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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di cui fa parte anche l’Inpgi ex dl 16/2012). Il vincolo del tetto massimo di 240mila euro lordi al trattamento economico annuo onnicomprensivo per la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 14/7/2015) "si colloca nel contesto di un più ampio intervento di revisione della spesa pubblica, concorrendo, quale misura di razionalizzazione e trasparenza dell’organizzazione degli apparati politico istituzionali (dello Stato e delle autonomie territoriali), alla stabilizzazione della finanza pubblica complessiva". "Questa «scelta di fondo» del legislatore statale va qualificata dunque come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, idoneo, in quanto tale, ad attrarre alla stessa competenza legislativa dello Stato la definizione delle particolari regole che ne costituiscono il necessario svolgimento tecnico”.


14.7.2015. Per la Corte Costituzionale (sentenza n. 153 del 14/7/2015) é pienamente legittimo anche per i dipendenti delle Regioni il tetto di 240 mila  euro lordi l'anno introdotto dall'articolo 13 della legge 89 del 2014. E' stata così respinta un'eccezione sollevata dalla Regione Campania, perché la previsione impugnata, con cui è stato imposto alle Regioni dal 1° maggio 2014 di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, già introdotto per il personale statale, "si colloca nel contesto di un più ampio intervento di revisione della spesa pubblica, concorrendo, quale misura di razionalizzazione e trasparenza dell’organizzazione degli apparati politico istituzionali (dello Stato e delle autonomie territoriali), alla stabilizzazione della finanza pubblica complessiva". "Questa «scelta di fondo» del legislatore statale - si legge ancora nella sentenza redatta dalla professoressa Daria de Petris - va qualificata dunque come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, idoneo, in quanto tale, ad attrarre alla stessa competenza legislativa dello Stato la definizione delle particolari regole che ne costituiscono il necessario svolgimento tecnico. All’accertata natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» di quanto previsto nella disposizione censurata, consegue che la lamentata violazione dell’autonomia di spesa delle Regioni non sussiste".  



                                           cccccccccccccccccc 



Art. 13, c. 1°, 2°, 3° e 4° del decreto legge 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 23/06/2014, n. 89. Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Amministrazione sobria - Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate - Previsione che a decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al Primo Presidente della Corte di cassazione, di cui agli artt. 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente - Previsione che a decorrere da quella data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti artt. 23-bis e 23-ter si intendono sostituiti da tale importo - Previsione che le Regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo ai sensi dell'art. 1, comma 475, della legge n. 147 del 2013. (non fond. - inamm.)



SENTENZA N. 153 ANNO 2015  REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori:



- Marta CARTABIA Presidente



- Giuseppe FRIGO Giudice



- Paolo GROSSI ”



- Giorgio LATTANZI ”



- Aldo CAROSI ”



- Mario Rosario MORELLI ”



- Giancarlo CORAGGIO ”



- Giuliano AMATO ”



- Silvana SCIARRA ”



- Daria de PRETIS ”



- Nicolò ZANON ”



ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Regione Campania con ricorso spedito per la notifica il 21 agosto 2014, depositato in cancelleria il 22 agosto 2014 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014.



Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;



udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;



uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto



1.– Con il ricorso in epigrafe, la Regione Campania impugna l’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 della Costituzione.



La ricorrente, in primo luogo, afferma che le norme censurate, imponendo un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale regionale (fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente), avrebbero invaso la potestà legislativa residuale delle Regioni in materia di organizzazione amministrativa, riconosciuta dall’art. 117, quarto comma, Cost.



Non limitandosi poi a prescrivere un determinato contenimento della spesa pubblica regionale, bensì individuando specificamente e selettivamente la voce di spesa regionale da ridurre, le medesime disposizioni sarebbero altresì lesive dell’autonomia finanziaria della Regione, la quale si esplica anche nella scelta delle spese da limitare a vantaggio di altre.



L’intervento normativo in esame non sfuggirebbe al giudizio di incostituzionalità nemmeno ove, pur in assenza di una sua espressa qualificazione in tale senso, fosse ricondotto alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». In tale caso, infatti, risulterebbe comunque violato l’art. 117, terzo comma, Cost., posto che il legislatore statale non si sarebbe limitato a sancire un principio generale, bensì avrebbe disposto la diretta limitazione di una singola voce di spesa, in palese contrasto con la giurisprudenza costituzionale che circoscrive l’esercizio della potestà legislativa statale alla fissazione di mere norme di principio (viene citata la sentenza n. 297 del 2009).



Sotto altro profilo, l’estensione temporale dell’efficacia di tali previsioni anche ai rapporti in corso colliderebbe con l’art. 97 Cost., per gli effetti, si suppone negativi, che ne deriverebbero sul buon andamento dell’azione amministrativa.



Il vulnus arrecato alla autonomia regionale sarebbe ancora aggravato dalle conseguenze che le disposizioni impugnate (in particolare, quella di cui al comma 3 dell’art. 13) collegano al mancato adeguamento dell’ordinamento regionale al nuovo limite sancito dal legislatore statale. La norma, invero, nella parte in cui impone alle Regioni di adeguarsi «ai sensi dell’articolo 1, comma 475 della legge 27 dicembre 2013, n. 147», sembra da interpretare (in ragione del rinvio a sua volta contenuto nell’art. 1, comma 475, all’art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) nel senso di far derivare dal mancato adeguamento nei termini indicati il taglio dei trasferimenti di risorse statali nei confronti delle Regioni (nelle quantità indicate dallo stesso all’art. 2, comma 1 del d.l. n. 174 del 2012). Tale misura sanzionatoria, da un lato, determinerebbe conseguenze gravemente sproporzionate rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa prefissati (tali da svilire e depotenziare l’attività di programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative dell’ente territoriale); dall’altro, eliderebbe qualsivoglia discrezionalità della Regione in ordine all’an o al quomodo della riduzione della propria spesa, con gravissima lesione delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute.



Da ultimo, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del censurato art. 13, laddove impongono alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento al previsto abbassamento del parametro massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale interessato e alle altre modifiche apportate dal medesimo decreto ai commi 471, 472 e 473 dell’articolo unico della legge n. 147 del 2013, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della stessa legge n. 147 del 2013 (ovvero entro il 1° luglio 2014), sarebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con gli articoli 3, 97 117, 118, 119 e 120 Cost. Per garantire un corretto adeguamento degli ordinamenti regionali a tali innovazioni occorrerebbero tempi adeguati e congrui, mentre la legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014, definitivamente entrata in vigore il 23 giugno 2014, lascerebbe alle Regioni soltanto otto giorni per l’adeguamento, il cui termine spirerebbe il 1° luglio 2014. Si tratterebbe dunque di un periodo di tempo irragionevolmente breve e lesivo del principio di leale collaborazione, in quanto chiaramente inadeguato rispetto alla tempistica ordinaria di espletamento dell’iter normativo necessario a conformare l’ordinamento regionale alle nuove norme statali, con conseguente illegittimità della previsione, sulla base di quanto chiarito da questa Corte con sentenza n. 196 del 2004.



2.– Con atto depositato il 18 settembre 2014, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, formulando tuttavia deduzioni inconferenti rispetto alle questioni sollevate nel presente giudizio. La difesa erariale, infatti, premessi generici riferimenti ai mutamenti dello scenario economico nazionale e mondiale, nonché al quadro dei rapporti tra Stato e autonomie introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), si intrattiene a lungo sui contenuti della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), in relazione alla sfera di autonomia delle Regioni a statuto speciale. Nessuna considerazione viene dedicata ai temi oggetto del ricorso in discussione.



3.– Con memoria depositata il 19 maggio 2015, la Regione Campania aggiunge ulteriori censure a quanto prospettato in ricorso.



Le impugnate previsioni opererebbero un prelievo obbligatorio sulle retribuzioni, qualificabile come “prelievo tributario”, illegittimamente limitato alla categoria dei dipendenti pubblici. A tale riguardo, viene richiamata la sentenza n. 223 del 2012, secondo cui l’imposizione di un prelievo obbligatorio, con finalità di concorso alle pubbliche spese, ad un’unica categoria di soggetti violerebbe il principio «della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante».



Le stesse disposizioni sarebbero altresì costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost., in quanto il prelievo tributario obbligatorio disposto sulle retribuzioni (eccedenti una determinata cifra) inciderebbe illegittimamente e a posteriori sulle retribuzioni e sulle indennità già maturate dai pubblici dipendenti.



La regolamentazione retroattiva di diritti già acquisiti in mancanza di una legittima ragione imperativa di interesse generale, determinerebbe ancora una lesione del legittimo affidamento maturato in capo ai destinatari delle nuove prescrizioni, nonché la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.



Da ultimo, la decurtazione, poiché non meramente transitoria, supererebbe i limiti imposti al legislatore dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale avrebbe ritenuto sacrifici anche onerosi non lesivi dell’art. 3 Cost. a condizione, tuttavia, che si trattasse di limitazioni eccezionali, transeunti, non arbitrarie e consentanee allo scopo prefisso nonché temporalmente limitate (si citano l’ordinanza n. 299 del 1999 e le sentenze n. 310 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 245 del 1997).



Per il resto, la memoria ribadisce quanto già argomentato nel ricorso introduttivo sia in ordine alla ritenuta lesione della autonomia organizzativa, legislativa e amministrativa della Regione (in violazione degli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 Cost.), sia sul carattere irragionevole, sproporzionato e lesivo del



principio di leale collaborazione del termine prescritto per adeguare gli ordinamenti regionali alle innovazioni apportate dall’art. 13 del d.l. n. 66 del 2014.



4.– All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle rispettive difese scritte.



Considerato in diritto



1.– La Regione Campania impugna l’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli articoli 3, 97, 117 primo, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 della Costituzione.



1.1.– Secondo la ricorrente, il citato articolo, nella parte impugnata, imponendo alle Regioni di «adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1 [del medesimo art. 13], ai sensi dell’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto», si porrebbe in contrasto: con l’art. 117, quarto comma, e 123 Cost., poiché invaderebbe la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa, da esercitarsi secondo i «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» fissati negli statuti; con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, ove anche ricondotto alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», avrebbe disposto la diretta limitazione di una singola voce di spesa, in contrasto con l’indicata norma costituzionale che circoscriverebbe l’esercizio della potestà legislativa statale alla fissazione di sole norme di principio; con l’art. 119 Cost., in quanto lesivo dell’autonomia finanziaria della Regione, che si esplica anche nella scelta delle spese da limitare a vantaggio di altre; con l’art. 97 Cost., per gli effetti sul buon andamento dell’azione amministrativa che deriverebbero dall’estensione dell’efficacia delle norme impugnate ai rapporti in corso; con l’art. 3 Cost., in quanto la misura sanzionatoria prevista all’art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 (cui rinvia indirettamente il terzo comma dell’impugnato art. 13), sarebbe «sproporzionata ed illogica» rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa prefissati; con gli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., là dove impone alle Regioni di adeguare il proprio ordinamento al disposto abbassamento del parametro massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale interessato entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 (ovvero entro il 1° luglio 2014), trattandosi di termine irragionevole e lesivo del principio di leale collaborazione, in quanto inadeguato rispetto all’iter normativo necessario a conformare l’ordinamento regionale alle nuove norme statali.



1.2.– Occorre premettere che, per quanto la Regione Campania dichiari di impugnare i primi quattro commi dell’art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, le censure formulate attengono, in realtà, soltanto al comma 3, il quale per l’appunto impone alle Regioni di adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo fissato (dal comma 1 del medesimo art. 13) in euro 240.000 annui (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente).



1.3.– In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità delle questioni sollevate dalla Regione soltanto con la memoria depositata il 19 maggio 2015 e riferite: alla violazione del principio «della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante»; al contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost.; alla lesione del legittimo affidamento; alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; alla violazione dell’art. 3 Cost., stante il carattere definitivo e non transeunte del sacrificio imposto. L’oggetto del giudizio di costituzionalità in via principale, infatti, è limitato ai parametri e alle questioni indicate nel ricorso introduttivo, e non può, la parte ricorrente, introdurre nuove censure dopo l’esaurimento del termine perentorio assegnato per impugnare in via principale le leggi (sentenze n. 108 del 2012 e n. 169 del 2010).



1.4.– Ancora in via preliminare, si deve precisare che è riservata a separate pronunce la decisione sull’altra questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Campania, con ricorso iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014.



2.– Così circoscritto il thema decidendum, la prospettata violazione della competenza legislativa e dell’autonomia finanziaria della Regione è infondata.



La spesa per il personale costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente (sentenze n. 69 del 2011 e n. 169 del 2007), sicché disposizioni dirette al suo contenimento attraverso l’individuazione di limiti generali ad essa, anche con la fissazione di un tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale, costituiscono legittima espressione della competenza legislativa riservata allo Stato dall’art. 117, terzo comma, Cost., di determinazione dei principi fondamentali nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».



Come questa Corte ha ripetutamente affermato, anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali», possono essere ricondotte nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 237 del 2009; in precedenza, nello stesso senso, sentenza n. 417 del 2005), giacché «il finalismo» insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi «la logica della norma di dettaglio» (sentenza n. 205 del 2013). A questa stregua, sono state qualificate come principi fondamentali di coordinamento finanziario norme che ponevano limiti a singole voci della spesa relativa al personale (in tal senso, recentemente le sentenze n. 61 e n. 23 del 2014), sul presupposto che «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l’accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentenza n. 16 del 2010).



Coerentemente con questa ricostruzione finalistica del coordinamento che si può realizzare anche tramite norme finanziarie le quali non si limitino a porre un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, ma prescrivano le specifiche modalità per il suo perseguimento, si è affermato che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010).



La previsione impugnata, con la quale è stato imposto alle Regioni di estendere al proprio personale il vincolo del tetto massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo, già introdotto per il personale statale, si colloca nel contesto di un più ampio intervento di revisione della spesa pubblica, concorrendo, quale misura di razionalizzazione e trasparenza dell’organizzazione degli apparati politico istituzionali (dello Stato e delle autonomie territoriali), alla stabilizzazione della finanza pubblica complessiva. Questa «scelta di fondo» del legislatore statale (sentenza n. 151 del 2012) va qualificata dunque come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, idoneo, in quanto tale, ad attrarre alla stessa competenza legislativa dello Stato



la definizione delle particolari regole che ne costituiscono il necessario svolgimento tecnico.



All’accertata natura di principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» di quanto previsto nella disposizione censurata, consegue che la lamentata violazione dell’autonomia di spesa delle Regioni non sussiste (ex plurimis, sentenze n. 79 del 2014, n. 52 del 2010, n. 237 e n. 139 del 2009, n. 36 del 2004). Né è ravvisabile alcuna violazione della potestà legislativa residuale delle regioni in materia di organizzazione amministrativa, in quanto quest’ultima recede a fronte di misure di coordinamento finanziario necessariamente uniformi sull’intero territorio nazionale (ex plurimis, sentenze n. 219 del 2013 e n. 151 del 2012).



3.– A quanto appena esposto, deve comunque aggiungersi che l’impugnata misura di contenimento finanziario non ricadrebbe in alcun caso, come invece reputa la Regione, in una materia di competenza regionale.



Questa Corte ha più volte statuito che il trattamento economico dei dipendenti pubblici va ricondotto alla materia dell’«ordinamento civile», prevalendo quest’ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni, e quindi anche sulle attribuzioni fatte valere, nella sua impugnazione, dalla Regione ricorrente in materia di organizzazione amministrativa (sentenza n. 19 del 2013), nonché in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 225 del 2013).



Si perviene così, anche per questa diversa via, alla medesima conclusione di infondatezza di tutte le censure di asserita lesione delle competenze legislative regionali invocate dalla ricorrente.



4.– La Regione lamenta anche la violazione dell’art. 97 Cost., per gli effetti, si suppone negativi, sul buon andamento dell’azione amministrativa che deriverebbero dall’estensione dell’efficacia delle norme impugnate ai rapporti in corso.



La questione è inammissibile.



Secondo la giurisprudenza costituzionale «le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorquando la violazione denunciata sia “potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni” (sentenza n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all’onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne



risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione (sentenza n. 33 del 2011)» (sentenza n. 229 del 2013).



Queste condizioni non sono soddisfatte nel caso in esame, nel quale la Regione, pur invocando la violazione di un parametro diverso da quelli relativi al riparto delle competenze legislative, non ha spiegato in quali termini tale vizio «comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative (ex plurimis, sentenze n. 128 e n. 33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010)» (sentenza n. 236 del 2013).



5.– La questione sollevata con riguardo al termine imposto per l’adeguamento dell’ordinamento regionale è anch’essa inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.



In primo luogo, è evocata in modo cumulativo, generico e indistinto una pluralità di norme costituzionali (in particolare, la Regione prospetta la violazione degli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost.), senza che vengano specificate le ragioni del contrasto delle disposizioni impugnate con ciascuno dei parametri citati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso in via principale non può limitarsi a indicare «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità» (sentenza n. 450 del 2005), ma deve contenere, per superare lo scrutinio di ammissibilità, anche una argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità, posto che l’impugnativa deve fondarsi su una motivazione adeguata e non meramente assertiva (sentenze n. 315 del 2009, n. 322 del 2008, n. 38 del 2007 e n. 233 del 2006). E tale esigenza di motivazione si pone inoltre «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali» (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).



Sotto altro profilo, il motivo in esame presuppone che il comma 3 del censurato art. 13, là dove impone alle regioni di adeguare il proprio ordinamento (all’abbassamento del parametro massimo del trattamento economico annuo) «ai sensi dell’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto», debba essere interpretato nel senso che il termine (di sei mesi) decorre dall’entrata in vigore della stessa legge n. 147 del 2013, andando quindi a spirare il 1° luglio 2014. Cosicché, essendo la legge di conversione del d.l. n. 66 del 2014 definitivamente entrata in vigore il 23 giugno 2014, le Regioni avrebbero avuto soltanto otto giorni di tempo per provvedere all’adeguamento dei rispettivi ordinamenti.



Sennonché, contrariamente a quanto supposto dalla Regione, sembra invece ben possibile interpretare la norma impugnata nel senso che l’adeguamento dell’ordinamento regionale debba avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione n. 89 del 2014 (e non dall’entrata in vigore della precedente legge n. 147 del 2013). La questione, quindi, è inammissibile per mancato esperimento del tentativo d’interpretazione conforme a Costituzione. Difatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, «di una disposizione legislativa non si pronuncia l’illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe dare un’interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un’interpretazione conforme a Costituzione» (sentenza n. 46 del 2013; nello stesso senso sentenza n. 77 del 2007, ordinanze n. 102 del 2012, n. 212, n. 103 e n. 101 del 2011, n. 110, n. 192 e n. 322 del 2010, n. 257 del 2009, n. 363 del 2008).



In subordine, anche ammettendo che il termine semestrale decorra dall’entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 (e vada quindi a scadere il 1° luglio 2014), i giorni a disposizione della Regione per l’adeguamento non sarebbero stati soltanto otto, come si sostiene nel ricorso, bensì più di sessanta, stante che l’obbligo di adeguamento sarebbe sorto sin dalla entrata in vigore del d.l. n. 66 del 2014, con la conseguenza che è da tale data che la Regione stessa avrebbe potuto e dovuto attivarsi, senza attendere la legge di conversione. L’erronea ricostruzione della fattispecie normativa costituisce ulteriore ragione di inammissibilità della questione.



6.– La misura coercitiva prevista all’art. 2 del d.l. n. 174 del 2012, in quanto «sproporzionata ed illogica», secondo la Regione, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., parametro richiamato soltanto nella intestazione del relativo paragrafo del ricorso, ma agevolmente desumibile sulla base degli argomenti svolti (sull’ammissibilità del riferimento in questi termini, sentenze n. 109 del 2007, n. 352 del 1996, n. 305 del 1994 e n. 115 del 1993).



La norma in questione – richiamata indirettamente dal comma 3 del censurato art. 13, attraverso il rinvio operato all’art. 1, comma 475, della legge n. 147 del 2013 – prevede al comma 1, per quanto rileva in questa sede, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell’ottanta per cento, fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, per il caso in cui le Regioni non adottino, nei termini in essa indicati, tutta una serie di provvedimenti, elencati dalla lettera a) alla lettera m) dello stesso comma 1. Si tratta di una vasta congerie di disposizioni accomunate dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica (a titolo esemplificativo, si va dalla riduzione del numero delle società sottoposte a controllo pubblico, all’entità dei gettoni di presenza, alla gratuità della partecipazione a commissioni, all’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, all’acquisto di buoni taxi, all’imposizione di limiti nell’assunzione di personale, alla soppressione o riduzione di enti, agenzie e organismi). Al novero degli adempimenti posti quale condizione per l’erogazione dei trasferimenti erariali viene aggiunto anche l’adeguamento al nuovo tetto retributivo, della quale cosa la Regione Campania si duole nel suo ricorso, per i ricordati motivi.



Sennonché, nella delibera della Giunta regionale della Campania 8 agosto 2014, n. 362, che autorizza la presentazione del ricorso, non viene espressa alcuna volontà di impugnare l’art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, in relazione alla misura prescritta dall’art. 2 del d.l. n. 174 del 2012. La delibera cita sì quest’ultima disposizione al punto i) del «rilevato», ma unicamente per argomentare a sostegno della diversa questione dell’asserita incongruità del termine imposto alle regioni per adeguarsi alle nuove prescrizioni statali, come è reso evidente dal passo che qui si trascrive: «L’irragionevolezza e la sproporzione del termine rispetto agli adempimenti richiesti, nonché la violazione del principio di leale collaborazione, risulta ancora più grave ed evidente in considerazione delle pesanti sanzioni che la legge prescrive per il mancato adempimento delle sue disposizioni ai sensi dell’art. 1, comma 475, della legge 147/2013, cui espressamente rinvia l’art. 13, comma 3, del DL 66/2014».



Il difetto di corrispondenza tra ricorso e delibera, quanto a oggetto dell’impugnazione, comporta l’inammissibilità del motivo. L’esigenza che le impugnazioni regionali di leggi dello Stato siano promosse dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), risulterebbe infatti elusa, se si ammettesse che il ricorso del Presidente possa denunciare vizi diversi da quelli prefigurati nella delibera della Giunta che autorizza la presentazione dell’impugnazione in via principale (sentenza n. 180 del 1980).



PER QUESTI MOTIVI  LA CORTE COSTITUZIONALE



riservata a separate pronunce la decisione sull’altra questione di legittimità costituzionale, di cui al ricorso della Regione Campania iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2014;



1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promossa, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 123, 117, terzo comma, 119 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;



2) dichiara inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2015.



F.to:



Marta CARTABIA, Presidente



Daria de PRETIS, Redattore



Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2015.



Il Direttore della Cancelleria



F.to: Gabriella Paola MELATTI






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