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Il Direttivo dell’Associazione lombarda dei giornalisti sulla riforma dell’Inpgi: la manovra deve ispirarsi a un principio di equità e solidarietà (anche intergenerazionale), contemperando l’equilibrio finanziario con la salvaguardia delle prestazioni. “Per quanto riguarda l’ipotesi dell’istituzione di un contributo di solidarietà da applicare a tutte le pensioni, ciò non potrà prescindere dalla legislazione vigente, nonché delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia”. (Le sentenze sono in coda).


Milano, 6 luglio 2015. A fronte delle “Ipotesi di interventi per la sostenibilità della gestione previdenziale dell’Inpgi”, diramate nelle scorse settimane dall’Istituto di previdenza, e in vista della giunta della Federazione della Stampa convocata sul tema per l’8 luglio, il Direttivo dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti si è riunito per un esame della situazione.  Al termine del dibattito, il Consiglio Direttivo ha approvato il seguente documento:



Il Direttivo dell’Alg sulla riforma Inpgi  - Il Direttivo dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti si è riunito per discutere sulle ipotesi di riforma Inpgi. La crisi dell’editoria, con la drammatica perdita di posti di lavoro negli ultimi cinque anni, ha avuto come conseguenza un fortissimo squilibrio previdenziale: i giornalisti attivi (con posizione Inpgi gestione principale) sono scesi a 15.891 a fine 2014 mentre i pensionati sono saliti a oltre 8.000 (comprese le pensioni di reversibilità).



In questo contesto, occorre assumersi la responsabilità di una riforma. Anche per evitare che la riforma venga imposta da altri all’Inpgi. In questi ultimi anni l’Istituto non è stato fermo: ha varato l’aumento dell’età pensionabile delle donne, 3 punti di aumento dell’aliquota a carico delle aziende, e in un triennio sono avvenute oltre 570 assunzioni a tempo indeterminato grazie agli sgravi contributivi varati dal Cda Inpgi.



Tutto ciò però non basta: solo nell’ultimo anno, i posti di lavoro persi sono stati oltre 1.000, e il bilancio dell’Inpgi ha chiuso in utile solo grazie alla gestione del patrimonio. Una riforma che punti a riportare in equilibrio i conti nel medio-lungo periodo, a garanzia delle generazioni future e con criteri di solidarietà ed equità, deve avere alcune caratteristiche irrinunciabili:



- l’Inpgi non deve allinearsi alle regole dell’Inps;



- non vanno creati “scaloni” e vanno salvaguardati i colleghi “esodati” nonché quelli coinvolti negli stati di crisi;



- va mantenuta la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi;



- non va inserito l’aggancio dell’età pensionabile alla durata della vita media perché è un sistema che estrae il tema previdenziale dal tema sociale;



- vanno mantenute forme di flessibilità in uscita;



- occorre che l’intervento sugli ammortizzatori sociali sia limitato.



 La manovra deve quindi ispirarsi a un principio di equità, solidarietà (anche intergenerazionale) contemperando l’equilibrio finanziario con la salvaguardia di prestazioni adeguate e un efficiente Welfare di categoria.



 Per quanto riguarda l’ipotesi dell’istituzione di un contributo di solidarietà da applicare a tutte le pensioni, ciò non potrà prescindere dalla legislazione vigente, nonché delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia.



E in un contesto in cui all’intera platea giornalistica sono richiesti tagli e sacrifici è opportuno intervenire ulteriormente sul contenimento dei costi dell’ente, nonché sui compensi dei suoi amministratori e sindaci.



Infine, il sindacato dei giornalisti dovrà fare ogni sforzo per intervenire sul mercato del lavoro, favorendo nuove assunzioni, così da poter incidere positivamente rispetto alle previsioni finanziarie di medio/lungo periodo predisposte dall’attuario, con l’obiettivo di garantire un adeguato equilibrio finanziario dell’Inpgi per gli anni a venire.



Il direttivo dell’Associazione lombarda giornalisti esprime parere favorevole alla riforma se il Cda Inpgi rispetterà queste linee guida.  TESTO IN http://www.alg.it/alg1/?p=5210



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PENSIONI TRA CORTE COSTITUZIONALE, CORTE DEI CONTI, CASSAZIONE CIVILE E PARLAMENTO/GOVERNO. GIURISPRUDENZA RECENTE.



.3.6.2013 - Corte costituzionale, sentenza  116/2013 (Presidente GALLO - Redattore TESAURO): illegittimi i prelievi del 5, 10 e 15% sulle pensioni superiori a 90mila, 150mila e 200mila euro.  Le norme (Art. 18, c. 22° bis, del decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n. 111, come modificato dall'art. 24, c. 31° bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214)  violano il principio dell’uguaglianza (tra cittadini pensionati e cittadini attivi) e della progressività del sistema tributario. La sentenza è pubblicata in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18076



.24.12.2013 - Legge di stabilità 2014 approvata il 23 dicembre dal Senato. Le regole sulle pensioni. Il contributo di solidarietà sugli assegni superiori a 91.250 euro lordi annui  viene fissato in una quota pari al: • 6% per la parte compresa fra 14 e 20 volte il minimo (90.168-128.811 euro lordi annui); • 12% per la parte compresa fra 20 e 30 volte il minimo (128.811-193.217 euro lordi annui); • 18% per la parte che va oltre 30 volte il minimo (14.863 euro lordi al mese): le somme trattenute dagli enti previdenziali sono destinate agli esodati. 303mila euro il tetto invalicabile sommando pensione e redditi. La nuova legge in tema di perequazione e di prelievo sugli assegni ignora Costituzione e sentenze della Consulta. IN CODA il testo della legge e la tabella delle novità elaborate da Altalex. IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13565



.17.2.2015 - .Il «contributo di solidarietà» (legge 147/2013) sulle pensioni torna alla Corte costituzionale. La nuova sforbiciata si presenta come «definitiva», perché le somme trattenute dagli enti previdenziali non sono ovviamente recuperabili, e assume secondo la Corte dei conti del Veneto (l’ordinanza di 39 pagine è qui sotto) l'aspetto di un «prelievo tributario». In quanto tale, il contributo di solidarietà rischierebbe di fare a pugni con il principio secondo cui le richieste fiscali devono essere commisurate alla «capacità contributiva» (articolo 53 della Costituzione) dei cittadini, che sono «eguali davanti alla legge» (articolo 3):gli stessi principi che hanno spinto in passato la Corte costituzionale a cancellare sia i tagli agli stipendi dei "manager" pubblici, sia la prima stretta sulle pensioni. – IN CODA la sentenza 116/2013 della Corte costituzionale che ha cancellato il prelievo del 2011. (Analoghe sentenze della Corte dei Conti della Calabra e della Campania)- di Gianni Trovati-Il Sole 24 Ore 17.2.2015 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16905



.12.12.2014 -.Cassazione civile/Sentenza 26102/14. Casse: stop al prelievo di solidarietà. Illegittimo il contributo di solidarietà imposto ai pensionati della Cassa dottori commercialisti per il periodo 2009/2013. Un regolamento non può incidere sui diritti acquisiti e tagliare i trattamenti in essere. - di Maria Carla De Cesari/www.ilsole24ore.com -12.12.2014 – TESTO IN- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16359



.13.12.2014 - PREVIDENZA. Casse vincolate ai diritti acquisiti. La  Cassazione, per la seconda volta in due giorni, nega il contributo di solidarietà sulle pensioni in essere. Il taglio dell’assegno non può passare da un atto amministrativo. IN CODA un commento dell’avv. Anna Campilii). - di Maria Carla De Cesari-www.ilsole24ore.com-13.12.2014 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16370



9.1.2015 - .Cassazione, nuovo round ai vecchi iscritti alla Cassa dei dottori commercialisti. I  supremi giudici hanno escluso la possibilità di incidere sui diritti acquisiti riducendo gli assegni attraverso il meccanismo dei contributi di solidarietà. - Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16583



.18.1.2014 - .Saranno le sezioni unite civili della Cassazione a pronunciarsi in modo definitivo sui diritti acquisiti sulle pensioni. IN CODA l’ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione civile. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16681



30.4.2015 - L’articolo 24  (comma 25) del  dl n. 201/2011 (convertito nella legge n. 214/2011) sul blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 dichiarata illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 (pubblicata ai sensi dell’art. 136 Cost. nella  G.U. n. 18 del 6.5.2015. TESTO IN http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-06&atto.codiceRedazionale=T-150070).



21.5.2015 - DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (15G00081) (GU Serie Generale n.116 del 21-5-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/05/2015. TESTO IN http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-05-21&atto.codiceRedazionale=15G00081&elenco30giorni=false 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 






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