Milano, 24 gennaio 2016. Sul fronte dell'exfissa è in atto uno scaricabarile tra Inpgi, Fnsi, Fieg e l'azienda del giornalista che reclama il pagamento immediato dell'indennità In sostanza l'Inpgi in tribunale (a Pavia) prova a coinvolgere non solo Fnsi e Fieg ma soprattutto l'azienda del giornalista che reclama il pagamento immediato dell'indennità. "Se tu, giudice, mi condanni a pagare mi devi autorizzare a rivalermi sull'editore del giornalista". E' una svolta (clamorosa), mentre la Fnsi continua a costituirsi contro il giornalista che reclama il pagamento dell'indennità.I giornalisti creditori sono 1400 per un totale di 130 milioni di euro.
Il protagonista della vicenda giudiziaria è un giornalista, oggi in pensione, L.F., già dipendente del quotidiano "La Provincia Pavese" (edita da EAG SpA) assistito dagli avvocati Ugo Minneci e Sabina Mantovani. L.F. ha ottenuto il 29 novembre 2014 un decreto ingiuntivo con il quale il giudice del lavoro Federica Ferrari ha condannato l'Inpgi a versargli euro 75.334,70 a titolo di exfissa. Contro il provvedimento esecutivo e già onorato dall'Inpgi, l'Istituto (con gli avvocati Elisabetta Angelini e Paolo Panucci) ha presentato ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 797/2014. Il ricorso sarà discusso il 10 marzo prossimo davanti alla sezione lavoro del Tribunale civile di Pavia. Secondo i legali dell'Inpgi, "fa capo all'editore l'obbligo, non solo degli accantonamenti mensili, ma anche della relativa prestazione", menre "la dichiarazione aziendale riveste valore ricognitivo di debito da parte dell'azienda datrice di lavoro e non certo da parte dell'lNPGI". Questa svolta si ritiene crei malumore crescente tra Fnsi e Fieg proprio mentre sono in corso difficili trattative per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg). Questo è il passo centrale del ricorso dell'Inpgi:
"Ed invero le lettere dell'lnpgi del 2012 e del settembre 2014 (docc. 3 e 5 del fascicolo del monitorio) - sulle quali la controparte sembra fondare l'ingiunzione di pagamento - non contengono alcuna affermazione di natura confessoria né alcuna dichiarazione che valga quale riconoscimento da parte dell'lnpgi di un proprio debito nei confronti del giornalista L.F.. Esse sono semplici dichiarazioni effettuate dall'lnpgi, su richiesta dello stesso giornalista ricorrente, in cui l'Istituto si è limitato a riportare l'importo della prestazione prevista dal Fondo Integrativo così come già determinato dall' azienda datrice di lavoro (E.A.G. SpA/La Provincia Pavese) - precisando, per quanto di propria competenza, che l'importo sarebbe stato posto in pagamento una volta liquidate tutte le ulteriori domande in lista d'attesa (all'epoca ben 535), precedentemente presentate rispetto a quella del ricorrente; e ciò, peraltro, secondo la disponibilità finanziaria del Fondo stesso, con l'aggiunta degli interessi nel frattempo maturati nella misura del 5% annuo, così come da Convenzione e da Regolamento. Si osserva inoltre che la dichiarazione aziendale proprio in quanto proveniente dall'azienda datrice di lavoro (EAG SpA/La Provincia Pavese) ed in quanto contenente la determinazione dell'importo della ex fissa dovuta a L. F., dimostra che fa capo a detta azienda l'obbligo, non solo degli accantonamenti mensili, ma anche della relativa prestazione. Ed invero, detta dichiarazione (che qui si depositano al docc. 6), ancorchè indirizzate all'lNPGl, è stata materialmente resa al giornalista (e da questi allegate alla domanda di prestazione depositata all'INPGI), così costituendo il diritto di L. F. alla prestazione cd. "Ex fissa"; con essa inoltre, la datrice di lavoro ha anche determinato l'importo - quantificandolo nell'importo oggetto di ingiunzione - relativo alla prestazione di cui il giornalista avrebbe avuto diritto nei confronti del Fondo Integrativo Contrattuale secondo la qualifica ricoperta nel corso del rapporto di lavoro e in relazione alla durata dello stesso, conformemente agli obblighi dalle stesse aziende assunti con il Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti.
"Posto quanto sopra - e considerato che la dichiarazione aziendale riveste valore ricognitivo di debito da parte dell'azienda datrice di lavoro e non certo da parte dell'lNPGI - va eccepito che non può riconoscersi alla stessa il significato voluto dal ricorrente e quella valenza probatoria idonea a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'Istituto opponente.
- 3. IN SUBORDINE. Ove il Giudice non ritenga che la controversia possa trovare soluzione in base alle precedenti considerazioni, si chiede che venga autorizzata, a cura della parte più diligente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della FIEG e della FNSI, quali parti necessarie del rapporto obbligatorio e quindi in quanto il presente giudizio è comune ad esse. In alternativa si chiede che l'Ill.mo Giudice adito disponga, ai sensi dell'art. 425 cpc, richiesta di informazioni ed osservazioni alle associazioni sindacali in merito alla interpretazione dell'art. 27 del CNLG (e dei relativi allegati G ed L), nonché in merito all'interpretazione della Convenzione del 1994 (disciplinante la fattispecie in esame) e del Regolamento, con particolare riferimento al ruolo dalle stesse parti sociali affidato all'lNPGI nella Gestione del Fondo Integrativo contrattuale e alle obbligazioni assunte dal deducente Ente mediante la Convenzione.
In ulteriore subordine, qualora il Giudice adito dovesse ritenere che il giornalista L.F. abbia diritto all'immediato pagamento della prestazione relativa al Fondo Integrativo, si chiede che venga autorizzata, a cura della parte più diligente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'azienda datrice di lavoro, nella specie l'EAG SpA (La Provincia Pavese) - alla quale, come si è visto, fa capo l'obbligo del trattamento - per rispondere in via diretta elo in garanzia del pagamento della somma ingiunta dal ricorrente".