Il diritto di manifestare il proprio pensiero – che comprende il diritto di cronaca, informazione, espressione, critica e stampa – è un diritto inviolabile secondo la nostra Costituzione e le sentenze della Corte costituzionale. Non esiste, però, la libertà di scrivere quello che si vuole. Questa libertà ha due limiti fondamentali: il rispetto della dignità della persona e il rispetto della verità sostanziale dei fatti. Non possiamo diffamare una persona, non possiamo riferire il nome di una persona violentata o il nome di un bambino coinvolto in una storia negativa tale da limitare il suo sviluppo psichico. Dobbiamo tacere il nome di chi è affetto di Aids e non possiamo pubblicare la foto di un cittadino in manette o una immagine impressionante o raccapricciante. La deontologia dei giornalisti è precisa e ricca, sostenuta anche da una giurisprudenza costante e consolidata.
Siamo figli della cultura francese, che nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789 ha fissato il principio della libertà di stampare le proprie idee, ma, ha aggiunto, “una legge ne punirà gli abusi”. L’Italia liberale-monarchica con lo Statuto del Regno e l’Editto Albertino sulla stampa ha assorbito questo assunto. Anche i padri costituenti repubblicani hanno prima scritto l’articolo 21 della Costituzione sul diritto “fondamentale” di manifestare il pensiero e poi hanno varato la legge sulla stampa 47/1948, che punisce gli abusi della libertà di parola.
Nel sistema francese e italiano è la legge che garantisce i diritti dell’uomo tra i quali campeggia il diritto di parola e di stampa. L’articolo 21 ha un secondo comma che afferma solennemente che la stampa non è soggetta a censure o ad autorizzazioni. Il potere politico, però, ha cercato costantemente di “bloccare” i giornalisti. Negli ultimi anni da destra e sinistra, con i progetti Castelli e Mastella, si è perseguito lo stesso obiettivo, che oggi il ddl Alfano porta alle estreme conseguenze inventando nuove accuse a carico dei giornalisti.
Il problema è politico: una riforma può “imbavagliare” la cronaca? Non è in ballo la sua legittimità costituzionale soprattutto quando si sia in presenza di un rilevante interesse pubblico alla notizia e quando gli interlocutori delle telefonate legittimamente intercettate e poi pubblicate svolgano funzioni pubbliche o rivestano ruoli pubblici? Nel nostro sistema l’uomo pubblico ha meno tutele dell’uomo della strada. La pensa così anche la Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Il gossip, però, non rientra nel perimetro del diritto di cronaca. Gli esterni al procedimento penale, incappati nelle intercettazioni, devono essere tutelati in maniera efficace. Su questo versante i giornalisti, come certificano alcune delibere disciplinari, hanno commesso diversi peccati non veniali soprattutto con l’inchiesta denominata “Vallettopoli” e non solo.
I 18 articoli del disegno di legge “Alfano” (varato dal IV Governo Berlusconi il 13 giugno 2008) sulle “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice, degli atti di indagine, e integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, una volta diventati legge, decreteranno la fine della cronaca giudiziaria e l’accantonamento del diritto dei cittadini a conoscere ciò che accade nei Palazzi del potere. Soprattutto dopo gli emendamenti votati il 16 febbraio dalla Commissione Giustizia della Camera, mentre il “siluro” della Commissione Cultura ha solo valore simbolico e non vincolante. Tra le “novità” figurano l'introduzione di un nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali "sia stata ordinata la distruzione" per il quale si prevede il carcere da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini. Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in divieto degli obblighi di legge potranno essere condannati a pagare una sanzione pecuniaria fino a 370mila euro, ma avranno conquistato, sul rovescio, il diritto di “controllare” ciò che scrivono i giornaalisti. Viene infine previsto il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati "relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati", fatto salvo il caso in cui l'immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca.
Questo quadro di “regole e regolette” completa l’originario testo del ddl. Possiamo dire che la cronaca giudiziaria verrà imbrigliata in una ragnatela di vincoli tali da formare un percorso di guerra difficilmente superabile. Con queste clausole in vigore, i quotidiani non avrebbero potuto pubblicare le conversazioni telefoniche (intercettate dalla polizia giudiziaria) tra il Governatore di Bankitalia Fazio e il banchiere Fiorani, quelle di Fassino con Consorte o quelle di Berlusconi con Saccà. Sarebbe problematico, ad esempio, dare notizie sugli arresti, ovvero sull’esecuzione di una ordinanza applicativa di una misura coercitiva. I giornalisti potranno scrivere che un indagato è stato arrestato, ma non potranno dire perché è finito in cella.
I cronisti e i direttori rischiano non solo il carcere “fino a 3 anni”, ma anche la sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi non solo per la pubblicazione di intercettazioni, ma anche se “mediante modalità o attività illecita, prendono - dice il nuovo articolo 617/septies del Cp - diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto”. L’articolo 15/b del ddl modifica il quarto comma dell’articolo 8 della legge 47/1948, imponendo la pubblicazione della rettifica "senza commento".
L’articolo 2 del ddl infine chiude il discorso repressivo con la modifica del comma 2 dell’articolo 115 del Cpp. La Procura che indaga il cronista per le violazioni dei divieti dovrà avvertire l'Ordine dei giornalisti affinché valuti se sospenderlo fino a tre mesi dalla professione.
La Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 7 giugno 2007 (ricorso n. 1914/02- affaire Dupuis et autres c. France), ha riconosciuto prevalenti il diritto della stampa di informare su indagini in corso e l'esigenza del pubblico di essere informato sui procedimenti giudiziari. Conseguentemente ha sanzionato la Francia per violazione del diritto di espressione. Due giornalisti erano stati condannati a seguito della pubblicazione di un libro sul sistema di intercettazioni illegali attuato durante la Presidenza Mitterand. Nel libro figuravano stralci di interrogatori e brogliacci sulle intercettazioni. Sulle esigenze del segreto istruttorio prevale in sostanza il diritto di informare, soprattutto quando si tratta di fatti eclatanti e notori. Conta che i giornalisti agiscano nel rispetto delle regole deontologiche della professione, fornendo notizie ancorate al principio della verità sostanziale. Le sentenze della Corte di Strasburgo sono vincolati per gli Stati membri della Ue e,quindi, anche per l’Italia. Il ddl “Alfano” è in netto contrasto in molti punti con la sentenza Dupuis. I giornalisti italiani, eventualmente condannati in base al ddl “Alfano”, potranno trovare a Strasburgo un giudice comprensivo delle loro ragioni. Si prefigura una lunga battaglia europea.
° docente universitario a contratto di Diritto dell’informazione.
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3356
INTERCETTAZIONI.
LA CORTE STRASBURGO
DICE NO AL CARCERE
PER I GIORNALISTI.
PDL DIVISO SULLA
PRIGIONE AI CRONISTI.
Le critiche del Csm.
MANIFESTAZIONE
A ROMA IL 24/2 CON FIEG,
FNSI, ORDINE E UNCI.
ALFANO: valutino le Camere.
Il relatore Giulia Bongiorno, dopo l'ok della Commissione Giustizia, riferirà in aula lunedì 23 febbraio. L'esame del provvedimento è programmato per il mese di marzo, con i tempi contingentati. Lla Commissione Cultura ha di fatto bocciato l'emendamento Bergamini sul carcere ai giornalisti, ma questo voto non è vincolante.
IN CODA gli emendamenti al "ddl Alfano"
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