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APPELLO E CONCRETEZZA.
Stagisti delle scuole di giornalismo:
è corretta la battaglia di chi chiede
la loro assunzione per la durata
del tirocinio nelle aziende. Si può fare.
La soluzione è nel Contratto:
inquadramento come “praticanti in
formazione” (1.160 euro lordi
al mese). Il Cnlg, tutelando in parallelo
il diritto dei giornalisti disoccupati
al lavoro, evita gli scontri generazionali.
Franco Abruzzo: “Bisogna superare
i divieti contra legem creati dall’Ordine,
d’intesa con la Fnsi, alla presenza degli
stagisti nelle redazioni. Altrimenti scuole
e master vanno chiusi: i divieti realizzano
una truffa ai danni degli stagisti, perché ne
impediscono una preparazione
completa e realizzata sul campo”.

 Milano, 3 giugno 2008. L’appello di diversi giornalisti professionisti a favore degli stagisti (praticanti iscritti al Registro) delle scuole affinché siano assunti per la durata del tirocinio nelle aziende (appello pubblicato anche nel sito della Fnsi) può essere raccolto dal sindacato e dagli editori con l’applicazione dell’allegato O del Contratto Fnsi/Fieg. Lo stipendio mensile lordo è di euro 1.160,43 (minimo 628,74 euro + 531,69 euro di  indennità di  contingenza). Gli stagisti nei due anni di frequenza del corso possono lavorare in una redazione al massimo per 6 mesi (divisi in due periodi, che abbracciano i mesi di giugno-luglio-agosto). Si legge nell’allegato O: “Le aziende editoriali possono stipulare i contratti di formazione nel rapporto del 3% rispetto all'entità della forza redazionale dei redattori ex art. 1 del contratto occupati a tempo pieno e indeterminato. Ciò sino ad un massimo di n. 5 contratti di formazione e lavoro. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena. La suddetta percentuale è elevata al 5% fino ad un massimo di 7 contratti di formazione e lavoro nel momento in cui la Commissione di cui all'art. 4 accerti l'avvenuta assunzione a livello nazionale di n. 120 disoccupati iscritti negli elenchi nazionali. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena. La percentuale di cui al precedente comma verrà elevata nell'importo definito dalla Commissione di cui all'art. 4 a seguito dell'avvenuta assunzione di n. 240 giornalisti disoccupati iscritti negli elenchi nazionali. Le aziende che assumano disoccupati potranno stipulare ulteriori contratti di formazione, in aggiunta alle aliquote sopra indicate, nel rapporto di un contratto di formazione per ciascun disoccupato assunto”.


L’allegato O prevede “CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO”. Ecco il testo:


 


Tra la Federazione Italiana Editori Giornali


e


-  la Federazione Nazionale della Stampa Italiana


-  l'Ordine Nazionale dei Giornalisti


- l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani


premesso che


- le parti intendono promuovere e potenziare le occasioni di impegno nel settore giornalistico nel concorde riconoscimento che la valorizzazione professionale assume una importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell'occupazione di settore;


- le parti intendono congiuntamente svolgere azioni formative miranti al miglioramento della qualità dell'informazione, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire la contrattualizzazione di coloro che già collaborano con le aziende;


considerato che


- i contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge n. 863/1984 e successive modificazioni ed integrazioni costituiscono valido strumento per il perseguimento degli indicati obiettivi


convengono quanto segue


1) le aziende editrici di giornali quotidiani e periodici nonché le agenzie di informazione quotidiana di stampa possono procedere alla stipula di contratti di formazione e lavoro ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni.


I contratti di formazione e lavoro con soggetti di età compresa fra i 18 ed i 32 anni, possono essere attivati qualora i rispettivi contraenti siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 per lo svolgimento del praticantato;


2) il contratto di formazione e lavoro non può superare la durata di 12 mesi. All'atto della stipula del contratto di formazione il direttore della testata rilascia la dichiarazione di cui al 2° comma dell'art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 comprovante l'effettivo inizio della pratica giornalistica ai fini dell'iscrizione del dipendente nel registro dei praticanti per tutto il periodo di durata della formazione;


3) le aziende editoriali possono stipulare i contratti di formazione nel rapporto del 3% rispetto all'entità della forza redazionale dei redattori ex art. 1 del contratto occupati a tempo pieno e indeterminato. Ciò sino ad un massimo di n. 5 contratti di formazione e lavoro. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.


La suddetta percentuale è elevata al 5% fino ad un massimo di 7 contratti di formazione e lavoro nel momento in cui la Commissione di cui all'art. 4 accerti l'avvenuta assunzione a livello nazionale di n. 120 disoccupati iscritti negli elenchi nazionali. Le eventuali frazioni di numero sono computate come unità piena.


La percentuale di cui al precedente comma verrà elevata nell'importo definito dalla Commissione di cui all'art. 4 a seguito dell'avvenuta assunzione di n. 240 giornalisti disoccupati iscritti negli elenchi nazionali.


Le aziende che assumano disoccupati potranno stipulare ulteriori contratti di formazione, in aggiunta alle aliquote sopra indicate, nel rapporto di un contratto di formazione per ciascun disoccupato assunto.


Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 67/1987 le aziende che abbiano personale in CIGS potranno stipulare contratti di formazione solamente decorsi 12 mesi dalla richiesta dello stato di crisi;


4) il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli ordini regionali e le associazioni regionali della stampa, d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee;


5) ai soggetti titolari di un rapporto di formazione e lavoro verrà corrisposto un trattamento minimo base pari a L. 1.005.448 mensili nonché l'indennità di contingenza prevista per il praticante con meno di 12 mesi di servizio. Il contrattista in formazione avrà altresì diritto:


-             agli istituti previsti dall'art. 35 del contratto di lavoro giornalistico limitatamente alle lettere c), d), e), f), n), p);


-             ad un periodo di ferie di 15 giorni lavorativi;


-             alla conservazione del posto per due mesi in caso di infortunio o malattia con intera retribuzione per il primo mese e metà della stessa per il successivo;


-             al TFR secondo quanto previsto dalla legge n. 297/1982;


All'atto della stipula del contratto di formazione e lavoro potrà essere previsto un periodo di prova non superiore a 3 mesi;


6) al termine del periodo di formazione e lavoro, il direttore della testata, è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti.


In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di praticantato a tempo indeterminato ex art. 35 del c.c.n.l. giornalistico il periodo di formazione e lavoro è considerato utile ai fini dei termini di comporto di cui al 2° e 3° comma dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.


Il periodo di servizio prestato in azienda dal neo professionista con contratto di formazione e lavoro è computato ai fini degli istituti previsti dall'ultimo comma dell'art. 35 del contratto di lavoro giornalistico;


7) le organizzazioni firmatarie il presente accordo si impegnano ad intervenire presso i competenti organi pubblici al fine dell'emanazione di disposizioni derogatorie della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di rendere compatibili le previsioni ivi disposte con la formazione giornalistica nonché al fine di ottenere modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 con particolare riferimento ai termini di durata minima della pratica giornalistica.


…………………………..


da www.fnsi.it


All’Ordine dei Giornalisti – Sede nazionale, Roma


e alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana


Ogni anno circa 600 giovani praticanti giornalisti affollano, per periodi più o meno brevi, le redazioni di giornali, radio, televisioni e siti web, inquadrati come «stagisti». Sono gli allievi delle venti scuole di giornalismo attive oggi in Italia, che durante i 18 mesi di praticantato giornalistico hanno l’obbligo di svolgere appunto due o più stage in testate giornalistiche «vere» per completare l’iter formativo. Oltre a questi, vi sono ogni anno altre centinaia di ragazzi, perlopiù provenienti


dalle università, che a vario titolo svolgono stage all’interno delle redazioni.


Il fatto che nella maggior parte dei casi siano bravi e già preparati alla professione giornalistica e che possano lavorare a titolo gratuito (sebbene, nel caso delle scuole, obbligatorio: infatti un allievo praticante giornalista non può rifiutarsi di fare gli stage previsti dal percorso formativo, pena l’annullamento del praticantato), è ovviamente per tutte le testate giornalistiche un vantaggio.


Specialmente nel periodo estivo.


Un «conflitto di interessi» che vede da una parte i praticanti allievi delle scuole e gli altri stagisti, e dall’altra i giornalisti disoccupati speranzosi di ottenere un contratto di sostituzione estiva e spesso rimpiazzati appunto dagli stagisti. Per risolverlo, l’Ordine ha recentemente pensato di vietare gli stage nelle redazioni nei mesi di luglio e agosto.


Ma gli stage sono il momento più importante delle scuole di giornalismo, l’unico legame tra gli allievi e il mondo del lavoro vero: ed è proprio in estate, quando le redazioni si svuotano, che più facilmente un praticante trova una scrivania libera nella quale sistemarsi, e un po’ di spazio per dimostrare le proprie capacità. Vietare gli stage estivi ci sembra pertanto una soluzione che andrebbe completamente a scapito dei futuri giornalisti.


Proponiamo invece un’altra soluzione: rendere un po’ meno conveniente, per gli editori, prendere gli stagisti a lavorare nelle redazioni. Come? Prevedendo una retribuzione minima per le persone in stage nelle redazioni. In questo modo si scoraggerebbe chi negli stagisti cerca solamente un escamotage per risparmiare, si metterebbe un po' in equilibrio la «concorrenza sleale» tra allievi delle scuole e giornalisti disoccupati, e si ripristinerebbe anche il fondamentale rapporto consequenziale tra impegno, lavoro e retribuzione, che negli stage (non solo nel mondo giornalistico) viene troppo spesso dimenticato. Chiediamo all'Ordine e alla FNSI, che hanno il compito di tutelare la professionalità e il rispetto del giornalista (sia egli assunto o collaboratore,


pubblicista, praticante o professionista), di intervenire in merito imponendo che i praticanti provenienti dalle scuole ricevano una retribuzione minima non inferiore al 50% di quella che verrebbe erogata a un praticante regolarmente assunto. E  che comunque tutti gli stagisti, a qualsiasi titolo, ricevano un compenso non inferiore ai 600 euro netti al mese.


per aderire, scrivere una mail a: appellostagistigiornalisti@gmail.com 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
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