ROMA. La sentenza n. 5978/2015 della sezione lavoro del Tribunale di Roma è una sconfitta bruciante per l’Inpgi e la Fnsi nello scontro tra i giornalisti pensionati, che rivendicano il pagamento dell’ex fissa, e l’Istituto di previdenza, che avrebbe dovuto sollevare, come da accordi sindacali, almeno negli ultimi 8 anni, il problema dei versamenti calanti degli editori al "Fondo ex fissa". L'Inpgi per il giudice è il "debitore" in quanto il "Fondo ex fissa" è un "patrimonio separato" dell'ente: "La tesi, accreditata dai precedenti di merito prodotti, per cui l'Inpgi sarebbe un mero gestore di servizi di cassa, appare priva di fondamento".
Il giudice monocratico, Dario Conte, ha condannato la Fondazione all'accredito di 81.468,09 euro al giornalista ricorrente a titolo di indennità ex fissa. L’Inpgi dovrà inoltre pagare gli interessi al tasso del 5% dalla data del dovuto al saldo. Inpgi ed Fnsi, soccombenti, sono stati infine condannati in solido al pagamento dei compensi ai legali vittoriosi per un totale di 7mila euro. La Fnsi si era costituita in giudizio difendendo "infondatamente" le ragioni dell’Inpgi, che aveva impugnato il decreto ingiuntivo di pagamento a favore di un giornalista difeso dagli avvocati Luigi Albisinni e Achille Buonafede del Foro di Roma. Non è mai accaduto nella storia sociale del nostro Paese che un sindacato si sia costituito contro un suo rappresentato, che rivendica un diritto costituzionale sancito in questo caso nell’articolo 27 del Cnlg Fnsi/Fieg. Il giudice ha accolto tra i motivi della difesa quello dell’obbligo dell’Inpgi dell’accantonamento dell’indennità per ogni giornalista (art. 3 dell’Allegato G del Cnlg), la cui cifra viene comunicata ogni anno agli interessati con lettera raccomandata. Su questo fronte l’Inpgi è "inadempiente".
Il comma 2 dell’articolo 6 dell’Allegato G conferisce all’Inpgi un preciso obbligo/dovere di vigilanza sulla consistenza economica del "Fondo ex fissa": il contributo dell’1% versato dagli editori può essere sottoposto a revisione “in relazione a comprovate esigenze di gestione”. L'Istituto, che non si è comportato come un buon padre di famiglia e che ha omesso i controlli, è su questo fronte inadempiente.
L’Inpgi (ente sostitutivo dell'Inps e “pubblica amministrazione” ex dl 16/2012), com’è noto, è “governato” dal sindacato, che tratta con gli editori il rinnovo del Cnlg. Nel corso delle trattative Fnsi e Fieg non hanno affrontato ufficialmente la revisione del contributo visto che la crisi del Fondo data da almeno 8 anni. E in questo periodo sono stati firmati due rinnovi del Cnlg nel 2009 e nel 2014. Scrive il giudice: "Sebbene l'Inpgi stesso assuma di essere in crisi di liquidità da almeno 4 anni non consta che esso abbia mai assolto all'obbligo di chiedere il reintegro della liquidità" agli editori. L'Inpgi, si può osservare, ha sacrificato gli interessi dei giornalisti titolari delle indennità ex fissa per facilitare le intese Fnsi/Fieg. Il nuovo accordo Fnsi/Fieg 2014 sulla ex fissa (secondo il quale il giornalista ricorrente avrebbe dovuto ricevere l'indennità a rate e nell'arco di 12 anni) "non appare opponibile" al giornalista ricorrente stesso. "E' infatti condivisibile 'ius receptum' che la contrattazione collettiva, in mancanza di specifico mandato o assenso in ratifica del lavoratore, - scrive il giudice -, non può incidere in senso peggiorativo sui cd. diritti quesiti, tali da intendersi diritti già maturati ossia entrati a far parte del patrimonio del prestatore, per essersi già verificati i fatti costituivi del diritto ad essere questo già divenuto esigibile (Cass 14944/2014,13960/2014, 3982/2014, 20838/2009)". L'accordo in sostanza non ha forza giuridica retroattiva.
FRANCO ABRUZZO (presidente UNPIT) ha rilasciato questa dichiarazione sull'intera vicenda: “La Fnsi sta subendo un cambiamento genetico che la oppone ai diritti e agli interessi dei giornalisti italiani. Ha perduto i titoli morali, con gli editori della Fieg, che ne giustificavano la presenza nel CdA dell'Inpgi. La Fnsi deve comportarsi come Cgil, Cisl e Uil che hanno abbandonato il Cda dell'Inps riconoscendo che all'Istituto servivano 'amministratori di mestiere'. Discorso, questo, che vale anche per l'Inpgi in difficoltà per la sfera previdenziale (entrate/prestazioni) del bilancio annuale".
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Il testo integrale della sentenza è in allegato; clicca in alto o in basso per scaricare il documento.