21.6.2016 - La Corte costituzionale ha rinviato l’esame delle norme sull’adeguamento parziale delle pensioni previsto dalla legge 147/2013 (la “finanziaria Letta”) e confermato dal decreto legge 65/2015, anche dopo la sentenza 70 della Corte costituzionale che ha bocciato il blocco della perequazione. La discussione davanti alla Corte, per decisione del presidente Paolo Grossi del 16 giugno, è stata spostata da oggi al 5 luglio, quando saranno esaminate le ordinanze 65, 91, 109, 119, 163 e 340 del 2015. Il meccanismo della perequazione è riconosciuto nella misura del 100, del 75, del 50 e del 40% per i trattamenti pensionistici, a seconda del rapporto proporzionale degli stessi con il trattamento minimo Inps stabilito dalla legge. I giudici dovranno pronunciarsi sui seguenti dubbi di costituzionalità: violazione del principio di uguaglianza per il deteriore trattamento dei percettori di trattamenti pensionistici rispetto alle generalità dei percettori di altra tipologia di reddito, lesione del principio di capacità contributiva, violazione dei principi della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione (anche differita), violazione di obblighi internazionali derivanti dalla Cedu (la Corte europea dei diritti dell’uomo).
Sempre il 5 luglio, sotto la lente dei giudici costituzionali finirà il prelievo di solidarietà cui sono sottoposte le pensioni corrisposte dall’Inps e in generale dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie a partire dalla quota superiore a 14 volte il trattamento minimo (prelievo del 6, 12, 18% a secondo dell’entità dell’assegno). Uno dei capi d’accusa rispetto alla misura è l’elusione del giudicato della sentenza della Corte costituzionale 116/2013, che aveva ritenuto illegittimo un tributo che gravava solo sui pensionati e non sulla generalità dei contribuenti. Tra gli altri dubbi di costituzionalità figurano: la violazione del principio di uguaglianza per il deteriore trattamento dei percettori di trattamenti pensionistici rispetto alle generalità dei percettori di altra tipologia di reddito, la lesione del principio di capacità contributiva, la violazione dei principi della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione (anche differita). Il gettito derivante dal contributo di solidarietà per le prestazioni “intestate” all’Inps è destinato alla previdenza, in particolare al finanziamento delle maggiori misure per la salvaguardia dalla legge sulle pensioni Monti-Fornero. In questo modo si è tentato di evitare il rilievo contenuto nella sentenza 116 della Corte, che ha visto nel precedente prelievo di solidarietà un “tributo mascherato e discriminatorio”.
Sui risparmi sempre previsti dalla legge Letta (comma 487, articolo 1, legge 147/2013) relativi ai vitalizi pagati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome, anche con riferimento agli importi corrisposti a chi ha esercitato cariche pubbliche, si concentrano, in particolare, due ordinanze la 92 e la 129 del 2015 che saranno discusse, invece, in una udienza ancora da calendarizzare. In particolare, in questo caso, il risparmio va a confluire nel Sistema nazionale di garanzia, nel Fondo casa.
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IL PUNTO - In prossimità dell’udienza (21/6/16) di discussione, il Presidente della Corte Costituzionale, con decreto del 15/06/2016, letti gli atti e visti i differenti temi affrontati dalle singole ordinanze, da un lato ha deliberato il rinvio a nuova udienza di alcune ordinanze, dall’altro il rinvio a nuovo ruolo per le restanti ordinanze. In particolare, il Presidente ha deliberato:
1. il rinvio all’udienza pubblica al 05/07/2016 della discussione delle ordd. nn. 65/2015, 91/2015, 109/2015, 119/2015, 163/2015 e 340/2015. Tali ordinanze affrontano i seguenti macro temi:
2. L’assoggettamento al contributo di solidarietà a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni;
3. Il prelievo di solidarietà dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiore a quattordici volte il trattamento minimo INPS (prelievo del 6%,12%,18% a seconda dell’entità dell’assegno);
4. La previsione che, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta nella misura rispettivamente del 100%, del 75%, del 50% e del 40% per i trattamenti pensionistici, a seconda del rapporto proporzionale degli stessi con il trattamento minimo INPS stabilito dalla legge;
5. La previsione che, ai fini del raggiungimento del limite di 300.000 euro (oltre il quale il contributo di solidarietà è pari al 3%, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, prorogato all'intero triennio 2014-2016 dal richiamato comma 590), si debba tenere conto anche dei trattamenti pensionistici percepiti, sui quali non si applica il contributo nella misura del 3%, ma quello del 18% stabilito dal precedente comma 486 della medesima disposizione (ord. n. 109/2015 e 119/2015).