Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
  » Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Attualità
Stampa

Tribunale di Mantova:
sussiste la responsabilità
risarcitoria del
“content provider”, ma
non dell'hosting provider

Il tribunale di Mantova, con sentenza 24 novembre 2009 (cfr. "Il sole 24 ore" di oggi, 13 gennaio, pag. 39) relativa ad un caso di diffamazione a mezzo web ha ricostruito in modo esemplare (e, per una volta, attenendosi alla lettera della legge) la differente posizione del content provider e dell'hosting provider: "...deve distinguersi la posizione del content provider da quella dell'host provider sussistendo la responsabilità risarcitoria del primo e l'irresponsabilità del secondo per gli illeciti eventualmente posti in essere online, salvo l'obbligo dell'host provider di rimuovere il dato illecito di terzi di cui sia venuto a conoscenza"


Chiaro e lineare:


1. L'hosting provider non è responsabile in linea generale per i contenuti "ospitati", in forza delle disposizioni di cui al  dlgs 70/2003;


2. Lo diventa nel momento in cui non adempie all'obbligo di rimuovere il dato illecito di cui sia venuto a conoscenza che, tuttavia, sempre in ossequio alla citata normativa, non ha l'obbligo di ricercare.


in: http://scialdone.blogspot.com/2010/01/ce-un-giudice-mantova.html


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com