvidenze per l’editoria. Furono immediatamente convocati i creditori ai quali si presentò una proposta transattiva con relativo piano di rientro, supportata da un nuovo piano economico ed editoriale. Tutti accettarono.
Il BASSOLI iniziò così a rifornire le casse della Società con tutte le sue personali risorse finanziarie.
In tal modo sin dall’inizio del 1999 si adoperò per rilanciare il quotidiano, cambiando la veste grafica e aumentando la foliazione a 16 pagine e successivamente a 24, sempre tutte a colori. Furono assunti 11 giornalisti professionisti, 10 poligrafici ed un direttore responsabile. I collaboratori esterni, divisi tra le varie sezioni giornalistiche (interna, esteri, cronaca, cultura, spettacoli e sport), superavano le 70 unità. Tutti giornalisti pubblicisti.
Con la legge n. 62 del 2001 fu deciso che le società editrici, che fino ad allora avevano regolarmente ricevuto le provvidenze per l’editoria ogni anno, esattamente come la Società editrice ESEDRA s.r.l., si sarebbero dovute costituire in forma cooperativa di giornalisti entro il 30 novembre 2001 (art. 18) per continuare ad usufruire delle stesse provvidenze.
Il sig. Massimo BASSOLI partecipò così alla fondazione della Editrice ESEDRA – Società Cooperativa di Giornalisti s.r.l.
Questo nuovo soggetto stipulò un contratto di affitto di testata con la Società editrice ESEDRA s.r.l. ed un altro di editing per i soli giornalisti che restarono in capo alla ESEDRA s.r.l., come espressamente indicato dal Dipartimento per l’editoria della Presidenza del consiglio, e divenne a tutti gli effetti il nuovo editore del quotidiano. Tutte le proprietà immobiliari, oramai sgravate di ogni debitoria bancaria, restarono in carico alla ESEDRA s.r.l.
Mensilmente la Cooperativa pagava alla s.r.l. il canone d’affitto della testata e la fattura corrispondente alle buste paga dei giornalisti .
Tutti i contratti di servizi, delle agenzie giornalistiche e quant’altro furono stipulati ex-novo con la Cooperativa.
Si è andati avanti così fino a tutto il 2005, al momento della fatale indagine della Guardia di finanza che ha prodotto: le restrizioni di libertà, i fallimenti delle Società, la vendita dei beni sequestrati e la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 11320/2014 del 30 giugno 2014 che recita:
“Le richieste del pubblico ministero devono essere accolte… L’istruttoria solo parzialmente espletata non consente di addivenire ad una pronuncia assolutoria ex art. 129 co. 2 c.p.p. non emergendo elementi certi e incontrovertibili dai quali inferire l’evidenza della prova di innocenza degli imputati. Si impone pertanto la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione”. E questo – continua il BASSOLI – dopo aver ascoltato solo ed esclusivamente i testi dell’accusa, due dei quali – decisamente importanti – hanno candidamente sconfessato il capo d’imputazione.
Tanto premesso il BASSOLI rileva:
1) la somma dei contributi indicata nel capo d’imputazione del procedimento penale indica la somma al lordo della ritenuta alla fonte del 4% operata dalla Ragioneria di Stato per ogni erogazione di qualsiasi annualità;
2) la stessa somma dei contributi include l’importo di euro 2.838.107,53 – quale contributo per l’anno 2001 alla ESEDRA s.r.l. – di cui euro 51.331,98 mai incassati poiché tale importo è stato, ed è ancora, sequestrato;
3) inoltre il sequestro ordinato ai danni della ESEDRA s.r.l. (euro 51.331,98) riguarda l’anno 2001. La Guardia di finanza aveva chiesto anche il sequestro di euro 36.250,00 relativo a residuo di contributi per gli anni 1996/1997/1998/1999. Ma il PM non lo ha concesso. Se ne deve dedurre che per gli anni precedenti al 2000, a detta dello stesso PM, la testata e/o la Società avevano diritto ai contributi. Ma allora il capo di imputazione perde di senso;
4) l’assunto per il quale le fatture per presunte prestazioni inesistenti sarebbero lo strumento per accedere a contributi che non spettano è alquanto incomprensibile. Le fatture per presunte prestazioni inesistenti sarebbero eventualmente lo strumento per percepire somme più alte. Ma l’unica fattura contestata – relativa al movimento bancario segnalato che ha dato inizio a tutta l’indagine della Guardia di finanza – è datata 4 febbraio 2001 ed appare nel bilancio della ESEDRA s.r.l. per l’anno 2002: il primo anno in cui, per le modificazioni introdotte dal legislatore, la ESEDRA s.r.l. non ha richiesto in contributi;
5) i contributi a Il Giornale d’Italia (ESEDRA s.r.l. e ESEDRA coop.) sono stati concessi ininterrottamente dal 1980. La coop. MEDIATEL ha percepito i contributi soltanto per gli anni 1995 e 1996 (solo erogati nel 2002) e le uniche due fatture contestate appaiono nel bilancio dell’anno 2003, per il quale non ha richiesto i contributi.
6) le uniche ipotesi ostative all’erogazione dei contributi, dettagliatamente indicate dal legislatore nella legge n. 416/81 e legge n. 250/90 e successive modificazioni, circa il collegamento tra imprese non contempla in nessun modo la relazione matrimoniale (BASSOLI-DOLAZZA), come confermato, in sede di controinterrogatorio, dal maresciallo Forte della Guardia di finanza e dal dott. Masi, Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e responsabile del capitolo di spesa delle provvidenze all’editoria all’epoca dei fatti in questione.
Riassumendo, queste le somme nel capo d’imputazione della Procura:
euro 14.563.998,77 così suddivisi:
ESEDRA s.r.l. 2000+2001 (fino 30/11) euro 4.906.576,98
coop. ESEDRA 2001 (dic.)+2002+2003 euro 5.413.688,70
coop. ESEDRA 1° acconto 2004 euro 645.581,12
coop. MEDIATEL 1995-1996 euro 3.199.398,68
coop. ABROND HOUSE 2003 euro 398.753,29
Ma la fatturazione contestata per presunte prestazioni inesistenti- mai provate dalle indagini e men che mai nel dibattimento – attiene al solo anno 2002.
Ma v’è di più. La coop. ESEDRA non ha mai percepito i contributi per gli anni dal 2004 al 2006, anno in cui vennero interrotte le pubblicazioni. In seguito notificò alla Presidenza del consiglio il proprio Atto di citazione, per il recupero delle suddette annualità, ma l’intervenuto fallimento decise inopinatamente di non dare impulso a tale azione, mentre accettava nei rispettivi stati passivi le iscrizioni dei presunti crediti della Presidenza del consiglio, nonostante fosse già costituita parte civile nel procedimento penale.
Ad oggi, un unico capo d’imputazione – mai dibattuto e men che mai provato – permette allo stesso soggetto, lo Stato italiano, di attivare un procedimento contabile, costruirsi parte civile nel procedimento penale, iscriversi allo stato passivo del fallimento delle stesse Società imputate e non erogare ingenti somme quasi equipollenti.
Il sig. Massimo BASSOLI ritiene con queste osservazioni di avere evidenziato degli elementi che, se esaminati, come è consuetudine di codesto ecc.mo Collegio, porteranno ad una decisione differente da quella richiesta dalla Procura contabile.
Resiste la convenuta Francesca Romana DOLAZZA la quale preliminarmente eccepisce la nullità della citazione per difetto assoluto dell’oggetto della domanda.
La predetta eccepisce altresì il difetto di integrità del contraddittorio per mancata valida notifica dell’Atto di citazione a tutti i pretesi responsabili del danno atteso che la Procura regionale ha esplicitamente ammesso di non essere riuscita a notificare l’invito a dedurre alla ABROND HOUSE Cooperativa di Giornalisti a r.l. ed al sig. Rocco DE FILIPPIS e, quindi, di non avere notificato l’atto introduttivo dell’odierno procedimento di merito anche a questo soggetti.
In via pregiudiziale si eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della presente controversia e comunque improcedibilità della domanda risarcitoria per la costituzione di parte civile da parte della Presidenza del consiglio dei ministri nel procedimento penale per la medesima ipotesi di danno.
Infatti, la pretesa creditoria della Procura regionale ha per oggetto i contributi alla editoria, asseritamente oggetto di indebita erogazione, per la cui restituzione la Presidenza del consiglio dei ministri che li ha concessi si è già costituita parte civile nel processo penale. Processo penale che sta proseguendo, in ragione dell’appello avverso la relativa sentenza di primo grado proposto dalla stessa Amministrazione.
Ebbene, deve escludersi al riguardo la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto quella esperita dalla parte pubblica è una semplice azione di restituzione delle somme che si assumono non dovute, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nell’ambito di quelle devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Tale questione è data affrontata e risolta più volte dalla giurisprudenza della Corte dei conti nel senso che il Giudice contabile è tenuto a declinare la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario, laddove, come nella fattispecie, si discuta della erogazione di contributi da parte dell’Amministrazione per le spese di esercizio di una attività privata di rilevanza pubblica, in quanto la sovvenzione dello Stato non comporta che il soggetto che ne beneficia divenga esso stesso un ente strumentale dell’ente pubblico concedente né si configura un rapporto di servizio tra questo ed il destinatario della provvidenza.
Ne discende che se il danno contestato nelle due sedi concerne i medesimi soggetti dal lato attivo e dal lato passivo del rapporto risarcitorio e se si assume derivante dai medesimi fatti materiali ed avente la medesima consistenza non può che essere una sola la pronuncia giurisdizionale al riguardo, onde evitare la duplicazione dei processi in violazione del precetto generale del ne bis in idem.
Pertanto, allo stato, la domanda risarcitoria della Procura regionale è improcedibile e/o inammissibile, dal momento che la medesima pretesa, anche in via cautelare, è stata già esercitata dalla parte pubblica nel processo penale, ai sensi dell’art. 316 c.p.p., e non può essere duplicata nel giudizio contabile.
Nel merito si evidenzia l’insussistenza di elementi di responsabilità a carico della sig.ra Francesca Romana DOLAZZA, anche all’esito del processo penale. In ogni caso, difetto di illecito arricchimento.
Il fatto contestato è stato oggetto di procedimento penale, per cui, ove esistente, la relativa responsabilità si sarebbe dovuta accertare all’esito di quel processo, ragione per la quale la Corte dei conti, Sezione Lazio, con la ordinanza n. 25/2009, menzionata in premessa, ha disposto la preventiva sospensione del presente giudizio contabile.
Peraltro, secondo la stessa prospettazione della parte pubblica, la condanna al risarcimento dei danni si giustificherebbe per il semplice fatto che gli indagati sarebbero accusati nel processo penale di avere concorso nel compimento di illeciti.
Ma, come anticipato, il processo penale si è concluso in primo grado con la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 11320/2014 del 30 giugno 2014, dichiarativa di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, senza che i fatti oggetto dei relativi capi di imputazione siano mai stati accertati, con la conseguenza che essi sono rimasti sforniti della benché minima prova.
Si aggiunge che la Procura ha chiesto la condanna in via solidale della sig.ra Francesca Romana DOLAZZA al risarcimento del danno, quantificato nella esorbitante misura di euro 14.563.998,77, asseritamente pari a tutte le erogazioni effettuate alle società convenute nel periodo in contestazione.
Di contro, la sig.ra Francesca Romana DOLAZZA è stata amministratore unico della sola ABROND HOUSE Società Cooperativa di Giornalisti a r.l.. Tale società ha percepito il solo importo di euro 397.343,64, per il solo anno 2003 e primo anticipo 2004 e per la sola pubblicazione del quotidiano “.Com Tuttifrutti della Comunicazione”; contributi, questi, peraltro, ricevuti in modo legittimo, perché riferiti alla effettiva edizione della predetta testata (decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 2 novembre 2005, per il quale occorre precisare che l’importo di euro 99.680,30 non è stato effettivamente corrisposto perché oggetto di sequestro).
Tali contributi sono stati invero tutti impiegati per il sostenimento dei costi di pubblicazione del giornale, che, per la sua importanza, trattandosi dell’unico quotidiano dedicato agli operatori del settore della comunicazione, è stato oggetto di autorevoli studi.
A riprova dell’effettiva destinazione dei contributi all’attività editoriale del quotidiano “.Com”, vi sono poi gli atti notarili di cessione dei crediti nonché le comunicazioni della Presidenza del consiglio dei ministri del 17 agosto 20034 e del 16 maggio 2005, che dimostrano, eloquentemente, come i contributi all’attività editoriale che avrebbe dovuto percepire l’ABROND HOUSE a r.l. dallo Stato erano ceduti da quest’ultima alla società tipografica Lito Sud s.r.l., a titolo di pagamento dei corrispettivi dovuti per la stampa del giornale.
Senza considerare che la ABROND HOUSE aveva una struttura editoriale dotata di 13 lavoratori dipendenti e 27 lavoratori autonomi la cui sola retribuzione comportava un costo di esercizio che non poteva che assorbire completamente i contributi alla pubblicazione della testata erogati.
A tal fine appare perciò quanto meno opportuno che la Corte dei conti disponga in via istruttoria, ex art. 213 c.p.c., l’acquisizione di una informativa della Presidenza del consiglio dei ministri tesa ad accertare l’effettiva entità dei contributi all’editoria erogati alla ABROND HOUSE Società Cooperativa dei Giornalisti a r.l., che, come già anticipato, ammontano alla somma di soli euro 397.343,64 rispetto all’esorbitante importo di euro 14.563.998,77.
In ogni caso, non si vede la ragione per la quale l’odierna convenuta dovrebbe rispondere dei contributi riguardanti altre società editrici per la pubblicazione delle rispettive testate.
Nell’odierna udienza il PM ha preliminarmente tenuto a respingere le eccezioni relative al preteso difetto di integrazione del contraddittorio. Infatti tale contraddittorio è da considerarsi realizzato regolarmente, come attestato, per i soggetti per i quali si erano delineati i problemi di notifica degli inviti a dedurre, dalle relate di notifica nonché dall’Atto di citazione in integrazione del 28 maggio 2007.
Quanto all’addotto difetto di giurisdizione di questo Giudice, il PM ha evidenziato che nella specie si è in presenza di fondi pubblici destinati a sostegno dell’editoria, come confermato d’altronde dalla stessa costituzione di parte civile della Presidenza del consiglio dei ministri nel procedimento penale richiamato in atti, costituzione che peraltro non implica, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, alcuna improcedibilità dell’azione contabile, stante l’autonomia di quest’ultima.
Nel merito il PM ha evidenziato che gli elementi acquisiti anche nel procedimento penale supportano la pretesa risarcitoria emergendo chiaramente una complessa rete di società e fatturazioni posta in essere dal BASSOLI, con la collaborazione degli altri convenuti, volta a ottenere indebiti finanziamenti per l’editoria, gonfiando artatamente l’attività delle società coinvolte, al fine di distrarre le somme così conseguite per usi personali.
D’altra parte la sentenza che ha chiuso il giudizio penale per prescrizione, ha dato atto della insussistenza di elementi per procedere all’assoluzione degli imputati.
Quanto alla convenuta DOLAZZA, questa è stata chiaramente compartecipe di tutta la vicenda.
Sulle relazioni infine tra la situazione di fallimento di alcune delle società convenute e i beni oggetto del sequestro disposto dalla Sezione, il PM ha rilevato come la richiesta del sequestro fosse stata avanzata dalla Procura contabile proprio in relazione alla possibilità di un’alienazione dei beni da parte degli organi fallimentari.
L’avv. Fabio Pisani, nel ribadire le eccezioni procedurali avanzate con particolare riferimento ai problemi connessi ai vari trasferimenti di sede legale della ABROND HOUSE, anche in conseguenza del mutamento della ragione sociale, nel merito ha evidenziato la inequivocità della documentazione in ordine alla correttezza dell’operato della convenuta DOLAZZA. Infatti, ad essa in realtà sono addebitabili solo i 397.343,64 euro (per il solo anno 2003 e primo anticipo 2004) di incentivi con specifica destinazione: somma che peraltro non è mai transitata per la ABROND HOUSE in quanto oggetto della cessione di crediti operata, tramite atti notarili, per pagare la tipografia Lito Sud per le spese di stampa della testata edita dalla predetta società.
Più in generale il difensore, dopo aver sottolineato che comunque la società ha svolto un’effettiva attività in relazione alla quale spettavano di diritto i contributi per l’editoria, di guisa che emerge la chiara mancanza di un nesso di causalità con il danno preteso in citazione, ha tenuto a contestare la mancata individuazione in relazione alle posizioni dei singoli convenuti dei danni ad essi direttamente riferibili.
L’avv. Antonio Giuffrida, per la società editrice ESEDRA s.r.l. ha depositato la sentenza dichiarativa del fallimento della predetta società in data 17 febbraio 2010.
DIRITTO - Rileva il Collegio, quanto all’eccezione di giurisdizione sollevata in particolare dalla difesa della sig.ra DOLAZZA, che, secondo la giurisprudenza (così Cassazione Sez. unite civili, sentenza n. 4511 del 2006 e n. 22513 dello stesso anno), è indubitabile la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti anche dei soggetti privati i quali ricevano indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività privata. Ciò in quanto – ad avviso delle Sezioni unite della Cassazione – in tema di riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e Giudice contabile “…il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (privato o pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile”.
Ne segue che l’eccezione in oggetto va respinta, così come da respingere è quella fondata sull’avvenuta costituzione di parte civile della Presidenza del consiglio dei ministri nel procedimento penale, con la conseguente improcedibilità della domanda risarcitoria nell’odierno giudizio contabile.
Infatti, secondo un consolidato orientamento, la giurisprudenza della Corte dei conti ha affermato che il giudizio contabile non è precluso dalla costituzione dell’amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, la quale ha peraltro efficacia interruttiva dei termini prescrizionali. Ciò sulla base del principio secondo il quale la giurisdizione penale, quella civile risarcitoria e la giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che l’interferenza può avvenire tra i giudizio ma non tra le giurisdizioni (Cass. Sezioni unite civili 23 novembre 1999, n. 822). D’altronde la stessa Corte costituzionale ha affermato, con la sentenza n. 272 del 2007, che il Giudice penale deve comunque limitarsi ad accertare la sussistenza del danno erariale, demandando al Giudice contabile la determinazione del quantum debeatur.
Altresì da respingere sono le eccezioni relative alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti chiamati a rispondere del danno erariale di cui è causa, attesa la regolare notifica dell’Atto di citazione in integrazione in data 28 maggio 2007 nonché degli inviti a dedurre.
Per quanto concerne infine l’eccezione, sollevata dalla difesa della convenuta DOLAZZA, di nullità della citazione nei confronti della suddetta, per difetto assoluto dell’oggetto della domanda, si rinvia a quanto deciso nel merito.
Nel merito rileva il Collegio che da quanto riscontrato negli atti del procedimento penale emerge chiaramente come le fatture rilasciate dalla Informa Telecoms Group inglese (peraltro rivelatasi inesistente a seguito della rogatoria effettuata) e dalla Data Viz (di cui è rimasta incerta addirittura la sede: se in Irlanda ovvero negli Stati Uniti) risultino contraffatte; mentre quelle intestate a Bugeja Raymond (residente a Malta, regione sociale “The Roses)) siano state emesse per operazioni inesistenti.
Ne segue che la ingente movimentazione contabilizzata (attorno ai 15.000.000,00 di euro) è servita a gonfiare artatamente i costi sostenuti dalle società editrici ampliando così indebitamente la base di calcolo dei contributi per l’editoria facendo emergere altresì lo stretto collegamento tra tali società, anche questo in contrasto con la normativa richiamata volta ad impedire (ai sensi dell’art. 3 comma 11 ter e 13 della legge n. 250 del 1990) la concessione dei contributi a imprese tra loro collegate. Inoltre, con i pagamenti effettuati alla Informa Telecoms Group in realtà si è dato luogo a in prelievi in contanti (come la somma di euro 165.000,00 che ha dato origine alla segnalazione all’Ufficio italiano cambi, da cui sono scaturite le indagini penali, della Banca Sella), bonifici ed emissione di assegni a favore di terzi - lo stesso BASSOLI Massimo, la donna delle pulizie e due dipendenti di altra società facente sempre capo al BASSOLI, la Editrice Cover s.r.l. con sede anch’essa in via Ovidio n. 10, come la ABROND HOUSE amministrata dalla moglie del BASSOLI sig.ra DOLAZZA - per evidenti fini personali e certo non per il sostegno all’editoria.
Movimentazione operata con analoghe finalità per i pagamenti contabilizzati come fatti alla società irlandese Data Viz, di cui è stata provata l’inesistenza all’indirizzo e nella città indicati sulle fatture (euro 2.827.468,25) e la Bugeja Raymond – regione sociale “The Roses” – per complessivi euro 946.519,83, in realtà transitati sui c/c bancari di BASSOLI Massimo e di DE FILIPPIS Rocco – c/c n. 50/001670 acceso presso il Credito Cooperativo, Cassa Rurale ed Artigiana di San Giovanni Rotondo, c/o CRA di Foggia.
Quanto all’individuazione dei contributi all’editoria percepiti dalle società di cui è causa essi risultano così ripartiti:
Società editrice ESEDRA s.r.l.:
anno 2000 lire 4.005.115.346
anno 2001 lire 4.595.342.464 (euro 2.838.107,53).
Editrice ESEDRA – società cooperativa di giornalisti a r.l.:
anno 2001 euro 249.119,72
anno 2002 euro 2.582.284,49
anno 2003 euro 2.582.284,49.
Cooperativa Giornalistica MEDIATEL a r.l.:
anno 1995 (erogati nel 2002) lire 2.101.268.078
anno 1996 (erogati nel 2002) lire 3.900.624.999.
Soc. ABROND HOUSE società cooperativa di giornalisti :
anno 2003 euro 398.721,21.
Si aggiunge la contestuale riconducibilità al BASSOLI – specie di fatto - di entrambe le Cooperative “Editrice ESEDRA cooperativa di giornalisti a r.l.” ed “ABROND HOUSE società cooperativa di giornalisti ”.
Quanto sopra del resto emerge chiaramente in particolare dal verbale di interrogatorio in forma riassuntiva reso quest’ultimo davanti al sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma Olga Capasso, laddove confermava espressamente sia la falsità delle fatture utilizzate al fine di ottenere i contributi per l’editoria, dichiarando poi che il LORENZINI era un prestanome cui egli era ricorso davanti al pericolo di non riuscire a sanare i debiti della ESEDRA s.r.l. (in disparte, come accertato in sede di intercettazioni, del ruolo determinante del LORENZINI nelle operazioni bancarie riconducibili al sodalizio e nella stessa operazione di prelevamento degli euro 165.000,00 eseguita dallo stesso il 3 dicembre 2002) e ancora richiamando il ruolo del DE FILIPPIS nei fatti contestati, quale membro del Consiglio di amministrazione della ESEDRA s.r.l. e di altre tre società (il quale d’altronde non solo si occupava della concessione di contributi da parte della Presidenza del consiglio dei ministri ma, soprattutto, è risultato – in base alle intercettazioni – pienamente consapevole delle irregolarità e falsità delle fatture utilizzate).
In stretto rapporto con i predetti convenuti risulta d’altra parte, come chiaramente affermato nell’ordinanza del 10 maggio 2006 con cui il Giudice delle indagini preliminari disponeva l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del BASSOLI, del LORENZINI e del DE FILIPPIS, con la contestuale applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti della DOLAZZA, anche quest’ultima. Infatti, ad avviso del GIP nella predetta ordinanza, la suddetta era perfettamente inserita nell’organizzazione, “come evidenziato, in particolare, dalle intercettazioni telefoniche che l’hanno riguardata e che hanno evidenziato il ruolo non certamente secondario della stessa ricoperto” come confermato, sempre secondo il GIP, dalle fatture fittizie emesse dalla Informa Telecoms Group utilizzate anche dalla ABROND HOUSE da lei amministrata.
Ed in tal senso e del resto conclusivo, ad avviso del Collegio, l’atto di notorietà sottoscritto dalla convenuta in data 14 luglio 2005 e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dove nella specifica allegata dei costi sostenuti nel 2003, al fine di ottenere i contributi per l’editoria per la società ABROND HOUSE, si rinvengono – ancora una volta - fatture emesse dalla Informa Telecoms Group per euro 1.819.860,00.
Dunque un soggetto che non rivestiva un ruolo secondario, tanto più che aveva ricoperto anche la carica di Vicepresidente del Consiglio di amministrazione della MEDIATEL ed era stata socio fondatore della “Editrice ESEDRA società cooperativa di giornalisti ”.
Di qui, altresì, oltre alla acclarata responsabilità della convenuta, anche la reiezione della eccezione di nullità della citazione per difetto assoluto dell’oggetto della medesima.
L’avv. Antonio Giuffrida ha contestato l’azione contabile nei confronti della società editrice ESEDRA s.r.l., sulla base del fatto che le operazioni illegali compiute attraverso la predetta società erano state rese possibili dal sistematico ricorso alla falsificazione dei verbali delle assemblee dei soci, attestativi della presenza del socio di maggioranza, in realtà mai intervenuto. Tanto che alla fine, dal 4 settembre 2006, il socio di maggioranza ha proceduto a far nominare un nuovo amministratore nella persona di Giovanni Galeano per risanare la società, sistemando le pendenze ancora esistenti.
In proposito il Collegio rileva tuttavia che, come confermato dallo stesso avv. Antonio Giuffrida, il socio di maggioranza negli anni in cui si è svolta la vicenda che qui occupa è rimasto completamente disinteressato rispetto alle vicende della società, consentendo, in assoluta inerzia pur davanti al susseguirsi nel tempo dei bilanci recanti l’approvazione della gestione della società, si desse luogo alle operazioni determinanti il danno erariale in contestazione.
Con la conseguenza che le eccezioni formulate dal difensore sul punto della non riconducibilità dei fatti illeciti alla società vanno respinte.
Conclusivamente il Collegio rileva che non sussistono gli estremi per attendere la definizione del parallelo procedimento penale – restando comunque fermo il valore degli elementi ivi raccolti e certo non superati dal proscioglimento per prescrizione – e che emergono sia i profili del dolo sia l’evidente nesso di causalità tra l’attività posta in essere da tutti i convenuti – ivi comprese le società editrici che ne hanno tratto profitto - e il danno erariale, quale quantificato nell’Atto di citazione, provocato in relazione all’indebita percezione dei contributi per l’editoria, conseguita mediante la falsa rappresentazione di attività editoriali. Pertanto gli odierni convenuti sono condannati a titolo di dolo e in solido al pagamento in favore dell’Erario della somma di euro 14.563.998,77 (per la quale ovviamente - secondo il richiamo in proposito fatto dal BASSOLI – in sede di esecuzione dovrà essere detratta, ove sussistente, la ritenuta alla fonte del 4% da operarsi da parte della competente Ragioneria dello Stato sui contributi concessi) comprensivi di rivalutazione fino al deposito della sentenza e successivamente con interessi.
Si converte conseguentemente in pignoramento il sequestro dei seguenti beni riguardanti i soggetti appresso indicati:
Francesca Romana DOLAZZA:
1) unità immobiliare sita già nel comune di Roma in via Noli n. 1, censita al foglio 707: a) appartamento alla particella 30, z.c. 7, cat. A/7, cl. 2, vani 18; b) cantina alla particella 133, sub. 2, z.c. 7, cat C/2, 14 mq; c) box alla particella 134, sub. 3, z.c. 7, cat. C/6, cl. 2, 43 mq;
2) unità immobiliare sita già nel comune di Roma, via Noli n. 1, censita al foglio 707, particella 133: a) appartamento, sub. 4, z.c. 7, cat. A/4, cl. 3, vani 4,5; b) box, sub. 1, z.c. 7, cat. C/6, cl. 3, 16 mq;
3) unità immobiliare sita già nel comune di Roma (di proprietà per 1/18) in via Ovidio n. 10, piano secondo, interno 2, censita al foglio 406, particella 36, sub. 502, z.c. 2, cat A/10, cl. 2, vani 7,5, sup. catastale 240 mq;
4) unità immobiliare sita già nel comune di Roma (di proprietà per 1/18), in via Portuense n. 44, censita al foglio 715, particella 463, sub. 501, z.c. 7, cat A/7, cl. 6, vani 12,5, sup. catastale 226 mq;
5) unità immobiliare sita già nel comune di Roma (di proprietà per 1/18), in via Portuense n. 44, censita al foglio 715, particella 962, sub. 502, z.c. 7, cat C/6, cl. 3, consistenza 14 mq, sup. catastale 19 mq;
6) unità immobiliare sita già nel comune di Roma (di proprietà per 1/18), in via Cassia Antica n. 15, piano secondo, interno 2, censita al foglio 240, particella 193, sub. 505, z.c. 4, cat A/7, cl. 6, vani 12, sup. catastale 335 mq;
7) unità immobiliare sita già nel comune di Roma (di proprietà per 1/18), in via Cassia Antica n. 15, piano terra, censita al foglio 240, particella 193: a) magazzino interno A, sub. 506, z.c. 4, cat C/2, cl. 9, consistenza 4 mq, sup. catastale 5 mq; b) magazzino interno D, sub. 507, z.c. 4, cat C/2, cl. 7, consistenza 19 mq, sup. catastale 22 mq; c) box interno A, sub. 508, z.c. 4, cat C/6, cl. 5, consistenza 20 mq, sup. catastale 21 mq;
8) terreno sito già nel comune di Roma, censito al foglio 707, particella 177, qualità bosco alto, cl. 2, are 2, centiare 70.
Società Editrice ESEDRA s.r.l.
1) unità immobiliare sita già nel comune di Roma, in via Parigi n. 11 e n. 19, piano S2, interno 22/A, censita al foglio 480, particella 177, sub. 526, z.c. 1, cat A/10, cl. 8, consistenza 10,5 vani, sup. catastale 238 mq;
2) unità immobiliare sita già nel comune di Roma, in via Parigi n. 19, piano S2, interno 22/D, censita al foglio 480, particella 177, sub. 527, z.c. 1, cat C/6, cl. 3, consistenza 67 mq, sup. catastale 73 mq;
3) unità immobiliare sita già nel comune di Roma, in via Parigi n. 19, piano 2-S3, interno 8/A, scala A, censita al foglio 480, particella 177, sub. 522, z.c. 1, cat A/10, cl. 8, consistenza 13 vani, sup. catastale 344 mq;
4) unità immobiliare sita già nel comune di Roma, in via Parigi n. 11: a) piano secondo, scala A, interno 208/A, uffici e piano terzo interrato, interno 10, (cantinola) foglio 480, particella 177, sub. 21, 350 mq; b) piano primo interrato, interno 30, (cantinola) foglio 480, particella 177, sub. 42;
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando
CONDANNA
i convenuti BASSOLI Massimo, DE FILIPPIS Rocco, DOLAZZA Francesca Romana, LORENZINI Umberto, Soc. ABROND HOUSE società cooperativa di giornalisti , Cooperativa Giornalistica MEDIATEL a r.l. e Editrice ESEDRA – società cooperativa di giornalisti, Società editrice ESEDRA s.r.l. al pagamento in solido in favore dell’Erario della somma di euro 14.563.998,77, comprensivi di rivalutazione fino al deposito della sentenza e successivamente con interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio che, all’atto della presente, si liquidano in euro 9.039,39 (novemilatrentanove/39)
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2015.
IL PRESIDENTE f.f. ed ESTENSORE
F.to dott. Franco MENCARELLI
Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2015
P. IL DIRIGENTE IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
F.to Luigi DE MAIO
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