Ord. 9/2016 - REPVBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in esito all’udienza del 10 maggio 2016 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio iscritto in data 04.02.2016 al n. 19296 del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso, con il patrocinio dell’Avv. Pietro Frisani (FRS PTR 64P08 L049K) del Foro di Firenze, dai signori:
1) ACCILI RAFFAELE - C.F. CCLRFL46A20A345R /2) APICELLA MICHELE - C.F. PCLMHL49H15E716F / 3) AQUILA EUGENIO - C.F. QLAGNE60S24C632H /4) BASI ANTONIO - C.F. BSANTN53S10L858N /5) BAUTTI TONINO - C.F. BTTTNN56H14G437K / 6) BERARDINELLI LUIGI - C.F. BRRLGU47L22A692X /7) BERTACCO RICCARDO - C.F. BRTRCR60L16F656P/8) BUZZELLI BARBARA - C.F. BZZBBR52A66C279I/9) CAMAIONI MARIO - C.F. CMNMRA42A15I348R/10) CIPOLLETTI GIANCARLO – C.F. CPLGCR51M04A367T/11) CIUFFREDA DOMENICO - C.F. CFFDNC58L07D643P/ 12) COLANGELO MASSIMO - C.F. CLNMSM48E04G438O/13) D'ALESSANDRO DIEGO - C.F. DLSDGI45R13F839E/ 14) D'ANDREA MARIA DOMENICA - C.F. DNDMDM42M63C426Y/15) D'ECCLESIA GIOVANNI - C.F. DCCGNN47D14G482K/16) DI CARO EUGENIO - C.F. DCRGNE50S23C632C/17) DI GIOVANNI TULLIO - C.F. DGVTLL35L19C632Q/18) DI SABATINO SERGIO - C.F. DSBSRG56C20E202U/19) FANI' EMIDIO - C.F. FNAMDE43M07C901Q/20) FRAGNOLI GIOVAMBATTISTA - C.F. FRGGMB51C02C104B/21) GALIFFA VINICIO – C.F. GLFVNC52L19A270G/22) GASPARRONI LUCIANO - C.F. GSPLCN55T14L307M/23) GATTI ORAZIO - C.F. GTTRZO60L03L103Q/24) GIAMPIETRO ENNIO - C.F. GMPNNE53H15G524O/25) GRAZIANI LUIGI LIVIO - C.F. GRZLLV55T07L219W/26) LA MONACA LUCIO - C.F. LMNLCU60H15L284V/ 27) LE DONNE GINO - C.F. LDNGNI55B07A481J/28) MELASECCA ANTONIO - C.F. MLSNTN40E01D690X /29) MUSELLI FRANCO - C.F. MSLFNC50E08L173D/30) NARCISI GIULIO - C.F. NRCGLI45L05H769M/31) NARDIELLO CLAUDIO - C.F. NRDCLD56S03H307S/32) NAZZARO ELIO - C.F. NZZLEI44R24A509G/33) PAGANO LUIGI - C.F. PGNLGU57L10H501R /34) PALOMBINI REMO - C.F. PLMRME46A27A044Q/35) PICA GIUSEPPE - C.F. PCIGPP52C18F942T/36) POLIDORO ROBERTO - C.F. PLDRRT55C26G141L/37) PROSPERI FRANCO - C.F. PRSFNC51R05B842T/38) RANALLO EUGENIO - C.F. RNLGNE52L07A481E/39) SPINOSI COSTANZA - C.F. SPNCTN51B64C449L/40) STEFANUCCI FERDINANDO - C.F. STFFDN49A27C426F/41) TRIGLIOZZI ELIO - C.F. TRGLEI48B02C517Z/42) VASETTI LUIGI - C.F. VSTLGU59C05Z614W/43) VETUSCHI LUCIANO - C.F. VTSLCN51L26L103T
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE(C.F. 80078750587) quale successore ex lege dell'INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmine Barone (BRN CMN67H29 G141M) e Armando Gambino (GMB RND 67B03 G482U) della propria Avvocatura
PREMESSO CHE
- il ricorso in discussione è stato proposto dai pensionati pubblici indicati in epigrafe i quali, premesso di avere in godimento un trattamento superiore ad ameno 3 volte il minimo INPS, chiedono a questo Giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 luglio 2015, n. 109), che ha novellato l’art. 24, commi 25, 25-bis e 25-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);
- com’è noto, il citato decreto-legge intendeva disciplinare la situazione venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 depositatail 30 aprile 2015 e pubblicata in G.U. n. 18 del 6 maggio 2015, recantela declaratoria di incostituzionalità del predetto comma 25 nella parte in cui prevede[va] che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;
- i ricorrenti ritengono che il citato decreto-legge n. 65 del 2015, riscrivendocon effetto retroattivo la disposizione già fatta oggetto della pronuncia caducatorian.70/2015 della Corte costituzionale, peraltro senza neppureemendare i vizi di costituzionalità oggetto di censura, sia da dichiarare anch’esso incostituzionale, per violazione degli articoli 2, 3, 36, 38, e 117 comma 1 della Costituzione, anche in considerazione delle ulteriori penalizzazioni previste per il triennio 2014-2016 dall’articolo 1, comma 483, della legge27 dicembre 2013, n. 147;
- chiedono quindi il ricalcolo delle pensioni in godimento, applicando la perequazione secondo le norme “a regime” di cui all’articolo 69 della legge 23dicembre 2000, n. 388 e corrispondendo i conseguenti arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del legale antistatario;
- si è costituito l’INPS con memoria del 23 aprile 2016, argomentando la manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale e concludendo quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese;
- con memoria del 29 aprile 2016 i ricorrenti hanno depositato copia delle seguenti ordinanze di remissione (concernenti analoga questione di legittimità costituzionale): Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, ordinanza n.27/16/C del 10 marzo 2016; Tribunale di Palermo, Giudice Tango, ordinanza del 22 gennaio 2016 (causa R.G. n. 6994/2013); Tribunale di Brescia, Giudice Pipponzi, ordinanza dell’8 febbraio 2016 (causa R.G. n. 2130/2014);
- all’udienza pubblica del 10 maggio 2016 sono comparsi l'Avv. Armando Gambino per l'Inps e l’Avv. Pietro Frisani per i ricorrenti, come da verbale; l’Avv. Frisani ha ricordato, tra l’altro, che anche il Tribunale di Milano, come riportato da notizie di stampa, ha sollevato a sua volta questione di legittimitàcostituzionale delle stesse disposizioni;
CONSIDERATO CHE
- questo Giudice condivide e intende far propri i dubbi di legittimità costituzionale sollevati con le citate ordinanze della Sezione giurisdizionale perl’Emilia-Romagna di questa Corte nonché dei Tribunali di Palermo e Brescia, versate in atti, ai cui contenuti può farsi qui integrale rinvio, per ragioni di brevità;
- le suddette questioni di legittimità costituzionale, efficacemente argomentate anche dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa, appaiono “non manifestamente infondate”;
- è quindi opportuno, per economia processuale, disporre la sospensione c.d. “impropria” del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., con onere di riassunzionea carico delle parti ex art. 297 c.p.c.;
- ai fini della riassunzione, agli effetti di cui all’art. 297 c.p.c., si fissa il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione- pag. 6 di 7 -della Corte costituzionale sulle questioni già sollevate con la citata ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2016, iscritta sul reg. ord. al n. 36 del 2016, pubblicata sulla G.U. n. 9 del 02/03/2016;
- la statuizione sulle spese, unitamente ad ogni altra questione di rito e di merito, va riservata alla sentenza definitiva;
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, con pronuncia non definitiva,
ORDINA
la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto dei commi 25, 25-bis e 25-ter dell’articolo 24 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.109).
Assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulle questioni già sollevate con ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2016, iscritta sul reg. ord. al n. 36 del 2016 e pubblicata sulla G.U. n. 9 del 02 marzo 2016.
Riserva al definitivo la statuizione sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in L'Aquila il 10 maggio 2016.
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Il Giudice(f.to Gerardo de Marco)
Depositata il 10/05/2016
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Antonella Lanzi
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15.4.2015 - MANCATA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI. Dopo i Tribunali di Palermo e Brescia, anche la Corte dei Conti per l'Emilia Romagna (giudice unico Marco Pieroni) ha accolto, con ordinanza, dieci ricorsi contro l'Inps e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del dl 65/2015 (convertito con la legge 109/2015) che non ha applicato integralmente la sentenza 70/2015 della Consulta. Questa sentenza ha abrogata la legge Monti/Fornero che sancisce il blocco della rivalutazione automatica degli assegni pensionistici per gli anni 2012/2013. Il dl 65 del Governo Renzi ha escluso integralmente dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte (euro 2972,58) il trattamento minimo complessivo Inps. “Detta disciplina appare confliggere con il precetto della “adeguatezza” (art. 38, secondo comma, 36 e 3 Cost.) della prestazione pensionistica nel tempo“. “Nella ricostruzione del giudicato della Corte costituzionale (sentenza 70/2015) appaiono significativi taluni passaggi che, lungi dal limitare il decisum alle sole 'fasce (pensionistiche) più basse', garantendo a queste ultime l’integrale tutela dall’erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche, in più parti, si riferisce a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli di 'maggiore consistenza'“. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20496