d) l’istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4%, a decorrere dal corrente mese di febbraio, per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente.
Il Ministero del lavoro (d'intesa con l'Economia) ha approvato le modifiche alla pensione di anzianità (o di vecchiaia anticipata) comprese nella delibera 62/2016 del Cda, ma nello stesso tempo chiede all'Inpgi "di uniformare quanto prima i requisiti di accesso alla pensione di anzianità a quelli di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata del sistema Ago" con il passaggio alle regole del sistema generale (Inps) nel quale, indipendentemente dall'età del soggetto, dal 2017 è richiesta un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. Per di più il Ministero del Lavoro chiede all'Istituto di "valutare l'eliminazione dell'indennità una tantum" prevista oggi "in caso di restituzione del contributo Ivs versati per coloro che non hanno raggiunto il diritto a pensione". Misura, questa, che va inquadrata "nell'ottica dell'obbligo di coordinamento di cui all'articolo 76 (IV comma) della legge 388/2000". L'una tantum "non è in armonia con gli attuali criteri ordinamentali vigenti nel sistema generale".
Le conclusioni della Nota 36/1944 sono allarmanti e possono essere inquadrate in tre punti:
A). "Si coglie l'occasione per ribadire l'invito di cui alla nota del 2.2.2016, con la quale è stata parzialmente approvata la delibera n. 24/2015, laddove si è chiesto all'Istituto di portare a conclusione, in tempi brevi, il processo di riforma avviato, considerando anche la necessità di adottare misure anche più restrittive rispetto al sistema generale, dato che responsabilmente va perseguito l'obiettivo di ricondurre definitivamente la gestione in equilibrio. Come già rilevato a suo tempo, i risultati di esercizio sono stati, negli ultimi anni, non del tutto negativi solo per effetto di operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà, esaurite le quali, però, l'andamento negativo dei saldi previdenziali difficilmente potrà essere compensato, determinando il definitivo sbilanciamento dell'Istituto". (Per leggere la Nota dei Ministri vigilanti 2.2.2016 n. 36/1379 clicca su questo link http://riformagiornalisti.it/files/2016/02/nota-ministero.pdf ).
2). "Vale la pena di richiamare, da ultimo, come, il divieto di ''finanziamenti pubblici o di altri ausili pubblici di carattere finanziario" per gli enti previdenziali privatizzati, è stato posto dal d.lgs. n. 509/1994, non solo come condizione operante all'atto della trasformazione in persone giuridiche di diritto privato (art. 1, comma 1) ma, come vincolo ordinamentale perdurante (art. 1, comma 3) e, dunque, quale preciso obiettivo di corretta, autonoma ed efficace gestione che non può riversare oneri a carico di altri soggetti, né può invocare l'intervento riequilibratore dello Stato".
3). "Sarà, dunque, cura e responsabilità di codesto Istituto adottare con l'urgenza necessaria ulteriori, severe e rigorose misure per consentire la stabilità delle gestioni a garanzia di quanto dovuto alle platee assicurate, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie all'esito del previsto monitoraggio. Vanno altresì valutati possibili interventi di modifica all'attuale governance finalizzati al contenimento dei costi degli organi statutari, nonché dell'apparato amministrativo dell'Istituto che è chiamato ad operare secondo il principio di sana e prudente gestione per qualsivoglia scelta futura".
.LA PRIMA RIFORMA. Il 2 febbraio 2016, con la Nota n. 36/1379 (in http://riformagiornalisti.it/files/2016/02/nota-ministero.pdf) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - di concerto con quello dell'Economia - ha comunicato (in http://www.inpgi.it/?q=node/1445) l'avvenuta approvazione e immediata esecutività dei seguenti interventi:
•l'incremento - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - delle aliquote contributive IVS, che passano da 8,69% a 9,19% (+0,5%) della retribuzione imponibile per la quota a carico dei giornalisti dipendenti e da 22,28% a 23,81% (+1%+0,53%) della retribuzione imponibile per la quota a carico dei datori di lavoro;
•l'incremento a regime – con decorrenza dal 1° gennaio 2017 - dell'aliquota dell’1% a carico dei datori di lavoro, già istituita con delibera dell'Istituto n. 82/2009 e successive modifiche, destinata al sostegno della CIGS;
•l'individuazione della retribuzione pensionabile, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2016, in base alla nuova quota “E”. Tale modifica comporta la rivalutazione delle retribuzioni in essere al solo indice di variazione dei prezzi al consumo rilevati annualmente dall’Istat, senza la maggiorazione dell’1% prevista dalla riforma Amato del 1992;
•l'applicazione - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - delle percentuali per il computo della pensione, in base a nuovi coefficienti di rendimento. Di conseguenza, per le anzianità contributive acquisite a decorrere da tale data, sarà applicato un coefficiente di rendimento del 2,30%, anziché del 2,66%, quest’ultimo continuerà ad essere applicato ai periodi contributivi pregressi.
Conclude l'Inpgi: "L'impatto economico sui conti dell'ente, derivante dall'applicazione delle modifiche approvate, è valutabile - a regime - in circa 45 milioni di euro annui di saldo positivo - per l'effetto combinato dell'incremento del gettito sul fronte delle entrate contributive e dei risparmi conseguenti alla riduzione della spesa pensionistica, a fronte di un volume complessivo - riferito a tutti gli interventi elaborati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto - stimato in circa 60 milioni annui". Il bilancio consuntivo 2016 dirà se queste previsioni sono state rispettate.
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15.4.2017 - Pubblichiamo la Nota n. 36/1945 (del 20/2/2017) con la quale il ministro vigilante del Lavoro ha approvato il contributo straordinario sulle pensioni dei giornalisti dai 38mila euro in su come richiesto dal Cda dell'Inpgi (delibera n. 63/2016). Alla Nota è allegato il parere del Mef (a firma del Ragioniere generale dello Stato). La Cassazione ha bocciato il prelievo imposto per via amministrativa dalle Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Le prestazioni patrimoniali possono essere deliberate solo per legge come recita l'articolo 23 della Costituzione. Il Ragioniere generale dello Stato nella sua Nota 27.1.2017 (prot n. 15917) indirizzata al Ministero del Lavoro ha richiamato le "criticità sul prelievo" già espresse dai Ministeri vigilanti (Lavoro e Mef) con la Nota 2.2.2016 n. 36/1379 quando hanno bocciato il prelievo sulle pensioni dei giornalisti previsto dalla delibera n. 24 del 27 luglio 2015. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23150