Consiglio di Stato. Giornalisti. L' equo compenso va allargato a tutti i collaboratori. IN CODA la sentenza del C dS.
di Guglielmo Saporiti/Il Sole 24 Ore
19.3.2016 - I compensi dei giornalisti con rapporto di lavoro subordinato saranno rideterminati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri perché gli importi calcolati nel 2014 devono riguardare tutti i tipi di lavoro non subordinato: sia quello libero professionale, sia quello coordinato e continuativo. Lo sottolinea il Consiglio di Stato con la sentenza 16 marzo 2016 n. 1076, che vede sconfitto il Dipartimento per l' informazione e l' editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e vittorioso il Consiglio nazionale dell' ordine dei giornalisti. La controversia riguardava l'operato di una Commissione che doveva (legge 233/2012) determinare il cosiddetto "equo compenso", attuando l'equità retributiva per i giornalisti iscritti all' albo e senza un contratto di lavoro, dipendenti (non subordinati) da quotidiani, periodici (anche telematici), agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive. La Commissione aveva valutato le prassi retributive di quotidiani e periodici, tenendo presenti natura e caratteristiche della prestazione, i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva per il lavoro subordinato. L' errore della Commissione è stato definire l' equo compenso limitandone l' applicazione ai collaboratori a progetto della legge 276 del 2003 (modificato dalla legge Fornero 92/2012) invece che a tutti giornalisti iscritti all' albo e non titolari di un rapporto di lavoro subordinato. I giudici sottolineano la necessità di gestire allo stesso modo sia il lavoro autonomo libero professionale sia quello coordinato e continuativo. Del resto, osserva il Consiglio di Stato, la disciplina del contratto a progetto non si applica al lavoro giornalistico, perché il Dlgs 276 del 2003 (confermato dal jobs act), esclude dai contratti a progetto le professioni con albo. L' equo compenso giornalistico va quindi applicato a tutte le forme di lavoro autonomo giornalistico connotate da alcuni caratteri del lavoro subordinato, e quindi meritevoli di tutele assimilabili. Il Cds è quindi favorevole a una tendenziale equità retributiva tra chi è dipendente e chi non è, ed oltretutto è sottoposto alla forza contrattuale dell'editore. L' equo compenso deve quindi essere coerente rispetto alla contrattazione collettiva: nel caso dei giornalisti dei quotidiani tale coerenza è mancata, perché ad una maggiore attività si collega una pesante riduzione proporzionale del corrispettivo: i giudici hanno osservato che a fronte del raddoppio, da 145 a 288, del numero di articoli, veniva garantito un «trattamento economico variabile» con un incremento pari a soltanto il 60% del «trattamento economico minimo». Inoltre, secondo i giudici la qualità del lavoro non risultava affatto espressamente considerata, e al giornalista di quotidiani veniva garantito un importo lordo annuo di 3.000 euro per un minimo di 144 articoli di almeno 1.600 battute (vale a dire, euro 20,33 ad articolo), senza che si desse minimamente conto della coerenza di esso (e degli altri parametri) con la disciplina della contrattazione di settore.
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18.3.2016 - EQUO COMPENSO: anche il Consiglio di Stato dà ragione all'Ordine nazionale dei Giornalisti (e al suo presidente Enzo Iacopino). La delibera va riscritta e dovrà garantire con il rispetto della dignità dei cronisti autonomi i principi consacrati nell'articolo 36 della Costituzione. Battuti e perdenti Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché la Fieg. Batosta indiretta anche per FNSI e INPGI, sostenitori incauti della delibera demolita da due giudizi ormai passati in giudicato. La sentenza ha confermato l'illegittimità della distinzione tra giornalisti autonomi e parasubordinati. Franco Abruzzo: "Per l'Ordine è una vittoria napoleonica e una consacrazione del suo ruolo fissato nella sentenza 11/1968 della Consulta". IN CODA la sentenza del CdS, quella del Tar Lazio nonché la sentenza 11/1968 della Consulta sulla professione giornalistica e sulla legittimità dell'Ordine. - di Francesco M. de Bonis - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20257
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18.3.2016 - Equo compenso, ecco cosa ha stabilito il Consiglio di Stato secondo la Fnsi (che ne dà, sbagliando, una lettura 'riduttiva'). - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20279
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