L’art. 8 del Codice deontologico dei giornalisti stabilisce espressamente che “salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato”.
Secondo il Tribunale di Milano nella decisione che quì si pubblica, questa norma deontologica è di portata tale da impedire la pubblicazione di immagini di persone comunque “soggette a misure di restrizione della loro libertà personale, all’evidente ed esplicito fine di tutelare la dignità del soggetto, particolarmente oggetto di pregiudizio laddove detta immagine si riferisca ad uno stato di restrizione di natura cautelare – non connesso quindi all’espiazione di una pena comminata in via definitiva – e proprio nel momento in cui essa viene in concreto applicata”.
Peraltro, la circostanza che le manette ai polsi non fossero visibili, nel caso di specie, secondo il Tribunale, non valeva ad escludere la violazione della norma per una duplice ragione: anzitutto perché – seguendo il testo letterale dell’art. 8 – le immagini di persone ammanettate possono venire diffuse solo quando ciò “sia necessario per segnalare abusi” (art. 8, comma 3); in secondo luogo perché la pubblicazione della fotografia risultava comunque priva di qualsivoglia interesse pubblico. Sul punto in senso contrario si segnala la decisione della Corte di Cassazione, secondo la quale “la foto di un imputato in stato di arresto con le manette ai polsi se ritrae il predetto in una posa in cui non sono visibili le manette non incontra alcun divieto normativo alla sua pubblicazione” (Cass., sez. I, 19.03.2008, n. 7261, pubblicata in questo sito).
Accertata la violazione il giudice ambrosiano, ha ritenuto responsabili in via solidale: a) l’editore (ex art. 2049 c.c.); b) il direttore responsabile in relazione ai doveri di controllo e di direzione connaturati alla sua funzione.
Proprio con riguardo alla posizione del direttore responsabile in un caso analogo di pubblicazione di immagini di persone ammanettate, la Corte d’Appello di Milano, ha evidenziato come quella del direttore responsabile sia una “figura professionale del tutto peculiare, una figura di carattere verticistico nell'organigramma aziendale, che proprio in ragione delle amplissime facoltà di cui dispone ai fini organizzativi è tenuto ad una costante e pervasiva opera di sorveglianza sulla osservanza delle direttive da lui impartite, attività non impedita talora nemmeno dalla sua fisica assenza dalla sede del giornale”. Inoltre, sempre ad avviso della Corte d’Appello, “non può dubitarsi che oggi sia quanto mai sentita l'esigenza che il direttore di un giornale eserciti con il massimo scrupolo la sua attività di controllo del contenuto della pubblicazione, per evitare la lesione di quei diritti della personalità ora avvertiti con maggiore sensibilità rispetto al passato (e dunque, proprio per evitare, in modo particolare, la lesione dei diritti all'onore, all'immagine, alla identità personale, alla privacy e di tutti i consimili diritti di più recente emersione)” (CdA Milano, sez. I civ., 27.05.2008, n. 24, pubblicata in www.personaedanno.it con nota di Valeria Falcone).
……………
Tribunale di Milano, Sez. I civ., 22.02.2008, Giudice unico Claudio Marangoni, “LA PUBBLICAZIONE DI FOTO DI PERSONE AMMANETTATE” in: www.personaedanno.it/CMS/Data/articoli/011569.aspx?abstract=true