Roma, 11 dicembre 2016 - Con il disegno di legge di Stabilità per l’anno 2017, il Governo Renzi, ha proposto l’estensione del cumulo gratuito (legge 228/2012, art.1, commi 238 e seguenti) anche alle pensioni di vecchiaia anticipata (ex pensioni di anzianità). La norma così come proposta avrebbe riguardato, come già avviene per le pensioni di vecchiaia, le sole gestioni INPS e l’INPGI-1, ma un emendamento approvato in sede di iter parlamentare ha coinvolto anche i regimi previdenziali per i liberi professionisti, quindi la Gestione separata INPGI e tutte le altre Casse dei professionisti. Anche in questo caso, gli interessati devono, però, essere in possesso dei requisiti previsti dalla “riforma Fornero", attualmente 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e un anno in meno per le donne (art. 24 comma 10 D.L. 201/2011). Pertanto, a decorrere dal 2017, si potrà richiedere la pensione di anzianità, senza dover effettuare la ricongiunzione onerosa, nei casi in cui dalla somma dei diversi periodi contributivi versati in enti diversi risulti perfezionato il requisito contributivo di circa 43 anni di contributi. Ad esempio: un lavoratore che abbia 10 anni di contributi INPS, altri 5 nell’ex Enpals, 10 nell’ex INPDAP e altri 12 anni e 10 mesi all’INPGI-1 ed altri 5 all’INPGI-2 (o in altra Cassa) potrà richiedere all’ente dove risulta da ultimo iscritto la liquidazione di una pensione mediante cumulo gratuito. Una volta effettuata l’istruttoria, mediante scambio di dati tra i vari enti interessati, ogni gestione calcolerà ed assegnerà la quota di pensione di propria competenza.
IL RUOLO DELL'INPS DI UFFICIALE PAGATORE - Il pagamento delle singole quote di pensione – come già avviene per la procedura di totalizzazione - sarà effettuato unicamente dall’INPS, come fosse un’unica pensione. Gli enti interessati rimborsano poi all’INPS le quote di pensione pagate per loro conto.
I LAVORATORI CHE HANNO IN CORSO UNA PRATICA DI RICONGIUNZIONE ONEROSA, ENTRO L’ANNO 2017, POSSONO RINUNCIARVI. MA ATTENTI - La nuova normativa sul “cumulo gratuito” prevede che i lavoratori che abbiano in corso una pratica di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/1979, entro l’anno 2017, possa rinunciarvi. Sarebbe bene, in ogni caso, che gli interessati valutino bene gli effetti (costo/beneficio) di tale rinuncia. Infatti, sebbene con il cumulo gratuito si può ottenere ugualmente il trattamento pensionistico, ai fini del calcolo – ancorché retributivo – ogni gestione considera separatamente solo le proprie contribuzioni. Pertanto, le contribuzioni riferite ad inizi di carriera, con retribuzioni non particolarmente interessanti, potrebbero portare anche all’attribuzione di quote di pensione molto esigue, cosa che non avverrebbe in caso di ricongiunzione. E’ sicuramente improprio parlare di “ricongiunzione gratuita”. La procedura di cumulo gratuito produce una pensione pro-rata tra le gestioni interessate, con i requisiti previsti dalla riforma Fornero, a prescindere da eventuali requisiti di accesso eventualmente previsti dalle singole gestioni interessate. Con la ricongiunzione , invece, si sostiene un onere, ma si accentra la contribuzione in un’unica gestione, approfittando di un unico sistema di calcolo e di requisiti di accesso eventualmente più favorevoli. E’ evidente che ogni situazione necessiti di una valutazione, soprattutto in merito al rapporto costi/benefici.
RESTA IN VIGORE LA "LEGGE VIGORELLI” - Infine, è da evidenziare che restano comunque in vigore le norme precedenti che consentivano il cumulo tra diverse gestioni previdenziali, quali ad esempio la "Legge Vigorelli” che consente il cumulo tra l’AGO (Fondo lavoratori dipendenti e gestioni Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti INPS) e l’INPGI-1.
STORIA. LA CONSULTA. L’ISTITUTO DELLA "TOTALIZZAZIONE” (CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO) - A seguito delle sentenze della Consulta che dichiararono incostituzionali le norme sulla ricongiunzione, nella parte in cui non prevedevano la possibilità di pensionamento pro-quota ed obbligavano, di fatto, in alcune situazioni ad operare processi di ricongiunzione delle varie posizioni assicurative, spesso molto onerose, il legislatore ha introdotto nel sistema previdenziale italiano l’istituto della "Totalizzazione” (decreto legislativo n. 42/2006). Tale normativa prevede che il cittadino che abbia al proprio attivo più posizioni assicurative, derivanti dalle diverse attività svolte durante la propria vita lavorativa, possa perfezionare il diritto ad un trattamento pensionistico totalizzando i periodi contributivi versati nelle varie gestioni pensionistiche. Pertanto, se dalla somma dei periodi non coincidenti risulta perfezionato il diritto al trattamento pensionistico in tutte le Gestioni previdenziali interessate, si può ottenere la pensione senza dover accentrare le contribuzioni in un unico ente. La pensione è ripartita tra i vari enti o Gestioni previdenziali interessate. Per la pensione di anzianità è richiesto il possesso di almeno 40 anni di contribuzione, ma il trattamento scatterà dopo oltre 24 mesi (cosiddetta finestra). Il limite di tale procedura sta nel fatto che il calcolo delle diverse quote di pensione è interamente determinato secondo il sistema di calcolo contributivo, sicuramente meno favorevole del sistema retributivo.
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA: LE DONNE IN PENSIONE A 65 ANNI - Dopo il 2006, il sistema previdenziale italiano subisce alcune significative variazioni. Una di queste è costituita dall’elevazione – su spinta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea - del requisito pensionistico delle lavoratrici nel pubblico impiego, che passa da 60 a 65 anni. Per le dipendenti pubbliche in Italia che intendano ottenere la pensione prima dei 65 anni, non resta che ricongiungere i propri contributi alla gestione privata dell’INPS (art. 1 legge n.29/1979, all’epoca gratuito) oppure – cessando dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione INPDAP – chiedere di spostare la contribuzione all’INPS (costituzione posizione assicurativa legge n.322/58 – operazione gratuita). (La regola della pensione a 65 anni viene estesa successivamente anche alle donne del settore privato).
2010: LA RICONGIUNZIONE ALL’INPS DIVENTA ONEROSA - Nel luglio del 2010, il Governo interviene e, oltre a rendere onerosa la ricongiunzione all’INPS, abroga le norme che consentivano la costituzione della posizione all’INPS (legge 322/58 e norme similari). Tali modifiche, da un lato hanno bloccato l’esodo delle lavoratrici pubbliche dall’INPDAP all’INPS e, d’altro lato hanno reso difficoltoso il pensionamento degli iscritti all’INPDAP, per i quali non è nemmeno prevista la possibilità di pensione supplementare. Un bel problema per coloro che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione.
2013: NASCE L’ISTITUTO DEL “CUMULO GRATUITO” MA RIGUARDA L'INPS E LE SUE GESTIONI NONCHE' L'INPGI/1 (AI FINI DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA). - Con la legge di Stabilità del 2013 (legge 228/2012, art.1, commi 238 e seguenti) si corre ai ripari: viene introdotta una norma che ripristina la possibilità di costituzione della posizione all’INPS per quei lavoratori cessati dall’iscrizione all’INPDAP entro il luglio 2010, che potranno quindi accentrare gratuitamente le loro contribuzioni all’INPS. La stessa norma introduce l’istituto del “CUMULO GRATUITO”. Tale norma consente ai lavoratori dipendenti iscritti all’INPS (tutte le gestioni, comprese quelle ex Enpals ed Ex INPDAP) ed all’INPGI-1 di totalizzare, ai fini della pensione di vecchiaia, le proprie posizioni assicurative, mantenendo il sistema di calcolo vigente in ogni gestione interessata, senza obbligo di applicazione del meno favorevole calcolo contributivo. Tuttavia, per ottenere la pensione con tale sistema è richiesto il possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla cosiddetta “riforma Fornero” (attualmente 66 anni e 7 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione).
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IN CODA - Il cumulo gratuito della contribuzione spiegato dall’Istituto (con la casistica) – Testo in http://www.inpgi.it/?q=node/1512