Roma, 5 maggio 2009. È stata ratificata a Palazzo Chigi l'ipotesi di accordo di rinnovo del contratto nazionale dei giornalisti tra la Federazione italiana editori giornali (Fieg) e la Federazione nazionale della stampa (Fnsi). Nella sala verde intorno al tavolo per la firma, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per l'editoria Paolo Bonaiuti, il Ministro del lavoro Maurizio Sacconi e il capo del dipartimento editoria della presidenza del Consiglio Elisa Grande, oltre al presidente della Fieg Carlo Malinconico, al capo delegazione degli editori Alberto Donati, e al segretario generale e al presidente della Fnsi, Franco Siddi e Roberto Natale. «Con la firma di oggi - ha spiegato Siddi al termine dell'incontro - si riattivano tutti gli strumenti del contratto. Diamo atto al governo, al sottosegretario Bonaiuti, al ministro Sacconi, della vigile responsabilità con cui ha seguito il processo della rinnovazione contrattuale, tutto il dossier con particolare riguardo alle intese di protezione sociale, nel rispetto di quanto convenuto fra loro dalle parti. Lo strumento contrattuale può dispiegare tutte le risorse per affrontare con coerenza i processi di trasformazione dei media, i cambiamenti, le nuove sfide per l'industria dell'informazione e per la professione giornalistica». (ANSA).
Il testo del protocollo
Il giorno 5 maggio 2009, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Sottosegretario con delega all’Editoria, On. Paolo Bonaiuti e del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Sen. Maurizio Sacconi, tra la Federazione Italiana degli editori di Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si provvede alla ratifica della ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto collettivo di lavoro giornalistico, siglata in data 26 marzo 2009.
A seguito di tale ratifica, si conferma la piena operatività della rinnovata disciplina collettiva secondo i termini e le decorrenze ivi indicate.
Il Governo prende atto con soddisfazione della conclusione positiva delle trattative tra FNSI e FIEG che hanno consentito la firma di rinnovo del CCNL giornalistico e si impegna ad avviare tempestivamente un apposito tavolo di confronto con le parti sociali sulla base delle richieste concordemente avanzate da FIEG e FNSI.
In particolare, verranno prese in considerazione le istanze relative:
a) al riporto delle disponibilità per il sostegno degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, in aggiunta alla competenza dei corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi;
b) al rifinanziamento del Fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante norme per “mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti” (il testo è in coda, ndr);
c) alla applicazione – in attuazione dell’accordo 20 settembre 2007, sottoscritto tra Ministero del Lavoro, FIEG e FNSI – al settore dell’editoria giornalistica degli sgravi contributivi di cui all’art. 1, comma 766, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art.1, commi 361 e 362 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (queste norme riguardano la stabilizzazione, per almeno due anni, di 667 collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata e la riduzione del costo del lavoro di un punto percentuale, ndr) (1);
d) alla destinazione all’INPGI, anziché all’INPS, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro in somministrazione;
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali si impegna a valutare l’adozione dei provvedimenti necessari per rendere le procedure amministrative volte alla concessione degli ammortizzatori sociali più rispondenti alle peculiari esigenze delle aziende editoriali e dei giornalisti dipendenti che in esse operano. Tali provvedimenti chiariranno, in particolare, che:
• ai fini della sussistenza dello “stato di crisi”, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive integrazioni e modificazioni, la stessa non sia rilevabile unicamente dai bilanci aziendali, ma anche da riscontrabili indicatori oggettivi, presenti e prospettici esterni, che abbiano incidenza su una critica situazione dell’impresa e possano pregiudicarne il buon andamento operativo e che tali indicatori in particolare dovrebbero registrare un andamento involutivo tale da rendere necessari interventi per il ripristino dei corretti equilibri economico-finanziari e gestionali;
• il principio secondo cui gli investimenti di carattere produttivo-finanziario e gestionale ai fini della ristrutturazione/riorganizzazione per le aziende del settore, debbano essere valutati in relazione e coerentemente allo stato di crisi anche prospettica in cui versa l’azienda nel contesto del settore stesso.
Il Governo dichiara di valutare positivamente l’intesa tra le parti sociali - assunta ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b del DLGS 509/94- in merito alla istituzione di un Fondo presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) che, con decorrenza dal 1° aprile 2009, abbia contabilità separata e gestione paritetica tra le parti costituenti e sia finalizzato a intervenire: a) sui trattamenti di pensionamento anticipato, in aggiunta alle disponibilità finanziarie annualmente destinate a tale titolo dalle disposizioni legislative; b) per far fronte alle esigenze sociali che le parti, in esercizio della propria autonomia, valuteranno come meritevoli di tutela, con possibilità di trasferimento da una gestione all’altra delle relative disponibilità qualora l’andamento delle prestazioni richiede interventi di finanziamento.
Tale fondo disporrà per la finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, ossia per i trattamenti di pensione anticipata dei giornalisti e con la medesima decorrenza, un contributo straordinario in capo a ciascuna azienda che farà ricorso a pensionamenti anticipati, pari al 30% del costo di ciascun pensionamento anticipato; e per quelle di cui alla lettera b) del punto precedente, un contributo nella misura dello 0,60% (0,50% a carico delle aziende e 0,10% a carico del giornalista) della retribuzione imponibile dei giornalisti dipendenti. In particolare, per il finanziamento degli oneri derivanti dai prepensionamenti, le somme derivanti dal gettito contributivo di cui alla citata lettera a) del punto precedente, verranno utilizzate a seguito dell’esaurimento delle disponibilità finanziarie annue previste dall’Art. 19 comma 18- ter del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dall’art. 41 bis comma 7 del D.L. 30 dicembre 2008 n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dichiara, di concerto con il Ministero dell’Economia, la propria disponibilità, ad attivare tempestivamente le procedure per l’approvazione delle deliberazioni dell’INPGI relative alle citate forme di contribuzione.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Sottosegretario di Stato Il Ministro del lavoro, della salute e delle
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri politiche sociali
On.le Paolo Bonaiuti Sen. Maurizio Sacconi
FIEG FNSI
Roma, 5 maggio 2009
(1) Il comma 80 della legge 247/2007 sul welfare (dedicato all’Inpgi) ipotizza la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 24 mesi. In sintesi la normativa promuove la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato (non inferiori a 24 mesi). Le assunzioni dei collaboratori - che sono 667 (e che sono emersi grazie a 350 ispezioni) – comporteranno un costo per l'Istituto di 32 milioni di euro e dovranno in ogni caso essere effettuate entro un anno dalla scadenza del termine fissato negli accordi sindacali. Questi numeri sono presenti in una circolare del presidente dell’Inpgi emanata il 2 ottobre 2007 (in: http://www.inpgi.it/circolari/2007/inpgi_circolari-2007-condono-contributivo.htm
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Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti.
(Articolo 15 della legge 7 marzo 2001 n. 62. Fondo per la mobilità
e la riqualificazione professionale dei giornalisti. IN CODA il Dpr 20/2002).
Art. 15. Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti.
1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonché da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza;
c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'àmbito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue (9).
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(9) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 20.
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D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 20 (1). Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della L. 7 marzo 2001, n. 62, istitutivo del Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 2002, n. 55.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
Considerata la necessità di emanare le norme regolamentari di attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:
1. Funzioni del Fondo.
1. Il Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonché delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale è istituito il Fondo, svolge l'attività istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entità dei finanziamenti e delle indennità per i singoli progetti, nonché i tempi e le modalità di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Condizioni per gli interventi di sostegno del Fondo.
1. Gli interventi di sostegno del Fondo sono effettuati soddisfatte le seguenti condizioni generali:
a) esistenza dello stato di crisi occupazionale per ristrutturazione, riorganizzazione, crisi economica delle imprese interessate, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ovvero, qualora lo stato di crisi sia successivo al 5 aprile 2001, ai sensi degli stessi articoli come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
b) impegno, risultante dai progetti presentati, dei giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese di cui sopra a presentare al momento dell'approvazione del progetto le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro in atto;
c) sussistenza, per i giornalisti professionisti interessati agli interventi di sostegno, dell'anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni al momento delle dimissioni esecutive certificata da dichiarazione conforme dell'impresa.
3. Contenuto dei progetti.
1. I progetti individuali di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 15, della legge 7 marzo 2001, n. 62, devono contenere specifiche indicazioni del tipo di riqualificazione professionale che s'intende svolgere nonché degli strumenti operativi, didattici ed organizzativi che verranno utilizzati. Il settore dei nuovi mass media, verso i quali il giornalista deve indirizzare la propria attività informativa, esercitabile anche su base autonoma, ricomprende tutti i sistemi informativi che utilizzino strumenti elettronici od altri di avanzata tecnologia, siano essi collegati o meno con i tradizionali settori dell'informazione. I progetti in questione devono altresì indicare i preventivi di costo, regolarmente documentati, con indicazione dei tempi di sviluppo e realizzazione della riqualificazione proposta.
2. I progetti, di cui alla lettera b) del comma 4 del richiamato articolo 15 della predetta legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi all'esodo volontario dei giornalisti collocati o collocabili in cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento, devono essere concordati dalle imprese da cui i giornalisti dipendono con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, e contenere l'indicazione del numero dei giornalisti interessati, dell'onere previsto, dei criteri e dei tempi di realizzazione dell'esodo volontario. I progetti concordati possono essere parte di accordi generali relativi alle procedure legali e contrattuali per l'accertamento e la dichiarazione dello stato di crisi delle imprese in questione.
3. I progetti, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 62, relativi al collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti da imprese in stato di crisi devono essere concordati con il sindacato di categoria, anche al livello aziendale, e contenere l'indicazione delle iniziative che l'impresa intende attuare, anche con ricorso a strutture specializzate, degli eventuali interventi di riqualificazione specifica ritenuti necessari, dei settori verso i quali s'indirizza il collocamento stesso nonché dei tempi di realizzazione. Il costo complessivo del progetto deve essere, in sede di presentazione, certificato con i preventivi di spesa allegati all'accordo sindacale, contenenti l'analisi specifica delle voci sulle quali esso si articola. Ad esso si aggiunge l'indicazione dell'onere dell'indennità prevista nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge n. 62 del 2001.
4. Presentazione dei progetti e delle domande di intervento del Fondo.
1. I progetti e le domande di intervento del Fondo devono essere presentati su carta semplice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, dai seguenti soggetti e con le seguenti modalità:
a) i progetti individuali di riqualificazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 devono essere presentati dai giornalisti interessati che provvederanno a darne comunicazione alle imprese di appartenenza. Al progetto devono essere allegati, oltre la documentazione di spesa, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi delle imprese di appartenenza e le dichiarazioni dei giornalisti relative alla disponibilità a presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro in atto in caso di accoglimento dei progetti;
b) i progetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando i previsti accordi sindacali, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e gli elenchi nominativi dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennità di esodo;
c) i progetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 devono essere presentati dalle imprese interessate, allegando gli accordi sindacali richiesti, i decreti ministeriali di riconoscimento dello stato di crisi e l'elenco nominativo dei giornalisti che potranno essere interessati a percepire l'indennità di esodo in caso di accettazione delle nuove occasioni di lavoro proposte.
2. I progetti non completi della documentazione indicata non sono presi in considerazione, ove non venga inviata in tempo utile la documentazione mancante richiesta dall'Amministrazione.
5. Cumulabilità degli interventi di sostegno.
1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 sono tra loro cumulabili, qualora ricorrano per ciascuno di essi le condizioni di erogabilità stabilite dagli articoli 2 e 4.
6. Erogazione dei finanziamenti e delle indennità.
1. Assolte le condizioni di cui ai precedenti articoli il Fondo procede all'erogazione dei finanziamenti e delle indennità di sua pertinenza secondo i seguenti criteri e modalità:
a) i finanziamenti dei progetti individuali dei giornalisti di cui alla lettera a), del comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati, in una unica soluzione e per un importo massimo di euro 10.329,14 per ciascun progetto, a favore del giornalista che abbia presentato la relativa domanda e successivamente la certificazione della impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro;
b) i finanziamenti dei progetti concordati di cui alla lettera c), del comma 4 dell'articolo 15, legge 7 marzo 2001, n. 62, ed ammessi agli interventi di sostegno del Fondo, sono liquidati a favore dell'impresa che abbia presentato la relativa domanda nei limiti del 50 per cento del costo complessivo documentato dei progetti.
Per favorire l'avvio e lo sviluppo dei progetti il 40 per cento del finanziamento verrà liquidato in coincidenza con la fase iniziale dei progetti medesimi, mentre il saldo verrà corrisposto alla conclusione degli stessi, al momento della presentazione dei costi certificati complessivamente sostenuti. L'erogazione dei finanziamenti avrà esecuzione anche nel caso in cui nessun giornalista accetti le nuove occasioni di lavoro proposte;
c) l'indennità di diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 15 della citata legge 7 marzo 2001, n. 62, e quella di dodici mensilità prevista dalla lettera c) del comma 4 del medesimo articolo 15, sono liquidate, relativamente ai casi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, così come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 2001, n. 62, a favore dei giornalisti indicati negli elenchi nominativi previsti dall'articolo 4. La liquidazione delle indennità verrà effettuata previa presentazione al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della certificazione dell'impresa relativa alle dimissioni dal rapporto di lavoro. Per trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza deve intendersi il trattamento contrattuale minimo previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, comprensivo dei minimi di stipendio e dei valori dell'indennità di contingenza, in vigore al momento della erogazione delle indennità da parte del Fondo.
2. Si procede alla revoca dei finanziamenti in caso di mancata realizzazione dei progetti ammessi.
7. Stati di crisi.
1. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 4 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concessi in presenza degli stati di crisi delle imprese di cui al comma 2 del citato articolo 15, dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero preesistenti a tale data e per i quali siano intervenuti accordi sindacali successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
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I nuovi minimi contrattuali dell'ipotesi d'accordo Fieg-Fnsi per il biennio 2009-2011.
Roma, 9 aprile 2009. Cliccando qui sotto si possono leggere i nuovi minimi di stipendio con la contingenza incorporata nel minimo: http://www.quartopotere.org/news/images/stories//tabella_minimi_+_contingenza.pdf
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L'ipotesi d'accordo per il rinnovo del contratto Fieg-Fnsi e l'accordo sugli ammortizzatori sociali sottoscritti la notte del 27 febbraio 2009 sono pubblicati in:
http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3591
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IL TESTO DEL CONTRATTO 2009-2013
(formato Pdf)
TABELLA NUOVI MINIMI CNLG 2009-2011 CON e SENZA CONTINGENZA
(formato Pdf)
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Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3917
Il contratto in pillole:
una sintesi dell'intesa
che cancella le critiche
del “fronte del no”
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Testo in: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3855
Il nuovo Contratto illustrato
punto per punto dalla
Federazione della Stampa
IN CODA i nuovi minimi + la indennità di contingenza
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