IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ NON PUO’ ESSERE IMPOSTO DALLE CASSE PROFESSIONALI (COME L'INPGI) IN QUANTO E’ UNA PRESTAZIONE PATRIMONIALE SOGGETTA A RISERVA DI LEGGE EX ART. 23 COST. La natura di prestazione patrimoniale è stata ribadita di recente a chiare lettere dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173/2016, punto 10, del seguente tenore: “Si è dunque, nella specie, in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”. Il legislatore, comunque, può utilizzare il prelievo soltanto "COME MISURA UNA TANTUM".
di ANNA CAMPILII/AVVOCATA PREVIDENZIALISTA IN PARMA.
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