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MANCATO ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PENSIONI. Anche la Corte dei Conti della Regione Abruzzo - dopo le analoghe decisioni dei Tribunali di Palermo, Brescia, Milano, Napoli, Genova (tre ordinanze), Torino, Cuneo e della Corte dei Conti della Regione Emilia/Romagna - ha accolto, con l'ordinanza 33/2016, le ragioni di un gruppo di pensionati pubblici contro la disapplicazione sostanziale della sentenza 70/2015 della Consulta in tema di perequazione degli assegni pagati dall'Inps. Va così per la undicesima volta all'esame della Consulta il dl 65/2015, che ha escluso dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo complessivo. FRANCO ABRUZZO (presidente UNPIT): "Anche questa ordinanza è una bomba a orologeria sulla testa del Governo e del Parlamento. Il dl 65 ha ridimensionato drasticamente la portata della sentenza 70/2015 della Consulta, violando gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione. Il giudice delle leggi non ha limitato la rivalutazione alle fasce pensionistiche più basse, ma l'ha estesa a tutti i trattamenti pensionistici e anche a quelli di maggiore consistenza".


L'Aquila, 8 dicembre 2016. Anche la Corte dei Conti della Regione Abruzzo - dopo le analoghe decisioni dei Tribunali di Palermo, Brescia, Milano, Napoli, Genova (tre ordinanze), Torino, Cuneo e della Corte dei Conti della Regione Emilia/Romagna -  ha accolto  le ragioni di un gruppo di pensionati pubblici contro la disapplicazione sostanziale  della sentenza 70/2015 della Consulta in tema di perequazione degli assegni pagati dall'Inps. Con l'ordinanza n. 33 del primo dicembre 2016  la Corte dei Conti della Regione Abruzzo (giudice monocratico  Gerardo de Marco),  ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, come modificato dal decreto legge n. 65/2015 convertito nella legge n. 109/2015. Va così per la undicesima volta all'esame della Consulta il dl 65/2015, che ha escluso  dalla rivalutazione le pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo complessivo (euro 2972,58). Il dl 65 non ha applicato erga omnes la sentenza 70/2015 dei giudici delle leggi. Questa sentenza ha abrogato la legge  Monti/Fornero che sancisce il  blocco della rivalutazione automatica  degli  assegni pensionistici per gli anni 2012/2013.  “Detta disciplina appare  confliggere con il precetto della “adeguatezza” (art. 38, secondo comma, 36 e 3 Cost.) della prestazione pensionistica nel tempo“. Il giudice de Marco richiama anche l'ordinanza 27/2016/C della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna (giudice monocratico Marco Pieroni) che sul punto scrive: "Nella ricostruzione del giudicato della Corte appaiono significativi taluni passaggi che, lungi dal limitare il decisum  alle sole “fasce (pensionistiche) più basse”, garantendo a queste ultime l’integrale tutela dall’erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche, in più parti, si riferisce a tutti i trattamenti pensionistici, anche a quelli di “maggiore consistenza”. A conferma di ciò la sentenza n. 70 volge in dictum ciò che la Consulta aveva formulato in termini di monito al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010, laddove la ratio decidendi (della sentenza n. 70) si sostanzia nell’affermazione che “la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità”. Difatti, nella pronuncia n. 70 si trova affermato, in continuità con la pregressa giurisprudenza costituzionale, che “la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento si presta contestualmente a innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., principio applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013). Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all’attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono.” […] “Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita”. La medesima sentenza n. 70, al punto 10 del Considerato in diritto, così conclude “La censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 del 1985). Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010. Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le più recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993). Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, ogniqualvolta si profili l’esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l’intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993). La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell’art. 81 Cost.). L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata”.





 





 






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