N. 275 SENTENZA 19 ottobre - 16 dicembre 2016 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Istruzione - Servizio di trasporto ed assistenza agli alunni disabili- Obbligo di contribuzione della Regione alle spese sostenute dalle Province, nella misura del 50% e nei limiti della disponibilita' finanziaria. - Legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), art. 6, comma 2-bis, aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 dellaRegione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)». (GU n.51 del 21-12-2016 ).
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Paolo GROSSI; Giudici :Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo(Legge finanziaria regionale 2004)», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, nel procedimento vertente trala Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo, con ordinanza del 19 marzo 2014, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2014.
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice
relatore Giulio Prosperetti;
udito l'avvocato Fabio Francesco Franco per la Regione Abruzzo.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 19 marzo 2014, il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede che, per gli interventi di cui dall'art. 5-bis della legge regionale n. 78 del 1978, la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentatadalle Province solo «nei limiti della disponibilita' finanziariadeterminata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.- Espone il giudice a quo di essere investito della domanda con cui la Provincia di Pescara ha chiesto il pagamento del contributo, pari al 50%, delle spese necessarie e documentate per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5-bis della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in particolare del servizio di trasporto degli studenti disabili, riferite alle annualita' 2006-2012. Sulla base della citata norma, la Provincia aveva approvato e trasmesso annualmente alla Regione i piani degli interventi, relazionando per ciascun anno sulle spese sostenute e sulle attivita' svolte. A fronte di cio' la Regione aveva erogato, per le varie annualita', finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia con una differenza pari ad euro 1.775.968,04. Il mancatofinanziamento del 50% delle spese effettuate avrebbe determinato nel tempo un indebitamento tale da comportare una drastica riduzione dei servizi per gli studenti disabili, compromettendo l'erogazionedell'assistenza specialistica e dei servizi di trasporto.
3.- La Regione non ha contestato l'ammontare degli importi spesi dall'amministrazione provinciale, tuttavia ha eccepito che, in virtu' dell'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale censurata, il proprio obbligo di corrispondere il 50% delle suddette spese trova un limite nelle disponibilita' finanziarie di bilancio.
4.- In via preliminare sull'ammissibilita' del ricorsoamministrativo, il rimettente rappresenta che l'adempimento degli obblighi patrimoniali in contestazione riguarderebbe i limiti della provvista finanziaria necessaria allo svolgimento del servizio pubblico e, quindi, i profili organizzativi di esso, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; la mancata tempestiva impugnazione degli atti di stanziamento e di pagamento emessi dalla Regione non sarebbero di ostacolo alla decisione, poiche' tali atti costituirebbero meri dinieghi o riconoscimenti di debito, non preclusivi dell'accertamento giurisdizionale della misura dell'obbligazione dedotta.
5.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il TAR dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all'art. 10 Cost., in relazione all'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' - adottatadall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006,ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'art. 38 Cost., che assicurano il diritto allo studio delle persone condisabilita', poiche' l'effettivita' di tale diritto risulterebbe pregiudicata dal condizionamento dell'erogazione del contributo, altrasporto degli studenti disabili, alle disponibilita' finanziarie, di volta in volta, determinate dalle leggi di bilancio.
6.- In particolare il giudice a quo ritiene che la scelta di prevedere un cofinanziamento regionale del servizio di trasporto e assistenza ai disabili denuncia la necessita' di esso, deducendosi da cio' che le Province non sarebbero, evidentemente, in grado di farfronte alle esigenze del servizio in maniera autonoma. Tuttavia, la norma censurata darebbe immotivata e non proporzionata prevalenza alle esigenze di equilibrio di bilancio e non assicurerebbe una adeguata, stabile e certa tutela al diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni affetti da grave disabilita', che necessitano del trasporto per la frequenza scolastica.
7.- Rileva, in proposito, il giudice a quo che, una volta assunta la decisione di contribuire al servizio, la determinazione della misura del finanziamento non potrebbe essere rimessa alle mere decisioni dell'amministrazione regionale, poiche' cio' trasformerebbe l'onere della Regione in una posta aleatoria ed incerta, la cui entita', in mancanza di limiti predeterminati dalla legge, potrebbe essere arbitrariamente ridotta, per finanziare beni ed interessi che non godono di tutela piena ed incondizionata al pari del diritto allo studio del disabile, con conseguente sacrificio della sua effettivita'.
8.- Prosegue il rimettente che il rilievo costituzionale di tale diritto costituisce un limite invalicabile all'intervento discrezionale del legislatore, cosi' che il nucleo di garanzie minime per renderlo effettivo dovrebbe essere assicurato al di la' di ogni esigenza di bilancio, garantendosi certezza, stabilita' e obbligatorieta' del finanziamento.
9.- Viceversa l'inciso «nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio», contenutonell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo n. 78 del 1978, legittimerebbe una decisione arbitraria della Regione di coprire in modo discontinuo i costi del servizio, gestito in conformita' del piano previsto dall'art. 6 della medesima legge.
10.- In tal modo, il godimento del diritto allo studio degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione, sarebbe rimesso ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall'ente territoriale e, nella fattispecie, dalla norma censurata. Quest'ultima considererebbe le spese per i contributi alle Province per il servizio di trasporto degli alunni disabili come spese non obbligatorie, cosicche' i contributi regionali per il trasporto dei disabili potrebbero essere ridotti gia' nella fase amministrativa di formazione delle unita' previsionali di base, senza che di cio' vi sia alcuna evidenza o limite a garanzia dell'effettivo godimento dei diritti costituzionalmente garantiti.
11.- Il finanziamento del servizio potrebbe essere ridotto in modo repentino e incontrollato, di anno in anno, rendendo del tutto variabile ed inattendibile la continuita' e la pianificazione dell'organizzazione dello stesso da parte delle Province, con inevitabili ripercussioni sulle famiglie e sulla possibilita' di queste di poter assicurare la frequenza scolastica ai propri figli.
12.- In ordine alla rilevanza della questione, il giudice a quo segnala che, non essendo contestata tra le parti del giudizio a quo l'entita' delle somme spese per l'erogazione del servizio, la pretesa della ricorrente Provincia in tale giudizio troverebbe il fondamento nella parte della disposizione impugnata che regola la copertura della spesa complessiva (successivamente limitata dalla clausola di salvaguardia che consente alla Regione di dimensionare ad libitum la propria quota di copertura); pertanto, la questione di costituzionalita' sarebbe pregiudiziale alla definizione della suddetta pretesa.
13.- Si e' costituita la Regione Abruzzo contestando la fondatezza della questione poiche', ai sensi dell'art. 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni disabili, tra cui e' compreso il servizio di trasporto dall'abitazione alla sede scolastica, e' di competenza della Provincia e la Regione non ha alcun obbligo di illimitata compartecipazione ai costi necessari al suo svolgimento.
14.- In ogni caso, la difesa regionale rappresenta che l'effettivita' del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente rilevanti e, in particolare, con il principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, di cui all'art. 81 Cost.; che il limite della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio «costituirebbe una legittima scelta fra prestazioni essenziali, gratuite, e non essenziali, eseguibili dietro pagamento di un contributo, da effettuarsi in relazione alle finalita' perseguite, ed alle esigenze dell'utenza di base»; che la possibilita' di accedere ad una interpretazione costituzionalmente conforme della normativa censurata e il suo mancato esperimento da parte del giudice a quo, comporterebbero l'inammissibilita' della questione; e, infine, che la determinazione della misura del contributo da parte della Regione non sarebbe arbitraria, poiche' essa viene effettuata sulla scorta dei piani preventivi di intervento per il diritto allo studio dei disabili, predisposti dalla stessa Provincia, sulla base delle necessita' riscontrate nell'anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive alla scuola secondaria superiore.
Considerato in diritto
l.- Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento all'art. 10- in relazione all'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 - e all'art. 38 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», nella parte in cui prevede, per gli interventi previsti dall'art. 5-bis della medesima legge e, in particolare, per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap o di situazioni di svantaggio, che la Giunta regionale garantisce un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle Province solo «nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».
2.- Il giudice a quo ritiene che il condizionamento dell'erogazione del contributo alle disponibilita' finanziarie, di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, trasformi l'onere della Regione in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell'ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge, risolvendosi nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, la cui effettivita' non potrebbe essere finanziariamente condizionata.
3.- In via preliminare, occorre premettere che non incide sulla rilevanza della questione sollevata, l'avvenuto trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative gia' attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province (tra le quali quelle in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio), per effetto della sopravvenuta legge della Regione Abruzzo 20 ottobre 2015, n. 32, (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014), in attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
3.1.- In proposito, infatti, va rilevato che, nel giudizio a quo, la Provincia di Pescara ha agito per vedersi corrispondere il contributo del 50% per il servizio di trasporto per i disabili svolto tra il 2006 ed il 2012, che resta regolato dalla normativa antecedente al riordino operato dalla legge reg. Abruzzo n. 32 del2015.
3.2.- Pertanto, poiche' la Regione non ha contestato le spese sostenute dalla Provincia, ma ha determinato l'entita' effettiva del proprio contributo, in misura inferiore al 50% di esse, facendo applicazione dell'art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, che integra il presupposto autorizzatorio della spesa iscritta in bilancio, la questione di legittimita' costituzionale di tale norma e' pregiudiziale alla decisione da adottare nel giudizio a quo.
4.- Nel merito la questione e' fondata. Il diritto all'istruzione del disabile e' consacrato nell'art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinche' la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale.
5.- La natura fondamentale del diritto, che e' tutelato anche a livello internazionale dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalita' del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiche', per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettivita' del medesimo diritto.
6.- Nella specie il legislatore regionale si e' assunto l'onere di concorrere, al fine di garantire l'attuazione del diritto, alla relativa spesa, ma una previsione che lasci incerta nell'an e nel quantum la misura della contribuzione, la rende aleatoria, traducendosi negativamente sulla possibilita' di programmare il servizio e di garantirne l'effettivita', in base alle esigenzepresenti sul territorio.
7.- Si deve ritenere che l'indeterminata insufficienza del finanziamento condizioni, ed abbia gia' condizionato, l'effettiva esecuzione del servizio di assistenza e trasporto come conformato dal legislatore regionale, violando in tal modo il precetto contenuto nell'art. 38, terzo e quarto comma, Cost. Tale effettivita' non puo' che derivare dalla certezza delle disponibilita' finanziarie per il soddisfacimento del medesimo diritto, nel quadro dei compositi rapporti amministrativi e finanziari degli enti territoriali coinvolti. Difatti l'affidamento generato dalla previsione del contributo regionale condiziona la misura della disponibilita' finanziaria della Provincia e degli altri enti coinvolti nell'assolvimento del servizio in questione. Non puo' neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre ecomunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilita' nel quadro complessivo delle risorse disponibili. Innanzitutto, la sostenibilita' non puo' essere verificata all'interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se cio' puo' essere consentito in relazione a spese correnti di natura facoltativa, diverso e' il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno nella scuola. In secondo luogo, e' proprio la legge di cui fa parte la norma impugnata a conformare in concreto le situazioni soggettive oggettodi assistenza (senza poi farne conseguire il necessario finanziamento per effetto del richiamato inciso riduttivo).
Questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che «in attuazione dell'art. 38, terzo comma, Cost., il diritto all'istruzione dei disabili e l'integrazione scolastica degli stessi sono previsti, in particolare, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)», la quale «attribuisce al disabile il diritto soggettivo all'educazione ed all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'universita'»; e che «la partecipazione del disabile "al processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce [...] un rilevante fattore di socializzazione e puo'
contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialita' dello svantaggiato (sentenza n. 215 del 1987)"» (sentenza n. 80 del 2010).
8.- La disposizione impugnata e' peraltro incoerente anche rispetto al quadro normativo complessivo dei finanziamenti destinati ai servizi a rilevanza sociale quale risultante dalla legge dibilancio, alla quale essa demanda la quantificazione ridotta del finanziamento. In tal modo viene reso generico ed indefinito il finanziamento destinato a servizi afferenti a diritti meritevoli di particolare tutela, rendendo possibile - come esattamente affermato dal giudice rimettente - che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione di tali diritti. Pertanto, pur essendo la disposizione in questione appartenente a un contesto distinto da quello della legge di bilancio, la sua influenza su quest'ultima provoca un risultato normativo non conforme a Costituzione.
9.- La garanzia del 50% della copertura del servizio di assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della strutturae dell'organizzazione del servizio stesso. Pertanto, l'indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all'effettivita' del servizio di assistenza e trasporto, come conformato dal legislatore regionale, con conseguente violazione dell'art. 38, terzo e quarto comma, Cost.
10.- D'altronde va considerato che, sebbene il legislatore goda di discrezionalita' nell'individuazione delle misure per la tutela dei diritti delle persone disabili, detto potere discrezionale trova un limite invalicabile nella necessita' di coerenza intrinseca della stessa legge regionale contenente la disposizione impugnata, con la quale viene specificato il nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati. Dunque il livello delle prestazioni dovute, mentreappare salvaguardato dalla legge regionale nel suo complesso ed in particolare nella parte che prevede una pianificazione del fabbisogno degli interventi, nonche' un preciso rendiconto degli oneri sostenuti, risulta poi vanificato dalla prescrizione contraddittoria che subordina il finanziamento (da parte regionale) degli interventi alle politiche ed alle gestioni ordinarie del bilancio dell'ente.
11.- Non puo' nemmeno essere condiviso l'argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l'art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non puo' essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, e' di tutta evidenza che la pretesa violazione dell'art. 81 Cost. e' frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. E' LA GARANZIA DEI DIRITTI INCOMPRIMIBILI AD INCIDERE SUL BILANCIO, E NON L'EQUILIBRIO DI QUESTO A CONDIZIONARNE LA DOVEROSA EROGAZIONE.
12.- Con riguardo alla Regione, e' da sottolineare come l'impianto della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 sia improntato al metodo della programmazione, secondo cui gli interventi ed i pertinenti oneri finanziari sono istruiti nell'anno precedente cosi' da consentire la loro corretta iscrizione nel bilancio, soprattutto quando riguardano il nucleo incomprimibile del diritto a prestazioni iconducibili a diritti fondamentali. In tal modo non e' configurabile il rischio per l'equilibrio del bilancio della Regione da essa paventato in correlazione allo stanziamento della percentuale di finanziamento prevista per legge. Proprio la previa redazione del piano di assistenza testimonia l'inverosimiglianza dell'ipotesi di squilibrio di bilancio che e' viceversa eziologicamente collegabile all'uso promiscuo delle risorse, che il giudice rimettente individua come autentica causa vanificatrice della copertura finanziaria del servizio. 13.- Nel caso in esame, il rapporto di causalita' tra allocazione di bilancio e pregiudizio per la fruizione di diritti incomprimibili avviene attraverso la combinazione tra la norma impugnata e lagenericita' della posta finanziaria del bilancio di previsione, nella quale convivono in modo indifferenziato diverse tipologie di oneri, la cui copertura e' rimessa al mero arbitrio del compilatore del bilancio e delle autorizzazioni in corso d'anno. In buona sostanza si ripete, sotto il profilo sostanziale, lo schema finanziario gia'censurato da questa Corte, secondo cui, in sede di redazione e gestione del bilancio, vengono determinate, anche attraverso i semplici dati numerici contenuti nelle leggi di bilancio e nei relativi allegati, scelte allocative di risorse «suscettibili di sindacato in quanto rientranti "nella tavola complessiva dei valori costituzionali, la cui commisurazione reciproca e la cui ragionevole valutazione sono lasciate al prudente apprezzamento di questa Corte (sentenza n. 260 del 1990)"» (sentenza n. 10 del 2016).
14.- In definitiva, nella materia finanziaria non esiste «un limite assoluto alla cognizione del giudice di costituzionalita' delle leggi». Al contrario, ritenere che il sindacato sulla materia sia riconosciuto in Costituzione «non puo' avere altro significato che affermare che esso rientra nella tavola complessiva dei valori costituzionali», cosicche' «non si puo' ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalita', dal momento che non vi puo' essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimita' costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990). Sul punto e' opportuno anche ricordare «come sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia e' essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987).
15.- Altrettanto infondata e' la tesi secondo cui la norma terrebbe conto della doverosa contribuzione da parte degli assistiti dotati di capacita' contributiva. Di tale contribuzione non v'e' traccia nell'intera legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978; e, soprattutto, la medesima legge, nella sua formulazione letterale, parla di garanzia della spesa necessaria e documentata senza evocare altre fonti di finanziamento.
16.- Infine, non e' condivisibile l'argomento secondo cui le scelte adottate in sede di bilancio non avverrebbero in modo generico, bensi' con apposita istruttoria ricavata dall'acquisizione dei piani preventivi di intervento predisposti dalle Province sulla base delle necessita' riscontrate nell'anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si iscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore. E' proprio la disattenzione alle risultanze del piano il vizio genetico dellanorma contestata, che consente di prescinderne al di la' di ogni ragionevole argomento: condizionare il finanziamento del 50% delle spese gia' quantificate dalle Province (in conformita' alla pianificazione disciplinata dallo stesso legislatore regionale) a generiche ed indefinite previsioni di bilancio realizza una situazione di aleatorieta' ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione puo' svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere.
17.- Significativi in proposito appaiono i dati storici della contribuzione regionale in valore assoluto e percentuale: nell'ordinanza del giudice rimettente - e le cifre non sono in contestazione tra le parti - si legge che «per l'eserciziofinanziario 2008, risulterebbero stanziati in bilancio 1.400.000,00per l'attuazione dell'art. 6 comma 2-bis della legge regionale n. 78 del 1978, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento nellapercentuale del 39% (invece che del 50%) delle somme spese; per il successivo esercizio finanziario 2009, sono stati stanziati in bilancio solo 700.000,00, quindi le Province hanno ottenuto un cofinanziamento di poco inferiore al 18%; nel 2011 la percentuale e'stata del 26% circa; nel 2012 il 22% circa». Palese e' la lesionedella effettivita' del servizio, non solo sotto il profiloquantitativo, ma anche per l'assoluta discontinuita' dellepercentuali di copertura ammesse a finanziamento.
18.- Cio' conferma l'assunto del giudice a quo, secondo cui «in quanto spese non obbligatorie, quantomeno non in misura fissa, i contributi regionali per il trasporto dei disabili possono essere ridotti gia' nella fase amministrativa di formazione delle unita' previsionali di base, senza che di cio' vi sia alcuna evidenza o limite idoneo a dare effettivita' ai diritti previsti dalla Costituzione e sottesi a tale servizio di trasporto».
19.- Per tali argomentazioni, l'art. 6, comma 2-bis, della leggereg. Abruzzo n. 78 del 1978 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
20.- Rimangono assorbite le ulteriori censure formulate in riferimento all'art. 10 Cost., in relazione all'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'art. 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilita' finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA