Tribunale di Mantova: sussiste la responsabilità risarcitoria del “content provider”, ma non dell'hosting provider
Il tribunale di Mantova, con sentenza 24 novembre 2009 (cfr. "Il sole 24 ore" di oggi, 13 gennaio, pag. 39) relativa ad un caso di diffamazione a mezzo web ha ricostruito in modo esemplare (e, per una volta, attenendosi alla lettera della legge) la differente posizione del content provider e dell'hosting provider: "...deve distinguersi la posizione del content provider da quella dell'host provider sussistendo la responsabilità risarcitoria del primo e l'irresponsabilità del secondo per gli illeciti eventualmente posti in essere online, salvo l'obbligo dell'host provider di rimuovere il dato illecito di terzi di cui sia venuto a conoscenza"
Chiaro e lineare:
1. L'hosting provider non è responsabile in linea generale per i contenuti "ospitati", in forza delle disposizioni di cui al dlgs 70/2003;
2. Lo diventa nel momento in cui non adempie all'obbligo di rimuovere il dato illecito di cui sia venuto a conoscenza che, tuttavia, sempre in ossequio alla citata normativa, non ha l'obbligo di ricercare.
in: http://scialdone.blogspot.com/2010/01/ce-un-giudice-mantova.html
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