Roma, 11 giugno 2009. La Camera dice sì al ddl sulle intercettazioni, dopo che il governo ha ottenuto la fiducia. I sì sono stati 318, 224 i no, un solo astenuto. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.
SCRUTINIO SEGRETO - La votazione finale si è tenuta a scrutinio segreto: lo ha indicato il presidente della Camera Gianfranco Fini, spiegando che la richiesta è stata avanzata dal gruppo del Pd. A tutta la seduta ha presenziato il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, seduto accanto al ministro della Giustizia Angelino Alfano.
IDV: «VERGOGNA» - Dopo la lettura del voto in Aula è scoppiata la bagarre. Dai banchi dell'Italia dei Valori tuona la protesta, con cartelli come: «Libertà di informazione cancellata», «Vergogna», «Oggi è morta la libertà di informazione uccisa dall'arroganza del potere», «Pdl: protegge i delinquenti e ladri». Immediato l'intervento dei commessi per tentare di bloccare i deputati che protestavano, mentre il presidente Fini dichiarava sospesa la seduta. Dai banchi del centrodestra si è levato un coro: «Buffoni, buffoni!». Un «testa vuota» era volato già prima in aula, questa volta però gridato dai banchi della Lega durante l'intervento del capogruppo Idv Massimo Donadi, che anche oggi ha usato parole di fuoco per bocciare il disegno di legge.
ALFANO - Il ministro Alfano si è detto soddisfatto per l'esito del voto. «Abbiamo preso 20 voti in più dei nostri. Il voto segreto ci ha premiato, visto che nel computo dei voti a favore ci sono 2o voti in più rispetto a quelli della maggioranza. Significa che circa il 20% dell’opposizione condivide le nostre tesi». «Ora chiederemo una rapida lettura da parte del Senato - ha aggiunto Alfano -. Crediamo di aver prodotto un testo che dopo un anno di lavoro ha raggiunto un punto di equilibrio ragguardevole tra la tutela della privacy e delle indagini, l'articolo 15 e l'articolo 21 della Costituzione». «La bontà del provvedimento - ha riferito il vice presidente del gruppo Pdl, Italo Bocchino- è dimostrata dal fatto che è stato approvato sia dalla maggioranza sia da un pezzo dell'opposizione. Il voto è anche una risposta alle cassandre del centrosinistra che avevano ipotizzato divisioni interne alla maggioranza, che come sempre è stata compattissima. Ringraziamo l'opposizione per il contributo dato con i suoi 21 voti favorevoli».
FIEG E FNSI: APPELLO ESTREMO CONTRO DDL - La Federazione italiana editori giornali (Fieg) e la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) dopo l'approvazione alla Camera del ddl Alfano hanno rivolto congiuntamente «un appello estremo» al Parlamento perché modifichi le norme del disegno di legge sulle intercettazioni che giudicano incostituzionali e fortemente limitative della libertà di informazione. Il presidente della Fieg, Carlo Malinconico, e il segretario del sindacato dei giornalisti, Franco Siddi, che partecipano a Bari alla 12/a edizione della Conferenza internazionale per l'industria per l'editoria e della stampa italiana, hanno definito un documento congiunto nel quale annunciano la pubblicazione per tre giorni sui quotidiani dell'appello contro il ddl. Fino all'avvio del dibattito al Senato saranno inoltre pubblicati avvisi che informeranno i lettori sulle conseguenze negative delle norme previste dalla legge sull'esercizio del diritto di cronaca. Fieg e Fnsi chiedono al Senato «di espungere dal ddl le norme contrarie al dovere di informare e al diritto di sapere». La Federazione nazionale della stampa, inoltre, ha confermato tutte le «iniziative straordinarie per contrastare il ddl che - ha annunciato Siddi - culmineranno con la riunione del Consiglio nazionale del 20 giugno prossimo e con ulteriori azioni di mobilitazione».
NAPOLITANO: “Esaminerò il testo, seguirò l’iter. Ci sono molte cose da difendere e molte cose da rinnovare” - Rispondendo alla domanda di un giornalista sul ddl intercettazioni, a margine dell'incontro con gli attori del Teatro Napoli Festival, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha detto: «Mi riservo di esaminare il testo approvato e di seguire l'iter che avrà in Parlamento, per prendere poi le decisioni che mi competono. Certo, ci sono molte cose da difendere e molte cose da rinnovare».(ANSA e www.corriere.it dell’11 giugno 2009)
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La Camera conferma la fiducia al governo sul disegno di legge in materia di intercettazioni
Roma, 10 giugno 2009. L'Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sul disegno di legge in materia di intercettazioni con 325 sì, 246 no e due astenuti. L'iter del ddl dovrebbe terminare tra giovedì e venerdì.
POLEMICA - La votazione è arrivata al termine di una giornata parlamentare segnata da aspre polemiche tra maggioranza e opposizione. «La misura è colma». Pd, Idv e Udc hanno scritto al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per esprimere il proprio disagio contro il ddl intercettazioni e contro «questo modo di legiferare della maggioranza, che di fatto è diventato un mercato delle vacche» tra Lega e Pdl. Il voto di fiducia posto sul provvedimento «ha come unico obiettivo quello di impedire che ci possa essere una libera espressione da parte dei parlamentari della maggioranza su questo ddl», spiegano in conferenza stampa congiunta il capogruppo del Pd Antonello Soro, il presidente dei deputati dell'Idv Massimo Donadi e il vice capogruppo dell'Udc Michele Vietti.
BAVAGLIO ALLA STAMPA - L'opposizione denuncia che su un provvedimento che tratta di sicurezza dei cittadini, privacy e libertà di informazione, diritti tutelati dalla Costituzione, il governo metta la fiducia «per impedire a deputati leghisti ed alcuni settori di An di manifestare il proprio dissenso con il voto segreto», come ha detto il capogruppo del Pd, Antonello Soro. «I vertici della Lega hanno deciso di scambiare la morte certa del referendum elettorale, cedendo un pezzo di libertà del Paese», ha aggiunto il capogruppo dell'Italia dei Valori, Massimo Donadi, commentando quello che l'opposizione definisce un do-ut-des Carroccio- Pdl concordato all'indomani delle elezioni europee ed in vista dei ballottaggi alle amministrative e dei referendum il 21 giugno. «L'Udc è molto gelosa della sua specificità di opposizione - precisa Vietti -, ma stavolta la situazione è tale che occorre un'azione congiunta per far capire ai cittadini quanto la situazione stia diventando pericolosa. E noi chiediamo a Napolitano di valutarla bene questa situazione per capire se non ci sia un rischio per gli equilibri costituzionali».
«NESSUNA IMPOSIZIONE» - Dalla maggioranza arriva la replica di Paolo Romani, viceministro alle Comunicazioni: «È errato parlare di un’imposizione del governo al Parlamento: il ricorso alla fiducia e il fatto che del testo in materia di intercettazioni se ne parli da troppo tempo ha portato a renderlo finalmente legge. Il testo è stato largamente modificato rispetto a quello iniziale anche e soprattutto con il contributo dell’opposizione. Ciò che si vuole impedire è la pubblicazione delle intercettazioni. La sintesi rispetto alle informazioni che portano sino al processo sarà consentita, anche se prima non lo era».
Le doglianze rivolte dalle opposizioni al capo dello Stato sul ddl intercettazioni sono «immotivate, perchè la fiducia è uno strumento previsto dall'ordinamento giuridico» aggiunge ancora il ministro della Giustizia, Angelino Alfano. «È ipocrita - sottolinea Alfano - chi sostiene che non c'è stato tempo per la discussione, che c'è stata una strozzatura del dibattito, dal momento che il ddl è in Parlamento da un anno. È altrettanto ingiusto - aggiunge - lamentarsi per la fiducia, che è uno strumento previsto dall'ordinamento e di cui ha fatto un ampio uso il passato governo» più di quello attuale.
ANM - Ma il provvedimento voluto dal governo non getta nello sconcerto solo l'opposizione, ma anche i magistrati. Siamo di fronte alla «morte della giustizia penale» in Italia. Lo afferma l'Associazione nazionale magistrati, denunciando «la gravità delle conseguenze che deriveranno dalle novità legislative in materia di processo penale e intercettazioni»: in un momento in cui «la sicurezza dei cittadini è sovente evocata come priorità del Paese - si legge nel documento diffuso dal sindacato delle toghe - lascia sgomenti il fatto che il Parlamento stia per effettuare scelte che rappresentano un oggettivo favore ai peggiori delinquenti».
GIORNALISTI - E proprio contro il ddl sulle intercettazioni, che infligge gravi limitazioni alla libertà e al diritto d'informazione, la Federazione nazionale della stampa italiana e tutte le altre sigle sindacali del giornalismo sono pronte a «scioperare nei prossimi giorni». Lo ha annunciato il segretario generale della Fnsi, la Federazionale nazionale della stampa italiana, Franco Siddi. Dopo aver ricordato le molte iniziative di protesta susseguitesi in questi mesi in tutta Italia, dopo aver annunciato la pubblicazione di un appello (congiunto Fnsi-Fieg) a tutte le forze politiche e la possibilità dello sciopero, Siddi ha concluso affermando che «se tutto questo non fosse sufficiente, passeremo alla disobbedienza civile, pubblicando quello che riterremo utile e necessario, anche se non pubblicabile secondo il ddl, e ce ne assumeremo la responsabilità». (www.corriere.it)
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INTERCETTAZIONI: EDITORI E GIORNALISTI UNITI CONTRO DDL. “CORREGGERE NORME ANTICOSTITUZIONALI”. FNSI: PRONTI allo SCIOPERO
Roma, 10 giugno 2009. Il mondo dell'editoria si mobilita contro il disegno di legge Alfano sulle intercettazioni, sul quale il governo ha appena incassato la fiducia alla Camera. Federazione nazionale della stampa italiana e Federazione italiana editori giornali firmano insieme un appello al Parlamento e a tutte le forze politiche contro un provvedimento giudicato anticostituzionale, chiedendo le «necessarie correzioni» e, in prospettiva, il sindacato dei giornalisti pensa allo sciopero, a forme di disobbedienza civile, al ricorso alla Consulta e alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il provvedimento, avvertono Fieg e Fnsi in una nota congiunta inviata agli organi di stampa affinché venga pubblicata domani, introduce «limitazioni ingiustificate al diritto di cronaca» e «sanzioni sproporzionate a carico di giornalisti ed editori», previsioni che «violerebbero il fondamentale diritto della libertà d'informazione, garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo». Editori e giornalisti concordano sulla necessità di tutelare la privacy delle persone, specie se estranee alle indagini, «ma non possono accettare interventi che nulla hanno a che vedere con tale esigenza e che porterebbero ad un risultato abnorme e sproporzionato: limitare, e in taluni casi impedire del tutto, la cronaca di eventi rilevanti per la pubblica opinione, quali le indagini investigative». Nella stessa direzione vanno «le sanzioni detentive nei confronti dei giornalisti e la responsabilità oggettiva a carico degli editori». Di qui la richiesta di introdurre nel ddl «le correzioni necessarie alla tutela di valori essenziali per la democrazia». Nel pomeriggio Fnsi, Unione nazionale cronisti italiani, Ordine nazionale dei giornalisti e Associazione stampa romana hanno fatto il punto sulle iniziative di protesta contro il ddl in una conferenza stampa nella sede della stampa estera a Roma. «Il maxiemendamento del governo - ha detto Guido Columba, presidente dell'Unci - modifica la legge in modo meno sfavorevole ai diritti dell'informazione, ma siamo ancora molto lontani dagli standard europei». «Se la legge sarà approvata così com'è - ha sottolineato il segretario della Fnsi, Franco Siddi - sarà violato il diritto dei cittadini a un'informazione piena, in particolare sulla cronaca giudiziaria, per la quale saranno introdotti pesanti limiti, se non divieti o censure». Di qui l'iniziativa con la Fieg, ma in prospettiva, ha aggiunto Siddi, il sindacato dei giornalisti è pronto «a portare avanti la sua battaglia utilizzando l'arma dello sciopero, nonchè ricorrendo alla Corte Costituzionale e alla Corte europea dei diritti dell'uomo». Sono allo studio anche «forme di disobbedienza civile: dobbiamo trovare i modi affinchè le notizie di interesse pubblico arrivino comunque al cittadino». D'accordo il presidente dell'Ordine nazionale, Lorenzo Del Boca, convinto che la nuova legge renda «l'informazione più debole», arrivando a «consentire agli editori di controllare quanto viene pubblicato per evitare eventuali sanzioni». Il presidente della Fnsi, Roberto Natale, ha citato un'intervista all'onorevole Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia della Camera e relatore del provvedimento: «Ha definito la prima versione del ddl un ritorno alla preistoria. Ma con il maxiemendamento siamo passati al Medioevo: non siamo ancora in una situazione di democrazia occidentale. Se la Camera darà un voto che riteniamo pessimo, continueremo la nostra battaglia, scioperando e rivolgendoci alla Consulta e alla Corte di Strasburgo». (ANSA).
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Il ddl Alfano in sintesi
Roma, 9 giugno 2009. Il governo rompe ogni indugio e presenta un maxi-emendamento al ddl intercettazioni per chiedere il voto di fiducia alla Camera. La proposta di modifica, che porta la firma del Guardasigilli Angelino Alfano, recepisce di fatto il testo approvato in commissione Giustizia il 16 febbraio scorso più alcuni emendamenti presentati da governo e relatore nel comitato dei nove della commissione. Questo, in estrema sintesi, il contenuto del provvedimento:
EVIDENTI INDIZI COLPEVOLEZZA - Il Pm potrà chiedere di intercettare solo se ci saranno evidenti indizi di colpevolezza e solo se saranno assolutamente indispensabili. Nelle indagini di mafia e terrorismo basteranno sufficienti indizi di reato. La richiesta dovrà essere autorizzata da un Gip collegiale del capoluogo del distretto. Ma il giudice dovrà poi compiere una valutazione autonoma del caso.
VIA IL MAGISTRATO CHE PARLA TROPPO - La toga che rilascia «pubblicamente dichiarazioni» sul procedimento affidatogli ha l'obbligo di astenersi. E sarà sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d' ufficio.
OMESSO CONTROLLO - Il ddl prevede l'ammenda da 500 a 1.032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che ometteranno di esercitare «il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione o pubblicazione delle intercettazioni».
DIRITTO DI CRONACA - Nel testo originario i giornalisti non avrebbero potuto scrivere praticamente nulla degli atti relativi ad un procedimento penale fino all'inizio del dibattimento. Ora si prevede che per gli atti non più coperti da segreto (comprese le intercettazioni) resti il divieto di pubblicazione anche parziale fino a che non si siano concluse le indagini preliminari, ma se ne potrà comunque scrivere per riassunto o raccontandone il contenuto. Sarà vietato pubblicare le richieste e le ordinanze emesse in materia di misure cautelari fino a quando l'indagato o il suo difensore non ne siano venuti a conoscenza. Dopo di chè se ne potrà pubblicare il contenuto. Fanno eccezione le intercettazioni riportate nelle ordinanze. Per quelle permane il divieto di pubblicazione.
RETTIFICHE SENZA COMMENTO - Cambia anche la norma sulle rettifiche perché nel ddl si dice che dovranno essere pubblicate nella loro interezza, ma «senza commento». E si disciplinano anche quelle su internet.
NO A NOMI E IMMAGINI del PM - Stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati «relativamente ai procedimenti penali a loro affidati», salvo che l'immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca (chi sgarra è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000, ndr).
CARCERE PER I GIORNALISTI - Torna il carcere per i cronisti. Il ddl (comma 26) introduce modifiche al Cp:
a) «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». (Il comma 7 dice: “È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis”).
b) “Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni”;
c) risulta ampliato il nuovo articolo 684 del Cp (“Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” (le novità sono in nero):
“Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa pena si applica per la violazione dei divieti - (relativi alla pubblicazione e alla diffusione di nomi e immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati, ndr) - previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000”.
I CRONISTI INCRIMATI (per la pubblicazione di “carte” coperte dal segreto) RISCHIANO LA SOSPENSIONE DALLA PROFESSIONE FINO A 3 MESI - Il ddl modifica il comma 2 dell’articolo 115 del Cpp: «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
REATI INTERCETTABILI - Potranno essere intercettati tutti i reati con pene oltre i 5 anni, compresi quelli contro Pubblica Amministrazione; ingiuria; minaccia; usura; molestia; traffico-commercio di stupefacenti e armi; insider trading; aggiotaggio; contrabbando; diffusione materiale pornografico anche relativo a minori.
INTERCETTAZIONI AMBIENTALI - Si potranno usare le cimici solo per spiare luoghi nei quali si sa che si sta compiendo un'attività criminosa. Unica eccezione per i reati di mafia, terrorismo e per quelli più gravi.
LIMITI DI TEMPO - Non si potrà intercettare per più di 60 giorni: 30 più 15 più 15. Per reati di mafia, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono si può arrivare a 40 giorni prorogabili di altri 20.
VIETATA LA TRASCRIZIONE DELLE PARTI DI CONVERSAZIONI RIGUARDANTI FATTI, CIRCOSTANZE E PERSONE ESTRANEE ALLE INDAGINI - È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
PENE PIÙ SEVERE PER I PUBBLICI UFFICIALI “GOLE PROFONDE” - I pubblici ufficiali che rivelano illecitamente il contenuto di intercettazioni, conversazioni o interrogatori di testimoni e imputati rischiano il carcere non più fino a un anno come accade oggi. Il ddl prevede una modifica al Cp per quanto riguarda l’articolo 379-bis (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). Così chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
RELAZIONE SU SPESE E TETTO - Ci sarà un tetto di spesa stabilito dal ministero della Giustizia, sentito il Csm. Entro il 31 marzo ogni procuratore trasmetterà a Via Arenula una relazione sulle spese per le intercettazioni dell'anno precedente.
PROCEDIMENTO CONTRO IGNOTI - Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze.
ARCHIVIO RISERVATO E DIVIETO DI ALLEGARE VERBALI A FASCICOLO Telefonate e verbali saranno custoditi in un archivio presso la Procura. E le registrazioni saranno fatte con impianti installati nei Centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di Corte d'Appello. I procuratori dovranno gestire e controllare questi Centri e avranno 5 giorni per depositare verbali e intercettazioni. Se dal loro deposito però ci sarà pregiudizio per le indagini, si potrà ritardare la consegna, ma non oltre la data dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari. Vietato allegare le intercettazioni al fascicolo.
NO A UTILIZZO IN PROCEDIMENTI DIVERSI - Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo.
SANZIONI AMMINISTRATIVE (DA 64.500 A 465.000 EURO) ANCHE PER L’IMPRESA MULTIMEDIALE IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 684 CP - Il comma 27 dell'articolo 1 del ddl introduce, nel contesto del Dlgs n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti (in questo caso “imprese multimediali”) in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. L'importo di una quota va 258 a 1.550 euro. Le aziende potrebbero essere costrette a versare da un minimo di 65.500 euro fino a un massimo di 465.000 euro. Avranno un peso nella determinazione della sanzione le tirature dei giornali. “Non è ammesso il pagamento in misura ridotta” (articolo 10 del dlgs 231/2001). Il Dlgs 231/2001 “disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di direzione dell'ente (come i direttori responsabili considerati dalla giurisprudenza dirigenti dell’azienda, ndr) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale (è il caso delle redazioni giornalistiche rispetto al resto dell’impresa multimediale), l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui àmbito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.
Bisogna sottolineare che il dlgs 231/2001 già si applica alle società (e, quindi, alle aziende multimediali), ma per una serie di reati (soprattutto societari, abusi di mercato) ben più pesanti di quello previsto e punito dall’articolo 684 del Cp anche nella nuova versione del ddl “Alfano”. L’estensione della punibilità all’articolo 684 obbligherà le imprese multimediali ad assumere giornalisti professionisti qualificati (da percorsi universitari specifici) e a curare la formazione dei dipendenti giornalisti anche attraverso l’applicazione concreta dell’articolo 45 (aggiornamento culturale-professionale) del Cnlg.
STOP A INTERCETTAZIONI PER 007 - Se un Pm volesse intercettare un telefono usato da esponenti dei Servizi e quindi anche da 'body guard' dovrà informarne entro 5 giorni il presidente del Consiglio che potrà apporre il segreto di Stato. (ANSA).
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INTERCETTAZIONI. BONGIORNO: ACCORDO SU ACQUISIZIONE TABULATI NEL MAXIEMENDAMENTO SPAZI PIÙ AMPI PER DIRITTO DI CRONACA
Roma, 9 giugno 2009. Possibilità per il pubblico ministero di acquisire d'urgenza anche i tabulati telefonici, oltre alle intercettazioni. È la principale novità introdotta nel maxi-emendamento al ddl sulle intercettazioni. Lo spiega, al termine di una riunione con i ministri Angelino Alfano, Roberto Calderoli, Roberto Maroni ed Elio Vito, la presidente della commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno. «Quella di oggi - dice - è stata una riunione di carattere tecnico, relativa alla possibilità per il pm, introdotta nel maxi-emendamento, di acquisire con urgenza non solo le intercettazioni, ma anche i tabulati telefonici». Bongiorno aggiunge che si tratta di un «maggiore chiarimento», in quanto il testo si riferisce già in via generale a intercettazioni e tabulati. Per il resto, il maxi-emendamento su cui verrà chiesta la fiducia, recepisce un accordo politico già raggiunto all'interno della maggioranza. La presidente della commissione Giustizia sottolinea in particolare che vengono introdotti spazi «più ampi» per il diritto di cronaca rispetto al testo originario del ddl Alfano. (ANSA).
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INTERCETTAZIONI. PD A FNSI: “DIFENDIAMO INFORMAZIONE E INDAGINI”.
Roma, 9 giugno 2009. “Contrasteremo in aula il ddl intercettazioni per difendere il diritto dei cittadini ad essere informati, quello dei media a informare e degli inquirenti a indagare”. Il presidente dei deputati PD, Antonello Soro, la vicepresidente Marina Sereni e la capogruppo in commissione Giustizia, Donatella Ferranti, hanno incontrato stamattina il segretario e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Franco Siddi e Roberto Natale. “Il disegno di legge Alfano, nascondendosi dietro la tutela della privacy, sta introducendo giorno dopo giorno norme che compromettono il diritto di cronaca, limitano il potere investigativo, rendono meno sicuri e meno informati i cittadini. Per questo - hanno assicurato Soro, Sereni e Ferranti - il Partito Democratico è a fianco della Fnsi e partecipa al sit-in previsto per le 12 in piazza Montecitorio”. Insomma il Pd ha sconfessato il “ddl Mastella”, che il 17 aprile 2007 fu approvato alla Camera all’unanimità grazie a una intesa con Forza Italia e An. Ma chi ricorda oggi Mastella ministro della Giustizia del Governo Prodi? (fonti:ANSA e F. de B.).
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INTERCETTAZIONI. GIORNALISTI IN BICI,DDL ESPROPRIA CITTADINI.
Roma, 9 giugno 2009. Giornalisti «ancora in piazza per segnalare a tutti l'estremo pericolo rappresentato da questa legge, che sottrae ai magistrati un'arma fondamentale contro il crimine ed espropria i cittadini del diritto costituzionale di essere informati in modo completo, corretto e tempestivo». Così Guido Columba, presidente dell'Unione cronisti italiani, spiega il senso della manifestazione organizzata oggi a Roma dalla stessa Unci e dall'Associazione stampa romana contro il ddl Alfano sulle intercettazioni, oggi al vaglio della Camera. Una manifestazione che ha visto giornalisti e cronisti in un insolito corteo in bicicletta lungo vie del centro, con indosso pettorine con lo slogan 'liberi di informare, liberi di sapere. Aiutaci a difendere i tuoi diritti, sostieni al libertà di stampà. Ad attenderli di fronte a Montecitorio un gruppo di parlamentari - fra cui Vincenzo Vita, Roberto Zaccaria, Tana de Zelueta e Donatella Ferranti per il Pd e Massimo Donadi e Giuseppe Giulietti dell'Idv - e il presidente della Federazione nazionale della stampa (Fnsi) Roberto Natale. «Vogliamo far sapere ai cittadini - ha detto il segretario della Fnsi, Franco Siddi - che questo ddl non è a tutela della loro privacy ma impedisce loro la conoscenza e la libertà di giudizio essenziali per la democrazia e la legalità». «Si tratta di una legge eversiva per la quale stapperanno champagne i criminali - ha detto Donadi - la nostra speranza è nel Quirinale». Domani intanto i giornalisti informeranno i colleghi stranieri con una conferenza alla stampa estera. (ANSA)
INTERCETTAZIONI. DEL BOCA: LEGGE BAVAGLIO MA FOTO VILLA ERRORE
Roma, 9 giugno 2009. Quelle foto scattate di nascosto nella villa sarda del premier «non andavano scattate nè pubblicate», in quanto sono state «un furto e una violazione della privacy e delle regole della deontologia professionale», oltre che controproducenti ai fini della giusta battaglia dei giornalisti «per la libertà di stampa, nel cui ambito va però rispettata la autoregolamentazione». Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Lorenzo Del Boca, partecipando ad una manifestazione promosso dall'Unci (Unione nazionale cronisti italiani) contro il ddl Alfano sulle intercettazioni. «Quel collega ha sbagliato - ha detto Del Boca a proposito del fotografo Zappaddu - perchè la privacy è sacra, anche se vi è una differenza tra quella del privato cittadino e quella di un personaggio pubblico. Per quest'ultimo infatti è ridotta, ma ciò vale per le occasioni pubbliche, non per il bagno di casa sua». Diverso il caso invece, ha chiarito Del Boca, delle foto scattate all'aeroporto di Olbia, con alcuni ospiti del premier scendere da un aereo della presidenza del Consiglio. «Per noi giornalisti è doveroso distinguere tra ciò che è lecito e ciò che non lo è - ha sottolineato ancora Del Boca - cosiccome rispettare i cittadini inermi. Ma se non siamo seri in questa autoregolamentazione, apriamo la porta a norme pericolose per la libertà di stampa». Quale appunto il ddl Alfano, con il quale, «la stampa sarebbe imbavagliata». (ANSA) BOR
INTERCETTAZIONI. È LA 19/A FIDUCIA PER BERLUSCONI IV. I PRECEDENTI, DAL DECRETO FISCALE AL DISEGNO DI LEGGE SICUREZZA.
Roma, 9 giugno 2009. Il governo pone, sul maxi-emendamento al ddl sulle intercettazioni, la questione di fiducia per la 19/a volta dall'inizio della legislatura, tredici mesi fa. I diciotto precedenti voti di fiducia sono stati il 25 giugno 2008 sul decreto fiscale (con le misure sull'abolizione dell'Ici prima casa e per la defiscalizzazione degli straordinari), il 15 luglio sul decreto sicurezza, il 21 luglio e l'1 e il 5 agosto sempre sul decreto manovra (al Senato e alla Camera), il 7 ottobre sul decreto scuola, il 22 ottobre sul decreto Alitalia, il 2 dicembre sul decreto sanità, il 7 gennaio 2009, sul decreto per l'università, il 14 gennaio alla Camera sul decreto anticrisi, il 27 gennaio al Senato sullo stesso provvedimento, due volte sul decreto mille proroghe, l'11 febbraio al Senato e il 19 febbraio alla Camera, il 2 aprile scorso sullo stesso decreto incentivi, con le norme sulle quote latte, a Montecitorio, il successivo 8 aprile, sullo stesso provvedimento al Senato, e infine il 13 maggio scorso, quando le norme del disegno di legge sicurezza sono state oggetto di tre votazioni. In precedenza, il governo aveva avuto la fiducia sia alla Camera che al Senato al momento della sua formazione. Nella scorsa legislatura, il governo Prodi aveva fatto ricorso alla fiducia su singoli provvedimenti, entro i primi tredici mesi di vita, per 14 volte; inoltre, aveva avuto la fiducia delle due Camere (oltre che dopo l'insediamento) anche dopo la crisi di governo ed il rinvio alle camere del febbraio 2007. Nella legislatura ancora precedente, il governo Berlusconi II aveva totalizzato 29 voti di fiducia in tre anni e 10 mesi, ai quali vanno aggiunte le 21 fiducie del terzo governo Berlusconi, nei suoi nove mesi e mezzo di vita. Ecco il quadro dei voti di fiducia di questa legislatura, con i relativi risultati. Camera 25/6/2008 decreto fiscale 326 sì, 260 no, 3 astenuti Camera 15/7/2008 decreto sicurezza 322 sì, 267 no, 8 astenuti Camera 21/7/2008 decreto manovra 323 sì, 253 no Senato 1/8/2008 decreto manovra 170 sì, 129 no, 3 astenuti Camera 5/8/2008 decreto manovra 312 sì, 239 no Camera 7/10/2008 decreto scuola 321 sì, 255 no, 2 astenuti Camera 22/10/2008 decreto Alitalia 309 sì, 250 no, 2 astenuti Camera 2/12/2008 decreto sanità 307 sì, 241 no Camera 7/1/2009 decreto università 302 sì, 228 no, 2 astenuti Camera 14/1/2009 decreto anticrisi 327 sì, 252 no, 2 astenuti Senato 27/1/2009 decreto anticrisi 158 sì, 126 no, 2 astenuti Senato 11/2/2009 dl milleproroghe 162 sì, 126 no Camera 19/2/2009 dl milleproroghe 284 sì, 243 no Camera 2/4/2009 decreto incentivi 298 sì, 235 no, 2 astenuti Senato 8/4/2009 decreto incentivi 164 sì, 119 no, 2 astenuti Camera 13/5/2009 ddl sicurezza/1 316 sì, 258 no Camera 13/5/2009 ddl sicurezza/2 315 sì, 246 no Camera 13/5/2009 ddl sicurezza/3 315 sì, 237 no Camera 10/6/2009 intercettazioni .(ANSA).
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INTERCETTAZIONI. BONGIORNO: ACCORDO SU ACQUISIZIONE TABULATI NEL MAXIEMENDAMENTO SPAZI PIÙ AMPI PER DIRITTO DI CRONACA
Roma, 9 giugno 2009. Possibilità per il pubblico ministero di acquisire d'urgenza anche i tabulati telefonici, oltre alle intercettazioni. È la principale novità introdotta nel maxi-emendamento al ddl sulle intercettazioni. Lo spiega, al termine di una riunione con i ministri Angelino Alfano, Roberto Calderoli, Roberto Maroni ed Elio Vito, la presidente della commissione Giustizia della Camera, Giulia Bongiorno. «Quella di oggi - dice - è stata una riunione di carattere tecnico, relativa alla possibilità per il pm, introdotta nel maxi-emendamento, di acquisire con urgenza non solo le intercettazioni, ma anche i tabulati telefonici». Bongiorno aggiunge che si tratta di un «maggiore chiarimento», in quanto il testo si riferisce già in via generale a intercettazioni e tabulati. Per il resto, il maxi-emendamento su cui verrà chiesta la fiducia, recepisce un accordo politico già raggiunto all'interno della maggioranza. La presidente della commissione Giustizia sottolinea in particolare che vengono introdotti spazi «più ampi» per il diritto di cronaca rispetto al testo originario del ddl Alfano. (ANSA).
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INTERCETTAZIONI. PD A FNSI: “DIFENDIAMO INFORMAZIONE E INDAGINI”.
Roma, 9 giugno 2009. “Contrasteremo in aula il ddl intercettazioni per difendere il diritto dei cittadini ad essere informati, quello dei media a informare e degli inquirenti a indagare”. Il presidente dei deputati PD, Antonello Soro, la vicepresidente Marina Sereni e la capogruppo in commissione Giustizia, Donatella Ferranti, hanno incontrato stamattina il segretario e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Franco Siddi e Roberto Natale. “Il disegno di legge Alfano, nascondendosi dietro la tutela della privacy, sta introducendo giorno dopo giorno norme che compromettono il diritto di cronaca, limitano il potere investigativo, rendono meno sicuri e meno informati i cittadini. Per questo - hanno assicurato Soro, Sereni e Ferranti - il Partito Democratico è a fianco della Fnsi e partecipa al sit-in previsto per le 12 in piazza Montecitorio”. Insomma il Pd ha sconfessato il “ddl Mastella”, che il 17 aprile 2007 fu approvato alla Camera all’unanimità grazie a una intesa con Forza Italia e An. Ma chi ricorda oggi Mastella ministro della Giustizia del Governo Prodi? (fonti:ANSA e F. de B.).
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INTERCETTAZIONI. GIORNALISTI IN BICI,DDL ESPROPRIA CITTADINI.
Roma, 9 giugno 2009. Giornalisti «ancora in piazza per segnalare a tutti l'estremo pericolo rappresentato da questa legge, che sottrae ai magistrati un'arma fondamentale contro il crimine ed espropria i cittadini del diritto costituzionale di essere informati in modo completo, corretto e tempestivo». Così Guido Columba, presidente dell'Unione cronisti italiani, spiega il senso della manifestazione organizzata oggi a Roma dalla stessa Unci e dall'Associazione stampa romana contro il ddl Alfano sulle intercettazioni, oggi al vaglio della Camera. Una manifestazione che ha visto giornalisti e cronisti in un insolito corteo in bicicletta lungo vie del centro, con indosso pettorine con lo slogan 'liberi di informare, liberi di sapere. Aiutaci a difendere i tuoi diritti, sostieni al libertà di stampà. Ad attenderli di fronte a Montecitorio un gruppo di parlamentari - fra cui Vincenzo Vita, Roberto Zaccaria, Tana de Zelueta e Donatella Ferranti per il Pd e Massimo Donadi e Giuseppe Giulietti dell'Idv - e il presidente della Federazione nazionale della stampa (Fnsi) Roberto Natale. «Vogliamo far sapere ai cittadini - ha detto il segretario della Fnsi, Franco Siddi - che questo ddl non è a tutela della loro privacy ma impedisce loro la conoscenza e la libertà di giudizio essenziali per la democrazia e la legalità». «Si tratta di una legge eversiva per la quale stapperanno champagne i criminali - ha detto Donadi - la nostra speranza è nel Quirinale». Domani intanto i giornalisti informeranno i colleghi stranieri con una conferenza alla stampa estera. (ANSA)
INTERCETTAZIONI. DEL BOCA: LEGGE BAVAGLIO MA FOTO VILLA ERRORE
Roma, 9 giugno 2009. Quelle foto scattate di nascosto nella villa sarda del premier «non andavano scattate nè pubblicate», in quanto sono state «un furto e una violazione della privacy e delle regole della deontologia professionale», oltre che controproducenti ai fini della giusta battaglia dei giornalisti «per la libertà di stampa, nel cui ambito va però rispettata la autoregolamentazione». Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Lorenzo Del Boca, partecipando ad una manifestazione promosso dall'Unci (Unione nazionale cronisti italiani) contro il ddl Alfano sulle intercettazioni. «Quel collega ha sbagliato - ha detto Del Boca a proposito del fotografo Zappaddu - perchè la privacy è sacra, anche se vi è una differenza tra quella del privato cittadino e quella di un personaggio pubblico. Per quest'ultimo infatti è ridotta, ma ciò vale per le occasioni pubbliche, non per il bagno di casa sua». Diverso il caso invece, ha chiarito Del Boca, delle foto scattate all'aeroporto di Olbia, con alcuni ospiti del premier scendere da un aereo della presidenza del Consiglio. «Per noi giornalisti è doveroso distinguere tra ciò che è lecito e ciò che non lo è - ha sottolineato ancora Del Boca - cosiccome rispettare i cittadini inermi. Ma se non siamo seri in questa autoregolamentazione, apriamo la porta a norme pericolose per la libertà di stampa». Quale appunto il ddl Alfano, con il quale, «la stampa sarebbe imbavagliata». (ANSA) BOR
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INTERCETTAZIONI. PD: INGERENZA GOVERNO SU POTERE INVESTIGATIVO
Roma, 20 maggio 2009. "Siamo all'ingerenza del governo sul potere investigativo dei pubblici ministeri e fuori dal rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri". Così la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti commenta la presentazione degli emendamenti del governo al ddl intercettazioni. "Con il meccanismo proposto oggi in commissione dal sottosegretario Caliendo - sottolinea Ferranti - il premier dovrà avere, pena la nullità delle indagini, conoscenza immediata del contenuto dell'attività investigativa nei confronti di utenze telefoniche intestate ai servizi segreti". "Ribaltando il meccanismo sul segreto di Stato, approvato con la legge 124 del 2007, che
attribuisce al premier la possibilità di secretare l'esito di intercettazioni telefoniche che possono compromettere la sicurezza del Paese - aggiunge l'esponente del Pd - il premier potrà, di fatto, bloccare indagini in cui emergono evidenti indizi di colpevolezza a carico di appartenenti ai servizi segreti. Con questa proposta, di fatto, le indagini non saranno neanche avviate perché saranno ogni volta condizionate dal placet del presidente del consiglio. E' un meccanismo molto pericoloso che offre al Premier poteri di conoscenza e controllo smisurati". "Non vorrei fare paragoni azzardati - conclude - ma sembra proprio che nell'ordinamento vengano inseriti i prodromi per la creazione di una polizia alla diretta dipendenza del premier con una speciale impunità e sganciata da qualsiasi forma di controllo".(ANSA).
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Intercettazioni e cronaca giudiziaria: in arrivo giro di vite per magistrati e giornalisti. Il Governo è intenzionato a mettere la fiducia
Roma, 3 giugno 2009. Il disegno di legge del governo sulle intercettazioni, come ha annunciato il ministro Guardasigilli Angelino Alfano, sara' uno dei primi e piu' significativi provvedimenti al vaglio dell'assemblea di Montecitorio a partire dal 9 giugno, subito dopo il voto per le europee e per le amministrative Il ddl, al centro di dure polemiche tra maggioranza e opposizione, prevede che il Pm potra' chiedere l'autorizzazione a intercettare solo in presenza di 'evidenti indizi di colpevolezza'. Nelle indagini di mafia e terrorismo basteranno 'sufficienti indizi di reato'. La richiesta dovra' essere autorizzata da un Gip collegiale del capoluogo del distretto. Ma il giudice dovra' poi compiere una sua valutazione autonoma del caso. Inoltre, il magistrato che rilascia ''pubblicamente dichiarazioni'' sul procedimento che gli viene affidato ha l'obbligo di astenersi. E dovra' essere sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d'ufficio. Il suo nome non potra' essere citato.
Il ddl prevede inoltre l'arresto fino a un anno e l'ammenda da 500 a 1.032 euro per pubblici ufficiali e magistrati che omettano di esercitare ''il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione o pubblicazione delle intercettazioni". Gli atti delle indagini preliminari potranno essere pubblicati, ma solo per sintesi e a condizione che siano stati messi a disposizione delle parti. Nel testo originario si prevedeva il carcere da uno a tre anni per i cronisti che pubblicano intercettazioni di cui e' stata ordinata la distruzione. Ma dopo il vertice di maggioranza degli inizi di marzo le modifiche prevedono ancora una pena detentiva, ma piu' lieve: da sei mesi a tre anni, e che puo' essere trasformata in una sanzione pecuniaria. Il ddl prevede inoltre lo stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati ''relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati'', salvo che l'immagine non sia indispensabile al diritto di cronaca. Potranno essere intercettati tutti i reati con pene superiori ai 5 anni, compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione; ingiuria; minaccia; usura; molestia; traffico-commercio di stupefacenti e armi; insider trading; aggiotaggio; contrabbando; diffusione materiale pornografico anche relativo a minori.Si potranno usare le 'cimici' solo per spiare luoghi nei quali si sa che si sta compiendo un'attivita' criminosa. Unica eccezione per i reati di mafia, terrorismo e per quelli piu' gravi. Previsti, poi, limiti di tempo: non si potra' intercettare per piu' di 60 giorni: 30 piu' 15 piu' 15. Per reati di criminalita' organizzata, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono si puo' arrivare a 40 giorni prorogabili di altri 20. Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze.Le telefonate e i relativi verbali saranno custodite in un archivio presso la Procura. I procuratori avranno il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto. Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo. (Adnkronos)
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INTERCETTAZIONI: GOVERNO INTENZIONATO A METTERE LA FIDUCIA.
Roma, 3 giugno 2009. Il governo è intenzionato a porre la questione di fiducia sul ddl intercettazioni entro la prossima settimana. Il provvedimento, infatti, è calendarizzato per l'Aula della Camera da martedì 9 giugno. E la richiesta del voto di fiducia potrebbe arrivare già nella giornata di martedì o al massimo di mercoledì 10 giugno per arrivare al voto finale entro giovedì. A confermarlo sono fonti della maggioranza e del governo. Del resto, anche il ministro della Giustizia Angelino Alfano, nella sua intervista di oggi a «Il Messaggero», ribadisce che i tempi di esame del testo saranno rapidi. «Spero che il ddl sia approvato in tempi rapidi» afferma il Guardasigilli perchè c'è davvero un gran bisogno «di fissare delle regole che siano osservate». «Difenderemo la privacy senza tagliare le unghie ai magistrati» avverte. Il Consiglio dei ministri aveva autorizzato la fiducia sul provvedimento già il 6 maggio scorso. Quando, nella stessa seduta, si autorizzò anche la fiducia per il ddl sicurezza che poi venne votato la settimana successiva. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni ha spiegato nei giorni scorsi di voler modificare il testo per recepire alcuni suggerimenti arrivati dal Capo della Procura nazionale Antimafia Pietro Grasso per riuscire ad approvare le nuove norme senza indebolire la lotta alla criminalità organizzata. «Ma questo non sarà un problema ai fini del ricorso al voto di fiducia - spiega il capogruppo della Lega in commissione Giustizia della Camera Matteo Brigandì - perchè eventuali ritocchi potrebbero essere recepiti in un maxi-emendamento che il governo potrebbe presentare per poi chiedere la fiducia».(ANSA).
INTERCETTAZIONI: PD, FIDUCIA SPRINT PER PROTEGGERE PREMIER
Roma, 3 giugno 2009. “Ne ero certa: il ravvedimento di Maroni non era vero, nè tantomeno era il ravvedimento dell'intero esecutivo e della maggioranza», afferma la capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti commentando la notizia sulla volontà del ministro Alfano di porre rapidamente la fiducia sul ddl intercettazioni. «Tuttavia - prosegue - dopo le dichiarazioni del ministro dell'Interno della scorsa settimana, che prometteva radicali modifiche al ddl, il ministro Alfano è subito corso ai ripari annunciando una fiducia sprint. Anche perchè - prosegue - dopo l'esplicita richiesta del Premier, quel provvedimento 'devè viaggiare su un canale prioritario visto che dovrà contenere norme in grado di mettere definitivamente al riparo la sua immagine pubblica. E così il ddl Alfano oltre ad ammazzare le indagini, imbavagliare la stampa servirà anche a tappare gli obiettivi dei fotografi. Non male per un solo provvedimento. Peccato che a pagarne le spese saranno gli italiani a cui verrà ogni giorno propinata una verità a senso unico e narrata la 'favola del bel primo ministrò. È davvero un prezzo troppo alto per la nostra democrazia; in Parlamento - fa sapere Donatella Ferranti - ci batteremo duramente contro questo provvedimento che attacca il sistema investigativo, mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, mina l'esercizio del diritto di cronaca e non risolve il problema della tutela della privacy dei cittadini onesti ma si concentra esclusivamente sulla tutela dell'immagine del Premier e del suo entourage». (ANSA).
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GIORNALISTI E DIRITTO DI CRONACA. Cp, Cpp, Legge 47/1948 sulla stampa, D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche così come modificati dal “ddl Alfano” sulle intercettazioni.
CODICE DI PROCEDURA PENALE (le novità sono in nero)
Art, 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [c.p.p. 329] o anche solo del loro contenuto.
2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [c.p.p. 424]. Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto
2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [c.p.p. 433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [c.p.p. 500, 501, 503, comma 3].
4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato.
7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis
Art. 115. Violazione del divieto di pubblicazione.
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [c.p. 684], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi.
Art. 329-bis. Obbligo del segreto per le intercettazioni
1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.
CODICE PENALE (le novità sono in nero)
Art. 379-bis. - Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale
Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.
Art, 617. Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione (1) di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [c.p.p. 266].
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione
dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 617-septies. Accesso abusivo ad atti del procedimento penale.
Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Art. 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti - (relativi alla pubblicazione e alla diffusione di nomi e immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati, ndr) - previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.
LEGGE 47/1948 SULLA STAMPA (le novità sono in nero)
Art, 8. Risposte e rettifiche.
Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.
Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del
giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000 (9).
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata (10).
D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000 N. 300. (le novità sono in nero).
Art. 25-nonies. Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale.
1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote.
……….
NOTA. Il comma 27 dell'articolo 1 del ddl introduce, nel contesto del Dlgs n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti (in questo caso “imprese multimediali”) in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. L'importo di una quota va 258 a 1.550 euro. Le aziende potrebbero essere costrette a versare da un minimo di 65.500 euro fino a un massimo di 465.000 euro. Avranno un peso nella determinazione della sanzione le tirature dei giornali. “Non è ammesso il pagamento in misura ridotta” (articolo 10 del dlgs 231/2001).
Il Dlgs 231/2001 “disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di direzione dell'ente (come i direttori responsabili considerati dalla giurisprudenza dirigenti dell’azienda, ndr) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale (è il caso delle redazioni giornalistiche rispetto al resto dell’impresa multimediale), l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui àmbito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.
Bisogna sottolineare che il dlgs 231/2001 già si applica alle società (e, quindi, alle aziende multimediali), ma per una serie di reati (soprattutto societari, abusi di mercato) ben più pesanti di quello previsto e punito dall’articolo 684 del Cp anche nella nuova versione del ddl “Alfano”. L’estensione della punibilità all’articolo 684 obbligherà le imprese multimediali ad assumere giornalisti professionisti qualificati (da percorsi universitari specifici) e a curare la formazione dei dipendenti giornalisti anche attraverso l’applicazione concreta dell’articolo 45 (aggiornamento culturale-professionale) del Cnlg.
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3486
ENZO CHELI (Giurista ordinario Diritto costituzionale Università di Firenze) e CARLO FEDERICO GROSSO (Giurista ordinario Diritto penale Università di Torino).
Parere pro veritate sul ddl n. 1415 in tema di intercettazioni telefoniche redatto per conto della Fieg e depositato in Commissione Giustizia il 2 ottobre 2008: "Il “diritto all’informazione” viene a trovare il suo supporto, oltre che nell’art. 21 cost., in uno dei caratteri fondamentali della funzione giurisdizionale (la pubblicità dei giudizi) desumibile sia dall’art. 101 cost. che dai principi del “giusto processo”. E se è vero, sempre alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale – che la “pubblicità dei giudizi” (e, conseguentemente, il “diritto all’informazione” relativo agli stessi) può incontrare limiti nella presenza di contrapposti interessi di rilevanza costituzionale (quali quelli connessi alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, del buon costume, della presunzione di innocenza, etc.) è anche vero che gli stessi devono essere in ogni caso individuati in termini non generici, e definiti in forme ragionevoli e proporzionate, così da non paralizzare o rendere particolarmente difficoltoso l’esercizio di quell’informazione sulle vicende del processo che si realizza attraverso il “diritto di cronaca” ".
IL PARERE E’ UN TESTO FONDAMENTALE PER CAPIRE LA SVOLTA ILLIBERALE SULLA LEGISLAZIONE SULLA STAMPA.
IN CODA: "Ddl Alfano, se lo conosci lo eviti". E’ il titolo del quaderno dell’'Unione nazionale cronisti italiani dedicato al progetto di legge sulle intercettazioni. Tutti i contributi possono essere recuperati con un colpo di mouse.
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3024
“Guida al diritto” n. 40/2008 settimanale di “Il Sole 24 Ore”.
ANALISI.
Con il ddl intercettazioni
tramutato in legge,
cronaca giudiziaria
destinata a scomparire.
I cronisti e i direttori rischiano non solo il carcere “fino a 3 anni”, ma anche la sospensione cautelare dalla professione fino a 3 mesi non solo per la pubblicazione di intercettazioni, ma anche se “mediante modalità o attività illecita, prendono - dice il nuovo articolo 617/septies del Cp - diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto”. L’articolo 58 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista impedisce, però, al Consiglio dell’Ordine l’adozione di qualsiasi provvedimento prima della conclusione del processo penale. La nuova norma, pertanto, potrebbe essere inapplicabile, perché non è coordinata con l’articolo 58 citato.
Anche i pubblici ufficiali, -che rivelano illecitamente il contenuto di intercettazioni, conversazioni o interrogatori di testimoni e imputati -, rischiano il carcere non più fino a un anno come accade oggi, ma fino a cinque.
di FRANCO ABRUZZO
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3371
Il Quotidiano della Calabria del 21/2/2009 – pagg. 1-15
Intercettazioni - "Dl Alfano".
Giornalisti soggetti a censura
e cittadini disinformati
di FRANCO ABRUZZO
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3356
INTERCETTAZIONI.
LA CORTE STRASBURGO
DICE NO AL CARCERE
PER I GIORNALISTI.
PDL DIVISO SULLA
PRIGIONE AI CRONISTI.
Le critiche del Csm.
FNSI, ORDINE E UNCI.
ALFANO: valutino le Camere.
Il relatore Giulia Bongiorno, dopo l'ok della Commissione Giustizia, riferirà in aula lunedì 23 febbraio. L'esame del provvedimento è programmato per il mese di marzo, con i tempi contingentati. La Commissione Cultura ha di fatto bocciato l'emendamento Bergamini sul carcere ai giornalisti, ma questo voto non è vincolante.
IN CODA gli emendamenti al "ddl Alfano"
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3385
Strasburgo 10 febbraio 2009.
“La libertà di stampa prevale
sulla riservatezza”: dalla
Corte dei diritti dell’uomo
(CEDU) parte un forte
monito al Parlamento italiano
chiamato a decidere sul “ddl
Alfano” e sulla pubblicazione
delle intercettazioni. Il diritto
dei cittadini di conoscere i fatti
vince sempre sulla
segretezza delle carte processuali.
“L’Italia è vincolata ad uniformarsi
alle interpretazioni che la Corte di
Strasburgo dà delle norme della
CEDU” ( sentenze 348/07, 349/07
e 39/2008 della Corte costituzionale).
di FRANCO ABRUZZO
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=923
Sentenza (Dupuis c. Francia)
del Tribunale di Strasburgo
dei diritti dell’Uomo (7 giugno 2007).
Pubblicazione di atti processuali
(intercettazioni illegali)
coperti dal segreto istruttorio:
preminente la libertà di stampa.
In coda il testo integrale della sentenza
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Testo: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3865
IL SOLE 24 ORE 13/5/2009
Diritti dell'uomo. Tutela
per la libertà d'espressione.
Giornalisti mai in carcere
Per la Corte europea, il carcere, previsto nei casi di diffamazione negli ordinamenti interni, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla collettività che ha, a sua volta, il diritto di ricevere informazioni.
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In: http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3308
INTERCETTAZIONI.
GIRO DI VITE PER TOGHE
E GIORNALI. "Ascolto"
possibile SOLO in presenza
di gravi indizi di colpevolezza
e con l'ok di un "Gip collegiale".
ANCHE il CARCERE (da 1 a
3 anni) per i CRONISTI che
pubblicano intercettazioni
destinate alla distruzione.
Ddl in aula il 18 maggio, ma il.
6 maggio il Governo ha
deciso di porre la fiducia.
DIVIETO PUBBLICAZIONE (Per i media le indagini diventeranno 'top secret'. Non si potranno più pubblicare gli atti dell'indagine preliminare, neanche l'iscrizione nel registro degli indagati di qualcuno, o quanto acquisito al fascicolo del Pm o del difensore, fino al termine dell'udienza preliminare. Anche se gli atti non saranno più coperti da segreto). REATI INTERCETTABILI (Sul punto la legge attuale cambia poco. Potranno essere intercettati tutti i reati con pene superiori ai 5 anni, compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione; ingiuria; minaccia; usura; molestia; traffico-commercio di stupefacenti e armi; insider trading; aggiotaggio; contrabbando; diffusione materiale pornografico anche relativo a minori). LIMITI DI TEMPO (Non si potrà intercettare per più di 60 giorni: 30 più 15 più 15. Per reati di criminalità organizzata, terrorismo o minaccia col mezzo del telefono si può arrivare a 40 giorni prorogabili di altri 20). VIA IL MAGISTRATO CHE PARLA TROPPO. NO alla PUBBLICAZIONI di NOMI O IMMAGINI del PM. FINO A 370MILA EURO la MULTA PER gli EDITORI. STOP A UN GIORNO IN PRETURA.
La reazione dell'Ordine dei giornalisti, dell'Unione cronisti, di Fnsi e Fieg, del Csm. IN CODA: PARERI e CONTRIBUTI di ENZO CHELI, CARLO FEDERICO GROSSO, MARINA CASTELLANETA e FRANCO ABRUZZO.
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