Milano, 11 marzo 2016. Ieri il Tribunale del lavoro di Pavia ha dato lettura dei dispositivi delle sentenze relative a tre cause di opposizione da parte dell'Inpgi ad altrettanti decreti ingiuntivi riguardanti la exfissa. I dispositivi revocano i decreti e compensano le spese di causa, mentre la sentenza sarà depositata in cancelleria entro 60 giorni. Ai decreti aveva fatto seguito da parte dell'Istituto il pagamento integrale di quanto era dovuto ai giornalisti. Il Giudice, in sentenza, ha sì revocato i decreti ingiuntivi ma non ha condannato i giornalisti (difesi dagli avvocati Ugo Minneci e Sabina Mantovani) alla restituzione dell'importo versato dalla Fondazione a titolo di exfissa in base ai decreti ingiuntivi. In sostanza il tribunale ha indirettamente affermato che, con riferimento implicito all'articolo 1185 (II comma) del Codice civile, l'Inpgi, avendo ormai già pagato tutto il debito, non ha più titolo per richiedere ai giornalisti la restituzione dell'importo incassato per l'ex fissa. Insomma per l'Inpgi si é trattato di una "vittoria di Pirro". Tali statuizioni possono essere inquadrate come una breccia nel muro dell'inviolabilità dell'Ente. I difensori dell'Inpgi contestano radicalmente questa "lettura" dei tre dispositivi, sostenendo che al termine dei tre gradi di giudizio, se conclusi favorevolmente, l'Istituto potrà recuperare le somme già versate. Mercoledì prossimo davanti al tribunale del lavoro di Milano è fissata una prima udienza avanti il giudice Chiara Colosimo per una situazione analoga a quella dei giornalisti di Pavia.
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Dispositivo dell'art. 1185 Codice Civile
Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza [1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [1184, 1208 n. 4] (1).
Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine [2033] (2). In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [2041, 2042] (3) (4).
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Note
(1) Credito esigibile ma non eseguibile.
(2) Se il debitore paga erroneamente prima della scadenza del termine ovvero versa in incapacità naturale (v. 428 c.c.) al momento in cui adempie, egli può agire per la ripetizione dell'indebito.
(3) La norma si applica anche alle obbligazioni che non hanno ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
(4) L'arricchimento si verifica poichè il creditore riceve una somma prima della scadenza dell'obbligazione e su questa somma maturano interessi legali (1282 c.c.), che non gli spettano se non dal giorno in cui l'adempimento è dovuto.
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.EX-FISSA/IL CASO CHE METTE FNSI e INPGI NELL'ANGOLO. TUTTI GLI ARTICOLI PUBBLICATI DALLA FIRMA DEL CONTRATTO FNSI/FIEG 2014/2018 IN POI. L'attesa per l'incasso dell'indennità è salita frattanto a 17 anni. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17342