CUMULO PENSIONISTICO GRATUITO. MARIALUISA GNECCHI (PD) E GIORGIO PAGLIARI (PD) INTERROGANO IL MINISTRO DEL LAVORO. L’Inps e le Casse dei professionisti, a cominciare dall’Inpgi, danno interpretazioni riduttive della nuova norma, dicono che va applicata “sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni che concorrono al cumulo” (l’Inps), ovvero “secondo le regole della legge Fornero” (l’Inpgi) che prevedono 42 anni e 10 mesi di contributi per le pensioni anticipate (ex anzianità) e non secondo le regole più vantaggiose delle Casse privatizzate (ad esempio, 38 anni di contributi e 62 di età dal 2017 per i giornalisti). IN CODA il testo dell'interrogazione presentata al Senato.
di www.parmadaily.it
20. 1.2017 - Dal 1° gennaio scorso il cumulo gratuito dei contributi previdenziali è legge e le ricongiunzioni onerose sono una facoltà, non più una “estorsione”. Chi ha virtualmente maturato i requisiti (di vecchiaia o anzianità) ma ha carriere previdenziali spezzettate e contributi versati a diverse gestioni, può andare in pensione senza più essere costretto a pagare due volte i contributi, come invece ha dovuto fare dal 2010 per effetto della legge Sacconi-Berlusconi. Ora al maturare del requisito ogni gestione dovrà pagare pro-rata il proprio pezzo di pensione. Ma l’applicazione piena del cumulo gratuito alle condizioni di miglior favore per gli iscritti, è ancora tutta da conquistare.
L’Inps e le Casse dei professionisti, a cominciare dall’Inpgi, danno interpretazioni riduttive della nuova norma, dicono che va applicata “sulla base dei requisiti più restrittivi previsti dalle gestioni che concorrono al cumulo” (l’Inps), ovvero “secondo le regole della legge Fornero” (l’Inpgi) che prevedono 42 anni e 10 mesi di contributi per le pensioni anticipate (ex anzianità) e non secondo le regole più vantaggiose delle Casse privatizzate (ad esempio, 38 anni di contributi e 62 di età dal 2017 per i giornalisti). Le regole dell'Inpgi si possono leggere in http://www.inpgi.it/?q=node/1512 .
Questo mentre a livello legislativo resta irrisolto il problema di chi in questi sei anni non avendo avuto l’alternativa del cumulo gratuito i contributi li ha dovuti ricongiungere in modo oneroso pagando cifre da capogiro. La nuova legge, infatti, prevede che chi ha in corso una ricongiunzione e non è ancora pensionato possa aderire al cumulo e richiedere la restituzione delle somme versate, ma non prevede risarcimenti o sanatorie per chi dal 2010 a oggi ha già pagato o è già andato in pensione.
Per ottenere chiarezza e maggiore giustizia sull’argomento, l’onorevole Maria Luisa Gnecchi (Pd) e il senatore Giorgio Pagliari (Pd) hanno depositato nei giorni scorsi alla Camera e al Senato interrogazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pagliari, in particolare, sottolinea che il cumulo non modifica i criteri d’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia fissati dai regolamenti in essere degli enti previdenziali privatizzati. Chiede perciò al Ministero “se non ritenga opportuno chiarire che l’applicazione del cumulo gratuito dei contributi da parte delle diverse gestioni coinvolte non comporta l’uniformazione al regime generale (legge Fornero), ma, al contrario, può avvenire nel rispetto dei regolamenti autonomi dei diversi enti, garantendo il principio dell’erogazione delle pensioni alle condizioni di miglior favore per gli iscritti”.
C’è poi il caso delle disparità tra chi ha dovuto fare il ricongiungimento oneroso e chi oggi può chiedere il cumulo gratuito. Sia Pagliari sia Gnecchi chiedono di sapere “quanti sono coloro che dal luglio 2010 hanno dovuto optare per la ricongiunzione verso l’INPS o le Casse privatizzate” e qual è “l’onere medio della rateizzazione che viene trattenuta mensilmente dalle pensioni” (fino alla metà dell’assegno per le pensioni inps, anche di più per quelle Inpgi), quanti sono “i soggetti che hanno già terminato di pagare il relativo debito all’Inps e alle Casse autonome” e quanti quelli che stanno ancora pagando. Pagliari chiede anche se il Ministero e il Governo “non ritengano opportuno proporre un provvedimento che consenta a chi ha dovuto necessariamente ricorrere al ricongiungimento oneroso per poter accedere alla pensione, di chiedere la retroattività della facoltà di cumulo o, comunque, misure a compensazione della disparità di trattamento subita”. - TESTO IN http://www.parmadaily.it/295618/cumulo-pensionistico-gratuito-pagliari-interroga-il-ministero/
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
SENATO DELLA REPUBLICA - Il 1° marzo è stata trasformata in interrogazione a risposta orale l’interrogazione scritta presentata da 19 senatori del Pd, primo firmatario Giorgio Pagliari.
RICONGIUNZIONE CONTRIBUTI INPGI E CUMULO GRATUITO: Si chiede di sapere "se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire che l'applicazione del cumulo gratuito dei contributi da parte delle diverse gestioni coinvolte non comporta l'uniformazione al regime generale (legge Fornero, di cui alla legge n. 92 del 2012), ma, al contrario, può avvenire nel rispetto dei regolamenti autonomi delle diverse gestioni, garantendo così il principio dell'erogazione delle pensioni alle condizioni di miglior favore per gli iscritti".
.Il 1° marzo è stata trasformata in interrogazione a risposta orale l’interrogazione scritta presentata da 19 senatori del Pd, primo firmatario Giorgio Pagliari.
Atto Senato - Interrogazione a risposta orale 3-03535 presentata da GIORGIO PAGLIARI mercoledì 1 marzo 2017, seduta n.773 - PAGLIARI, ALBANO, AMATI, ANGIONI, CANTINI, CAPACCHIONE, D'ADDA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, GIACOBBE, LUCHERINI, MARGIOTTA, MATTESINI, PEZZOPANE, SANGALLI, SANTINI, SCALIA, SILVESTRO, MOSCARDELLI.
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
a seguito della conversione in legge (legge n. 122 del 2010) del decreto-legge n. 78 del 2010, in particolare l'articolo 12, qualsiasi trasferimento o ricongiungimento di contributi avviene su domanda dell'interessato ed esclusivamente a titolo oneroso;
con questo provvedimento i lavoratori interessati si sono trovati, con provvedimento retroattivo, senza le certezze e i diritti che solo qualche giorno prima erano in vigore;
si hanno casi documentabili di lavoratori che per accedere alla pensione sono stati costretti, dopo l'approvazione della legge n.122 del 2010, alla ricongiungimento sobbarcandosi pesantissimi oneri;
nel caso di pensioni Inps, in taluni casi, gli oneri comportano una rateizzazione con trattenuta sulla pensione di 600 euro mensili, a fronte di una pensione netta di circa 1.200 euro al mese; nei casi di pensioni erogate dalle casse privatizzate dei professionisti, come ad esempio per l'Inpgi, il costo del ricongiungimento è arrivato anche a diverse centinaia di migliaia di euro. In tutti i casi molti lavoratori sono stati costretti dal 2010 al 2016 a pagarsi 2 volte i contributi per accedere alla pensione;
la norma richiamata, che ha introdotto i ricongiungimenti onerosi, è stata peraltro oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e in sede di discussione in Aula alla Camera, il 27 luglio 2011 della mozione 1-00690, il sottosegretario pro tempore Bellotti ebbe a dichiarare «Gli effetti concreti che la riforma ha prodotto sul tessuto sociale hanno in parte travalicato le iniziali intenzioni del legislatore. L'intento perseguito dal legislatore infatti era quello di prevenire e scongiurare comportamenti elusivi in funzione della possibilità di avvalersi di regimi previdenziali più favorevoli rispetto all'ordinario, ma non certamente quello di impedire il trasferimento della posizione assicurativa nei confronti di quei lavoratori che si trovano costretti per raggiungere i requisiti minimi per la pensione a ricongiungere presso altri fondi la propria contribuzione. Con l'entrata quindi in vigore del citato articolo 12, di contro, si è accertato che in taluni casi, ovverosia quando il lavoratore è obbligato a ricongiungere la propria posizione previdenziale in altro fondo pensionistico per aver cessato il lavoro senza diritto a pensione nel fondo di appartenenza, tale ricongiunzione è divenuta oltremodo onerosa per il soggetto interessato; i costi risultano infatti essere nell'ordine di diverse decine di migliaia di euro» (fino a centinaia di migliaia di euro per le casse autonome);
posto che con l'introduzione del cumulo gratuito, dal 1° gennaio 2017 il ricongiungimento oneroso è diventato una facoltà e non più un obbligo, e che quindi, si è venuta a determinare un'evidente disparità di trattamento tra chi, dal 2010 al 2016, ha dovuto obbligatoriamente ricorrere al ricongiungimento per andare in pensione e chi, dal 1° gennaio 2017, col cumulo può maturare i requisiti per l'erogazione della pensione pro rata, senza dover ricongiungere i contributi previdenziali tra le diverse gestioni e senza dovere perciò sostenere ulteriori costi;
considerato che nella nuova norma sul cumulo non sono previste misure risarcitorie o sanatorie per chi ha ricongiunto o sta ricongiungendo onerosamente i contributi ed è già andato in pensione;
considerato inoltre che l'Inps, nella quantificazione degli oneri inerente all'esame delle proposte di legge n. 225 e n. 929, trasmessa all'XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera il 30 giugno 2014, ha specificato che l'estensione della facoltà di cumulo dei contributi ai soggetti, anche già pensionati, che abbiano già esercitato il ricongiungimento a titolo oneroso con relativo pagamento totale o parziale, comporterebbe un onere per l'istituto di 1,5 milioni di euro, a titolo di restituzione di quanto finora versato,
si chiede di sapere:
quanti soggetti, a partire dal luglio 2010, abbiano dovuto optare per l'istituto del ricongiungimento verso l'Inps, così come modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
quanti soggetti iscritti alle casse privatizzate abbiano dovuto optare, nello stesso periodo, per il ricongiungimento oneroso;
quanti siano complessivamente i casi, suddivisi per anno, sesso, onere medio del ricongiungimento;
quale sia l'incidenza media della trattenuta mensile sulla pensione, per il pagamento dell'onere di ricongiungimento, rispetto all'importo di pensione spettante al pensionato;
quanti siano i soggetti che hanno già terminato di pagare il relativo debito all'Inps e alle casse autonome;
quanti siano i soggetti che hanno ancora in corso la trattenuta sulla pensione;
se il Governo non ritenga opportuno proporre un provvedimento che consenta a chi ha dovuto necessariamente ricorrere al ricongiungimento oneroso per poter accedere alla pensione, di chiedere la retroattività della facoltà di cumulo o, comunque, misure a compensazione della disparità di trattamento subita;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire che l'applicazione del cumulo gratuito dei contributi da parte delle diverse gestioni coinvolte non comporta l'uniformazione al regime generale (legge Fornero, di cui alla legge n. 92 del 2012), ma, al contrario, può avvenire nel rispetto dei regolamenti autonomi delle diverse gestioni, garantendo così il principio dell'erogazione delle pensioni alle condizioni di miglior favore per gli iscritti.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
PER I GIORNALISTI RESTANO COMUNQUE IN VIGORE:
A.le disposizioni di cumulo dei periodi contributivi previsti dalla legge Vigorelli(art. 3 della legge 1122/55), che consente il cumulotra l’AGO – Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo lavoratori dipendenti e gestioni Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti INPS) e l’INPGI-1.Tale norma prevede che – una volta perfezionati i requisiti contributivi - la pensione di vecchiaia o di anzianità - sia ripartita tra i due enti in ragione dei contributi versati in ognuno di essi. La domanda va presentata all’ente di ultima iscrizione, che provvede all’istruttoria della pratica con l’altro ente. Per il pagamento, contrariamente a quanto avviene con il “cumulo gratuito”, ogni ente provvede al versamento mensile della quota di propria competenza;
B.le disposizione sulla “totalizzazione”di cui al Decreto legislativo n. 42/2006, che comporta lo stesso procedimento previsto per il “cumulo gratuito”, ma tutte le quote di pensione sono calcolate con il meno favorevole sistema contributivo. La pensione di vecchiaia decorre 18 mesi dopo che siano stati raggiunti65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione complessiva; mentre la pensione di anzianità decorre 21 mesi dopo che siano stati raggiunti 40 anni e 7 mesi di contribuzione complessiva, a prescindere dall’età anagrafica. - (in http://www.inpgi.it/?q=node/1512)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
5.3.2017 - Il cumulo pensionistico gratuito è legge: no a interpretazioni restrittive. Una conquista di giustizia ed equità: un passo avanti per chi ha carriere spezzettate, ma l'applicazione della nuova norma per i giornalisti iscritti all'Inpgi è ancora tutta da conquistare. Marialuisa Gnecchi (Pd): "Le Casse dei professionisti non sono obbligate ad applicare la Fornero e hanno l'autonomia necessaria per recepire la legge secondo i propri regolamenti". Cesare Damiano (Pd): “E’ evidente che le Casse professionali fanno resistenza, ma io credo che quella resistenza vada vinta. Se invece sarà confermata, verificheremo a livello parlamentare cosa fare". - di Claudio Visani/globalist - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22824
4.3.2017 - Cumulo pensionistico. Fatta la legge trovato l'inganno. L'Inps dice che va applicata alle condizioni peggiori vigenti nei diversi regimi coinvolti: in buona sostanza se anche uno solo degli enti previdenziali a cui si sono versati i contributi prevede la pensione a 70 anni, per andare in pensione col cumulo servono 70 anni di età. L'Inpgi sostiene che per andare in pensione col cumulo si deve applicare la legge Fornero (contributi per 42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne).- di Claudio Visani/HuffingtonPost - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=22818
Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni):
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003
Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com