IL SOLE 24 ORE del 6 giugno 2009
Cassazione. Interpretazione liberale del Codice penale
Più spazio alla cronaca sulle notizie riservate
La Cassazione spezza una lancia a favore del diritto di cronaca. Con una pronuncia arrivata alla vigilia della ripresa del dibattito parlamentare sul disegno di legge che limita le intercettazioni, ma anche passaggi cruciali della cronaca giudiziaria, la Corte sostiene che non può essere condannato per il reato di «divulgazione di documenti di cui è vietata la pubblicazione» – che prevede una pesante condanna penale – il giornalista che nel corso di una trasmissione televisiva, o in un articolo, rende pubblico un documento classificato come «riservato», da parte di organi dello Stato. A patto che l'atto sia già stato acquisito nel faldone di un processo. La sentenza, n. 23036 depositata il 4 giugno, osserva, tra l'altro, che la classificazione di segretezza ha «valenza meramente amministrativa e non può essere decisiva ai fini penali».
Con questo verdetto è stata confermata l'archiviazione (decisa dal Gup di Roma il 10 ottobre 2008) del procedimento per rivelazione di atti riservati nei confronti di un giornalista del format di Rai3 «Report», condotto da Milena Gabanelli. Il professionista era finito sotto inchiesta perchè nella puntata del 15 ottobre 2006 aveva letto parti di una informativa riservata della Guardia di Finanza nella quale si riconduceva a un traffico di pezzi di ricambio taroccati, forniti dalla «Panaviation» la causa dell'incidente a un aereo della «Minerva Airlines» avvenuto a Genova il 25 febbraio 1999 (quattro vittime).
L'aereo in fase di atterraggio non riuscì a fermarsi per un guasto al circuito frenante e finì in mare. La circostanza che l'informativa fosse già agli atti di un processo nei confronti del titolare della «Panaviation», terminato con pena patteggiata innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, ha convinto la Cassazione a escludere la configurabilità del reato di divulgazione di documenti segreti.
Nel suo ragionamento la Corte sottolinea innanzitutto che per «notizie riservate» protette dal Codice penale all'articolo 262 devono essere considerate solo quelle che appartengono a una categoria omogenea e particolare quanto a capacità di offesa rispetto a quelle protette invece dal segreto di Stato. Il punto è però che mancano parametri più precisi per la definizione della notizia riservata. E a questa carenza, ricorda la Cassazione, non ha posto rimedio neppure la legge n. 124 del 2007 con la quale è stato ridefinito il perimetro del sistema di sicurezza della Repubblica e determinata una nuova disciplina del segreto di Stato.
La stessa classificazione di sicurezza, prevista dall'articolo 42 della legge, è operato su iniziativa delle singole amministrazioni interessate e ha l'obiettivo di circoscrivere la conoscenza delle notizie, di documenti, atti o informazioni ai soli soggetti che dimostrano una necessità di conoscerli. «La classificazione della notizia come riservata – spiega ancora la Cassazione – ha dunque comunque una valenza meramente amministrativa e non può essere decisiva in generale ai fini penali, nè allo scopo più limitato, di individuare la fattispecie incriminatrice applicabile in ragione dell'interesse tutelato (ovverosia della natura del segreto o della riservatezza).
Nel caso esaminato, peraltro, la segretezza del documento andava esclusa sulla base della valutazione già fatta dal giudice di merito. Tenuto anche conto che la trasmissione in questione aveva per argomento il fenomeno dei gravi incidenti aerei «di sicuro rilievo per l'interesse pubblico» e che il documento era stato mostrato «per quel che diceva e non era stato accompagnato da alcun commento che sostenesse il sospetto di una responsabilità della Panaviation in forniture illecite».
G. Ne.
Cade il segreto
- Cassazione penale, sentenza n. 23036 del 2009
La classificazione della notizia come riservata ha dunque comunque una valenza meramente amministrativa e non può essere decisiva in generale ai fini penali nè allo scopo più limitato di individuare la fattispecie incriminatrice applicabile in ragione dell'interesse tutelato (ovverosia della natura del segreto o della riservatezza). (...)
Peraltro non solo il ricorrente non allega espressamente circostanze idonee a ritenere che la "secretazione" potesse ritenersi davvero ancora valida al momento della ostensione del documento, neppure contesta che l'atto fosse già stato trasmesso all'autorità giudiziaria ne che fosse versato agli atti del procedimento conclusosi con la sentenza di patteggiamento (fermo che una volta che diviene oggetto di indagini penali il documento riservato perde le connotazioni di segretezza).