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  INPGI 1 e 2
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ANALISI - EX-FISSA: IL SENSO DI UNA PRETESA (GIUSTA). Sempre più spesso, l’Inpgi chiede di estendere il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro del giornalista procedente al fine di farlo rispondere in via diretta ovvero in garanzia della somma richiesta a titolo di indennità. La partita della ex-fissa appare, dunque, ancora tutta da giocare. Abdicarvi equivarrebbe ad ammettere che un diritto, ormai entrato definitivamente nel patrimonio del lavoratore, possa essere eliminato o modificato in nome di valori, tanto nobili quanto incontrollabili, e spesso semplicemente evocati per mascherare proprie inefficienze o per giustificare la violazione di impegni precedentemente assunti.

di prof. avv. Ugo Minneci e di avv. Sabina Mantovani

TESTO IN ALLEGATO (clicca in alto o in basso  per  scaricare il documento)


1.- Risponde al nome di ex-fissa il trattamento previdenziale integrativo che, sulla base dell’All. G del CCNLG, l’INPGI è tenuta – al ricorrere di certi presupposti - a corrispondere in favore dei giornalisti all’atto del loro pensionamento, attingendo a un fondo ad hoc periodicamente alimentato con contributi provenienti dai datori di lavoro.


2.- E’ cosa nota che, a far tempo dalla stagione dei pre-pensionamenti di massa, l’INPGI ha incontrato sempre maggiori difficoltà ad evadere con tempestività le richieste di liquidazione della ex-fissa, accumulando ritardi anche di anni. Esasperati dalla prospettiva di una attesa sine die, molti interessati hanno adito l’autorità giudiziaria, per ottenere l’immediato pagamento dell’intero ammontare dovuto, sottolineando come, sulla base dell’art. 5 dell’Allegato G (ma vd. l’art. 6 Regolamento INPGI), il giornalista consegua il diritto alla ex-fissa contestualmente all’ammissione al trattamento di pensione. Nel difendersi in giudizio, l’Ente previdenziale non ha messo in discussione il diritto dei giornalisti alla ex-fissa; e neppure l’ammontare della stessa (che viene peraltro comunicato dal datore di lavoro); ma si è sostanzialmente limitato a contestare l’esigibilità immediata del relativo pagamento, invocando sul punto il disposto dell’art. 11 del proprio Regolamento, il quale stabilisce che “in relazione al regime di completa autonomia finanziaria del fondo, L’INPGI è esonerata dall’obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie e fino al momento della loro ricostituzione”. 


3.- Se è vero che svariate decisioni hanno dato ragione all’INPGI, non tuttavia può trascurarsi che, con ineccepibile motivazione, la pronuncia n. 5978/2015 del Tribunale di Roma (contrapponendosi a molte altre provenienti dallo stesso foro)  ha accolto il ricorso del giornalista, mentre  in altri casi (Tribunale del Lavoro di Pavia e Tribunale del Lavoro di Milano) il Giudice adito ha concesso contro l’ente previdenziale decreti provvisoriamente esecutivi. Da qui all’estate sono poi attese sulla materia almeno una decina di decisioni; sicché non può affatto escludersi la possibilità di un ripensamento complessivo della questione.   


4.- Certo, il fatto che il sindacato dei giornalisti intervenga spesso nei giudizi proposti dai giornalisti affiancandosi all’INPGI rende tutto più complicato. Anche perché, nel giustificare la propria posizione, la FNSI non ha esitato ad appellarsi a ragioni di solidarietà; così facendo  passare per egoistico il modo di agire di chi si rivolge al Giudice per ottenere l’immediato pagamento della ex-fissa nel suo intero ammontare. Ma questa è una evidente mistificazione della realtà! Troppo facile invocare la solidarietà con i soldi altrui! E che dire degli affidamenti legittimamente sorti e illegittimamente sacrificati? Sono tanti i casi in cui la scelta se andare o no in pensione ha tenuto conto anche della voce relativa alla ex-fissa. Si aggiunga che il sindacato pretenderebbe di estendere l’accordo sottoscritto nell’estate 2014 anche ai giornalisti che hanno maturato il diritto alla ex-fissa in un momento anteriore. Ma il trattamento derivante dalla applicazione del suddetto accordo costituisce all’evidenza una modifica in peius: appare infatti di intuitiva evidenza che un conto è ricevere tutto e subito; altro è invece vedersi centellinata l’erogazione dell’importo sulla base di un piano rateale pluriennale (anzi: per la precisione, di oltre dieci anni e fino a 17).Del resto, la Cassazione lo ha detto proprio espressamente: in difetto di uno specifico mandato rilasciato dall’interessato, gli accordi tra le parti sociali non possono incidere su diritti che siano già entrati nel patrimonio del lavoratore in via definitiva (Cass. Civ. 14944/2014). E tale deve ritenersi il diritto alla ex-fissa, una volta che il giornalista, andando in pensione, abbia formulato apposita richiesta di versamento. 


5.-  Come già accennato, le fonti istitutive della ex-fissa parlano chiaro: sulla base dell’art. 5 dell’Allegato G il diritto alla liquidazione dell’importo accantonato sorge all’atto del pensionamento. Non può, per contro, convincere la tesi dell’INPGI secondo cui quello alla ex-fissa sarebbe un diritto certo nella sua esistenza, determinato nel suo ammontare, ma non esigibile (ovvero azionabile) al momento presente. In effetti, l’interpretazione, che l’INPGI propone del già ricordato art. 11, suscita molte perplessità. Ad accoglierla, sarebbe un po’ come dire che un debitore potrà considerarsi tenuto a corrispondere l’importo dovuto solo a partire dal momento in cui disponga di sufficienti mezzi per pagare. Così ovviamente non può essere … la Grecia ne sa qualcosa! L’esistenza di sufficienti risorse nel patrimonio del soggetto obbligato potrà incidere sulla fruttuosità di una eventuale azione esecutiva, ma non sulla esigibilità in quanto tale del proprio credito (ovvero sulla possibilità di sollecitarne il pagamento). 


6.- Che significato attribuire dunque all’art. 11? A ben vedere, si tratta di una regola di carattere tecnico, volta soltanto a precisare che, in caso di mancato pagamento della ex-fissa, gli aventi diritto insoddisfatti non avranno la possibilità di aggredire in via esecutiva l’intero patrimonio dell’INPGI, ma potranno rivalersi esclusivamente sul fondo creato ad hoc (il c.d. fondo della ex-fissa) ed alimentato dai contributi periodicamente versati dai datori di lavoro. In altri termini, per effetto dell’art. 11, il c.d. fondo della ex-fissa si presta ad essere classificato come «patrimonio separato».  


7.- Naturalmente, non può escludersi che, in un dato momento storico,  il fondo della ex-fissa si riveli incapiente, o meglio insufficiente a soddisfare tutti gli aventi diritto. Si tratta di una eventualità che non presenta in sé alcunché di drammatico, in quanto la misura dei contributi periodici che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere è stata determinata sulla base di criteri prognostici che possono per la ragioni più svariate essere smentiti dalla realtà.   


8.- Quel che più conta è che, tenendo conto della suddetta eventualità, gli stessi redattori delle c.d. fonti istitutive della ex fissa (Allegato G, nonché successiva Convenzione e Regolamento INPGI) si erano fatti carico di adottare gli opportuni rimedi, valorizzando il ruolo della Cassa dei giornalisti, che appare ben lontano dunque dal ridursi a quello di semplice gestore di cassa. Vero è infatti che l’art. 6 della c.d. Convenzione addossa in capo all’INPGI i) doveri di vigilanza da esercitare in via continuativa sulla capacità del Fondo di soddisfare le ragioni dei propri iscritti; ii) doveri di segnalazione agli Enti stipulanti la Convenzione, precisando sulla base di idonea documentazione la somma necessaria e l’Ente o gli Enti tenuti al reintegro; iii) potere di richiedere un adeguamento verso l’alto della misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro, fino ad assicurare la capienza del Fondo. 


9.- Affermare oggi l’incapienza cronica del Fondo di dare corso alle richieste di liquidazione provenienti dagli interessati non può che significare due cose: o l’INPGI non ha esercitato fino in fondo le prerogative che le sono state attribuite dalle fonti istitutive della ex fissa; o i datori di lavoro non hanno rispettato la richiesta vincolante proveniente dall’INPGI di versare contributi più elevati. 


10.- Ammesso e non concesso che la condizione di carenza dei liquidità del Fondo sia effettivamente quella rappresentata dall’INPGI, in entrambi le situazioni, a rimetterci non potranno essere i giornalisti aventi titolo alla ex-fissa! Nel primo caso, sarà infatti rimproverabile all’INPGI una grave negligenza, di per sé foriera di responsabilità risarcitoria nei confronti degli interessati insoddisfatti. Nell’altra ipotesi, i datori di lavoro saranno da considerare inadempienti rispetto all’obbligo di alimentare il fondo della ex-fissa e, pertanto in virtù del disposto dell’art. 8 dell’All. G, i giornalisti saranno legittimati ad agire direttamente nei loro confronti. 


11.- Indipendentemente da come siano andate realmente le cose, preme sottolineare che, sempre più spesso, l’INPGI chiede di estendere il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro del giornalista procedente, al fine di farlo rispondere in via diretta ovvero in garanzia della somma richiesta a titolo di ex-fissa. 


12.-  La partita della ex-fissa appare, dunque, ancora tutta da giocare. Abdicarvi – a tacer d’altro – equivarrebbe ad ammettere che un diritto, ormai entrato definitivamente nel patrimonio del lavoratore, possa essere eliminato o modificato in nome di  valori, tanto nobili quanto incontrollabili, e spesso semplicemente evocati per mascherare proprie inefficienze o per giustificare la violazione di impegni precedentemente assunti. 


Con buona pace non solo del diritto ma pure della legittima aspirazione di ogni individuo a poter programmare – con cognizione di causa- il proprio futuro.  


Ugo Minneci                     Sabina Mantovani


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2.2.2016 - .EX-FISSA/ IL CASO. TUTTI GLI ARTICOLI PUBBLICATI DALLA FIRMA DEL CONTRATTO FNSI/FIEG 2014/2018 IN POI. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17342


 



 







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