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Lettera di Vincenzo Meleca. Demansionamento: nella normativa vecchia previsto in casi particolari ed eccezionali. Franco Abruzzo: “Con il dlgs 81/2015 il demansionamento diventa una normale ‘risorsa’ per le aziende”.


Caro Franco Abruzzo, scusami se mi permetto, ma non è vero che il demansionamento è diventato legge col D.Lgs. 81/2015.... Il demansionamento era già previsto per legge da tempo...


- dal 1991, per ridurre i licenziamenti collettivi (art. 4, comma 11, L.223/1991). Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte".


- dal 1999 per i lavoratori divenuti disabili in costanza di rapporto (art. 4, comma 4 L. 68/1999: "4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8".


- dal 2001, per le donne in gravidanza addette a lavori faticosi (art. 7, commi 4 e 5 D.Lgs. 151/2001: "4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. - 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale".


- dal 2008, per i lavoratori non idonei alla mansione (art. 42, comma 1, D.Lgs. 81/2008: "1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".


A questi casi se ne aggiungono tutti quelli identificati da costante giurisprudenza (come quelli di lavoratori a rischio di licenziamento o i CIG "a perdere")


Vincenzo Meleca


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30.6.2015-.Il demansionamento è legge. Ecco come cambia il codice civile, In vigore il dlgs 81/2015 sulla nuova disciplina dei contratti prevista dal Jobs Act che sostituisce anche l’art. 2103 c.c. (art. 13 dello Statuto dei Lavoratori). In coda il dlgs 81/2015 e il Codice civile aggiornato. - di Marina Crisafi/www.StudioCataldi.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18220



 






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