ROMA, 5 luglio 2016. - La Corte costituzionale ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo sulle pensioni di importo più elevato, che scade nel dicembre 2016. Il prelievo è stato quindi ritenuto legittimo. La sentenza boccia le sei ordinanze dalle sezioni della Corte dei Conti Veneto, Calabria, Umbria e Campania che avevano chiesto alla Consulta di dichiarare l'incostituzionalità del contributo di solidarietà sulle pensioni da 91.250 euro in su, deciso dal governo Letta e inserito nella legge di stabilità per il 2014 con validità triennale. La Corte ha escluso la "natura tributaria" del prelievo di solidarietà alle pensioni "d'oro", adottato dal governo Letta tra i suoi interventi di carattere economico, ritenendolo "un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema". Palazzo della Consulta sottolinea in un comunicato che la Corte "ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate, da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime". Il contributo, dunque, non è stato ritenuto una tassa mascherata, ma una mossa per garantire un migliore equilibrio tra gli stessi pensionati, "tant’è che tra gli obiettivi del prelievo, di natura esclusivamente triennale, c’era anche quello di sostenere i lavoratori che in quel periodo risultavano “esodati”. Lo stesso governo Letta - e lo dimostrano gli atti parlamentari - aveva discusso e chiarito la questione proprio per evitare la Corte costituzionale, che nel 2013 aveva invece bocciato una legge del governo Berlusconi, poi riproposta anche dal governo Monti, che imponeva un prelievo tra il 5 e il 15% sulle pensioni oltre i 90mila euro. In quel caso era stato accertata proprio la “natura tributaria” del provvedimento. Oltre alla motivazione solidaristica, il prelievo di solidarietà rientrava inoltre a pieno titolo nel potere del legislatore di intervenire sulle pensioni e non contrastava con gli articoli 81 e 97 della Costituzione che impongono, anche per le Regioni, l’equilibrio del bilancio.
QUESTE, NEL DETTAGLIO, LE NORME ALL'ESAME DELLA CORTE:
-1. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA': ALL'ESAME DELLA CONSULTA, IN PRIMIS, L'ARTICOLO 1, COMMA 486, DELLA FINANZIARIA 2014 (LEGGE N.147/2013), CON IL QUALE SI STABILI' CHE "A DECORRERE DAL 1º GENNAIO 2014 E PER UN PERIODO DI TRE ANNI, SUGLI IMPORTI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CORRISPOSTI DA ENTI GESTORI DI FORME DI previdenza OBBLIGATORIE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A QUATTORDICI VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO INPS E' DOVUTO UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE". TALE CONTRIBUTO E' "PARI AL 6 PER CENTO DELLA PARTE ECCEDENTE IL PREDETTO IMPORTO LORDO ANNUO FINO ALL'IMPORTO LORDO ANNUO DI VENTI VOLTE IL TRATTAMENTOMINIMO INPS, NONCHE' PARI AL 12 PER CENTO PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTO LORDO ANNUO DI VENTI VOLTE IL TRATTAMENTOMINIMO INPS E AL 18 PER CENTO PER LA PARTE ECCEDENTE L'IMPORTOLORDO ANNUO DI TRENTA VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO INPS".
-2. RIVALUTAZIONE AUTOMATICA: I GIUDICI DELLA CORTE DEVONO PRONUNCIARSI ANCHE SULL'ARTICOLO 1, COMMA 483 DELLA STESSA FINANZIARIA 2014, SECONDO CUI TALE RIVALUTAZIONE AUTOMATICA,PER IL TRIENNIO 2014-2016, E' RICONOSCIUTA NELLA MISURA RISPETTIVAMENTE DEL 100%, DEL 75%, DEL 50% E DEL 40% PER ITRATTAMENTI PENSIONISTICI, A SECONDA DEL RAPPORTO PROPORZIONALE DEGLI STESSI CON IL TRATTAMENTO MINIMO INPS STABILITO DALLA LEGGE. (Fonti AGI e REPUBBLICA)
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LA DIFESA PENSIONATI: "IRRAGIONEVOLE IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'". - ROMA, 5 luglio 2016. E' "IRRAGIONEVOLE" E PER QUESTO VIOLA LA COSTITUZIONE, IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA', PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014, A PARTIRE DAL PRIMO GENNAIO 2014 E PER UN PERIODO DI TRE ANNI, SUI TRATTAMENTI PENSIONSITICI CORRISPOSTI DA ENTI GESTORIDI FORME DI previdenza OBBLIGATORIA COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A QUATTORDICI VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO INPS. E' QUANTO HANNO SOSTENUTO, IN UDIENZA PUBBLICA A PALAZZO DELLA CONSULTA, I DIFENSORI DI NUMEROSI PENSIONATI, PARTI NELLE CAUSE DA CUI HANNO AVUTO ORIGINELE ORDINANZE DI RIMESSIONE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE. "SI TRATTA DI MISURE IRRAGIONEVOLI -- HA RILEVATO IL PROF. VITTORIO ANGIOLINI - COME GIA' DETTO DA QUESTA CORTE NELLA SENTENZA 116, IN CUI VENIVA AFFRONTATO PROPRIO IL TEMA DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA', UN REDDITO DA PENSIONE NON HA RAGIONE DI CONTRIBUIRE PIU' DI ALTRI REDDITI A ENTRATE E USCITE PUBBLICHE". (AGI)
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4.7.2016 - PENSIONI. Prelievo "Letta" (legge 147/2013) sugli assegni (Inps e Inpgi) e "dl Poletti" (n. 65/2015) sulla perequazione dopo la sentenza 70/2015 della Consulta: la Corte costituzionale decide il 5 luglio. A nuovo ruolo due ordinanze sui vitalizi pagati dagli organi costituzionali. - di Maria Carla De Cesari/ilsole24ore - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21078