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DIRITTO DI CRONACA. Senato della Repubblica. Presentato ddl sulle querele temerarie dalla senatrice Lucrezia Ricchiuti (Pd). Querele temerarie utilizzate in maniera spregiudicata e pretestuosa dai "potenti" per tappare la bocca ai cronisti scomodi. DIBATTITO IL 30 GENNAIO A MONZA PRESSO LA SEDE DE 'IL CITTADINO', VIA LONGHI 3, SALA TALAMONI, ALLE ORE 17. Con la senatrice Ricchiuti interverrà anche Franco Abruzzo presidente emerito dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia. La proposta di legge è volta a recepire il principio per cui un’azione giudiziaria palesemente in contrasto con il diritto vivente, vale a dire con i principi di diritto consolidati nelle giurisdizioni superiori, è inammissibile e – nel nostro caso – illecita. Così la proposta di legge ha una specifica mira preventiva e deterrente contro chi vuole ostacolare l’esercizio serio e rigoroso del diritto di cronaca.


Monza, 23 gennaio 2017. Dibattito il 30 gennaio a Monza presso la sede de Il Cittadino,  via Longhi 3,  sala Talamoni, alle ore 17: la senatrice Lucrezia Ricchiuti (Pd) illustrerà il suo disegno di legge (ddl) sulle querele temeraria utilizzate in maniera spregiudicata e pretestuosa dai "potenti" (sotto inchiesta giudiziaria)  per tappare la  bocca ai cronisti con la minaccia  di ingenti richieste economiche. La senatrice Ricchiuti, che è anche vicensindaco del Comune di Desio, fa parte della Commissione  Finanze e Tesoro nonché della 'Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere'. Nel dibattito interverrà anche Franco Abruzzo presidente emerito dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia (di cui è tuttora consigliere).


La proposta di legge - come si legge nella relazione al ddl -  ha un’evidente e duplice finalità: da un lato, ha uno scopo deflattivo del carico giudiziario, perché prevede l’inammissibilità dell’azione o l’improcedibilità del procedimento penale; dall’altro, ha una specifica mira preventiva e deterrente contro chi vuole ostacolare l’esercizio serio e rigoroso del diritto di cronaca (che – non lo si dimentichi – si riconnette direttamente all’art. 21 della Costituzione e all'articolo 10 della Convenzione europea per i diritti dell'Uomo). La proposta di legge è volta a recepire in sostanza il principio per cui un’azione giudiziaria palesemente in contrasto con il diritto vivente, vale a dire con i principi di diritto consolidati nelle giurisdizioni superiori, è inammissibile e – nel nostro caso – illecita. Pubblichiamo la relazione della senatrice Ricchiusti al ddl  e il testo del ddl che aggiunge un articolo (13/bis) alla legge 47/1948 sulla stampa.


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Sen. Lucrezia Ricchiuti (Pd) - Disposizioni in materia di iniziative giudiziarie temerarie nei confronti di giornalisti


Onorevoli senatori! Il tema delle c.d. querele temerarie è annoso. A fronte del diritto di cronaca e del correlativo diritto a essere informati (entrambi essenziali per una società democratica e riconosciuti dalla nostra consolidata giurisprudenza) sta una ritrosia e un’ostilità delle persone cui la cronaca si riferisce, le quali spesso reagiscono con azioni giudiziarie tanto pretestuose quanto minacciose.


Il caso di Milena Gabanelli è paradigmatico di come la seria attività giornalistica d’inchiesta sia contrastata dai poteri privati (ma anche pubblici) con azioni giudiziarie penali (querele) e civili (richieste risarcitorie) assolutamente sproporzionate ed esplicitamente intimidatorie.


I “potenti” si fanno difendere da stuoli di avvocati, frequentemente preparati e arcigni, che operano con il solo scopo di far apparire fondate pretese risarcitorie che sono del tutto sfornite di copertura giuridica.


La relazione della Commissione d’inchiesta sulle mafie sulle intimidazioni ai giornalisti (il DOC. XXIII, n. 6) di questa legislatura, relatore il deputato Claudio Fava, ha del resto chiarito come delle querele e delle azioni civili temerarie si servono anche le organizzazioni criminali per minacciare “legalmente” i cronisti che tengono la schiena dritta e indagano con serietà e scrupolo negli affari e nei tragici intrighi delle mafie italiane.


A tutto ciò si aggiunga che molto di frequente i giornalisti d’inchiesta sono giovani senza contratto a tempo indeterminato, che vengono pagati a pezzo e che vivono da anni nel precariato e nell’incertezza. Spaventare queste persone – con la prospettiva di risarcimenti cospicui oltre che di parcelle sostanziose per gli avvocati – è purtroppo assai agevole. Meno frequenti ma ugualmente non pochi i luminosi casi di quanti hanno resistito: tra i vari, Lirio Abbate, Giovanni Tizian fino ad Agostino Pantano ed Ester Càstano.


La proposta di legge a.S. 1119 (a.C. 925) – che pure interviene sulle sanzioni a carico dei giornalisti per il caso della diffamazione - non risolve il problema (e – a ogni buon conto – non è stato ancora approvato).


La presente proposta di legge è volta a recepire in questo campo il principio per cui un’azione giudiziaria palesemente in contrasto con il diritto vivente, vale a dire con i principi di diritto consolidati nelle giurisdizioni superiori, è inammissibile e – nel nostro caso – illecita.


Si ricorda al riguardo che l’articolo 360-bis del codice di procedura civile così recita: il ricorso per cassazione è inammissibile “quando il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa”.


Nel giudizio di legittimità costituzionale, inoltre, è conosciuta la figura della manifesta infondatezza quale ragione di rigetto della questione con ordinanza (e non con sentenza). Di qui la proposta d’inserire nella legge n. 47 del 1948 il principio per cui l’azione giudiziaria palesemente infondata e difforme dal diritto vivente è inammissibile e fonte di responsabilità civile.


Questa sistemazione non è in contraddizione con l’articolo 96 del codice di procedura civile. Quest’ultimo prevede la c.d. responsabilità processuale aggravata, per cui - oltre alle spese di lite - la parte che soccombe nel giudizio per averlo promosso o per avervi resistito con dolo o colpa grave deve pagare un risarcimento.


Sebbene oggetto di richieste frequenti di applicazioni – specie dopo la legge n. 69 del 2009 – da parte dei difensori delle parti, l’articolo 96 c.p.c. ha una ridottissima applicazione. A parte il fatto che non si applica in sede penale, in sede civile risulta trovare un ingresso nullo in materia di diffamazione.


Viceversa, la presente proposta di legge è immaginata anche al processo penale e ha un’evidente e duplice finalità: da un lato, ha uno scopo deflattivo del carico giudiziario, perché prevede l’inammissibilità dell’azione o l’improcedibilità del procedimento penale; dall’altro, ha una specifica mira preventiva e deterrente contro chi vuole ostacolare l’esercizio serio e rigoroso del diritto di cronaca (che – non lo si dimentichi – si riconnette direttamente all’art. 21 della Costituzione). Si tratta, come si diceva poc’anzi, di un meccanismo latamente ispirato al c.d. filtro in cassazione introdotto nel 2009 ma che recepisce anche alcuni caratteri dei c.d. danni punitivi francesi o anglosassoni.


Art. 1. Nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, dopo l’articolo 13, è aggiunto il seguente:


“Art. 13-bis


1.       La querela per il reato di cui all’articolo 595 del codice penale, pur se aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.


2.       La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.


3.       Nei casi in cui il giudice dichiari l’improcedibilità della querela o l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 1 e 2, condanna il querelante o l’attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro del danno subìto e di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5000 e non superiore a euro 50 mila. Il querelante è altresì punito con l’ammenda di euro da 100 a 1000 da versare alla cassa delle ammende”.  


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12.3.2016. - Riforma del processo civile. Le liti temerarie saranno più rischiose. Approvata in prima lettura la legge che delega il Governo a quantificare e rendere applicabili  le sanzioni previste dall'articolo 96 del CPP per chi agisce in malafede.  -TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20210


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11.6.2016 - DAL CONVEGNO "GIUSTIZIA E INFORMAZIONE. IL PUNTO SULLA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA", CHE SI È TENUTO IL 10  A LIERNA, È PARTITO UN APPELLO AL SENATO DELLA REPUBBLICA: "FATE IN FRETTA, LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA DIFFAMAZIONE A MEZZO MASS MEDIA VA APPROVATA IN  TEMPI BREVI CON LE OPPORTUNE CORREZIONI". QUESTA PROPOSTA DI LEGGE HA OTTENUTO L'OK IN TERZA LETTURA DALLA CAMERA IL 24 GIUGNO 2015. DA ALLORA UN SILENZIO PESANTE E INSPIEGABILE  AVVOLGE PALAZZO MADAMA.  FRANCO ABRUZZO: "IL TESTO VA ALLINEATO AI PRINCIPI DELLA GIURISPRUDENZA ELABORATA DALLA CORTE DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO. OGGI NON PESA SUI GIORNALISTI SOLO IL CARCERE, MA PESANO LE SANZIONI ECONOMICHE ECCESSIVE, LE PERQUISIZIONI NELLE REDAZIONI,  L'IMPUNITÀ ASSICURATA A COLORO CHE IMPEDISCONO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA CON LE MINACCE, LE INTIMIDAZIONI E LE QUERELE TEMERARIE". - di Francesco M. de Bonis  - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=20990


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.22.1.2015 - .Allarme dall’Ordine dei Giornalisti per la riforma della diffamazione. In particolare, tranne l'abolizione della previsione del carcere, alcune modifiche alla vigente legislazione appaiono, se confermate, peggiorative, e tali da mettere ulteriormente a rischio diritti costituzionali: per i cittadini di disporre di una corretta e completa informazione, per i giornalisti di informare. “La previsione per le querele temerarie appare timida e insufficiente”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16723


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.18.2.2015 - .DIFFAMAZIONE A MEZZO MASS MEDIA. Legge bavaglio, parte da Venezia l’appello della Fnsi e di Articolo 21  a cambiare il testo. “Con il pretesto di togliere il carcere per i giornalisti, in realtà la proposta di riforma si sta rivelando un modo per limitare la libertà di informazione”. Sono soprattutto tre i punti critici individuati: la previsione di ammende pesantissime, un assoluto diritto di rettifica, un assurdo “diritto all’oblio”. Manca la tutela dei giornalisti dalle querele temerarie. Proposto anche il divieto alla pubblicazione delle intercettazioni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16919


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.9.3.2015 -.QUERELE TEMERARIE, RAFFAELE LORUSSO (FNSI) SUL CASO PAOLO CARTA: “IL TRIBUNALE DI MILANO METTE IN MORA IL PARLAMENTO”. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17105


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.10.3.2015-.Diffamazione. Dunque gli abusi dei querelanti si possono sanzionare quando configurano la lite temeraria. Il caso “Unione Sarda”. In allegato la sentenza innovativa del Tribunale civile di Milano che può essere scaricata integralmente. - di Alberto Spampinato/ossigeno- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17101


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.23.6.2015-. Diffamazione, sparisce il carcere ma il rischio bavaglio resta. Va in aula a Montecitorio il testo finale della legge che modifica le norme sulla diffamazione, a mezzo stampa, radio e tv, libri e Internet. Ecco cosa è cambiato. (Slitta al 24 mattina nell'Aula della Camera l'esame della  nuova normativa sulla diffamazione a mezzo stampa. La commissione Giustizia ha chiesto più tempo per esaminare gli emendamenti all'articolo 5, relativo alle liti temerarie). - di ARTURO DI CORINTO/www.repubblica.it – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18163


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.24.6.2015-.CAMERA DEI DEPUTATI - Via libera in terza lettura alla legge che modifica le norme sulla diffamazione, LA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA e l'ingiuria. Con 295 voti favorevoli, 116 astenuti e 3 contrari, l'aula ha approvato il testo che passa nuovamente al Senato. Insieme alla maggioranza hanno votato a favore Sel e Forza Italia. I deputati di Area popolare, M5S e Lega Nord si sono astenuti. Niente più carcere per i giornalisti, multe da 5mila a 50mila euro. Introdotto l'obbligo di rettifica senza commento. Soppressa la norma sul diritto all'oblio. Pubblichiamo il resoconto stenografico del dibattito. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=18163


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21.10.2016 - GIORNALISTI. FNSI AL MINISTRO ORLANDO: "ABROGARE IL CARCERE PER I REATI COMMESSI CON IL MEZZO DELLA STAMPA. PUNIRE LE QUERELE TEMERARIE, APPROVARE LA LEGGE SULLA DIFFAMAZIONE".-   TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21833


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17.10.2016 - Da più di 1 anno la riforma della diffamazione é ferma al Senato!! Cedu, riflettori puntati sul ddl diffamazione: il carcere per i giornalisti è incompatibile con la Convenzione europea. Italia sotto i riflettori della Cedu per la libertà di stampa. A settembre comunicati al governo due casi sui ricorsi presentati dai giornalisti Sallusti e Magosso, condannati per diffamazione. La Corte ribadisce: la sanzione del carcere è incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. - di Marina Castellaneta* - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21792


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16.12.2016 - Diffamazione. Lequerele pretestuose piovono e la politica tace. - di Alberto Spampinato/ossigeno - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22232


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