28.10.2015. In pratica, con la legge di stabilità 2016, c’è un nuovo taglio delle pensioni medio-alte, che va a finanziare le seguenti misure inserite in manovra sulla previdenza (Si applicherà lo stesso meccanismo applicato quest’anno, che in mancanza di una norma ad hoc inserita in manovra sarebbe decaduto a partire dal 31 dicembre 2016):
• Trattamenti fino a 3 volte il minimo: coefficiente di rivalutazione del 100%
• tra 3 e 4 volte il minimo: 95%
• tra 4 e 5 volte il minimo: 75%
• tra 5 e 6 volte il minimo: 50%
• oltre 6 volte il minimo: 45%
La Legge di Stabilità ne stabilisce una proroga al 2018, in mancanza della quale l’indicizzazione sarebbe stata più favorevole a partire dal 2017: al 95% fino a 5 volte il minimo e al 75% per le pensioni più alte.
ORA IO MI CHIEDO DOVE STA SCRITTO CHE IN BASE ALL'IMPORTO LORDO LA RIVALUTAZIONE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA DEVE ESSERE SCALATA IN QUESTO MODO. CI SONO GIA' LE TASSE CHE TAGLIANO PROGRASSIVAMENTE I REDDITI LORDI DA PENSIONE. QUESTA RIVALUTAZIONE ISTAT DIVIENE A TUTTI GLI EFFETTI UNA TASSA SULLA TASSA E NON DA ORA........VEDI DI SEGUITO.
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IL TAGLIO DELLE PENSIONI DAL 1996 AD OGGI
http://www.panorama.it/economia/opinioni/come-sono-cambiate-pensioni/
Da 17 anni è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l’indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una parziale per le quote di pensioni superiori. In alcuni periodi le pensioni non hanno ricevuto alcune a perequazione. Ecco, anno dopo anno, che cosa è successo ai meccanismi d’indicizzazione ISTAT delle pensioni dal 1996 ad oggi:
1996
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.252.900 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.252.950 a 1.879.350 lire lorde mensili).
• 75% sulla quota di pensione superiore a 3 volte il trattamento minimo (da 1.879.400 lire lorde mensili).
1997
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.320.600 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.320.650 a 1.980.900 lire lorde mensili).
• 75% sulla quota di pensione superiore a 3 volte il trattamento minimo (da 1.980.950 lire lorde mensili).
1998
C’è un intervento restrittivo per le pensioni più elevate: le pensioni d’importo superiore a 5 volte il trattamento minimo non hanno alcuna perequazione.
• Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.372.100 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.372.150 a 2.058.150 lire lorde mensili).
• 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.058.200 a 3.430.250 lire lorde mensili).
• Le pensioni d’importo superiore a 5 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.
1999
Con la legge finanziaria del 1998 si stabilisce che nel triennio 1999-2001 sia introdotta una quarta fascia di perequazione per la quota di pensione compresa tra 5 e 8 volte il minimo. Mentre la quota superiore non avrà alcuna perequazione.
• Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.395.400 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.395.401 a 2.093.100 lire lorde mensili).
• 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.093.101 a 3.488.500 lire lorde mensili).
• 30% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il minimo (da 3.488.501 a 5.581.600 lire lorde mensili).
• 0 sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo (da 5.581.601 lire lorde mensili).
2000
Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo (fino a 1.420.500 lire lorde mensili).
• 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo (da 1.420.501 a 2.130.750 lire lorde mensili).
• 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo (da 2.130.751 a 3.551.250 lire lorde mensili).
• 30% sulla quota di pensione compresa tra 5 e 8 volte il minimo (da 3.551.251 a 5.682.000 lire lorde mensili).
• 0 sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo (da 5.682.001 lire lorde mensili).
2001
Con la legge finanziaria del 2001 si rideterminano le fasce di pensione soggette alla perequazione automatica e si ripristina la perequazione anche sulla quota di pensione d’importo superiore a 8 volte il minimo.
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 2.164.800 lire lorde mensili = 1.118,03 euro).
• 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 2.164.850 = 1.118,04 euro a 3.608.000 lire lorde mensili = 1.863,38 euro).
• 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 3.608.050 lire lorde mensili = 1.863,39 euro).
2002-2007
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (con limiti che variavano dai 1.147,08 euro lordi mensili del 2002 ai 1.282,74 del 2007).
• 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.047,09 euro lordi mensili del 2002 a 2.137,90 del 2007).
• 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo da 1.911,81 euro lordi mensili del 2002 a 2.137,91 del 2007
2008
Si amplia per il triennio 2008-2009-2010 la quota di pensione coperta integralmente dall’inflazione. Nel dicembre 2007 si blocca per il solo anno 2008 la perequazione per le pensioni d’importo superiore a 8 volte il minimo.
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.180,70 euro lordi mensili).
• 75% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il trattamento minimo (da 2.180,71 a 3.489,12 euro lordi mensili).
• Le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione
2009-2010
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.217,80 euro lordi mensili del 2009 e 2.288,80 euro del 2010).
- 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo da 2.217,81 euro lordi mensili del 2009 e da 2.288,81 euro nel 2010
2011
Terminato il triennio previsto di ampliamento della quota di pensione coperta integralmente dall’inflazione, si torna alla situazione del 2007
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.382,91 euro lordi mensili).
• 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.382,92 a 2.304,85 euro lordi mensili).
• 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.304,86 euro lordi mensili).
2012
Il governo Monti, con la manovra «salva Italia» di fine 2011, blocca la perequazione per le pensioni d’importo superiore a 3 volte il minimo per gli anni 2012 e 2013
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 euro lordi mensili).
• Le pensioni d’importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione
2013
- Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.443,00 euro lordi mensili).
• Le pensioni d’importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.
2014
Così nella legge di stabilità 2013:
a) Indicizzazione al 100% del costo vita per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS (1.486,29 Euro)
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (1.981,72 Euro)
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.477,15 Euro)
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (2.972,58 Euro)
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
In virtù di tale disposizione le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS nell’anno 2014 si vedranno ri conoscere l’adeguamento al 40% esclusivamente per la fascia fino a sei volte il trattamento minimo, mentre la parte eccedente non subirà alcuna rivalutazione. L’adeguamento per tale categoria di pensioni corrisponde a 14,27 euro mensili).
Per il biennio 2015-2016 la norma dispone l’adeguamento delle pensioni al 45%, in luogo dell’attuale 40%, su tutto l’importo pensionistico e, quindi, senza limitazioni.
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Con un programma che calcolasse tutte le decurtazioni subite dai pensionati rispetto alla rivalutazione del 100% dell'importo corrispondente al parametro ISTAT per ogni anno e per ogni pensione si otterrebbero cifre fra i 800 e i 1000 miliardi di €
LUCIO LIVORNO