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EXFISSA – TRIONFALE comunicato della direttora dell'Inpgi: “Stiamo stravincendo (18 vittorie contro una sola sconfitta) contro i giornalisti, che chiedono l'immediato pagamento della indennità”. Ma la motivazione della sentenza romana pubblicata il 29 luglio è un precedente che inquieta perchè l'Istituto, secondo il tribunale, non ha esercitato alcuna adeguata pressione sulla Fieg al fine del reperimento dei mezzi finanziari. Sul sito ufficiale dell’Istituto pubblicata una apposita sezione dedicata alla speciale indennità contrattuale.

Roma, 31 luglio 2015. Si informa che sul sito ufficiale dell’Inpgi è stata pubblicata una apposita sezione dedicata all’Ex Fissa, consultabile cliccando sul seguente link http://www.inpgi.it/?q=node/1378. In tale box informativo confluirà una raccolta giurisprudenziale di sentenze favorevoli all’Istituto in materia, dalla quale, finora emerge che le azioni giudiziali proposte dai giornalisti nei confronti dell’INPGI, volte all’immediato pagamento della prestazione cd. “ex fissa”, non appaiono minimamente fondate. E’ stato infatti rilevato che non fa capo all’Inpgi la prestazione ingiunta, essendo documentalmente provata la totale autonomia del Fondo Integrativo Contrattuale rispetto all’Istituto.


Il Fondo Integrativo Contrattuale eroga infatti un trattamento di fonte contrattuale collettiva, finanziato dalle aziende editoriali e rispetto ad esso il ruolo dell’Istituto è “inequivocabilmente“ limitato alla gestione del Servizio Cassa , con contabilità separata e con un regime di completa autonomia finanziaria, senza alcuna commistione con il proprio patrimonio e le proprie risorse, destinate al pagamento delle pensioni.


Ciò giustifica ampiamente – sempre secondo le richiamate sentenze – la clausola contenuta nell’art. 6 ultimo comma della Convenzione e nell’art. 11 del Regolamento, secondo cui l’INPGI “è esonerato dall’obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie e fino al momento della ricostituzione”


Giudizialmente è risultato anche dimostrato che l’Inpgi è esente da ogni responsabilità per il ritardo nella erogazione della prestazione richiesta, essendo detto ritardo addebitabile unicamente allo stato pregresso di illiquidità del Fondo (che si tentò di risolvere con l’Accordo FIEG-FNSI del 2010 e di recente risolto con l’Accordo Collettivo del giugno 2014).


D’altro canto, i pronunciamenti in questione escludono anche che nel comportamento dell’Istituto sia ravvisabile una qualche responsabilità dell’attuale stato di incapienza del Fondo (In particolare nella sentenza n. 3222 del 2015 viene chiarito: “dai documenti versati in atti ( …) emerge chiaramente, e non è seriamente contestabile, che l’Istituto abbia non solo correttamente segnalato la carenza di liquidità del Fondo, ma attivamente partecipato con le parti sociali alle iniziative sollecitate dai Ministeri Vigilanti al fine di risolvere la accertata situazione di insufficiente liquidità del Fondo”. E ciò – rileva il Giudice – sia in passato, con la delibera conseguente agli accordi del 2010, sia con riferimento alle delibere conseguenti all’accordo collettivo del giugno 2014, di cui è prova l’approvazione ministeriale del 9 febbraio 2015).


L’assenza di ogni tipo di responsabilità dell’Inpgi per tutte le vicende del Fondo trova ulteriore conferma nella sentenza del Tribunale di Napoli (sent. 2095 del 2015) in cui viene più in generale esclusa ogni responsabilità dell’Istituto per le questioni attinenti il funzionamento del Fondo e il pagamento della ex fissa.


Alla data odierna sono state emesse le prime 19 sentenze di merito, di cui si registrano ben 18 decisioni a favore dell’Istituto (raccolte nel sito) e soltanto una pronuncia contraria. Tale sezione web sarà aggiornata con cadenza mensile. Cordialmente.


Mimma Iorio - Direttore Generale Inpgi


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29.7.2015 - EX-FISSA. Tribunale del lavoro di Roma. Duro atto di accusa all'Inpgi nella motivazione della sentenza. L'Istituto condannato a pagare ad un ex inviato speciale del Messaggero 81.460 euro oltre agli interessi del 5 per cento annuo dalla data del suo pensionamento, il primo febbraio 2013, e assieme alla Fnsi 7.000 euro per spese e onorari. L'Inpgi non era e non è un mero gestore del Fondo ex fissa. Così come la clausola all'articolo 6 del regolamento del Fondo che esonerebbe l'Istituto dai pagamenti per ragioni di mera illiquidità, appare nulla per violazione dell'articolo 1229 (co.1) del Codice civile che vuole nulle le clausole di esonero da responsabilità per dolo e colpa grave. Nel caso dell'Inpgi saremmo di fronte ad una colpa grave per non aver l'Istituto attivato quanto previsto da regolamento e convenzione per dotarsi della liquidità necessaria al pagamento delle ex fisse. In sostanza nessuna pressione sulla Fieg perché fornisse i mezzi finanziari. - di Francesco M. de Bonis – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18380


 


 


 


 


 


 


 


 





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