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Stampa

Rivista “Beltel” n. 141 (gennaio 2010)
(www.beltelonline.com)

La legge consente già oggi
il sequestro di siti web che
commettono apologia di fascismo
o che inneggiano alla violenza
“per motivi razziali, etnici,
religiosi o nazionali”; che
realizzano pubblicazioni
clandestine, oscene o a contenuto
raccapricciante o che ledano
la dignità di terze persone
e anche il diritto d’autore.

Maroni rinuncia a una nuova legge sulla rete e ripiega su un Codice di comportamento, che vincoli i gestori dei siti e dei social network. La Ue il 22 dicembre ha sottolineato che la Direttiva sull'E-commerce 2000/31/CE (recepita nel dlgs 70/2003) impone ai provider solo di rimuovere i contenuti illeciti «una volta avutane conoscenza o consapevolezza». E’ un chiaro no alla censura preventiva di cui il Governo italiano ha dovuto tener conto. Dopo l'estensione (al web) degli articoli 2 e 5 della legge 47/1948 sulla stampa operata dall’articolo 1 (terzo comma) legge 62/2001 sull’editoria, potrebbero essere sequestrati i tantissimi siti internet che incorrano nell’accusa di stampa clandestina.

di FRANCO ABRUZZO

Recentemente il gip del Tribunale di Sanremo ha oscurato  un blog che ha leso la dignità, diffamandolo in maniera sistematica e per un lungo periodo (22 mesi), del sindaco di Ventimiglia. Anche il tribunale di  Roma (ordinanza del 19.9.2007) ha ritenuto possibile il sequestro preventivo mediante oscuramento di un sito internet che ospiti un attacco diffamatorio per evitare l'aggravamento delle  conseguenze del reato. La terza sezione penale della Cassazione (sentenza 27/9/2007 n. 39354), invece,  ha ritenuto “legittimo il sequestro preventivo di messaggi ed annunci di contenuto osceno pubblicati su siti internet in quanto gli stessi sono equiparabili alle pubblicazioni a stampa, costituzionalmente vietate in caso di contrarietà al buon costume”. Nella  motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio in un procedimento penale per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, ha ulteriormente precisato che il sequestro preventivo rientra proprio tra quei "provvedimenti adeguati a prevenire...le violazioni…", cui si riferisce l'art. 21 (comma sesto) della Costituzione, quando ”vieta le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”. Il primo punto fermo, quindi, è  quello stabilito anche dal tribunale di Milano: :Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge  62/2001”.


Il sequestro della stampa è un tema delicatissimo affrontato peraltro dal 3° e 4° comma dell’articolo 21 della Costituzione:


1) “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.


2) In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità


giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto”.


La legge sulla stampa prescrive che ogni pubblicazione debba contenere uno spazio (chiamato in gergo giornalistico “gerenza” o “colophon”) in cui figurino il nome del direttore responsabile,  del proprietario e dell’editore (se è diverso dal proprietario) della pubblicazione.  Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore (provider per i siti web). Ogni mutamento va comunicato al tribunale. “Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione in tribunale è punito – per il reato di stampa clandestina - con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero”.  La legge sulla stampa, infine, stabilisce pene aggravate per il reato di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e prevede il carcere per il reato di  “pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza” (con contenuti che “siano idonei a offendere il sentimento morale dei fanciulli od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio”) e quello di  “pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante”.


Il sequestro di un sito, quindi, è legittimo  "nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili". Dopo l'estensione (al web) degli articoli 2 e 5 della legge 47/1948 sulla stampa operata dall’articolo 1 (terzo comma) legge 62/2001 sull’editoria, potrebbero essere sequestrati i tantissimi  siti internet  che incorrano nell’accusa di stampa clandestina, in quanto non riportano l'indicazione dei responsabili (direttore, editore, proprietario, stampatore o provider) o che pubblicano testi che diffamano terze persone o che integrano i reati di corruzione di minori o che pubblicano immagini raccapriccianti e impressionanti. Stiamo parlando di delitti previsti espressamente dalla legge sulla stampa. La Corte costituzionale (con la sentenza 4/1973) ha inteso quest’ultima previsione come riferita al complesso delle norme  sulla materia, anche all’infuori di un unico testo recante tale intitolazione e quindi anche al di là delle previsioni della legge 47/1948. Sono state ritenute,  quindi, legittime – come si legge nel  “Commentario breve alla Costituzione” della Cedam - le ipotesi di sequestro previste dalla “legge Scelba” (n. 645/1952) e relative al delitto di apologia di fascismo (sentenza 4/1972) così come quelle relative alle pubblicazioni oscene (sentenza 122/1970) e quelle poste (sentenza 60/1976) a protezione del diritto d’autore (recentemente la Cassazione civile - con la sentenza 49437/2009  depositata il 23 dicembre - ha  dettato  le regole in tema di misure cautelari applicabili alla pirateria in rete, dando il via libera alla sequestrabilità dei siti anche stranieri che, con la tecnica del `peer to peer´ a mezzo di file `torrent´, aggirano il copyright). Il  discorso fatto per la “legge Scelba” vale per il sequestro della stampa  disposto dalla magistratura nell’ambito della “legge Mancino” (n. 205/1993, che detta “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”). Quest’ultima legge condanna “gesti, azioni e slogan legati all'ideologia nazi-fascista, e aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici religiosi o nazionali”. La legge punisce anche l'utilizzo di “simbologie legate ai suddetti movimenti politici”. Anche i siti pedopornografici sono nel mirino dopo il varo della legge 6 febbraio 2006 n. 38, che detta  "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.


Nelle ore successive all’attentato subito da Silvio Berlusconi, diversi esponenti del centrodestra hanno annunciato proposte  di legge intese a “istituire il reato di istigazione ed apologia dei delitti contro la vita e l' incolumità della persona, anche tramite internet e social network”. Le proposte si sono scontrate con una sentenza, la n. 65/1970, della  Corte costituzionale secondo la quale “l'apologia punibile non è la pura manifestazione di pensiero, ma quella che sia concretamente idonea a provocare la commissione di delitti” e con un’altra sentenza dei supremi giudici:Ne consegue che la valutazione degli elementi costitutivi del reato deve essere effettuata alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al delitto di cui all'art. 414 Cp (“Istigazione a delinquere”), occorrendo che sia posta in essere in pubblico la propalazione di condotte che configurino precise azioni delittuose, con rappresentazioni di azioni concrete che possano indurre altri alla commissione di tali fatti; tale analisi deve essere condotta, anche ai fini di una pronuncia di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare, in relazione alla situazione concreta per verificare quale forza persuasiva e suggestiva potevano avere le frasi pronunciate ai fini istigatori della condotta” (Cassazione penale, sez. I, sentenza 31.10.2008 n. 40684).


Così il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, il 22 dicembre ha annunciato che “si punterà a un  Codice di autoregolamentazione per rimuovere i contenuti violenti dalla rete”. Un codice che dovrà essere approvato “in tempi rapidi, per combattere il proliferare di gruppi che inneggiano all'omicidio, al terrorismo e alla mafia”.  E, se alla fine un'intesa si troverà, conclude il ministro, “si tratterà di un grande accordo di responsabilità fra tutti gli operatori e sarebbe il primo caso al mondo”. Una sorta di compromesso tra “la necessità di tutelare la libertà di espressione del pensiero e quella di rimuovere contenuti che integrino gravi reati”. All’incontro tenuto al Viminale erano presenti i rappresentanti di Assotelecomunicazioni, Associazione italiane internet provider, British telecom Italia, Fastweb, H3G, Vodafone Italia, Wind Italia, Telecom Italia, Google Italia, Microsoft Italia e Facebook. Il governo sembra dunque intenzionato a rivedere la decisione di intervenire per legge su una materia che, come ha detto lo stesso Maroni, è molto delicata perchè va a incidere sulla libertà di espressione dei cittadini.


La decisione di Maroni, però, è da collegare a una presa di posizione ufficiale della Ue del giorno prima. Intervenendo nel processo di Milano a Google, con una dichiarazione sollecitata da Edima (l'associazione europea dei media digitali, cui aderisce Google), il commissario europeo Charlie McCreevy  -  come ha scritto “Il Sole 24 Ore” del 22 dicembre – ha sottolineato  che l'unica norma vigente – la Direttiva sull'E-commerce 2000/31/CE (recepita nel dlgs 70/2003) – impone ai provider solo di rimuovere i contenuti illeciti «una volta avutane conoscenza o consapevolezza».  E’ un chiaro no alla censura preventiva  E’ anche vero, però, che la Cassazione penale  ha dato via libera a una stretta sui social network, che  (a differenze dei siti online) non sono equiparabili ai giornali cartacei:  “Le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un "forum" di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientrano nella nozione di "stampato" o "di prodotto editoriale" cui è estesa, ai sensi dell'art. 1  della legge  n. 62/2001, la disciplina della legge sulla stampa. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l'inclusione nella nozione di "stampa" dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero - quali "newsletter", "blog", "newsgroup", "mailing list", "chat", messaggi istantanei, etc. - non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi)…. La libertà costituzionale di manifestazione del pensiero può essere limitata o circoscritta avuto riguardo alla disciplina dettata dall'art. 21 Cost.. I mezzi di comunicazione espressione delle possibilità accordate dalle reti informatiche quali i forum, le aree di discussione, newsgroup, newsletter, il blog, le mailing lists non sono suscettibili di essere ricomprese nell'ambito delle garanzie accordate alla stampa, non potendosi prescindere, agli effetti delle limitazioni alle ipotesi di sequestro, dalle caratteristiche specifiche di ciascun mezzo d'informazione.  (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 10535 dell’11-12-2008)”. Negli Stati  Uniti, però, i blogger (non amatoriali) sono considerati giornalisti  e, quindi, sono tutelati dal primo emendamento. Anche in Italia alcuni tribunali (Aosta e Modica in prima linea)  sono dello stesso avviso. Secondo il Tribunale di Grande Istanza di Francia (Parigi Sent., 17-03-2006), “la disciplina francese sulla stampa è applicabile anche ai contenuti diffusi attraverso un blog. Nel valutare la portata diffamatoria di taluni contenuti diffusi on-line occorre verificare sia la veridicità dei fatti narrati sia la finalità della divulgazione delle notizie al fine di accertare la buona fede dell'autore”. Il dibattito, almeno  sui blog,  è aperto a livello mondiale.


 


Data 28/12/2009


 


 


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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4930


Parlamento europeo:


internet come diritto


fondamentale dei


cittadini dell'Unione.


La Direttiva, pubblicata il 18 dicembre, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2012.


 


Strasburgo, 30.12.09. Il Parlamento Europeo ha approvato la riforma delle telecomunicazioni. Per la prima volta, il diritto all'accesso a Internet viene garantita una protezione giuridica equivalente a un diritto o a una libertà fondamentale. Il legislatore riconosce che "Internet è essenziale per l'istruzione e l'esercizio pratico della libertà di espressione e l'accesso all'informazione, qualsiasi restrizione imposta all'esercizio di tali diritti fondamentali dovrebbe essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto comunitario, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo" . La Direttiva, pubblicata il 18 dicembre, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2012.


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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4932


Il direttore è responsabile


del forum internet:


il tribunale di Firenze


'ribalta' la Cassazione 


Firenze, 30 dicembre 2009. Un sito Internet va considerato un prodotto editoriale a tutti gli effetti. Il tribunale di Firenze emette una sentenza che ribalta una precedente sentenza della Cassazione. Secondo il giudice fiorentino, infatti, il direttore (giornalista) di un sito e' responsabile anche della sezione dei commenti (forum). La sentenza e' la numero 982 del 2009, originata da una causa che vedeva coinvolto l'ex sindaco di Firenze, Leonardo Domenici, che era stato oggetto di ingiurie sul forum. Per questo, ha deciso il giudice, il direttore deve rispondere penalmente perche' non ha vigilato.  (in http://tlc.aduc.it/notizia/direttore+responsabile+forum+internet+tribunale_115008.php)


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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4854


Mediaset vince il ricorso, YouTube  condannato


Mediaset vince uno storico ricorso contro YouTube nel quale chiedeva rimozione e risarcimento per quasi 200 spezzoni ospitati sulla repository Google e relative alla trasmissione televisiva "Grande Fratello". Il giudice, però, non impone sanzioni. Ora il sito dovrà rimuovere immediatamente tutti i video, in particolare quelli riguardanti il Gf 10.


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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4915


Il Sole 24 Ore 22/12/2009


Diritto e internet. Il parere chiesto da Google a McCreevy


Sul web la Ue ribadisce:no a censure preventive


di Alessandro Galimberti e Andrea Monti


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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4961


Il Sole 24 Ore 30/12/2009


Diritto del web. In assenza


di interventi normativi


la magistratura


interviene ad ampio raggio


 


Sui provider  fa legge  il giudice


 


Nel penale impediti


gli accessi – Nel civile


rimosse le immagini


di Giovanni Negri


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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4989


Tribunale di Mantova:


sussiste la responsabilità


risarcitoria  del


“content provider”, ma


non dell'hosting provider


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Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
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Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
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