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Stampa

INTERCETTAZIONI.
LA CORTE di STRASBURGO
DICE NO AL CARCERE
PER I GIORNALISTI.
PDL DIVISO SULLA
PRIGIONE AI CRONISTI.
Le critiche del Csm.
MANIFESTAZIONE
A ROMA IL 24/2 CON FIEG,
FNSI, ORDINE E UNCI.
ALFANO: valutino le Camere.

Il relatore Giulia Bongiorno, dopo l'ok della Commissione Giustizia, riferirà in aula lunedì 23 febbraio. L'esame del provvedimento è programmato per il mese di marzo, con i tempi contingentati. Lla Commissione Cultura ha di fatto bocciato l'emendamento Bergamini sul carcere ai giornalisti, ma questo voto non è vincolante.

IN CODA gli emendamenti al "ddl Alfano"

Firenze, 18 febbraio 2009. «Il provvedimento governativo sul carcere per i giornalisti che pubblicano intercettazioni secretate è già stato condannato da una sentenza della Corte di Strasburgo». È quanto ricorda in una nota l'associazione internazionale per la libertà di stampa, Information Safety and Freedom (Isf). «La sentenza emessa ai danni della Francia dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo il 7 giugno del 2007 sul caso Dupuis - spiega Isf in una nota - ha già chiarito che la pubblicazione di intercettazioni e atti sottoposti a segreto non viola l'articolo 10 della Convenzione». «Due giornalisti francesi - ricorda Isf - erano stati condannati in Francia in primo e secondo grado per aver pubblicato alcune intercettazioni effettuate illegalmente dal presidente Francois Mitterand e sottoposte a segreto istruttorio. La Corte osserva che quel libro riguardava una questione di rilevante interesse politico per l'opinione pubblica e che si trattava di un affare di Stato e osservava che l'articolo 10 della Convenzione non lascia spazi a restrizioni della libertà di stampa nell'ambito di questioni politiche e di interesse generale».(ANSA).


La sentenza Depuis è pubblicata in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=923


………………


INTERCETTAZIONI: SLITTA PARERE PDL DIVISO SU CARCERE CRONISTI


Roma, 18 febbraio 2009. La norma del ddl intercettazioni, che prevede il carcere fino a tre anni per i giornalisti che pubblicano il contenuto di conversazioni controllate di cui era stata vietata la pubblicazione, spacca la maggioranza. E così in commissione Cultura della Camera si decide di far slittare il parere sul provvedimento. Aspra anche la protesta del centrosinistra che definisce l'intero testo del governo un vero e proprio «attacco alla libertà di stampa», come osserva il deputato del Pd Ricardo Franco Levi. «C'è molta preoccupazione - spiega il deputato del Pdl Fabio Granata - per la norma che prevede il carcere per la fuga di notizie. C'è un ampio dissenso nel Pdl e dovremmo aggiornarci in sede politica per sciogliere questo nodo». Il relatore del parere, il deputato della maggioranza Giorgio Lainati, cerca di smorzare le polemiche, ma non nasconde che alcune perplessità nel centrodestra effettivamente esistano. «Il parere al ddl Intercettazioni - assicura - verrà dato domani. E nel parere si esprimeranno le perplessità, su questa opzione così radicale, che sono state manifestate da autorevoli parlamentari dell'opposizione come Giuseppe Giulietti (Idv) e Ricki Levi e della maggioranza come Giancarlo Mazzuca». «Mazzuca - aggiunge Lainati - ha detto che c'è stato un eccesso assoluto nella diffusione di verbali che dovevano essere distrutti ed ha parlato proprio di 'una rincorsa continua alla violazione della privacy»'. «Ma altra cosa, ha proseguito Mazzuca, è il carcere per i giornalisti» sul quale, racconta ancora Lainati, «il collega si è espresso negativamente». Duro è anche il commento di Ricki Levi che racconta come, oltre a quella di Mazzuca, sulla norma anti-cronisti, ci sia anche la contrarietà di una altro componente della commissione Cultura del centrodestra: Emerenzio Barbieri. «Ci sono tre previsioni scandalose in questo provvedimento - sottolinea Levi - uno è il divieto di pubblicare il contenuto degli atti fino alla fine delle indagini preliminari; il secondo è il carcere per i cronisti; il terzo è l'ammenda automatica per gli editori che scardinerà di fatto uno dei cardini della libertà di stampo e cioè le diverse funzioni tra editore e direttore». «Con questo ddl, invece - avverte il parlamentare del Pd - l'editore, dovendo pagare praticamente in automatico l'ammenda, si sentirà autorizzato ad intervenire, come se fosse un direttore, per evitare pubblicazioni scomode e costose». Comunque, ironizza Levi, «c'è da dire che l'attuale governo non ha certo fatto della libertà d'informazione una delle sue priorità...». Scettica sulla prospettiva del carcere per i cronisti è anche Gabriella Carlucci: «Non so come sia uscita fuori questa norma - dichiara all'uscita dalla commissione - ne abbiamo discusso a lungo. E credo che ci potrebbe essere un ripensamento...». Dal Carroccio, invece un freddo «ci riserviamo» che al momento non sembra proprio un via libera alla norma.(ANSA).


 


INTERCETTAZIONI: VIA LIBERA A DDL DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA. COMMISSIONE CULTURA BOCCIA EMENDAMENTO SUL CARCERE AI GIORNALISTI.Il relatore Giulia Bongiorno riferirà in aula lunedì 23 febbraio. L'esame del provvedimento è programmato per il mese di marzo, con i tempi contingentati.


Roma, 19 febbraio 2009. Via libera della commissione Giustizia della Camera al Ddl sulle intercettazioni, con il voto favorevole della maggioranza e l'astensione dell'Udc. Il relatore Giulia Bongiorno riferirà in aula lunedì 23 febbraio. L'esame del provvedimento è programmato per il mese di marzo, con i tempi contingentati. La commissione Cultura di Montecitorio, intanto, ha espresso il proprio parere, che tuttavia non è vincolante, sul testo licenziato dalla commissione Giustizia, bocciando, di fatto, l'emendamento Bergamini sul carcere da uno a tre anni per i giornalisti che pubblicano intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione. La sanzione, secondo la commissione, appare «non rispettosa del principio di proporzione della pena». Per la commissione Cultura «appare necessario ridurre nel minimo la pena detentiva prevista per i reati commessi dai giornalisti, stabilendo altresì l'alternatività della medesima con la pena pecuniaria, allo scopo di consentire di valutare di volta in volta la gravità concreta del comportamento posto in essere». Deve essere il giudice, quindi, di volta in volta, a stabilire se la pena debba essere detentiva o pecuniaria. (Adnkronos)


 


INTERCETTAZIONI: MARTEDÌ 24 FEBBRAIO MANIFESTAZIONE FIEG CON FNSI, CNOG E UNCI


Roma, 18 febbraio 2009. La Giunta della Fnsi, riunita oggi a Roma, «in relazione anche alle inaccettabili e pesanti modifiche avvenute in Commissione Giustizia della Camera del ddl Alfano sulle intercettazioni che mettono la pietra tombale sulle notizie di cronaca giudiziaria, ha deciso -informna una nota dell'Fnsi- di dare mandato alla Segreteria di organizzare, per martedì 24 febbraio dalle ore 10,30 nella sede Fnsi (Corso Vittorio Emanuele II, 349, Roma), un'iniziativa, aperta alla società civile, forte e decisa assieme all'Ordine dei giornalisti, all'Unione cronisti italiani e con la partecipazione della Fieg». «Proprio ieri, infatti, la Federazione degli editori ha sottoscritto con il Sindacato dei giornalisti un comunicato congiunto di denuncia degli emendamenti introdotti che suona come un appello al Capo dello Stato, al Parlamento e al Paese perchè sia rivisto profondamente il testo del disegno di legge Alfano. La Giunta della Fnsi ricorda che gli ultimi emendamenti dell'altro ieri, bocciati senza appello anche dal Csm, con una dichiarazione del suo vicepresidente Nicola Mancino, reintroducono pesanti limitazioni e bavagli all'attività giornalistica fino a prevedere il carcere e pesanti ripercussioni economiche per gli editori che pubblicano notizie sulle indagini, nei fatti -conclude la Fnsi- impedendo ai lettori di venire a conoscenza di notizie di rilievo pubblico». (Adnkronos)


 


Intercettazioni, Csm: “Impossibili le indagini sulle violenze. Incostituzionali le norme sulle pubblicazioni, limitano la libertà di stampa”. Gli interventi di Articolo21 e del segretario confederale della Cgil


Roma,    18/02/09. Determinerà ''un grave pregiudizio'' per le indagini ''anche in settori particolarmente delicati e sensibili'' la nuova disciplina sulle intercettazioni. E di fatto porterà all'''impossibilita’’' di investigare ''proficuamente'' pure su reati ''gravissimi'', all'omicidio alla violenza sessuale, e di ''individuarne i responsabili''. Mentre le norme sulla pubblicazione di intercettazioni e atti di indagine contrastano con il principio costituzionale della libertà di stampa. Questa la critica di fondo che il Csm rivolge al ddl. Ecco punto per punto le osservazioni dei consiglieri: 


GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA: le intercettazioni saranno consentite solo se vi siano gravi indizi su un determinato soggetto. ''Le intercettazioni non si dovrebbero più effettuare - avverte il Csm - per scoprire gli autori di omicidi, violenze sessuali, rapine o altri reati gravissimi, per i quali il fatto sia immediatamente noto, mentre assolutamente ignoto ne sia l'autore. Il ritrovamento di un cadavere e l'evidenza che si tratta di una persona uccisa non sarebbero più sufficienti per autorizzare le intercettazioni, essendo necessario anche aver già individuato il possibile autore''.


 


INTERCETTAZIONI AMBIENTALI: sono possibili solo se vi sia fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si stia svolgendo l'attività criminosa. ''Si tratta di una stretta che


elimina con un tratto la quasi totalità delle intercettazioni ambientali''.


 


TABULATI TELEFONICI: si estende ai tabulati la disciplina sulle intercettazioni. Secondo il Csm le nuove ''limitazioni non incidono solo sulla possibilità dello Stato di esercitare la propria pretesa punitiva, ma anche sulla possibilità del cittadino imputato di esercitare il proprio diritto di difesa''.


 


RIPRESE VISIVE: anche le riprese di immagini acquisite in luoghi non privati o pubblici (il portone di un condominio)vengono sottoposte al regime delle intercettazioni. Con effetti


paradossali secondo il Csm: ''sebbene la polizia giudiziaria possa appostarsi per strada ad osservare un portone per verificare chi vi si rechi, non potrebbe predisporre un apparato di ripresa se non quando si proceda per i delitti di cui al 'catalogo' e sempre che sussistano i gravi indizi''.


 


DURATA: la massima è di 30 giorni prorogabili di altri 30.''La fissazione di termini così limitati non corrisponde alla realtà e pone gli uffici di procura e le forze di polizia nella evidente difficoltà di svolgere seriamente il loro lavoro''.


 


AUTORIZZAZIONE: il potere di autorizzare le intercettazioni sarà concentrato nei tribunali distrettuali e a decidere sarà un collegio.In quelli di minori dimensioni questa nuova


disciplina determinerà ''il pericoloso approssimarsi di quel limite di saturazione oltre il quale si verifica la materiale impossibilità di celebrare i processi''. Negli altri il ''sicuro maggiore aggravio dei carichi di lavoro'', ''rallenterà ulteriormente i tempi'' dei processi.


 


PROCEDIMENTI CONTRO IGNOTI: per qualsiasi procedimento di questo tipo (ad esempio un omicidio) si potrà procedere alle intercettazioni solo su richiesta della persona offesa.Ciò ''in molti casi'' si tradurrà ''nell'impossibilità di svolgere proficuamente le indagini per numerosi reati, anche gravi, in cui siano inizialmente ignoti gli autori del fatto''.


 


CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TERRORISMO: anche a questi reati si applica la regola sulle intercettazioni ambientali. Eppure ''l'esperienza investigativa degli ultimi anni -segnala il Csm- ha dimostrato che una tale limitazione avrebbe rappresentato un grave ostacolo alle indagini relative ai più gravi fatti di mafia o di terrorismo''.


 


PUBBLICAZIONE: il divieto di pubblicazione degli atti di un procedimento viene esteso alla conclusione delle indagini preliminari anche quando sia venuto meno il segreto istruttorio.Secondo il Csm ''c'e un'evidente compressione dei valori riconducibili all'articolo 21 della Costituzione''.


 


SOSTITUZIONE DEL PM: è prevista quando il pm è indagato per rivelazione di segreti su un procedimento di cui si sta occupando. Così ''attraverso denunce pretestuose si consente


alle parti private di incidere sulla designazione del pm incaricato delle indagini''. (ANSA)


 


CSM VARA PARERE, NO DA LAICI PDL


Con il solo voto contrario dei laici del Pdl e due astensioni, il plenum del Csm ha approvato il parere della Sesta commissione, che è una sostanziale bocciatura del ddl sulle intercettazioni.I due astenuti sono il laico dell'Udc Ugo Bergamo e il togato di Magistratura indipendente Giulio Romano; mentre tra i favorevoli ci sono, oltre a tutti gli altri componenti togati e ai laici del centrosinistra, anche il vicepresidente del Csm, Nicola Mancino, il primo presidente, Carbone e il procuratore generale della Cassazione, Esposito.


Il parere è ''antigovernativo e corporativo'' e il Csm ''si atteggia a Terza Camera'', hanno sostenuto Gianfranco Anedda (An) e Michele Saponara (Fi). Il Consiglio superiore, hanno accusato, ''vuole coprire l'incapacità dei Pm, consentire abusi nelle intercettazioni e attuare un regime in cui un cittadino qualunque possa essere intercettato alla cieca’’; un regime


rispetto al quale ''l'Inquisizione era più garantista’’.


''Tanti abusi che riguardano le intercettazioni io non li ho visti'' ha replicato dal fronte dei togati Dino Petralia (Movimento per la giustizia), per il quale la verità è che si vogliono ''amputare le braccia a uno strumento che si è rivelato vincente'' e che la nuova disciplina, oltre a mettere ''in seria crisi l'attività inquirente, produrrà un forte vulnus alla cattura dei latitanti''. ''Sarà certamente più difficile accertare reati molto gravi e questo nel nostro Paese proprio non possiamo permettercelo'' ha sostenuto a sua volta Antonio Patrono (Magistratura indipendente).


Il pericolo, per il laico del Pd Vincenzo Siniscalchi, è che ''si cancelli l'istituto intero delle intercettazioni'', sacrificando ''uno strumento indispensabile'', come ha rilevato Elisabetta Cesqui (Magistratura democratica), che ha parlato di norme animate da ''diffidenza nei confronti di giudici e pubblici ministeri''.


In tanti hanno respinto l'accusa che il Csm sia una Terza Camera, difendendo la possibilità che il Csm ha di dare suoi pareri su provvedimenti legislativi, anche d'ufficio. A cominciare dallo stesso Mancino, che ha ribadito come sia ''sbagliato ritenere che andiamo oltre le competenze che ci sono assegnate dalla legge''. (ANSA)


 


MANCINO CONTRO DDL, A RISCHIO INDAGINI


PLENUM APPROVA PARERE CHE BOCCIA PROVVEDIMENTO, NO DA LAICI PDL


Il ddl della sulle intercettazioni ''distrugge'' questo strumento investigativo e ''mette in serio pericolo le indagini''. Il vice presidente del Csm Nicola Mancino rompe il silenzio che si era imposto e esprime la sua contrarietà al provvedimento voluto dal governo e dalla maggioranza.Lo fa poco prima di approvare - insieme con tutti i consiglieri togati (ad eccezione di Giulio Romano che si astiene con il laico dell'Udc Ugo Bergamo),i laici del centro-sinistra e i vertici della Cassazione - il parere che boccia il ddl e che tante polemiche ha suscitato nel mondo politico. Votano contro solo i due laici del Pdl che accusano il Consiglio di essere animato da spirito ''antigovernativo e corporativo'' e di comportarsi come una ''terza Camera''.


Mancino punta l'indice soprattutto contro la norma che rappresenta il cuore delle riforma: quella che autorizza le intercettazioni solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza. ''Tutto questo distrugge la stessa possibilità delle intercettazioni - dice senza giri di parole - La limita fortemente. E mette in serio pericolo le indagini''. Ma non è l'unica norma nel mirino del vice presidente, che non è affatto convinto della compatibilità con la Costituzione, e in particolare con la libertà di stampa, di un'altra disposizione :quella che introduce la sanzione penale per il giornalista che pubblica atti coperti dal segreto investigativo. Una misura ''eccessiva’’ proprio ''ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione'' e che fa pagare così severamente solo il cronista, non anche il pubblico ufficiale che gli ha passato le carte: ''il venir meno del segreto è opera unilaterale del giornalista o c'è qualcuno che ha concorso con lui nella consumazione del reato?'', chiede con un interrogativo retorico il numero due di Palazzo dei Marescialli, che comunque distingue il caso in cui gli atti pubblicati sono estranei alle indagini, perchè ''la privacy va rispettata''. E c'è anche un richiamo per il ministro della Giustizia che con la maggioranza vuole introdurre un giudice collegiale per autorizzare le intercettazioni: potrebbe essere l'occasione per rendere il gip collegiale, ''ma ci vuole una copertura finanziaria tale da mettere la giustizia in grado di funzionare''.


Le critiche di Mancino riecheggiano in parte quelle contenute nel parere, il quale avverte che il ddl determinerà ''un grave pregiudizio'' per le indagini ''anche in settori particolarmente delicati e sensibili'' e di fatto porterà all'''impossibilita'' di investigare ''proficuamente'' pure su reati ''gravissimi'', dall'omicidio alla violenza sessuale, e di ''individuarne i responsabili''. Un documento al quale i laici del Pdl non fanno sconti: il Csm ''vuole coprire l'incapacità dei Pm, consentire abusi nelle intercettazioni e attuare un regime in cui un cittadino qualunque possa essere intercettato alla cieca''; un regime rispetto al quale ''l'Inquisizione era più garantista''. (ANSA)


 


GIULIETTI, FNSI-FIEG DIMOSTRANO GRAVITÀ DDL


''La Fieg e la Fnsi sono contrapposte da oltre tre anni per il mancato rinnovo del contratto dei giornalisti. Di fronte alla prossima legge sulle intercettazioni hanno trovato una posizione comune definendola una pietra tombale per la cronaca giudiziaria. Basterebbe solo questo per far comprendere l'inaudita gravità di un provvedimento che si pone l'obiettivo di devastare il libero esercizio del diritto di cronaca''. È il commento di Giuseppe Giulietti, portavoce di Articolo 21.


''Ci auguriamo che le autorità istituzionali e di garanzia vogliano compiere ogni sforzo - conclude Giulietti - per bloccare quello che si configura come un vero e proprio assalto all'articolo 21 della Costituzione''. (ANSA)


 


FAMMONI, NO A BAVAGLIO A INFORMAZIONE


''Prosegue il tentativo di imbavagliare l'informazione''. Così il segretario confederale della Cgil, Fulvio Fammoni, commenta il disegno di legge del governo sulle intercettazioni. ''Si è provato già molte volte - prosegue - a far passare 'norme bavaglio' per l'informazione.


Finora il tentativo non è riuscito ma prosegue con gli emendamenti approvati in commissione Giustizia alla Camera sul ddl intercettazioni''.


Per il sindacalista della Cgil, ''nonostante il controllo di gran parte dei mezzi di informazione, l'omologazione delle notizie, il condizionamento fatto a tanti giovani cronisti col precariato, il tentativo di censura alla libertà di informazione non si ferma. In questo caso, infatti, non si tratta di evitare abusi o distorsioni, di tutelare il diritto alla privacy, di ricercare un equilibrio fra diritti come sarebbe giusto; ma con gli emendamenti approvati si dilatano i tempi e si vieta il diritto dei cittadini ad essere informati per tutta la durata delle indagini''.


Inoltre, rileva Fammoni, ''per essere più sicuri che il silenzio sia totale, il rimedio è sempre quello: pesantissime sanzioni per chi fa informazione, compreso il carcere. È un provvedimento che va cambiato, per questo la mobilitazione e l'iniziativa è necessaria ma non basta. La deriva del pluralismo e della libertà di informazione deve essere contrastata con un progetto nuovo e all'altezza alla cui realizzazione sono chiamate tutte le forze interessate. Questa sfida - conclude - non la si combatte solo in difesa ma chiamando a raccolta gli stati generali dell'informazione''. (ANSA)


..................


INTERCETTAZIONI. ALFANO: SUL CARCERE  AI CRONISTI  VALUTINO LE CAMERE.


Roma, 19 febbraio 2009 Sul carcere ai giornalisti che pubblicheranno intercettazioni che devono essere distrutte “ci affidiamo alla libera valutazione del Parlamento”. Lo ha detto il guardasigilli Angelino Alfano, intervistato da Giuliano Ferrara nella trasmissione di Radio24 ‘Parliamo con l’elefante’. “Avevamo proposto un emendamento che aveva eliminato la previsione del carcere per i giornalisti - ha ricordato Alfano - avevamo puntato piu’ sulle sanzioni pecuniarie agli editori, e non ci sono stati riconoscimenti nei nostri confronti. L’emendamento che introduce il carcere e’ di proposta parlamentare, è stato approvato in commissione, non senza contrasti, con voci contrarie anche da esponenti del Pdl”. Il ministro ha voluto sottolineare che l’emendamento sul carcere ai cronisti non contiene “un generico riferimento, ma si riferisce alla possibilità di punire chiunque contribuisca a pubblicare intercettazioni che il giudice ha detto che devono essere distrutte. Pubblicarle, dunque, sarebbe un’azione platealmente illegale. Si fa un gran parlare della Costituzione e non si cita mai l’articolo 15, che tutela la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni”. Alfano ha poi osservato che nel nostro codice di procedura penale attualmente in vigore si legge che “le intercettazioni sono ammesse quando risultino assolutamente indispensabili alla prosecuzione delle indagini”. E sollecitato da Giuliano Ferrara, che ricordava come per la cattura dei romeni ritenuti responsabili dello stupro avvenuto la scorsa settimana al parco della Caffarella a Roma non siano state utilizzate, nel corso dell’indagine, intercettazioni, il guardasigilli ha sottolineato la bonta’ dei “metodi tradizionali con cui le forze dell’ordine fanno il loro lavoro, non sempre attraverso lo spioncino, la cuffia nelle orecchie, di fronte a due romeni furbi che non accendono mai il telefonino”. (AGI)


PD:  ALFANO MENTE. MINISTERO HA DATO OK AD EMENDAMENTO della BERGAMINI. IMMOTIVATA FRETTA, DDL TORNI IN COMMISSIONE.


Roma, 19 febbraio 2009.  «Sul carcere ai giornalisti Alfano mente e cerca di nascondersi dietro un dito: l'emendamento Bergamini è stato approvato con il parere favorevole del Governo e dubito che il ministro non ne fosse a conoscenza». Lo sostiene la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, commentando quanto dichiarato oggi dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano. «Ben vengano modifiche parlamentari per correggere un testo che imbavaglia la stampa e compromette molte indagini. Mi chiedo però perchè tanta fretta di calendarizzare il ddl in Aula per la prossima settimana. Le tante critiche che si sono sollevate in questi giorni da parte degli operatori della giustizia e del mondo dell'informazione e i numerosi distinguo nella maggioranza dovrebbero far riflettere il Governo sulla necessità di approfondire ulteriormente in commissione Giustizia questo ddl che per noi è un cavallo di Troia per indebolire il potere investigativo, imbavagliare la stampa e compromettere la sicurezza dei cittadini. La verità è che si vuole calendarizzare il provvedimento per la prossima settimana solo per poterne contingentare il dibattito parlamentare. Una furbata regolamentare - conclude - per impedire al Parlamento di esprimersi a fondo su questo pessimo provvedimento 'ammazza indaginì ». (Adnkronos)



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INTERCETTAZIONI.


Gli emendamenti


al disegno di legge


del ministro Alfano.


Sono stati approvati in


commissione


Giustizia alla Camera


 


Roma, 17 gennaio 2009. È in programma per il 23 febbraio l'esordio in Aula alla Camera del disegno di legge 1415 sulle intercettazioni. La Commissione Giustizia ha infatti concluso il 16 febbraio l'esame di articoli ed emendamenti ti e dovrà ora predisporre il testo da presentare all'Assemblea. Tra le novità del disegno di legge l'introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali "sia stata ordinata la distruzione" per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e "irrilevanti". Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati "relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati", fatto salvo il caso in cui l'immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca.


 


Emendamenti approvati al ddl 1415 - Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche -


 


Art. 2.


Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:


«1-bis. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente: 6-ter: È vietata la pubblicazione e la diffusione dei nominativi e dell'immagine dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».


2. 700. Sisto, Torrisi, Costa, Cassinelli, Paniz, Papa, Vitali, Lo Presti, Lehner, Scelli.


Al comma 2, capoverso, aggiungere il seguente periodo:


«È altresì vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».


2. 39. Lo Presti.


 


Art. 4.


Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: pubblico ministero, inserire le seguenti: con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati.


4. 611. Vietti, Rao, Romano.


Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: decreto motivato contestuale con le seguenti: decreto, motivato contestualmente.


0. 4. 600. 10.Vietti, Rao, Romano.


 


d) al comma 2, le parole «decreto motivato contestuale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «decreto, motivato contestualmente».


0. 4. 600. 12. Vietti, Rao, Romano.


 


Al comma 3-bis sostituire le parole: i presupposti indicati dal comma 1 con le seguenti: gli stessi presupposti.


0. 4. 600. 200.Il Governo.


Al comma 1, lettera f), capoverso «3-bis»aggiungere il seguente periodo: L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.


0.4.600.500 Contento, Angela Napoli, Lo Presti, D'ippolito Vitale, Nicola Molteni, Lussana, Sisto, Torrisi, Costa.


Sostituirlo con il seguente:


 


Art. 4. (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente:


«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiate. L'autorizzazione d data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;


b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:


«1-bis. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;


c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti commi:


«1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.


1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso».


d) al comma 2, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;


e) il comma 3 è sostituito dal seguente:


«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero da immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;


f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:


«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo, 51, comma 3-bis e comma 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2.


3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui noci procede personalmente»;


g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;


h) il comma 5 è sostituito dal seguente:


«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».


4. 600.Il Governo.


 


Art. 5.


Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: pubblico ministero aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a cinque giorni.


 


5. 26. Contento, Angela Napoli.


 


Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 5, dopo le parole: il tribunale autorizza inserire la seguente: motivatamente.


 


5. 20. Vietti, Rao, Romano.


 


Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, dopo le parole: ovvero di prendere, aggiungere le seguenti: visione delle videoregistrazioni o.


 


5. 7. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.


 


Al comma 1, lettera e), capoverso, dopo il comma 7 inserire il seguente:


 


7-bis. È vietata in ogni caso la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il Tribunale in ogni caso dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.


 


5. 37. Lo Presti.


 


Art. 9.


Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: Art. 9-bis. - (Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».


9. 01. Brigandì.


 


Art. 10.


Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: «Art. 10-bis.». (Introduzione dell'articolo 329-bis in relazione all'obbligo del segreto per le intercettazioni). «Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:


 


"Art. 329-bis. Obbligo del segreto per le intercettazioni. 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.


2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari"».


10. 02. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.


Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: «Art. 10-bis». Introduzione dell'articolo 329-bis (Obbligo del segreto per le intercettazioni). «Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è introdotto il seguente:


«Art. 329-bis. Obbligo del segreto per le intercettazioni. 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.


2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari"».


10. 010. Contento.


 


Art. 12.


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 2 è abrogato;


b) al comma 3 le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1».


12. 600. Il Governo.


Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente: «Art. 12-bis. All'articolo 103 del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: «il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati;


b) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis- - Ferma l'eventuale responsabilità penale costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzo delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5.


 


12. 011. Contento, Consolo.


 


 


 


Art. 13.


Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma, è inserito il seguente: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pubblicazione di intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.


13. 700.Bergamini.


Al comma 1, lettera a), al capoverso «Art. 379-bis», primo comma, dopo le parole: inerenti ad atti aggiungere le seguenti: e a documentazione.


13. 9. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.


Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 379-bis, al terzo comma, sono inserite le seguenti parole: Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale


13. 300 (ex. 13.01) Brigandì.


Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:


d-bis). All'articolo 684 del codice penale è aggiunto il seguente comma: «La stessa pena di cui al primo comma si applica alla violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale».


13. 100 Sisto, Torrisi, Costa, Cassinelli, Paniz, Papa, Vitali, Lo Presti, Lehner, Scelli, Contento, Consolo, Angela Napoli, Siliquini, Brigandì.


Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: e-bis) dopo l'articolo 685-bis è inserito il seguente: Art. 685-ter (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). I soggetti di cui agli articoli 267, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da 500 a 1.032 euro.


13. 10 (nuova formulazione) Costa, Sisto, Torrisi, Cassinelli, Siliquini.


Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750, con le seguenti: fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1000 a euro 5000.


13. 600. Il Governo.


Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1032, con le seguenti: fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2000 a euro 10000.


13. 601. Il Governo.


 


Art. 14.


Al comma 1, sostituire la parola: cento, con la seguente: duecentocinquanta.


14. 600. Il Governo.


 


 


Art. 15.


Dopo l'articolo 15 inserire il seguente: Articolo 15-bis. - 1. Dopo l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: Articolo 90-bis - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti.


15. 03. Costa, Contento, Cassinelli, Siliquini.


 


Art. 16.


Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente: Articolo 16-bis. - Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di Appello. Il procuratore generale della Corte di Appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.


 


16. 02. Vietti, Rao, Romano.


 


Art. 18.


Al comma 2 sopprimere le parole: entrano in vigore il 1° gennaio 2009.


18. 200. Il relatore.


…………………………………………………


 


Testo del Ddl Camera 1415 prima degli emendamenti approvati - Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche


 


Art. 1. (Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:


«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».


2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti»;


b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito a un procedimento pendente presso il loro ufficio».


 


Art. 2. (Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».


2. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente:


 


«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».


 


3. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:


 


«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».


 


Art. 3. (Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).


1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:


«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:


 


a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;


 


b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);


 


c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;


 


d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.


 


2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.


3. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni».


 


Art. 4. (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente:


«1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento»;


 


b) al comma 2, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;


 


c) il comma 3 è sostituito dal seguente:


 


«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi»;


 


d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:


 


«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2»;


 


e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;


f) il comma 5 è sostituito dal seguente:


«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».


 


Art. 5. (Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:


a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:


«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.


2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.


3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;


b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:


«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;


 


c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:


 


«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.


5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.


6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;


 


d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:


 


«6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.


6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;


 


e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:


 


«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.


8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».


 


Art. 6. (Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 1 è sostituito dal seguente:


«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;


b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;


c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».


 


Art. 7. (Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:


«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».


 


Art. 8. Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis».


2. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:


«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».


 


Art. 9. (Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:


«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».


 


Art. 10. (Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».


2. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:


«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».


 


Art. 11. (Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).


1. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: "e), e-bis),».


 


Art. 12. (Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).


1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 1 è abrogato;


b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;


c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:


«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti».


2. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;


b) il comma 2 è sostituito dal seguente:


 


«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;


 


c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:


 


«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.


2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.


2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;


d) il comma 3-bis è abrogato.


 


Art. 13. (Modifiche al codice penale).


1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:


a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:


«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.


Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.


Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno»;


 


b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;


 


c) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:


 


«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;


 


d) all'articolo 684, le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750»;


 


e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:


 


«Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032».


 


Art. 14. (Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).


1. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:


«Art. 25-novies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote».


 


Art. 15. (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).


1. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:


«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;


b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;


c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:


«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;


 


d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;


 


e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:


 


«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».


 


Art. 16.  (Abrogazione).


1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.


 


Art. 17. (Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).


1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


 


a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:


 


«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;


 


b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:


 


«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.


5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.


5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;


 


c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».


 


Art. 18. (Disciplina transitoria).


1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.


2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, entrano in vigore il 1o gennaio 2009 e si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.


(fonte: www.cittadinolex.it)



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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3308


INTERCETTAZIONI.


GIRO DI VITE PER TOGHE


E GIORNALI. "Ascolto"


possibile SOLO in presenza


di gravi indizi di colpevolezza


e con l'ok di un "Gip collegiale".


ANCHE il CARCERE (da 1 a


3 anni) per i CRONISTI che


pubblicano intercettazioni


destinate alla distruzione.


Ddl in aula il 23 febbraio.


 


DIVIETO PUBBLICAZIONE (Per i media le indagini diventeranno 'top secret'. Non si potranno più pubblicare gli atti dell'indagine preliminare, neanche l'iscrizione nel registro degli indagati di qualcuno, o quanto acquisito al fascicolo del Pm o del difensore, fino al termine dell'udienza preliminare. Anche se gli atti non saranno più coperti da segreto). REATI INTERCETTABILI (Sul punto la legge attuale cambia poco. Potranno essere intercettati tutti i reati con pene superiori ai 5 anni, compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione; ingiuria; minaccia; usura; molestia; traffico-commercio di stupefacenti e armi; insider trading; aggiotaggio; contrabbando; diffusione materiale pornografico anche relativo a minori). LIMITI DI TEMPO (Non si potrà intercettare per più di 60 giorni: 30 più 15 più 15. Per reati di criminalità organizzata, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono si può arrivare a 40 giorni prorogabili di altri 20). VIA IL MAGISTRATO CHE PARLA TROPPO. NO alla PUBBLICAZIONI di NOMI O IMMAGINI del PM. FINO A 370MILA EURO la MULTA PER gli EDITORI. STOP A UN GIORNO IN PRETURA.


 


La reazione ("Indignazione e sconcerto")


dell'Ordine dei giornalisti e le polemiche.


Unione cronisti: no ad anonimato sui magistrati.


Fieg-Fnsi,: il ddl è la pietra tombale della cronaca giudiziaria.


Plenum Csm: misura eccessiva la sanzione penale ai giornalisti.


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