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FORMAZIONE DEI GIORNALISTI
E’ ancora al palo il “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua dei giornalisti”. Il ministro del Lavoro Maroni: "L'iniziativa spetta a Fnsi e Fieg, a me compete soltanto la nomina dei sindaci del Fondo". La contribuzione integrativa per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, a carico delle aziende, era stata stabilita dal 1975 nella misura dell'1,30%. Successivamente con legge del 21 dicembre 1978 n. 845 è stata incrementata di un ulteriore 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. L’articolo 118 della legge 388/2000 destina dal gennaio 2001 quello 0,30 alla formazione a patto che nascano i Fondi per volontà dei datori di lavoro e dei lavoratori (nel nostro caso rappresentati dalla Fieg e dalla Fnsi).

Risposta di Franco Abruzzo
all’avvocato Arsenio Tortora
(direttore generale dell’Inpgi):
"La verità è che la Fnsi e la Fieg
non vogliono il Fondo per la
Formazione e così l’Inpgi
può incamerare ogni anno
legalmente 2,4 milioni di euro.
Esiste un accordo inconfessabile
e tacito sulla pelle dei giornalisti?”

L’impressione è che ci sia in verità un gioco delle parti e un accordo tacito tra Fnsi, Fieg e Inpgi. Le due Federazioni (giornalisti ed editori) non danno vita al Fondo per la Formazione e così i quattrini restano nelle casse dell’Inpgi come stabilisce il quinto comma dell’articolo 118 della legge 388/2000: “5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS (leggi Inpgi, ndr) il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge”. Tortora ha fatto da coperchio, con la sua replica povera di contenuti e senza una prospettiva strategica (la formazione è strategica per i lavoratori), a una decisione inconfessabile: Inpgi, Fieg e Fnsi non vogliono il Fondo, perché i quattrini sono utili alle casse dell’Inpgi stesso. E’ così? Qualcuno lo dica davanti ai giornalisti italiani vittime di una congiura non tanto ipotetica.

1. RISPOSTA DELUDENTE DI ARSENIO TORTORA. - Risposta deludente e inconcludente, che non affronta il problema (politico) che Franco Abruzzo ha posto all’Inpgi, alla Fnsi e alla Fieg. Arsenio Tortora, direttore generale dell’Inpgi, è un brav’uomo al quale il vertice dell’Istituto ha affidato una missione  impossibile:  dimostrare (vedi la rivista “Giornalisti”, n. 6/2005) che una certa percentuale (0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo) deve rimanere per sempre  nelle casse della Fondazione. Spieghiamo che cos’è lo 0,30, facendo parlare Paolo Serventi Longhi, (www.fnsi.it, 21 settembre 2005). Il  segretario generale della Fnsi (nonché consigliere di amministrazione, di diritto, dell’Inpgi) ha scritto che dietro la destinazione dello 0,30 all'Inpgi (Fondo disoccupazione) "non c'è stato nessun pasticcio, nessuna manovra silenziosa, nessun dirottamento, nessun accordo sottomano tra Fnsi e Fieg. E' stata esclusivamente applicata la legge….Per quanto riguarda il Fondo per la formazione interprofessionale la legge lo ha istituito, con riferimento alle aziende che versano contributi all'Inps, prevedendo che il suo finanziamento avvenga attraverso la destinazione di una aliquota pari allo 0,30 della contribuzione per il Fondo per la disoccupazione… voglio ricordare che la contribuzione integrativa per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria è stata introdotta con legge febbraio 1960 n. 54. Questa contribuzione, a carico delle aziende, era stata stabilita dal 1975 nella misura dell'1,30%. Successivamente con legge del 21 dicembre 1978 n. 845 è stata incrementata di un ulteriore 0,30%".


2. TORTORA CORREGGE SERVENTI LONGHI. - Tortora corregge Serventi e scrive: “Nell’ambito delle iniziative e degli interventi per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato fu istituito, con legge n. 845/78, art. 25, il cosiddetto “Fondo di Rotazione”, con la finalità specifica di favorire l’accesso ai contributi dei fondi comunitari per il finanziamento di progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. Il Fondo in questione prese il posto del soppresso Fondo di Addestramento Professionale dei Lavoratori e il Parlamento ne decise il finanziamento mediante l’aumento dello 0,30% del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione riscosso dall’Inps, con contestuale (e pari) riduzione del contributo dovuto alla Cassa Unica Assegni Familiari gestita dal medesimo ente. All’indomani dell’entrata in vigore della citata legge 845/78, l’Inpgi richiese alle aziende editoriali un identico aumento della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Non vi fu bisogno, all’epoca, di alcun atto deliberativo perché, per effetto dell’art. 2 della legge istitutiva dell’Inpgi (la n. 1564/51), la contribuzione dell’Istituto era automaticamente adeguata a quella in vigore nelle corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui quelle gestite dall’Istituto sono sostitutive”. Serventi viene così smentito da Tortora nella parte in cui ha scritto che “per quanto riguarda il Fondo per la formazione interprofessionale la legge lo ha istituito, con riferimento alle aziende che versano contributi all'Inps”. Apprendiamo da Tortora che l’Inpgi ha preteso nel 1978  lo 0,30 dalla  aziende editoriali,  che già versavano l’1,30% per la disoccupazione. Una mossa legittima. L’Inps non c’entra nulla. Anzi, è vero il contrario. L’Inpgi allora era classificato ente pubblico sostituivo dell’Inps, peculiarità che,  ex art. 76 l. 388/2000, mantiene ancora oggi. Ancora oggi è “insussistente l'analogia fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri” (sentenza 214/1972 della Corte costituzionale). La sentenza appena citata risale al 18 dicembre  1972, ma il Parlamento è rimasto fedele a quella impostazione con l’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000: l’Inpgi da 54 anni è  e rimane ente sostitutivo dell’Inps, peculiarità che non appartiene alle altre casse privatizzate con il dlgs 509/1994. Il punto 4 del citato articolo 76 della legge 388/2000 dice: Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive”.


3. LA VESTE PUBBLICA DELL’INPGI. - Arsenio Tortora, che non può fare un torto alla sua e alla nostra intelligenza, deve finirla, una buona volta per sempre, di ritenere l’Inpgi estraneo al settore pubblico. La privatizzazione del 1994 (dlgs 509) riguarda l’organizzazione interna, non la natura dell’Istituto che era e rimane pubblica. La  Cassazione ha stabilito la diretta applicabilità nei confronti dell’Inpgi della normativa di carattere generale, –  articolo 116 della  legge 388/2000  –, volta  a favorire l’emersione del lavoro “nero” attraverso un alleggerimento del carico sanzionatorio previsto per l’ipotesi di evasione contributiva:  questo nonostante la pretesa dell’Inpgi, in nome dell’autonomia gestionale, organizzativa e contabile, riconosciuta dal dlgs 509/1994,   di applicare  il regime più “duro” fissato nel preesistente regolamento emanato dall’ente. La soluzione adottata dalla Cassazione è pienamente coerente con il disposto del citato articolo 76, punto 4,  della legge 388/2000.


Le casse previdenziali dei professionisti, nate dalla legge 537/1993 e dal dlgs 509/1994, mantengono, infatti, la veste pubblica, che avevano in precedenza, mentre gli ispettori dell’Inpgi, come incaricati di pubblico servizio, svolgono le stesse funzioni di quelli Inps, Inail ed Enpals: lo affermano due sentenze della Corte costituzionale, la n. 248/1997 e la n. 384/2005. Nella sentenza 248/1997 si legge che “la trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale”.


4. SE NON NASCE IL FONDO PER LA FORMAZIONE I QUATTRINI RESTANO LEGALMENTE NELLE CASSE DELL’INPGI. - Il comma 1 dell'articolo 118 della legge 388/2000 precisa che  "al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua…... Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo”. Tortora, invece, erroneamente scrive che “l’art. 118 della legge 388/2000 ….introdusse un elemento di novità rispetto al precedente assetto normativo, costituito dal fatto che le maggiori entrate derivanti all’Inps da tale contribuzione possono essere destinate anche al finanziamento di fondi per la formazione professionale costituiti sulla base di accordi paritetici tra le parti sociali. Perché ciò avvenga, è necessario però, che i datori di lavoro aderiscano ai fondi in questione. In mancanza di adesioni la contribuzione acquisita dall’Inps continua ad essere riversata al “Fondo di Rotazione” di cui alla legge 845. Nell’articolo 118 non c’è traccia di quello che scrive Tortora (“le maggiori entrate derivanti all’Inps da tale contribuzione possono essere destinate anche al finanziamento di fondi per la formazione professionale..”). Disinformazione? Come fa  Tortora a ritenere che la legge 1564/1951 sia decaduta per effetto della legge 335/1995 (legge Dini), quando la stessa è richiamata  come “vivente e operante” nell’articolo 76 della legge 388/2000 (che è legge successiva alla 335/1995)?  Nella seconda parte Tortora lancia in maniera ambigua un messaggio indiretto: “I   Fondi per la formazione professionale sono costituiti sulla base di accordi paritetici tra le parti sociali. In caso contrario i quattrini restano all’Inps”. Come dire: se le aziende editoriali rappresentate dalla Fieg non aderiscono ai Fondi già esistenti o ne ne costituiscono uno nuovo d’intesa con la Fnsi, i quattrini rimangono legalmente nelle casse dell’Inpgi. Bravo Tortora!!! Come mai la Fnsi mostra questo disinteresse per la formazione anche se vincolato con la Fieg a far formazione in base agli articoli 4 (nota a verbale) e 45 del Cnlg?  La dirigenza della Fnsi è la stessa (ideologicamente e per schieramento politico, la sinistra) di quella dell’Inpgi! Mai  vista una sinistra che tradisce la crescita culturale dei cittadini/lavoratori e che nega agli stessi, attraverso l’aggiornamento professionale/culturale e  anche di contenuto tecnologico, la possibilità di trovare o mantenere l’impiego…


Arsenio Tortora deve fare uno sforzo intellettuale e deve così comprendere che l'articolo 118 della legge 388/2000 oggi “gira” lo 0,30 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 alla formazione. Tutto qui. C'è stato un cambio di destinazione. L'Inpgi dal gennaio 2001 ha perso il diritto di utilizzare lo 0,30 (pari a circa 2,4  milioni di euro) per la disoccupazione, ma dovrebbe spenderlo  per la formazione previo accordo Fnsi/Fieg e nomina dei sindaci del  Fondo da parte del Ministero del Lavoro. I giornalisti disoccupati e anche quelli occupati  hanno bisogno di formazione per tornare  o rimanere nel circuito del lavoro. 


Le imprese editrici di testate giornalistiche, di Tg e radiogiornali, di agenzie di stampa e di giornali telematici hanno, comunque,  l'obbligo (comma 3 dell'articolo 118 e art. 2 l. 1564/1951) di versare all'Inpgi il contributo integrativo (0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo pari all'incirca a 2,4 milioni di euro) di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978 (Le retribuzioni lorde dei giornalisti  ammontano all'incirca a 850 milioni di euro).


Tra gli 8 Fondi  istituiti alla data dell'8 marzo 2004,  sei si riferiscono a lavoratori e dirigenti dei settori industriale, artigiano, cooperativo, commerciale, turistico, creditizio, assicurativo e logistico. Gli altri due Fondi riguardano il terziario e i dirigenti del terziario (FON.DIR). La legge 388/2000 ammette la possibilità di istituire altri specifici Fondi. L'ultimo nato è il Fondo per gli enti religiosi.


5. COME NASCONO I FONDI. - Il comma 6 dell'articolo 118 dice: "Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:


a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;


b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali". 


"L'attivazione dei fondi - recita il comma 2 dello stesso articolo - è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori".


Come presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia - ente pubblico che, di concerto con la Regione Lombardia, ha  "creato" nel 1977 la prima Scuola italiana di giornalismo ("Istituto  'Carlo De Martino' per la Formazione al Giornalismo") -,  Franco Abruzzo ha chiesto l'8 marzo 2004 l'istituzione e l'attivazione di un "Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la Formazione continua dei giornalisti professionisti; dei giornalisti pubblicisti  contrattualizzati e dei praticanti giornalisti". Ciò  in base all''articolo 118 della legge 19.12.2000 n° 388.  Abruzzo ha scritto al Ministro del Lavoro, alla Fieg, alla Fnsi, all'Ordine nazionale e all'Inpgi. Nessuna replica da parte delle istituzioni dei giornalisti.  Soltanto il ministro del Lavoro, Maroni, ha risposto: "L'iniziativa spetta a Fnsi e Fieg, a me compete soltanto la nomina dei sindaci del Fondo". Vogliamo recuperare ora il tempo perduto e i quattrini incassati erroneamente dall'Inpgi?


6. GIOCO DELLE PARTI? - L’impressione è che ci sia in verità  un  gioco delle parti e un accordo tacito tra Fnsi, Fieg e Inpgi. Le due Federazioni (giornalisti ed editori) non danno vita al  Fondo per la Formazione e così i quattrini restano nelle casse dell’Inpgi. Ciò in linea con quello che si legge nel quinto comma dell’articolo 118 della legge 388/2000. “5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS (leggi Inpgi, ndr)  il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge”. La legge consente l’aggiramento della …legge. Tortora ha fatto da coperchio, con la sua replica povera di contenuti e senza una prospettiva strategica (la formazione è …strategica per i lavoratori), a una decisione inconfessabile: Inpgi, Fieg e  Fnsi non vogliono il Fondo, perché i quattrini sono utili alle casse dell’Inpgi stesso. E’ così?  E se è così, qualcuno abbia il coraggio di confessarlo. Davanti ai giornalisti italiani. Perché la Fieg ha  “trovato” un Fondo (quello dell’industria) soltanto  per i poligrafici dei quotidiani e dei periodici?


Francesco  De Bonis


Milano, 31 ottobre 2005


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Risposta tecnica al presidente dell’Ordine lombardo (note 14 e 22 settembre 2005)


USO IMPROPRIO DI FONDI


PER LA FORMAZIONE?


NO, L’INPGI NON PUÒ PROPRIO FARLO!


 


di ARSENIO TORTORA/direttore generale dell’Inpgi


Con note pervenute il 14 e il 22 settembre scorsi il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Franco Abruzzo, sostiene che la Fnsi avrebbe dovuto dar corso, assieme alla Fieg, alla costituzione di un “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua dei giornalisti professionisti, dei giornalisti pubblicisti contrattualizzati e dei praticanti giornalisti”. E ciò in forza della legge 388/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’articolo 48 della legge 289/2002.


Lo stesso Abruzzo aggiunge che il denaro necessario per finanziare tale Fondo ai fini della formazione dei giornalisti, sarebbe finito nelle casse dell’Inpgi “nel calderone delle aliquote applicate per la mobilità e per la disoccupazione, con il consenso anche della Fnsi”. Secondo Abruzzo, quindi, ci potremmo trovare di fronte a un utilizzo improprio di fondi destinati alla formazione, per far fronte a impegni – pur di carattere sociale – in favore di giornalisti disoccupati. La “verità” di Abruzzo è assai lontana dalla realtà!


Nell’ambito delle iniziative e degli interventi per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato fu istituito, con legge n. 845/78, art. 25, il cosiddetto “Fondo di Rotazione”, con la finalità specifica di favorire l’accesso ai contributi dei fondi comunitari per il finanziamento di progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego.


Il Fondo in questione prese il posto del soppresso Fondo di Addestramento Professionale dei Lavoratori e il Parlamento ne decise il finanziamento mediante l’aumento dello 0,30% del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione riscosso dall’Inps, con contestuale (e pari) riduzione del contributo dovuto alla Cassa Unica Assegni Familiari gestita dal medesimo ente.


Per espressa disposizione normativa, infatti, le maggiori entrate determinate dalla riscossione da parte dell’Inps di tale contribuzione furono finalizzate al finanziamento (inizialmente nella misura dei 2/3 del contributo riscosso e poi, interamente, per effetto della legge n. 236 del 1993) del predetto “Fondo di Rotazione” per la formazione professionale.


Successivamente l’art. 118 della legge 388/2000 (recante “interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni in materia di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo Sociale Europeo”) introdusse un elemento di novità rispetto al precedente assetto normativo, costituito dal fatto che le maggiori entrate derivanti all’Inps da tale contribuzione possono essere destinate anche al finanziamento di fondi per la formazione professionale costituiti sulla base di accordi paritetici tra le parti sociali. Perché ciò avvenga, è necessario però, che i datori di lavoro aderiscano ai fondi in questione. In mancanza di adesioni la contribuzione acquisita dall’Inps continua ad essere riversata al “Fondo di Rotazione” di cui alla legge 845.


All’indomani dell’entrata in vigore della citata legge 845/78, l’Inpgi richiese alle aziende editoriali un identico aumento della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.


Dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 1979, risulta, infatti, che il Direttore Generale pro tempore informò il Consiglio della questione, segnalando che era “in partenza” la circolare diretta alle aziende editoriali,contenente la richiesta di aumento della predetta contribuzione.


Non vi fu bisogno, all’epoca, di alcun atto deliberativo perché, per effetto dell’art. 2 della legge istitutiva dell’Inpgi (la n. 1564/51), la contribuzione dell’Istituto era automaticamente adeguata a quella in vigore nelle corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui quelle gestite dall’Istituto sono sostitutive.


Il citato art. 2 disponeva, infatti, che: “Le misure dei contributi dovuti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola” dai datori di lavoro per i giornalisti da loro dipendenti (…) non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie”.


Il rinvio “dinamico” alle “misure dei contributi” in essere presso altri enti, determinò, quindi, l’obbligo per gli editori di versare la maggiorazione dello 0,30% del contributo di disoccupazione (il contributo assegni familiari, invece, era stato ridotto all’1,60% della retribuzione imponibile con DPR n. 1029/75 perché la misura precedente – pari al 3,50% – era stata ritenuta esorbitante rispetto ai fabbisogni dell’ente), ma l’Inpgi non ne dovette mutuare la finalizzazione disposta dalla legge n.


845/78, perché non ne era destinatario.


Di quella contribuzione l’Istituto non ha mai destinato alcunché al finanziamento del “Fondo di Rotazione”, né di altro fondo per la formazione professionale, non essendovi tenuto da nessuna norma ed essendo comunque vietato all’ente di distrarre le entrate derivanti dalla contribuzione obbligatoria dagli scopi istituzionali stabiliti dalla L. 20 dicembre 1951 n. 1564.


È bene rammentare, infatti, che le competenze dell’Inpgi consistono esclusivamente nell’attuare, a favore dei giornalisti ad esso iscritti, la previdenza e l’assistenza e di garantire, in ragione della propria sostitutività, prestazioni più favorevoli e comunque non inferiori a quelle di volta in volta in vigore nell’AGO. L’ente, quindi, non è tenuto a farsi carico di compiti e/o finalità che (sia pure connesse a dette maggiorazioni) sono estranee ai fini istituzionali dell’Istituto.


Chiarito, dunque, che la legge n. 845/78 è il risultato di una chiara scelta politica di riservare  all’esclusiva competenza dello Stato le attività di formazione professionale e di indicare quale unico soggetto tenuto a contribuire a detto fondo l’Inps, ben si comprende perché l’obbligo di destinare, in tutto o in parte, la maggiorazione (0,30%) del contributo integrativo di disoccupazione al finanziamento del “Fondo di Rotazione” è estraneo all’ordinamento degli altri enti previdenziali, ed in particolare a quello dell’Inpgi.


Del resto, lo stesso meccanismo di contabilizzazione delle risorse del Fondo esclude qualsiasi diversa interpretazione. Invero, al comma 4 dell’art. 25 della legge 845/78, vi è un espresso richiamo al principio secondo cui rimane acquisita alla gestione per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria gestita dall’Inps la parte di liquidità del fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio.


La norma non ha previsto un sistema di contabilità separata per gettiti provenienti da altri enti previdenziali per la semplice ragione che il legislatore non ha voluto porre obblighi di contribuzione a carico di soggetti diversi dall’Inps.


A seguito della privatizzazione dell’Ente e dell’entrata in vigore della legge n. 335/95, art. 3, comma 12 (la cosiddetta riforma Dini) l’Istituto non può più avvalersi della norma contenuta nella legge n. 1564/51 che gli consentiva l’automatico adeguamento delle proprie aliquote contributive a quelle degli altri enti di cui esso Istituto è sostitutivo.


Oggi, infatti, qualsiasi aumento passa attraverso la preventiva determinazione delle parti sociali, che deve comunque tener conto della necessità di garantire la sostenibilità finanziaria della Gestione Previdenziale nel lungo periodo.


E a maggior ragione, rispetto al passato, niente e nessuno può immaginare di distrarre dalla loro specifica destinazione i fondi che l’Istituto introita per garantire la previdenza e l’assistenza (e quindi gli alti livelli del trattamento di disoccupazione) in favore dei giornalisti ad esso iscritti.


(Giornalisti – n. 6/novembre-dicembre 2005)


°°°°°

NORMATIVA  RICHIAMATA

 


1) Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).


(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.). 


 


Articolo 118. Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo.


 


1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'àmbito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo (224/a).


2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata (224/b).


 


3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali (224/c).


 


4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.


 


5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.


 


6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:


a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;


b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (224/d).


 


7. [I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente] (224/e).


 


8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto (224/f).


 


9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'àmbito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche (225).


 


10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003 (225/a).


 


11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.


 


12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:


a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;


b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10 (225/b).


 


13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.


 


14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.


 


15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.


 


16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'àmbito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (226).


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(224/a) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(224/b) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(224/c) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(224/d) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(224/e) Comma abrogato dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(224/f) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(225) Per la ristrutturazione degli Enti di formazione vedi il D.M. 30 maggio 2001. Per la proroga degli interventi previsti dal presente comma vedi i commi 19 e 58 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.


(225/a) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289.


(225/b) Comma così sostituito dall'art. 48, L. 27 dicembre 2002, n. 289. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 aprile 2003.


(226) Comma così modificato prima dall'art. 47, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi dall'art. 3, comma 137, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Alla ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attività di formazione si è provveduto con D.Dirig. 4 maggio 2001 e con D.Dirett. 23 ottobre 2003. Gli interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo delle prassi di Formazione Continua sono stati determinati, per l'esercizio finanziario 2001, con D.Dirig. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2002, n. 12).


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2) Legge-quadro 21 dicembre 1978 n. 845 in materia di formazione professionale. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1978, n. 362). 


 


Articolo 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.


Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (14), un Fondo di rotazione.


Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.


A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (15), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (15/a), sono ridotte:


1) dal 4,45 al 4,15 per cento;


2) dal 4,45 al 4,15 per cento;


3) dal 3,05 al 2,75 per cento;


4) dal 4,30 al 4 per cento;


5) dal 6,50 al 6,20 per cento.


Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (15/a), è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo (15/b).


I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.


La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.


Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.


Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE 20 dicembre 1977» (16).


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(14) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.


(15) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).


(15/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).


(15/a) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).


(15/b) Vedi, anche, l'art. 9, L. 24 giugno 1997, n. 196, integrato dall'art. 117, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.


(16) Le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 sono state abrogate dall'art. 9, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, riportato al n. A/XCIII per le parti disciplinate dal medesimo art. 9. Vedi, anche, l'art. 118, comma 10, L. 23 dicembre 2000, n. 388.


 


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3) D.L. 20-5-1993 n. 148. Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.


Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1993, n. 236 (Gazz. Uff. 19 luglio 1993, n. 167). I commi successivi del citato art. 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 8 ottobre 1992, n. 398, del D.L. 5 dicembre 1992, n. 472, del D.L. 11 dicembre 1992, n. 478, del D.L. 5 gennaio 1993, n. 1, del D.L. 1° febbraio 1993, n. 26, del D.L. 12 febbraio 1993, n. 31 e del D.L. 10 marzo 1993, n. 57. Vedi, anche, la nota all'art. 6, comma 7, del presente decreto-legge. Vedi, inoltre, il D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII. 


 


Articolo 9. Interventi di formazione professionale.


1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5.


2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.


3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (121); interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. [Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari] (120) (121/a).


3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento (122).


4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408 (123), convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492 (124).


5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (125/a).


6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (126), si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5.


7. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (127), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.


8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.


9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (128), e successive modificazioni e integrazioni.


10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40 (126), gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.


11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.


12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (126).


13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125), sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (125).


14. [Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli (124)] (128/a).


15. [I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 14 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali (129)] (129/a).


16. [I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:


a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap (130);


b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività (131);


b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili i fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari (132)] (129/a).


17. [Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale (133)] (129/a).


18. [Le disposizioni dei commi 14, 15, 16 e 17, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno (129)] (129/a).


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(121) Riportata al n. AA/VII.


(120) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.


(121/a) Gli ultimi due periodi sono stati soppressi dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, riportato al n. A/CXVIII.


(122) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.


(123) Riportato al n. A/LXX.


(124) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.


(125) Riportata al n. AA/II.


(125/a) Vedi, anche, l'art. 66, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).


(125) Riportata al n. AA/II.


(126) Riportata al n. AA/VII.


(127) Riportata alla voce Comunità europee.


(125) Riportata al n. AA/II.


(125) Riportata al n. AA/II.


(128) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.).


(125) Riportata al n. AA/II.


(126) Riportata al n. AA/VII.


(125) Riportata al n. AA/II.


(126) Riportata al n. AA/VII.


(125) Riportata al n. AA/II.


(125) Riportata al n. AA/II.


(124) Comma così sostituito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.


(128/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998, n. 142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).


(129) Così corretto con avviso pubblicato sulla Gazz. Uff. 25 maggio 1993, n. 120.


(129/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998, n. 142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).


(130) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.


(131) Lettera così modificata dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.


(132) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.


(129/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998, n. 142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).


(133) Comma così modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236.


(129/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998, n. 142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).


(129) Così corretto con avviso pubblicato sulla Gazz. Uff. 25 maggio 1993, n. 120.


(129/a) Comma abrogato dall'art. 10, D.M. 25 marzo 1998, n. 142, riportato alla voce Occupazione (Incremento della).


 


 


 


        


 


 


 





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