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Stampa

Fondo nazionale paritetico
interprofessionale
per la formazione continua:
i soldi ci sono (all’incirca
2,4 mln di euro all'anno)
ma Fnsi e Fieg li hanno
dirottati in silenzio all’Inpgi.
Così l’aggiornamento
dei giornalisti resta una
parola vuota. Perché?
Serventi Longhi, parla!!!

In coda: la replica di Serventi Longhi e la controreplica di Abruzzo

di Franco Abruzzo*

Milano, 14 settembre 2005. Come presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia – ente pubblico che, di concerto con la Regione Lombardia, ha  “creato” nel 1977 la prima Scuola italiana di giornalismo (“Istituto  ‘Carlo De Martino’ per la Formazione al Giornalismo”) -,  ho chiesto l’8 marzo 2004 l'istituzione e l'attivazione di un “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei giornalisti professionisti; dei giornalisti pubblicisti  contrattualizzati e dei praticanti giornalisti”. Ciò  in base all’'articolo 118 della legge 19.12.2000 n° 388.  Ho scritto al Ministro del Lavoro, alla Fieg, alla Fnsi , all’Ordine nazionale e all’Inpgi. Nessuna replica da parte delle istituzioni dei giornalisti.  Soltanto Maroni ha risposto: “L’iniziativa spetta a Fnsi e Fieg, a me compete soltanto la nomina dei sindaci del Fondo”. Oggi ho appreso la verità: i quattrini che  gli editori versano all’Inps sono stati girati all’Inpgi (nel calderone delle aliquote applicate per la mobilità e  la disoccupazione) con il consenso anche della Fnsi (parte sociale come la Fieg dell’Istituto di previdenza). La mia curiosità di oggi 14 settembre 2005 è collegata a una notizia pubblicata da “Il Sole 24 Ore”: la nascita del “Fondo enti religiosi per la Formazione continua”. Da un giro di telefonate ho appreso: 1) che i quattrini versati all’Inps per i poligrafici sono confluiti nel Fondo per la formazione continua gestito dall’industria; 2) che i quattrini, versati per i giornalisti, sono finiti, invece, nelle casse evidentemente bisognose di aiuti) dell’Inpgi con il consenso dei vertici delle nostre istituzioni   Con una differenza sostanziale: i poligrafici fanno formazione, i giornalisti no. Chi dobbiamo ringraziare? Serventi? Solo Serventi? Il segretario generale della Fnsi è tenuto a dare una risposta e una spiegazione ai giornalisti italiani.


LA STORIA. Il comma 1 dell’articolo 118 precisa che  “al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro


e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua... Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo”. Il comma 6 dice: “Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:


a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;


b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. 


“L'attivazione dei fondi – recita il comma 2 – è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori”.


Le imprese editrici di testate giornalistiche, di Tg e radiogiornali, di agenzie di stampa e di giornali telematici hanno, comunque,  l'obbligo (comma 3 dell’articolo 118) di versare all'Inps il contributo integrativo (0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo pari all’incirca a 2,4 milioni di euro) di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978 (Le retribuzioni lorde dei giornalisti  ammontano all’incirca a 850 milioni di euro). Tra gli 8 Fondi  istituiti alla data dell’8 marzo 2004,  sei si riferiscono a lavoratori e dirigenti dei settori industriale, artigiano, cooperativo, commerciale, turistico, creditizio, assicurativo e logistico. Gli altri due Fondi riguardano il terziario e i dirigenti  del terziario (FON.DIR). La legge 388/2000 ammette la possibilità di istituire altri specifici Fondi.


E’ evidente che l’articolo 118 della legge n. 388/2000 va piegato alla formazione continua delle figure professionali  previste dal Cnlg e dall’Ordine nazionale dei Giornalisti: redattori professionisti, redattori pubblicisti, freelance, praticanti in formazione presso le redazioni e praticanti in formazione presso le Scuole di giornalismo riconosciute dal Cnog. Il Contratto afferma che “forme integrative di formazione professionale del praticante potranno essere attuate in sede dalle aziende o utilizzando qualificate strutture formative esterne private e pubbliche”. Il punto 4 dell’allegato 0 del Cnlg recita per quanto riguarda i praticanti giornalisti in formazione: “Il contratto di formazione e lavoro deve prevedere almeno 144 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. A tal fine gli Ordini regionali e le associazioni regionali della stampa, d'intesa con l'Ordine nazionale, predisporranno corsi di formazione teorici integrativi della pratica formazione aziendale finalizzati anche all'uso dei sistemi redazionali. I corsi di formazione potranno svolgersi presso le strutture universitarie a tal fine ritenute più idonee”.


Ma nel Cnlg c’è di più: la nota a verbale di cui all’articolo 4 prevede corsi di aggiornamento professionale di contenuto tecnologico, mentre l’articolo 45 ipotizza l’aggiornamento culturale e professionale dei giornalisti. L’articolo 45 in particolare delinea quella formazione continua dei giornalisti  materia  organicamente trattata dall’articolo 118 della legge n. 388/2000. Dice l’articolo 45 del Cnlg: “Le parti, allo scopo di soddisfare l'esigenza di un costante aggiornamento culturale-professionale dei redattori, attraverso una regolamentazione concordata a livello aziendale, convengono quanto segue:


            - le aziende, in relazione alle specifiche esigenze ed alle disponibilità, d'intesa con le direzioni e i comitati o fiduciari di redazione, avvieranno a tale scopo iniziative determinandone programma, durata, modalità di svolgimento e di partecipazione;


            - ciascuna azienda favorirà la partecipazione di singoli giornalisti a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le loro specifiche competenze previo parere del direttore sulla base di idonea documentazione; è rinviata alla sede aziendale la regolamentazione degli aspetti relativi ai periodi di permesso retribuito e di concorso alle spese;


            - le Federazioni contraenti promuovono e organizzano, annualmente e congiuntamente - in collaborazione con gli organismi professionali - corsi nazionali o di aggiornamento culturale-professionale, stabilendone di volta in volta programmi, durata, modalità di partecipazione dei giornalisti e concorso delle aziende agli eventuali oneri. Le Federazioni medesime valuteranno periodicamente i risultati delle esperienze realizzate a livello aziendale in materia di aggiornamento professionale”.


Oggi ho appreso che  gli articoli 4 e 45 del  Cnlg sono stati svuotati. Sono parole scritte sull’acqua. Bel ....golpe!!!


* presidente  Ordine Giornalisti Lombardia


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da: www.fnsi.it del 21.9.2005


Fondo per la formazione,


Serventi Longhi: “Caro Abruzzo,


io parlo ma tu, però, ascolta!” 


 


Il collega Franco Abruzzo, che è uso invadere quotidianamente le mail dei colleghi con le sue sorprendenti considerazioni, chiede in una delle sue ultime esternazioni, con tono imperativo, un mio chiarimento (“Serventi Longhi, parla!!!“) sul Fondo Nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua, la cui contribuzione sarebbe stata dirottata “in silenzio“ dalla Fnsi e dalla Fieg all'Inpgi. Abruzzo sostiene che “i quattrini che gli editori versano all'Inps sono stati girati all'Inpgi nel calderone delle aliquote applicate per la mobilità e la disoccupazione con il consenso della Fnsi“. E aggiunge “chi dobbiamo ringraziare? Serventi? Solo Serventi? Il Segretario Generale della Fnsi è tenuto a dare una risposta ai giornalisti italiani“.


Ebbene, Abruzzo stia tranquillo non esiste nessun “giallo“ sulla contribuzione per la disoccupazione. Al collega Abruzzo voglio ricordare che la contribuzione integrativa per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stata introdotta con legge febbraio 1960 n. 54. Questa contribuzione, a carico delle aziende, era stata stabilita dal 1975 nella misura dell'1,30%. Successivamente con legge del 21 dicembre 1978 n. 845 è stata incrementata di un ulteriore 0,30%.


 Questo contributo, oggi pari all'1,61%, è erogato per i giornalisti all'Inpgi e per tutti gli altri lavoratori all'Inps (nella stessa misura).


Quindi non c'è stato nessun pasticcio, nessuna manovra silenziosa, nessun dirottamento, nessun accordo sottomano tra Fnsi e Fieg. E' stata esclusivamente applicata la legge.


 Per quanto riguarda il Fondo per la formazione interprofessionale la legge lo ha istituito, con riferimento alle aziende che versano contributi all'Inps, prevedendo che il suo finanziamento avvenga attraverso la destinazione di una aliquota pari allo 0,20% della contribuzione per il Fondo per la disoccupazione.


Il Fondo, quindi, riguarda l'Inps e non l'Inpgi.  Ciò premesso, sarebbe certamente possibile, nell'ambito dell'autonomia amministrativa e gestionale del nostro Istituto, ragionare di un fondo per la formazione, alimentato dalla stessa percentuale prevista per l'Inps sul contributo di disoccupazione. E Se ne può parlare. Dobbiamo però tutti tener presente che con il contributo per la disoccupazione l'Inpgi deve fronteggiare le spese per l'indennità di disoccupazione, per l'indennità di cassa integrazione e per la copertura degli oneri indiretti derivanti da questa indennità. Se dovessimo scegliere tra la formazione e il sostegno ai colleghi disoccupati, Abruzzo cosa sceglierebbe?


Paolo Serventi Longhi


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Controrisposta di Franco Abruzzo:


“Caro Serventi, quello 0,30 deve


andare per legge alla formazione


ed è di aiuto ai colleghi che sono


senza lavoro. Ascoltami, in Fieg


giurano che c’è stato un accordo


per dirottare all’Inpgi i quattrini


destinati alla formazione dei giornalisti”


 


Milano, 21 settembre 2005. Paolo Serventi Longhi, segretario generale della Fnsi, scrive che dietro la destinazione dello 0,30 all’Inpgi (Fondo disoccupazione) “non c'è stato nessun pasticcio, nessuna manovra silenziosa, nessun dirottamento, nessun accordo sottomano tra Fnsi e Fieg. E' stata esclusivamente applicata la legge…. Per quanto riguarda il Fondo per la formazione interprofessionale la legge lo ha istituito, con riferimento alle aziende che versano contributi all'Inps, prevedendo che il suo finanziamento avvenga attraverso la destinazione di una aliquota pari allo 0,20% (0,30, ndr) della contribuzione per il Fondo per la disoccupazione”. Nell’articolo 118 della legge 388/2000 non c’è scritto affatto che il Fondo riguarda solo le aziende iscritte all’Inps. Tutt’altro. Ma l’Inpgi non è per legge  ente sostitutivo dell’Inps? Il comma 1 dell’articolo 118 precisa che  “al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua... Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo”.  Serventi scrive: “Al collega Abruzzo voglio ricordare che la contribuzione integrativa per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stata introdotta con legge febbraio 1960 n. 54. Questa contribuzione, a carico delle aziende, era stata stabilita dal 1975 nella misura dell'1,30%. Successivamente con legge del 21 dicembre 1978 n. 845 è stata incrementata di un ulteriore 0,30%”. Serventi deve fare uno sforzo intellettuale e comprendere che l’articolo 118 della legge 388/2000 oggi destina lo 0,30 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 alla formazione. Tutto qui. C’è stato un cambio di destinazione. L’Inpgi dal gennaio 2001 ha perso il diritto di utilizzare lo 0,30 (pari a circa 2,4  milioni di euro) per la disoccupazione, ma deve spenderlo per la formazione. I giornalisti disoccupati hanno bisogno di formazione per tornare nel circuito del lavoro. 


Caro Serventi, quello 0,30 deve andare per legge alla formazione ed è di aiuto ai colleghi che sono senza lavoro. Ascoltami, in Fieg giurano che c’è stato un accordo per dirottare all’Inpgi i quattrini


destinati alla formazione. Da un giro di telefonate ho appreso: 1) che i quattrini versati all’Inps per i poligrafici sono confluiti nel Fondo per la formazione continua gestito dall’industria; 2) che i quattrini, versati per i giornalisti, sono finiti, invece, nelle casse  (evidentemente bisognose di aiuti) dell’Inpgi con il consenso dei vertici delle nostre istituzioni   Con una differenza sostanziale: i poligrafici fanno formazione, i giornalisti no. Chi dobbiamo ringraziare?


 Le imprese editrici di testate giornalistiche, di Tg e radiogiornali, di agenzie di stampa e di giornali telematici hanno, comunque,  l'obbligo (comma 3 dell’articolo 118) di versare all'Inps il contributo integrativo (0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo pari all’incirca a 2,4 milioni di euro) di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978 (Le retribuzioni lorde dei giornalisti  ammontano all’incirca a 850 milioni di euro). Tra gli 8 Fondi  istituiti alla data dell’8 marzo 2004,  sei si riferiscono a lavoratori e dirigenti dei settori industriale, artigiano, cooperativo, commerciale, turistico, creditizio, assicurativo e logistico. Gli altri due Fondi riguardano il terziario e i dirigenti del terziario (FON.DIR). La legge 388/2000 ammette la possibilità di istituire altri specifici Fondi. L’ultimo nato è il Fondo per gli enti religiosi.


Il comma 6 dell’articolo 118 dice: “Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:


 a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;


 b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.


 “L'attivazione dei fondi – recita il comma 2 – è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori”.


 Come presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia – ente pubblico che, di concerto con la Regione Lombardia, ha  “creato” nel 1977 la prima Scuola italiana di giornalismo (“Istituto  ‘Carlo De Martino’ per la Formazione  al Giornalismo”) -,  ho chiesto l’8 marzo 2004 l'istituzione e l'attivazione di un “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei


giornalisti professionisti; dei giornalisti pubblicisti  contrattualizzati e dei praticanti giornalisti”. Ciò  in base all’'articolo 118 della legge 19.12.2000 n° 388.  Ho scritto al Ministro del Lavoro, alla Fieg, alla Fnsi , all’Ordine nazionale e all’Inpgi. Nessuna replica da parte delle istituzioni dei giornalisti.  Soltanto Maroni ha risposto: “L’iniziativa spetta a Fnsi e Fieg, a me compete soltanto la nomina dei sindaci del Fondo”. Vogliamo recuperare ora il tempo perduto e i quattrini incassati erroneamente dall’Inpgi?


 


 


 


 





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