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Chi mette bavagli non commette reato. Fino a quando sarà così? A differenza di altri diritti costituzionali, la libertà di stampa non ha una protezione penale e ciò la indebolisce.

11.11.2015 (OSSIGENO) - Prima o poi il Parlamento italiano dovrebbe abolire la norma del codice fascista che punisce con la reclusione fino a tre anni il reato di diffamazione commesso a mezzo stampa. Stessa sorte dovrebbe subire la norma della legge sulla stampa del 1948 che ha portato a sei anni la reclusione per il giornalista che diffama attribuendo a un soggetto un fatto determinato. En passant notiamo che questa norma, che ha raddoppiato gli anni di carcere per chi diffama esercitando il diritto di cronaca e di critica, fu introdotta dall’Assemblea costituente. La stessa che un mese prima – a dicembre 1947 – aveva approvato la Costituzione della Repubblica, quella Carta fondamentale che con l’articolo 21 tutela la libertà di stampa. Ancora una volta en passant notiamo che questo articolo non contiene mai la parola informazione. E lo stesso accade per tutti gli altri 138 articoli della Costituzione italiana. E’ altamente probabile che questi elementi di fatto siano noti ai più. Ma forse è meno noto che da essi discendono alcune conseguenze non positive per la libertà e il diritto dei giornalisti a informare e dei cittadini a essere informati. Esiste una diseguaglianza, di diritto e di fatto, tra alcuni princìpi costituzionali e la loro tutela giuridica e giurisdizionale e altri princìpi e la relativa (non) tutela. Ovviamente, facendo queste considerazioni non si può non sollevare la questione dei giornalisti e della loro protezione da intimidazioni, minacce, violenze, querele e cause civili pretestuose, infondate, temerarie. Presentate con un unico scopo: bloccare la mano del giornalista. Metterlo a tacere con la spada di Damocle della galera e/o con richieste esose di risarcimenti patrimoniali e non patrimoniali. Porlo nella condizione di autocensurarsi. L’ordinamento italiano protegge efficacemente il diritto di cronaca e di critica (i cui veri titolari sono i cittadini)? Purtroppo la risposta a questa domanda è negativa. Basti dire che non esiste una norma che preveda come reato o come aggravante di reato (per esempio, minacce, violenze, stalking, abusi del diritto) ostacolare la libertà di stampa. Ostacolarla con quei mezzi citati prima: per esempio sommergere un cronista di querele e cause civili per danni per congelargli letteralmente la mano. Avviene forse lo stesso anche per altri princìpi e diritti costituzionali? No, non è così. In altri casi alla tutela costituzionale di un diritto corrisponde una norma del codice penale che punisce la violazione di quel diritto. Facciamo due esempi concreti. L’articolo 14 della Costituzione recita al primo comma: “Il domicilio è inviolabile”. Simmetricamente, l’articolo 614 del codice penale punisce chi viola questo diritto con la reclusione da sei mesi a tre anni; e da un anno a cinque anni se il diritto è violato con violenza sulle cose o sulle persone o con l’impiego di armi. L’articolo 15 della Costituzione al primo comma afferma: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”. Il codice penale, a sua volta, con l’articolo 616 punisce con la reclusione fino a un anno la violazione di questo diritto. La pena arriva a tre anni se i contenuti della corrispondenza altrui vengono rivelati. Si tratta – come dice la dottrina – di una tutela particolare di una forma di espressione dell’individuo. Ecco: questa tutela di una forma di espressione come è la libertà di stampa (nella sua accezione più ampia, anche tecnicamente) in Italia non esiste. Se un criminale o un potente facesse esplodere l’auto di un giornalista che scrive e rivela gli arcana imperii e, per ipotesi, andasse sotto processo risponderebbe del reato o dei reati specifici commessi con l’attentato dinamitardo, ma non conterebbe (anzi non conta proprio) il fatto che quell’auto sia stata fatta esplodere per impedire a quel cronista di continuare a scrivere. Cioè, il reato è stato commesso per ostacolare l‘esercizio di un diritto costituzionale. Ma i codici non prevedono il reato di ostacolo al diritto di informare e di essere informati. Puniscono la violazione del domicilio o la violazione della corrispondenza ma non la violazione della libertà di stampa.Non è soltanto un problema giuridico o politico-parlamentare ma anche culturale. Perché investe la concezione stessa che questo Paese e i suoi gruppi dirigenti hanno di un diritto fondamentale, essenziale per una democrazia, come quello all’informazione. Da ciò discende una considerazione amara e pessimistica: verrà mai quel giorno in cui un Parlamento italiano comprenderà la necessità di introdurre una norma che punisca chi intimidisce, minaccia, usa violenza, usa il diritto come un bastone contro i giornalisti e la libera stampa?


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