Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
  » Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Riforma professione
Stampa

L'individuazione delle professioni spetta solo allo Stato.

di Giovanbattista Tona
www.ilsole24ore.com 14.12.2015

Ancora uno stop della Consulta alle Regioni che legiferano sulle professioni. Stavolta a cadere sotto la scure di una dichiarazione di illegittimità costituzionale è una legge regionale dell’Umbria, la 19/2014, che conteneva disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali e che prevedeva l’istituzione di un elenco regionale ricognitivo degli operatori di tali discipline.  La legge, impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei ministro, è stata cassata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 217, depositata lo scorso 5 novembre. La Corte ha ricordato i limiti della competenza legislativa regionale nella materia delle professioni, dove la potestà di legiferare non è esclusiva ma concorrente, in base a quanto stabilito dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.  L’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Da questo principio, che si configura come limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, deriva che non è nei poteri delle Regioni dare vita a nuove figure professionali.  La legge umbra 19/2014 conteneva una definizione delle “discipline bionaturali” del tutto generica e affermava che tali dovevano intendersi «le attività e le pratiche individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità della vita». Inoltre nella stessa legge era contenuto uno degli indici sintomatici dell’istituzione di una nuova professione, cioè la previsione di appositi elenchi disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento dell’attività che la normativa regionale regolamenta. L’articolo 5 della legge umbra 19/2014 disciplinava l’elenco degli operatori in discipline bionaturali e, anche se lo definiva “ricognitivo”, in esso non dovevano essere inseriti coloro che svolgevano professioni già riconosciute dalla legge statale, ma soggetti la cui attività e le cui competenze dovevano essere in concreto definite dalla generica cornice della finalità del benessere della persona e dalle specifiche indicazioni che avrebbe fissato con un proprio atto la Giunta regionale.  I giudici costituzionali concludevano perciò che in tal modo veniva identificata una professione nuova, travalicando i limiti della potestà regionale concorrente.  La decisione si inserisce in un consolidato orientamento della Consulta che fin dalla sentenza 355/2005 aveva affermato tali principi. Ricordando i suoi numerosi precedenti in materia, la Corte fa anche riferimento alla sentenza 98/2013 che aveva già dichiarato illegittima la legge della Regione Lombardia 2/2005, la quale pure aveva introdotto la figura professionale nuova dell’operatore in discipline bionaturali.





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com