Roma, 6 aprile 2017. Con la pensione di maggio, l'Inpgi opererà la prima delle 36 trattenute sugli assegni dei giornalisti. Nella rata di maggio saranno inclusi anche gli arretrati pro quota di marzo e aprile 2017. Le quote di marzo e aprile saranno infatti "spalmate" nell'arco di 10 mesi. La trattenuta è definita dalla delibera n. 63 del 28 settembre 2016 come "contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della gestione previdenziale". La misura non è imposta da una legge ma per via amministrativa (una Nota del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia datata 20 febbraio 2017 n. 1945). Soluzione, questa, tentata da altre due Casse (quella dei dottori commercialisti e quella dei ragionieri), ma sonoramente stroncata dalla Corte di Cassazione con sentenze limpide quanto nette. Con un'altra Nota (la n. 1944 emesso lo stesso giorno della 1945) i due Ministeri hanno approvata la riforma dell'Inpgi adeguando la normativa dell'Istituto a quella Inps in virtù dell'articolo 76 (IV comma) della legge 388/2000 (leggi in http://www.inpgi.it/?q=node/1519).
Le leggi 1564/1951 (“Rubinacci”) e 1122/1955 (“Vigorelli”) in sostanza dicono che “la previdenza e l’assistenza, fornite dall’Inpgi, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie” e che “all’Inpgi si applicano tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie previsti per l’Inps” nonché “le disposizione di legge o di regolamento vigenti per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza sociale delle quali quelle gestite dall’Istituto sono sostitutive”. L’articolo 26 della legge 67/1987 ripete che l’Inpgi “gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti”. Dice il comma 4 dell’articolo 76 della legge 388/2000: “Le forme
previdenziali gestite dall’Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”. In sostanza l’Inpgi deve coordinare (con delibere ad hoc) le sue decisioni con le norme che
regolano le prestazioni fornite dall’Inps. Su questa linea si muove la Nota 2.2.2016 n. 1379 del Ministero del Lavoro scritta di concerto con il Ministero dell'Economia: "E' rimesso alle scelte responsabili di efficace gestione degli Organi di codesto Istituto considerare la possibilità dì armonizzare il proprio ordinamento previdenziale al sistema generale, adottando le opportune soluzioni...".
Accade, però, che sui pensionati Inps non gravi alcun prelievo di solidarietà. Il principio dell'uguaglianza è stato dimenticato dall'Inpgi e dai Ministeri vigilanti del Lavoro e dell'Economia (nonché dalla Fnsi che governa la Fondazione con la Fieg). I giornalisti pensionati sono stati discriminati rispetto a tutti gli altri pensionati (Inps e Casse) che non subiranno tagli ai loro assegni. L'uguaglianza di trattamento è un cardine fondamentale del sistema costituzionale italiano. Sul punto soccorre la sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale: "E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione". Nella sentenza n. 275/2016 della Corte Costituzionale si legge un assunto clamoroso: "I diritti incomprimibili dei cittadini vengono prima del pareggio di bilancio". Fra i diritti incomprimibili figura la pensione (artt. 36 e 38 Cost.).
I Ministeri dell'Economia e del Lavoro (con la citata Nota 2.2.2016 n. 1379 in http://riformagiornalisti.it/files/2016/02/nota-ministero.pdf) hanno già bocciato il prelievo sulle pensioni dei giornalisti previsto dalla delibera n. 24 del 27 luglio 2015: "Con riferimento all'istituzione del contributo straordinario per il riequilibrio finanziario - sebbene possa essere ritenuto uno degli "strumenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico", così come previsti dalla normativa di settore, cioè l'art. 2, comma 2, del d. lgs n. 509/1994 - si ritiene di porre in evidenza, sotto un profilo di legittimità, che, in quanto imposto da un atto non avente forza di legge che incide su pensioni già maturate e in pagamento (c.d. diritti acquisiti), nonché al di sotto della soglia di salvaguardia posta dall'attuale normativa (14 volte il trattamento minimo Inps) espone l'Ente ad un probabile contenzioso dagli esiti molto incerti. Ciò anche alla luce delle numerose pronunce contrarie della Corte di Cassazione in relazione ad analoghe iniziative adottate da altri enti previdenziali di diritto privato. Pertanto, tale particolare misura potrebbe comportare per l'INPGI, in definitiva, addirittura maggiori oneri nel prossimo futuro a fronte di una disponibilità di risorse, nell'immediato, per altro non quantificate e presumibilmente esigue".
SUL TAGLIO I DUE MINISTERI HANNO AGITO D'ACCORDO O IL MINISTERO DEL LAVORO HA AGITO IN CONTRASTO CON LA TESI SUL PUNTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA? BUIO PESTO SULLE DUE "NOTE" DEI MINISTERI VIGILANTI CHE HANNO DATO DISCO VERDE ALLA RIFORMA E AL PRELIEVO SUGLI ASSEGNI. DI CONSEGUENZA NON SEMBRA ESSERE STATO PIENAMENTE RISPETTATO IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA (TUTELATA ANCHE DALL'ARTICOLO 4/A DEL DLGS 509/1994) DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CON CONSEGUENTI POSSIBILI EFFETTI NEGATIVI SUI DIRITTI SOGGETTIVI DEI SINGOLI GIORNALISTI PENSIONATI AI QUALI VIENE DI FATTO IMPEDITO DI CONOSCERE I MOTIVI DEI 2 PROVVEDIMENTI MINISTERIALI QUALORA ESSI INTENDESSERO IMPUGNARLI DAVANTI AL TAR DEL LAZIO E/O AL TRIBUNALE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
Con il cedolino di maggio i giornalisti pensionati potranno agire in sede giudiziaria. Il cedolino offre la prova del danno (il prelievo) patito in virtù di un atto amministrativo (La Nota ministeriale) che non ha "forza di legge". I "c.d. diritti acquisiti" per ora non sono stati aboliti. Prevista una pioggia di ricorsi.
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15.10.2016 - PREVIDENZA/I conti del contributo straordinario di solidarietà sulle pensioni INPGI fino al 31 dicembre 2019. Importo per importo. Assegni tagliati in media di mille euro all'anno. - di Francesco M. de Bonis - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=21752
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22.3.2017 - TAGLIO DELLE PENSIONI DEI GIORNALISTI: PUBBLICATA FINALMENTE SUL SITO DELL'INPGI LA DELIBERA DEL CDA N. 63 DEL 28 SETTEMBRE 2016 APPROVATA IL 20/2/2017 DAI MINISTERI VIGILANTI DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA. I DUE MINISTERI HANNO AGITO D'ACCORDO O IL MINISTERO DEL LAVORO HA AGITO IN CONTRASTO CON LA TESI SUL PUNTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA? BUIO PESTO SULLE DUE "NOTE" DEI MINISTERI VIGILANTI CHE HANNO DATO DISCO VERDE ALLA RIFORMA E AL PRELIEVO SUGLI ASSEGNI. Di conseguenza non sembra essere stato pienamente rispettato il principio della trasparenza (tutelata anche dall'articolo 4/a del dlgs 509/1994) degli atti amministrativi con conseguenti possibili effetti negativi sui diritti soggettivi dei singoli giornalisti pensionati ai quali viene di fatto impedito di conoscere i motivi dei 2 provvedimenti ministeriali qualora essi intendessero impugnarli davanti al Tar del Lazio e/o al tribunale del lavoro territorialmente competente. APPELLO DI UNPIT AI MINISTRI POLETTI E PADOAN: "FATE QUALCOSA IN FRETTA PERCHE' I GIORNALISTI POSSANO CONOSCERE I PROVVEDIMENTI VARATI DAI VOSTRI UFFICI. IL SILENZIO E' INTOLLERABILE VIOLANDO COSTITUZIONE E LEGGI (SUL DIRITTO FONDAMENTALE DI DIFESA)". - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=2297199999