Roma, 27 marzo 2009. E alla fine, dopo un attesa di oltre 4 anni, una trattativa a oltranza di due giorni, e una giornata quella del 25 trascorsa sul filo della rottura, il nuovo contratto c’è. E’ il Cnlg 2009-2013. E’ stato siglato alle 3 dai capidelegazione, Franco Siddi per la Fnsi e Alberto Donati per la Fieg. Nelle due delegazioni sono emerse frizioni e posizioni contrastanti. Un’ala degli editori puntava alla rottura perché non vuole pagare cassintegrazione e prepensionamenti, ritenendo più conveniente buttare il settore nel caos e avere così mano libera nell’applicazioni delle norme appena citate. Tra i giornalisti, la sinistra diessina (forte soprattutto nelle Assostampa di Bologna e Firenze) non voleva l’accordo perché lo riteneva oneroso (per il taglio degli scatti) e teme di spaccarsi al suo interno. L’ala massimalista dei giornalisti alleata dell’ala massimalista degli editori ha assediato Siddi e ha cercato di far saltare il tavolo. Impresa vana. Proprio ieri si è appreso che il calo della pubblicità, in questo primo trimestre del 2009, è del 30 per cento, ma la percentuale in alcuni casi sfiora anche il 50/60 per cento. Dal prossimo 1 aprile chiude “24 minuti”, il quotidiano gratuito del “Sole 24 Ore” diffuso nel pomeriggio a Roma e Milano; la decisione è stata presa in relazione all’andamento negativo del mercato pubblicitario italiano manifestatosi nel 2008 e acuitosi notevolmente nei primi mesi del 2009. Il sindacato si è trovato, quindi, in una oggettiva difficoltà, perché il taglio degli scatti non basta a salvare le aziende. Bisogna ora passare da una organizzazione redazionale ricca negli organici a una organizzazione redazionale meno ampia: questo passaggio sarà accompagnato da un nugolo di prepensionamenti e di cassaintegrazione speciale (gli esuberi potrebbero essere addirittura 1500, mentre solo 515 giornalisti quest’anno maturano i requisiti per essere prepensionati).
Il giudizio dei giornalisti adesso è pressoché unanime: “Questo è un contratto di difesa”. I giornalisti raccontano ogni giorno la crisi economica a livello internazionale e nazionale: anche la stampa è nel contesto di questo evento drammatico. Tutti sanno bene quale sia lo stato di salute del settore editoriale e di alcune singole aziende o di alcuni singoli gruppi. L’obiettivo era quello di raggiungere un accordo onorevole, un pareggio. Nessuno deve cantare vittoria. C’è una dare e un avere nella trattativa, che riguarda entrambe le parti. Il realismo delle parti ha scandito le soluzioni di questo contratto, che per la parte normativa avrà durata quadriennale e biennale per la parte economica (ciò significa che la parte economica sarà ricontrattata nel 2011). Il Segretario generale della Fnsi, nell'illustrare l'ipotesi di accordo sul rinnovo contrattuale ha sottolineato come l'ipotesi contenga elementi di positività specie per i più giovani e per i precari e garantisca a tutti i giornalisti un vero contratto di lavoro. "Il rischio di restare senza contratto per tre anni almeno – ha detto Franco Siddi - era una certezza. Non era possibile rompere il tavolo e tenerci il vecchio contratto. Quel contratto non c'è più e quella ipotesi non era percorribile".
La storia si ripete a distanza di 35 anni: le tecnologie - con la crisi economica e con le direttive comunitarie in tema di lavoro - dettano i tempi e i modi dei cambiamenti radicali nella vita delle redazioni dei media. Negli anni 70, i poligrafici pretendevano di battere i testi delle agenzie e degli articoli già immessi nel sistema editoriale. Era una battaglia di retroguardia. La vecchia tipografia gutenberghiana era morta e sepolta. Terminali e computer erano mezzi innovativi e rivoluzionari rispetto al passato (composizione a mano e linotype). Oggi l’evoluzione tecnologica impone cambiamenti altrettanto radicali: il prezzo questa volta cadrà sulle spalle dei giornalisti, che diventeranno multimediali, cioè capaci di lavorare sulle diverse piattaforme (carta stampata, tv, radio, web). L’altro attore, che ha dettato i tempi e le modalità del rinnovo, è l’Unione europea con le sue direttive recepite nel nostro ordinamento (con le leggi Treu e Biagi, protocollo Ciampi del 1993, lavoro a tempo determinato, etc). I giornalisti faranno bene a riflettere su tre dichiarazioni di segno opposto: a) Franco Siddi, segretario generale della Fnsi: «Non è il massimo che avremmo voluto, ma il massimo risultato possibile»; b) Andrea Camporese, presidente dell’Inpgi: "L'ipotesi di accordo sul nuovo contratto di lavoro consente la salvaguardia del sistema di protezione della categoria in un momento di grande crisi di settore"; c) Guglielmo Epifani, segretario generale della Cgil: “C'era il rischio di non avere più il contratto”. I giornalisti devono anche capire che, con questo contratto, è stato avviato un percorso economico virtuoso, che vede ogni due anni un aumento di stipendio. Il Cnlg vale quattro anni per la parte normativa e due anni per la parte economica. Significa che nel 2011 verrà contrattato il nuovo aumento e che nel 2013 verrà avviato il rinnovo del contratto appena siglato. Il protocollo Ciampi del 1993 docet.
PARTE NORMATIVA. Sono stati conservati nella loro interezza sia l'art. 34 sulla rappresentanza sindacale e sui poteri del Comitato di redazione (articolo che gli editori volevano all'inizio di gran lunga ridimensionare) sia l'art. 42 sulle tecnologie, pur con qualche modifica che non cambia più di tanto la sostanza del testo attuale, sia l’articolo 43 sulle sinergie. Per quanto riguarda la multitestata e la multimedialità l'art. 4 ha subito una riscrittura che fotografa la situazione che si è ormai creata nel panorama editoriale italiano e che lascia agli accordi di secondo livello (leggi patti integrativi aziendali) la possibilità di regolamentare l'organizzazione di questi settori. Restano in piedi tutte le regole deontologiche della professione contenute nel Cnlg (articoli 1, 6, 8,9, 32, 44, protocollo sui minori e osservatorio anti-sopruso). E’ assurdo sostenere che la professione si stata devastata o consegnata nelle mani degli editori. Spetta agli uomini e alle donne, che lavorano nei giornali, far vincere i vincoli etici e comportarsi sempre con la spina dorsale diritta.
MULTIMEDIALITÀ E MIGRAZIONI. Non ci sarà più in sostanza il vincolo della testata di riferimento, che legava il giornalista a un solo collettivo redazionale. La flessibilità sarà contrattata e regolata: si può lavorare nell’arco dell’orario stabilito dal contratto per più testate che diffondono notizie su piattaforme diverse (quelle che già troviamo nelle redazioni sulle work-stations di ultima generazione). Ma si risponde ad un direttore e non si esce dal solco del rispetto dell’autonomia e della dignità professionale. In sostanza, senza muoversi dal tavolo di lavoro abituale il giornalista, nell’arco dell’orario stabilito dal contratto, potrà scrivere, su richiesta del direttore o dei direttori, non solo per la testata di cui è redattore ma anche per le altre testate del gruppo editoriale di cui fa parte (tv, radio, agenzie di stampa, periodici, edizione online). Nel rispetto dei poteri dei direttori, chiamati a garantire l'autonomia delle testate, e delle disposizioni sugli orari di lavoro previsti dall’art.7, il giornalista potrà svolgere la sua prestazione lavorativa per qualsiasi testata, per ogni unità organizzativa redazionale e per qualsiasi prodotto editoriale edito dall’azienda, compresi quelli multimediali, nonché per le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C.C.). In caso di cessione dell’opera del giornalista alle istanze di cui al precedente periodo non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art. 14. La predetta utilizzazione dovrà essere attuata nel rispetto dell’art. 2103 del C. C. e delle dipendenze gerarchiche del giornalista all’interno della singola testata in cui è chiamato ad operare. Tutti questi passaggi saranno contrattati. Ovviamente è esclusa una utilizzazione selvaggia dei singoli. Sulle aziende graverà il costo legato ai corsi di formazione obbligatori per tutti i giornalisti che saranno coinvolti nella multimedialità. Il giornalista assegnato ad una diversa testata della stessa Azienda avrà diritto al trattamento integrativo in atto presso la testata di destinazione qualora di miglior favore rispetto a quello di cui usufruiva nella testata di provenienza. Le aziende che intendono utilizzare le prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali (che integrano testi, immagini, servizi audio e video) sono tenute a presentare alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 34 il programma editoriale integrato elaborato con i direttori responsabili delle testate coinvolte nel progetto. Il programma editoriale integrato dovrà specificare: a) l'organizzazione del lavoro; b) le modalità di integrazione fra testate; c) l’utilizzo degli strumenti multimediali.
Il programma dovrà garantire il rispetto dell'autonomia professionale dei giornalisti, fermo restando che non potranno essere richieste prestazioni che riguardano le informazioni pubblicitarie di contenuto commerciale. Il programma dovrà indicare le esigenze formative, di addestramento e aggiornamento professionale. L’illustrazione e l’esame del programma – che dovrà concludersi entro 40 giorni dalla sua presentazione – assorbe ogni e qualsiasi procedura prevista dal presente contratto anche per quanto attiene le successive fasi applicative del programma medesimo.
Verrà fornita informativa al comitato di redazione interessato sugli aggiornamenti del programma multimediale che non comportino sostanziali variazioni delle linee organizzative del lavoro giornalistico.
La novità è l’introduzione di “pool” (“unità organizzative redazionali”) in grado di produrre contenuti “specialistici” per più testate dello stesso gruppo nel rispetto dell’autonomia dei giornalisti e delle specifiche legislative e del contratto. I “pool” saranno delle testate con un direttore responsabile: funzioneranno come agenzie di stampa interne, che produrranno servizi per le varie testate della casa editrice. Le unità organizzative redazionali - equiparate a testate nel contesto delle previsioni di cui al comma successivo – hanno la funzione di fornire contenuti informativi giornalistici a qualsiasi testata e per qualsiasi prodotto edito dall’azienda, nonché per le testate edite dalle imprese controllate dalla stessa proprietà (art. 2359 C.C.).
Ai giornalisti potrà essere chiesto dai direttori di migrare, - nell’ambito della stessa casa editrice e nel rispetto della propria professionalità e della propria identità sociale -, da una testata all’altra. Mantenendo lo stesso stipendio si intende.
TRASFERIMENTI E DISTACCHI. Salvo patti contrari, il giornalista assunto per prestare servizio in un determinato comune non può essere TRASFERITO in una sede che disti più di 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’art. 4, e potrà considerare il trasferimento sul quale non concordi come causa di risoluzione del rapporto per fatto dell'editore. Il trasferimento ai sensi del presente comma deve essere comunicato al giornalista interessato con un preavviso di un mese. Sul trasferimento quando non vi sia consenso dell'interessato sarà obbligatorio sentire il parere del comitato o fiduciario di redazione. Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano anche ai giornalisti inviati all'estero che abbiano rapporto con una sola azienda dalla quale siano stati inviati all'estero nonché ai corrispondenti dall'estero. In caso di trasferimento effettuato a termini del presente contratto o comunque accettato dal giornalista spetterà al medesimo il rimborso delle spese preventivamente concordate con l'editore per sé, per le persone di famiglia, per la mobilia ed il bagaglio, oltre ad una indennità pari ad un mese e mezzo di retribuzione e 4 giorni di permesso retribuito. Tale disposizione non trova applicazione per i trasferimenti di sede entro i 40 km dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
In considerazione della specificità del lavoro giornalistico, il DISTACCO, previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, potrà essere utilizzato per comprovate esigenze produttive, organizzative o sostitutive verso testate edite da società controllate dalla stessa proprietà, su richiesta del direttore della testata interessata, e per un periodo non superiore a 24 mesi, salvo diverso accordo fra le parti. Il distacco, che, salvo diverso accordo, deve avere un preavviso di almeno 1 mese, potrà essere prorogato oltre il termine di scadenza qualora ci sia il consenso del giornalista interessato. Se il distacco comporta il trasferimento ad oltre 40 Km dalla sede di lavoro il giornalista interessato avrà diritto ad un preavviso di 2 mesi, ad una indennità pari a 2 mensilità di retribuzione, a 2 giorni di permesso retribuito e, per la durata del distacco, ad una equa indennità da definirsi in sede aziendale per la copertura delle maggiori spese emergenti. Il giornalista che rientra nella testata di assegnazione dopo un distacco non inferiore a 12 mesi non potrà essere nuovamente distaccato, salvo suo consenso, prima che sia trascorso un periodo di almeno 8 mesi. Non è consentito il distacco presso testate di aziende che abbiamo personale giornalistico in Cigs.
Il nuovo Contratto di lavoro giornalistico subirà mutamenti tali da mandare in archivio le svolte storiche della contrattazione del 1925 e del 1947. La flessibilità, - che è già presente nel nostro ordinamento con la “legge Treu” (196/1997) e con la “legge Biagi” (276/2003) nonché con il dlgs 368/2003, che ingloba le direttive comunitarie sul lavoro a termine -, sarà parte organica del Cnlg. Spetterà al sindacato – la Fnsì e le sue strutture regionali - gestire un contratto di tale portata, che richiederà diversi accordi in sede aziendale regionale e capacità non comuni di mediazione e di dialogo con la controparte.
Negli anni 70 gli editori hanno utilizzato le nuove tecnologie solo per realizzare tagli nei costi. C’è da augurarsi oggi che la politica dei tagli sia accompagnata da una politica coraggiosa di investimenti non solo nei giornali telematici, nella radio, nella tv, ma anche nel vecchio medium, il giornale di carta, che da 4 secoli accompagna il cammino dei cittadini europei e che ha già vinto le sfide con la radio prima e la tv dopo. Oggi la sfida è con internet, che obbligherà i giornali ad altri mutamenti soprattutto nei contenuti e nella impostazione generale. La parola scritta reggerà anche questa sfida con la parola elettronica e digitale? C’è l’incubo del 2043, quando verrà stampato, dicono negli Usa, l’ultimo numero dell’ultimo giornale. Il giornale stampato potrà sopravvivere a quella data a patto che si rinnovi grazie a una classe giornalistica nuova e capace di intercetterà i bisogni e le attese dei lettori, che si ridurranno a una nicchia consistente fatta di élites, uomini e donne, della classe dirigente del settore pubblico e del settore privato, dei sindacati e delle università, dell’industria e del terziario avanzato, della finanza e della ricerca, della politica e dell’economia.
I punti qualificanti del contratto sono numerosi e possono essere riassunti così:
A) SCATTI DI ANZIANITA’: ai giornalisti professionisti aventi la qualifica di direttore, condirettore, vice direttore, capo redattore, titolare o capo ufficio di corrispondenza dalla capitale, vice capo redattore, capo servizio, redattore senior, vice capo servizio, redattore esperto, redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale spetterà, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, una maggiorazione dello stipendio mensile fino ad un massimo di 15 scatti. Tale maggiorazione sarà pari al 6% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza, aumentato dell’indennità di contingenza, e maturerà:
- per i primi tre aumenti periodici per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda (fermo restando quanto disposto dalla norma transitoria);
- per gli aumenti periodici successivi al terzo per ogni triennio di anzianità maturato presso la stessa azienda.
Gli aumenti periodici verranno calcolati sui valori del minimo di stipendio e dell’indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione. Gli importi così ottenuti non saranno soggetti a future rivalutazioni. Gli aumenti periodici verranno corrisposti dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio ovvero il triennio di anzianità.
Il giornalista che passa alla categoria superiore avrà diritto in ogni caso, quale che sia il suo stipendio di fatto, ad un aumento di retribuzione pari alla differenza in cifra esistente fra il minimo della nuova categoria di assegnazione e quello della categoria di provenienza.
Gli aumenti periodici al redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale (lettera a) dell’Art. 11) decorreranno dal giorno in cui egli ha maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
Gli aumenti individuali concessi nel corso del biennio potranno essere conteggiati nello scatto biennale/triennale che spetta al giornalista quando l'editore abbia manifestato per iscritto, contestualmente alla comunicazione dell'aumento, la volontà di assorbirli.
Per il computo degli aumenti periodici di anzianità al direttore, condirettore e vice-direttore si farà riferimento al minimo di stipendio del redattore capo aumentato del 20%. Detta percentuale ha soltanto valore convenzionale limitatamente agli effetti del presente articolo, non intendendosi con ciò aver voluto determinare un minimo di stipendio per il direttore, condirettore e vice-direttore.
Gli aumenti periodici di anzianità maturati alla data del 31 marzo 2009 vengono congelati in cifra fissa sui valori in atto a tale data ed il relativo numero concorre, unitamente a quelli maturandi, al raggiungimento dei limiti previsti dal 1° e 2° comma. Il presente articolo si applica anche ai giornalisti addetti ai periodici che prestano opera quotidiana con orario pieno.
Norma transitoria
Nell’arco temporale intercorrente dal 1° giugno 2009 al 28 febbraio 2010 non decorre l’anzianità utile ai fini della maturazione degli scatti biennali di anzianità (1° interlinea del secondo comma). Tale anzianità riprende il decorso a far data dal 1° marzo 2010. Conseguentemente per lo scatto in corso di maturazione alla data del 31 maggio 2009 il biennio di anzianità troverà compimento quando il cumulo dell’anzianità maturata al 31 maggio 2009 con quella maturata successivamente al 28 febbraio 2010 raggiunga complessivamente 24 mesi. Da tale data decorre l’anzianità biennale per la maturazione dei successivi scatti di anzianità.
Nota a verbale
Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al 5° comma dell’articolo, fermo restando quanto previsto dalla norma transitoria, si conferma che il biennio di anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici decorre per il redattore con meno di 30 mesi di anzianità professionale dal giorno in cui risulti maturato il diritto a percepire il minimo di stipendio del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale.
B) CARRIERA PARALLELA. Vengono introdotti meccanismi per qualifiche parallele per coloro che non operano al desk e che scrivendo non hanno avuto quasi mai finora possibilità di avanzamento di carriera. Con il nuovo contratto verranno introdotte due nuove figure, in parti già esistenti, ma ampiamente sottoutilizzate: il redattore esperto (che equivale ai livelli retributivi del vice caposervizio) ed il redattore senior (che equivale ai livelli retributivi del caposervizio). Pur essendoci una certa discrezionalità del direttore, esistono meccanismi temporali (8 anni per il redattore esperto e ulteriori 5 anni per il redattore senior) che dovrebbero garantire anche attraverso l'opera del Cdr un automatismo che va comunque verificato sul campo.
C) AUMENTO MENSILE. Sarà di 265 euro, distribuita in due anni, per la figura del redattore ordinario (ma 5 euro saranno girati al “Fondo di perequazione” per i giornalisti pensionati a basso reddito). La cifra verrà parametrata per le altre figure contrattuali (fino all’aumento del 127% per il redattorecapo). L'aumento dei minimi retributivi sarà pagato in due fasi: una prima parte (140 euro) sarà pagata ad aprile 2009 e la seconda (125 euro) a giugno 2010. Nel 2011, cioè tra due anni, ci sarà l’aggiornamento economico del contratto (altri 100-150 euro?). Nel periodo 2001-2005 l’aumento contrattuale è stato complessivamente di 248 euro lordi. Nel periodo 2009-2013 l’aumento dovrebbe risultare più robusto. E anche di molto.
D) FONDO PER I PREPENSIONAMENTI. Il Governo ha aiutato l’editoria, favorendo i prepensionamenti con uno stanziamento annuo di 20 milioni di euro. I giornalisti prepensionabili quest’anno sono 515: l’operazione, se attuata nell'arco del 2009, ha un costo complessivo di 30 milioni di euro. Il che comporta un esborso da parte degli editori di 10 milioni di euro. La legge è chiara al riguardo: lo Stato tira fuori 20 milioni di euro all’anno, se ne servono di più gli editori sono tenuti a finanziare l’Inpgi. Verrà creato un Fondo speciale per far fronte ai prepensionamenti: gli editori che facciano ricorso ai prepensionamenti dal 2009 dovranno versare a un Fondo di garanzia il 30 per cento della riserva matematica per ogni giornalista che intendono prepensionare. La situazione verrà gestita da un tavolo a tre: Ministero del Lavoro, Fnsi e Fieg.
E) ISTITUTI DI SOLIDARIETA’. Gli editori metteranno mano al portafogli per sostenere le entrate dell’Inpgi, che avrà un danno dal passaggio di gran parte degli scatti a una cadenza triennale. La Fieg è pubblicamente impegnata a sostenere un Inpgi in salute. Donati e Siddi hanno ragionato, incoraggiati dalle apertura del Governo (dichiarazioni di Paolo Bonaiuti del 19/3 in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3521), su una serie di accordi di ampia solidarietà a tutela dei giornalisti a rischio, che, secondo la Fieg, sono 1.500. Bonaiuti ha spiegato che è anche necessario studiare “nuovi strumenti”, anche perché un solo prepensionamento costa circa 60 mila euro all’anno: ne bastano dunque 500 per superare ampiamente i 20 milioni messi a disposizione. “Siamo d’accordo con il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi - ha detto Bonaiuti - sull’opportunità di trovare forme innovative, per esempio lavorare meno, per ripartire l’aggravio tra i lavoratori, gli editori e il governo, consentendo alle aziende editoriali di essere pronte, con tutti i loro organici o comunque con riduzioni di organico inferiori a quelle di cui si parla, a cavalcare la ripresa quando inizierà, speriamo a inizio 2010″. In prospettiva, il governo pensa poi di “aprire una nuova discussione, coinvolgendo Camera e Senato, in vista degli Stati generali, per essere pronti al rilancio del settore appena sarà reso possibile dalle mutate condizioni economiche”.
F) CIGS. Sono previsti interventi a sostegno dell'Inpgi: una quota dello 0,50 per cento a carico degli editori e dello 0,10 a carico dei lavoratori per alimentare un Fondo per la Cassa integrazione. Il gettito per l’Inpgi sarà di 5/6 milioni di euro all’anno. Finora la Cigs ha gravato sulle casse dell’Inpgi per intero.
G) FIGURE APICALI DELLA DIRIGENZA GIORNALISTICA: direttori, condirettori e vicedirettori saranno considerati di fatto dirigenti e quindi licenziabili. Riceveranno una indennità pari a di 25 stipendi (al posto dei 13 attuali). Per l’elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale che si esplica nell’ambito dell’area direzionale, il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore, in quanto figure apicali regolate dall’art. 6, può essere risolto dall’azienda anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo. Le facoltà e le competenze del Direttore, condirettore e del vicedirettore, in quanto figure apicali appartenenti alla categoria massima dei dipendenti prevista dal codice civile, si esplicano nell’area direzionale nel contesto di un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale nel rispetto delle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69 su “Ordinamento della professione giornalistica”. I giornalisti che in applicazione dell’art. 11 della disciplina collettiva dell’aprile 2001 svolgono temporaneamente le funzioni di condirettore e vicedirettore dovranno optare, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, per l’acquisizione delle qualifiche apicali di condirettore o vicedirettore ovvero per tornare a svolgere le mansioni proprie della qualifica di provenienza.
H) ALLEGATO N per i giornalisti delle testate telematiche: Adeguamento alla disciplina collettiva giornalistica delle situazioni in essere. Per i giornalisti titolari del trattamento previsto dall’allegato N) l’adeguamento alla disciplina collettiva di cui all’art. 1 del contratto avverrà con i seguenti criteri e modalità fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore. Per gli istituti non previsti dalla presente regolamentazione trova applicazione a decorrere dall’aprile 2009 la disciplina collettiva giornalistica.
Minimi di stipendio mensili. Per i redattori di cui al punto 7) della lettera a) dell’allegato trovano applicazione a partire dall’aprile 2009 i minimi di stipendio previsti dalla disciplina collettiva per le corrispondenti qualifiche di redattore con più di 30 mesi di anzianità professionale o con meno di 30 mesi di anzianità professionale oltre all’indennità di contingenza prevista per tali qualifiche. I coordinatori di cui al punto 7) lettera a) dell’indicato allegato vengono immessi nella qualifica di capo servizio con applicazione dei minimi previsti per tale qualifica, oltre l’indennità di contingenza.
Aumenti periodici di anzianità. Trova applicazione per i redattori con più di 30 mesi di anzianità professionale ovvero con meno 30 mesi di anzianità professionale e per i capi servizio (ex coordinatori) la disciplina prevista dall’art. 13 per i giornalisti neo assunti. In particolare risulta esclusa dal computo dell’anzianità quella maturata in applicazione dell’allegato N) ai soli fini degli aumenti periodici di anzianità.
Lavoro festivo e domenicale. Il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali riconosciute dalla legge è retribuito, a partire dall’aprile 2009, in misura pari al 30% dei compensi previsti dall’art. 19, per il 2010 e il 2011 in misura pari rispettivamente al 60% e al 100% dei compensi previsti dal predetto articolo. Per il lavoro domenicale e per le ex festività religiose il trattamento previsto dall’ar. 19 trova integrale applicazione a decorrere dall’aprile 2009.
Indennità redazionale e relativa aggiunta. I massimali previsti dall’art. 16 per l’indennità redazionale e relativa aggiunta trovano applicazione per l’intera anzianità maturata nel periodo aprile/giugno 2009 in misura pari ai 3/12 dei relativi importi. Trovano applicazione per i periodi successivi le disposizioni di cui all’art. 16 del contratto.
I) CONTRATTO A TERMINE: sarà cancellato il salario di reingresso (o "contratto depotenziato"). I redattori a termine riceveranno lo stipendio contrattuale riconosciuto a chi è assunto a tempo indeterminato. I contratti a tempo determinato in futuro, quindi, costeranno di più rispetto ad oggi. Il principio, sostenuto fortemente dalla Fnsi, è che la flessibilità si paga.
L) PENSIONATI: al fine di tutelare le prestazioni previdenziali dei giornalisti pensionati e dei superstiti titolari di pensione di reversibilità è costituito presso l’Inpgi, su iniziativa della Federazione della Stampa, un “FONDO DI PEREQUAZIONE” a contabilità separata. Le prestazioni del Fondo sono definite da apposito regolamento concordato tra Inpgi e Fnsi. Per il finanziamento del Fondo, a partire dal gennaio 2010 l’editore tratterrà sulla retribuzione di ogni giornalista con rapporto di lavoro a sensi dell’art.1 un contributo mensile di euro 5,00, che verserà all’INPGI con modalità analoghe a quelle previste per le assicurazioni sociali obbligatorie.
M) LAVORO AUTONOMO. Fnsi e Fieg si sono impegnate a “prevedere la definizione di specifici ammortizzatori sociali a beneficio dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro autonomo”. Nel Cnlg, a proposito delle collaborazioni, si legge che “Il corrispettivo di massima scaturisce dalla quantità e qualità della collaborazione effettivamente prestata” e che “Il corrispettivo deve essere comunque liquidato entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione con l’emissione delle ricevute fiscali previste dalla legge. Il costo dei mezzi organizzati resta a carico del collaboratore” (questo principio figura nel dlgs. 9 ottobre 2002, n. 231 ”sull’attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”).
N) IL NUOVO ARTICOLO 33. L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65 anno di età. Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art. 37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art. 35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico: - 2009 anni 59; - 2010 anni 60; - 2011 anni 60; - 2012 anni 61; - 2013 anni 61; - 2014 e seguenti anni 62.
O) RECESSO. Le parti dichiarano di aver inteso convenire che, data la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico, in caso di recesso per «giustificato motivo» ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 da parte dell'editore, è da escludersi, così come per il passato è sempre stata esclusa, la possibilità di un periodo di preavviso lavorato per il giornalista professionista e che quindi, nel caso predetto, oltre al trattamento di fine rapporto di cui al paragrafo successivo, è dovuta, a totale tacitazione di ogni competenza per cessazione del rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura integrale ed inderogabile stabilita dall'art. 27 del contratto nazionale di lavoro, qualunque sia - superato l'eventuale periodo di prova - l'anzianità di servizio del giornalista professionista. Con la corresponsione delle predette indennità il rapporto si intende risolto a tutti gli effetti dalla data della comunicazione della disdetta da parte dell'editore.
P) PARAGRAFO UTILIZZO DEI SISTEMI EDITORIALI . La partecipazione del giornalista al processo di videoimpaginazione, anche al terminale del sistema dotato di caratteristiche adeguate, deve riguardare l'ideazione delle pagine e gli eventuali successivi interventi di verifica e/o modifica sulle pagine stesse nel contesto dell’ottimale utilizzo delle potenzialità del sistema. Quanto sopra con riferimento a quegli interventi, collegati ai processi di ideazione e scelta caratterizzanti la professionalità giornalistica, che possono essere resi operativi direttamente dal giornalista attraverso i sistemi editoriali.Nelle Aziende che editano periodici, nel processo di video impaginazione, le funzioni del redattore grafico sono, congiuntamente intese, l’ideazione, la progettazione, l’elaborazione e la realizzazione delle pagine, nonché l’eventuale modifica delle medesime, svolte in piena autonomia, con i requisiti di creatività e di elaborazione intellettuale tipici della professione giornalistica, utilizzando le potenzialità tecnologiche del sistema. Restano invece di competenza dei lavoratori grafici gli interventi operativi di carattere tecnico produttivo che, su indicazione del giornalista, sono volti alla realizzazione e alla modifica delle pagine.
Q) STAGES FORMATIVI. Azienda e direttore forniranno informativa ai comitati di redazione sul numero degli stagisti, l’ambito temporale del loro utilizzo ed il percorso formativo da realizzare. Gli stagisti dovranno essere impiegati per le finalità formative degli stages.
R) POLIZZA ASSICURATIVA. Le parti esamineranno entro 6 mesi dalla data di stesura del presente contratto la possibilità di stipula di polizza assicurativa generale per l’intero settore finalizzata alla copertura parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando criteri e limiti della relativa copertura.
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Fonti: Fnsi, Ansa e Aser
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L’ipotesi d’accordo è in
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3591
A) AMMORTIZZATORI SOCIALI - Editori e giornalisti si accordano sugli strumenti per affrontare la crisi e sulle proposte da porre all'attenzione del Governo - il testo dell'intesa siglata tra Inpgi-Fnsi e Fieg
B) IPOTESI DI ACCORDO sulla PARTE NORMATIVA. DECORRENZA E DURATA
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