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Rubrica INTERVENTI E REPLICHE
del “Corriere della Sera”
(edizione 3 gennaio 2007, pagina 31).

LE RAGIONI DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI


Franco Abruzzo ringrazia l’ambasciatore Sergio Romano, che, con straordinaria sensibilità, ha chiesto al presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia di far conoscere ai lettori del “Corriere della Sera”  il suo punto di vista sull’argomento trattato dallo stesso Sergio Romano nell’edizione del 30 dicembre 2006 (“Ordini professionali: l’anomalia dei giornalisti”).


Sergio Romano, rispondendo il 30 dicembre 2006 a un lettore nella rubrica del  “Corriere della  Sera” dedicata alle lettere, non ha perso l’occasione per sferrare un duro attacco agli ordini professionali e in  particolare all’Ordine dei giornalisti. Nessuno pensa di censurare le opinioni dell’ex  ambasciatore, ma  sulle sue omissioni  è lecito esprimere riserve e  critiche:


1) Il lettore di  Firenze scrive: “Una delle maggiori anomalie è rappresentata a mio avviso dall’Ordine dei Giornalisti… Attualmente l’Ordine è minuziosamente regolata dalla legge 3 febbraio 1963 che si compone di ben 75 articoli e che impone vincoli ferrei al libero esercizio della professione. Varrà la pena di ricordare che l’Ordine è un frutto  del fascismo. Fu istituito il 26 febbraio 1928, decreto n. 384, in funzione dei fini repressivi  che il regime si proponeva….”. Lo storico Romano ha glissato sugli errori ..storici di  Vivarelli. Con il regio decreto 384/1928, il Governo Mussolini ha creato l’Albo (non l’Ordine) dei giornalisti, Albo gestito da un comitato di 5 giornalisti operante all’interno dei sindacati regionali fascisti dei giornalisti. L’articolo 7 della legge 2307/1925 –che prefigurava la nascita di un Ordine dei Giornalisti – non è stato mai attuato dal regime, perché, con la nascita delle corporazioni (1926), la rappresentanza delle professioni è stata affidata ai sindacati fascisti. Romano avrebbe potuto precisare che l’Ordine dei Giornalisti è nato nel 1963 su iniziativa di due eminenti personalità  della democrazia repubblicana, Aldo Moro e Guido Gonella.


L’Ordine dei giornalisti  “impone vincoli ferrei al libero esercizio della professione”? Romano, come giornalista pubblicista, conosce, si presuppone, la legge professionale 69/1963 e in particolare gli articoli 2 e 48 dedicati alla deontologia. Questi i principi che si ricavano da quei due articoli: 1)  la libertà di informazione e di critica come diritto insopprimibile dei giornalisti; 2)  la tutela della persona umana e  il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica; 3) l'esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà; 4)  il dovere di rettificare le notizie inesatte; 5)  il dovere di riparare gli eventuali errori; 6) il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse; 7) il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori; 8) il mantenimento del decoro e della dignità professionali; 9) il rispetto della propria reputazione; 10)  il rispetto della dignità dell'Ordine professionale; 11)  il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi; 12)  il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori. Le "regole" fissate dal legislatore sono il perno dell’autonomia dei giornalisti: l’editore non può impartire al direttore disposizioni in contrasto con la deontologia professionale. Senza legge professionale, direttori e redattori sarebbero degli impiegati di redazione tenuti soltanto all’obbligo di fedeltà verso l’azienda  (articolo 2105 del Codice civile).


2) Romano scrive: “Gli Ordini obbediscono inevitabilmente alla logica dell’autoconservazione e del potere….Per ottenere il consenso e l’appoggio dei soci la nomenklatura deve fornire servizi previdenziali, assistenziali, sanitari… L’Ordine dei Giornalisti ha creduto di poter raggiungere questo risultato con due misure molto discutibili: la moltiplicazione dei corsi universitari  che fungono da praticantato e l’estensione della qualifica di giornalisti agli addetti stampa”. Anche qui, Romano incorre in molteplici errori: l’Ordine non si occupa di  servizi previdenziali, compito questo del sindacato (Fnsi). L’Ordine dei Giornalisti, figlio della Costituzione,  con 20 master universitari ha aperto le porte a tutti, togliendo agli editori il potere esclusivo  di fare i giornalisti, un potere   che dura appunto dal 1928. Tutti hanno il  diritto di andare sul mercato e di giocare la loro partita personale.


3) L’ambasciatore Romano ama citare gli Stati Uniti e Jefferson, ma probabilmente dimentica di vivere in Italia, dove gli editori hanno interessi in altri campi (banche, auto, cemento, assicurazioni, costruzioni, etc).  Perché Romano non si batte per introdurre una norma antitrust del tipo “chi ha interessi privati in altri settori non può possedere giornali” ?.


Franco Abruzzo


presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


 .............................


L’ambasciatore Sergio Romano
e il  “Corriere della  Sera”
continuano la campagna di
disinformazione  contro
gli Ordini e l’Ordine dei Giornalisti.
Abruzzo: “Senza le regole dell’Ordine,
giornalisti impiegati di redazione.
E’ quello che vogliono gli editori
padroni del  Corriere della Sera”.


In coda la risposta
di Sergio Romano
a Roberto Vivarelli


nota di Franco Abruzzo/presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e vicepresidente del  Cup di Milano


 Milano, 30 dicembre 2006. Sergio Romano – ambasciatore, storico, articolista politico, giornalista pubblicista e padre di un giornalista professionista – anche oggi, rispondendo a un lettore nella rubrica del  “Corriere della  Sera” dedicata alle lettere, non ha perso l’occasione per sferrare un duro attacco agli ordini professionali e in  particolare all’Ordine dei giornalisti (il titolo è “Ordini professionali: l’anomalia dei giornalisti”). Nessuno pensa di censurare le opinioni dell’eclettico diplomatico, ma  sulle sue omissioni (dovute ad ignoranza?)  è lecito esprimere riserve e  critiche:


1) Il lettore, Roberto  Vivarelli di  Firenze, scrive: “Una delle maggiore anomalie è rappresentata a mio avviso dall’Ordine dei Giornalisti, una professione che in un Paese libero dovrebbe essere soggetta soltanto al giudizio del pubblico. Attualmente l’Ordine è minuziosamente regolata dalla legge 3 febbraio 1963 che si compone di ben 75 articoli e che impone vincoli ferrei al libero esercizio della professione. Varrà la pena di ricordare che l’Ordine è un frutto  del fascismo. Fu istituito il 26 febbraio 1928, decreto n. 384, in funzione dei fini repressivi  che il regime si proponeva. Ora i tempi sono cambiati….Mi chiedo…non sarebbe una bella prova di  civiltà se dai ranghi stessi dei giornalisti si levassero voci perché la anomalia di questo ordine palesemente illiberale fosse cancellata?”.


Lo storico Romano ha glissato sugli errori ..storici di  Vivarelli. Con il regio decreto 384/1928, il Governo Mussolini ha creato l’Albo (non l’Ordine) dei giornalisti, Albo gestito da un comitato di 5 giornalisti operante all’interno dei sindacati regionali fascisti dei giornalisti. L’articolo 7 della legge 2307/1925 –che prefigurava la nascita di un Ordine dei Giornalisti – non è stato mai attuato dal regime, perché, con la nascita delle corporazioni (1926), la rappresentanza delle professioni è stata affidata ai sindacati fascisti. Romano avrebbe potuto precisare che l’Ordine dei Giornalisti è nato nel 1963 su iniziativa di due eminenti personalità  della democrazia repubblicana, Aldo Moro e Guido Gonella. Romano avrebbe potuto spiegare al suo lettore che negli Stati Uniti il primo emendamento vieta al Congresso di fare leggi sulla libertà di stampa  e, quindi, sui giornalisti. L’Ordine dei giornalisti  “impone vincoli ferrei al libero esercizio della professione”? Romano, come giornalista pubblicista, conosce, si presuppone, la legge professionale e in particolare gli articoli 2 e 48 dedicati alla deontologia. Questi i principi che si ricavano dagli articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963: 1)  la libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo informazione critica) come diritto insopprimibile dei giornalisti; 2)  la tutela della persona umana e  il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica; 3) l'esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà; 4)  il dovere di rettificare le notizie inesatte; 5)  il dovere di riparare gli eventuali errori; 6) il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse; 7) il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori; 8) il mantenimento del decoro e della dignità professionali; 9) il rispetto della propria reputazione; 10)  il rispetto della dignità dell'Ordine professionale; 11)  il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi; 12)  il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori. Premesso che l’esame di Stato per i professionisti è un obbligo costituzionale (art. 33, V comma), le "regole" fissate dal legislatore (artt. 2 e 48 l. 69/1963) sono il perno, come afferma il  Contratto di lavoro, dell’autonomia dei giornalisti: l’editore non può impartire al direttore disposizioni in contrasto con la deontologia professionale, mentre il direttore deve garantire l’autonomia del suo collettivo redazionale. Le considerazioni sopra esposte consentono di risalire alle ragioni che hanno spinto il Parlamento nel 1963 a tutelare la professione giornalistica.  Senza legge professionale, direttori e redattori sarebbero degli impiegati di redazione vincolati soltanto da un articolo (2105) del Codice civile che riguarda gli obblighi di fedeltà verso l’azienda. Il direttore non sarebbe giuridicamente nelle condizioni di garantire l’autonomia della sua redazione. E’ quello che vogliono gli editori, impegnati da due anni nell’impresa di smontare un contratto di lavoro fortemente deontologico sin dalla prima stesura risalente al 1911.  L’ambasciatore Romano con i suoi articoli porta molta acqua al mulino degli editori.


2)  L’Ordine palesemente illiberale?  Vivarelli può scrivere quel che crede, ma Romano, come storico e  giornalista pubblicista, sa che quell’affermazione è una falsità: l’Ordine  ha una struttura democratica e ogni tre anni i giornalisti votano e scelgono i loro esponenti.


3) Romano scrive: “Gli Ordini obbediscono inevitabilmente alla logica dell’autoconservazione e del potere….Per ottenere il consenso e l’appoggio dei soci la nomenklatura deve fornire servizi previdenziali, assistenziali, sanitari… L’Ordine dei Giornalisti ha creduto di poter raggiungere questo risultato con due misure molto discutibili: la moltiplicazione dei corsi universitari  che fungono da praticantato e l’estensione della qualifica di giornalisti agli addetti stampa”. Anche qui, Romano incorre in molteplici errori: l’Ordine non si occupa di  servizi previdenziali, compito questo del sindacato (Fnsi). Romano accusa  gli Ordini di essere anacronistici e  corporativi. L’Ordine dei Giornalisti, figlio della Costituzione,  con 20 master universitari ha aperto le porte a tutti, togliendo agli editori il potere esclusivo  di fare i giornalisti, un potere   che dura appunto dal 1928. L’Ordine, come ben sa l’ambasciatore, riconosce la pratica  svolta anche nei giornali e nelle agenzie di stampa  estere (non solo americane). Le regole del mercato valgono per tutte le professioni:  nessuno, però, parla dell’eventualità di chiudere le facoltà di medicina o di giurisprudenza, di lettere o di economia. Tutti hanno il  diritto di andare sul mercato e di giocare la loro partita personale.


L’ambasciatore sbaglia anche sugli uffici stampa: gli uffici stampa non danno titolo nel senso che negli uffici stampa non si  può svolgere il praticantato giornalistico. Il  Parlamento, con la legge 150/2000, ha ritenuto che negli uffici stampa pubblici debbano lavorare soltanto i giornalisti. Il Parlamento ha scelto i giornalisti, perché gli stessi sono tenuti al rispetto delle regole deontologiche e perché sono sottoposi alla vigilanza del loro Ordine. Lo stesso discorso vale per i giornalisti, che lavorano negli uffici stampa privati. I giornalisti degli uffici stampa sanno che devono svolgere il loro lavoro  ponendosi come fonti credibili. Per i propagandisti – che è un altro mestiere – non c’è futuro nella professione giornalistica.


4) L’ambasciatore Romano ama citare gli Stati Uniti e Jefferson, ma probabilmente dimentica di vivere in Italia, dove gli editori hanno interessi in altri campi (banche, auto, cemento, assicurazioni, costruzioni, etc). "C'è un sistema di poteri, ed è anche ovvio che sia così, che si tutela nei confronti dei new comers. Ad esempio con l'informazione. D'altro canto quando uno deve difendersi e dispone di un bastone che fa? Lo usa": così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Massimo D'Alema, in una intervista a 'Il Sole 24 Ore' (firmata da Alberto Orioli).  Alla domanda “Ma i giornali sono giornali, non bastoni. E i giornalisti fanno il loro mestiere ed esercitano autonomia di giudizio”, D’Alema ha replicato con queste parole: "Purtroppo non sempre è così. Quando sono in gioco interessi vitali finisce per pesare l'interesse della proprietà. D'altra parte è inevitabile, visto l'assetto del tutto peculiare dell'editoria italiana. Non esistono editori puri, si possiede un giornale non per cercare di fargli vendere tante copie, ma per avere uno strumento di pressione. Per un certo periodo ho sostenuto che bisognava introdurre una norma antitrust di tipo americano: chi ha interessi privati in altri settori non può possedere giornali. Un'utopia in Italia, dove però continuo a considerare del tutto assurda l'idea che chi ha tv non debba avere giornali. È una cosa che non ha logica". Perché Romano non sposa le idee liberali di D’Alema?


5)  Una ultima annotazione: i consiglieri dell’Ordine, come pubblici ufficiali (giudici della disciplina e delle iscrizioni negli Albi), sono tenuti a  svolgere il loro “mestiere” con imparzialità e trasparenza.  E anche a titolo gratuito e onorifico (come avviene in Lombardia). E  ai pubblici ufficiali il Codice penale dedica diversi articoli.


6) Consiglio di leggere con attenzione la sentenza 11/1968 della Corte costituzionale scritta da un grande giurista, Aldo Sandulli, ed attualissima rispetto alla lettera di Vivarelli e al commento di Romano. La Consulta non ha cambiato giammai linea  rispetto a quella prima sentenza.


……………..


 SENTENZA n. 11/ 1968 della  CORTE COSTITUZIONALE                         


L’Ordine dei Giornalisti  è  legittimo


perché tutela l’indipendenza degli iscritti


                             


Considerato in diritto                         


4. - Ciò posto, la Corte osserva che per un'esatta valutazione del fondamento della  questione  sottoposta  al  suo  esame  occorre  tener presente  che la legge impugnata, realizzando un proposito espresso fin dal 1944 dal legislatore democratico (art. 1 del D.L.  Lt.  23  ottobre 1944, n. 302), disciplina l'esercizio professionale giornalistico e non l'uso del giornale come mezzo della libera manifestazione del pensiero: sicché è  esatto  quanto  sostengono  sia  la  difesa dell'Ordine di Sicilia sia l'Avvocatura dello Stato, che essa non tocca il diritto che a "tutti" l'art. 21 della Costituzione riconosce. Questo sarebbe  certo violato  se  solo  gli iscritti all'albo fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma e' da escludere che una  siffatta  conseguenza  derivi dalla  legge.  Ne  costituisce  riprova,  oltre  l'oggetto  stesso  del  provvedimento, l'esplicita  disposizione  contenuta  nell'art.  35:  il quale,  in  quanto  subordina  l'iscrizione nell'elenco del pubblicisti alla prova che  il  soggetto  interessato  abbia  svolto  un'"attivita' pubblicistica  regolarmente  retribuita  per almeno due anni", dimostra che la stessa legge considera pienamente lecita anche la collaborazione ai giornali che non sia ne' occasionale ne' gratuita. Senza che ci  sia bisogno  di  affrontare questioni di interpretazione non essenziali per la presente decisione,  appare  certo  che  l'art.  35  circoscrive  la  portata   del   divieto   sancito  nell'art.  45,  limita  l'estensione dell'obbligo di iscrizione all'albo  e,  in  definitiva,  conferma  che l'appartenenza   all'Ordine   non   e'  condizione  necessaria  per  lo  svolgimento di un'attivita' giornalistica che  non  abbia  la  rigorosa caratteristica della professionalita'.                                  


    5.  -  Questa  conclusione,  tuttavia,  non  esaurisce la questione sottoposta alla Corte. L'esperienza dimostra che il giornalismo, se  si alimenta   anche   del   contributo  di  chi  ad  esso  non  si  dedica professionalmente, vive soprattutto attraverso l'opera  quotidiana  del professionisti. Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la  libertà  della  stampa  periodica,  che  a  sua  volta  è  condizione essenziale di quel libero confronto di idee  nel  quale  la  democrazia affonda  le  sue  radici vitali. E nessuno può negare che una legge la  quale, pur lasciando integro  il  diritto  di  tutti  di  esprimere  il proprio   pensiero   attraverso   il   giornale,   ponesse  ostacoli  o discriminazioni  all'accesso  alla  professione  giornalistica   ovvero sottoponesse  i  professionisti  a misure limitative o coercitive della loro libertà, porterebbe un grave e pericoloso attentato  all'art.  21 della Costituzione.                                                    


    Sotto  questo  secondo  profilo della questione, che di certo e' il piu' delicato, la Corte deve in primo luogo accertare se  l'istituzione stessa  di un Ordine giornalistico e l'obbligatorietà della iscrizione nell'albo non costituiscano di per se' una violazione  della  sfera  di libertà di chi al giornalismo voglia professionalmente dedicarsi.     


La  Corte  ritiene  che  a  tale  interrogativo  si  debba dare una risposta negativa.                                                     


Chi tenga presente il complesso mondo della  stampa  nel  quale  il giornalista  si  trova  ad operare o consideri che il carattere privato delle imprese editoriali ne condiziona le possibilità di  lavoro,  non può  sottovalutare  il rischio al quale è esposto la sua libertà né può negare la necessità di misure e di strumenti a salvaguardarla.   Per la decisione della presente questione - alla quale, per  quanto si  e'  detto  al  n.  3,  resta  estranea la rilevanza degli ulteriori  profili  di  pubblico  interesse   (fra   i   quali   quello   inerente all'osservanza  del canoni della deontologia professionale) soddisfatti  dalla legge - e' in vista di tale finalita' che va valutata la funzione che l'Ordine puo' svolgere. Il fatto che il giornalista esplica la  sua attività  divenendo  parte  di  un  rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che secondo l'avviso della difesa  del Longhitano si giustificherebbe  solo  in  presenza  di  una  libera professione,   tale  il  senso  tradizionale.  Quella  circostanza,  al contrario, mette in risalto l'opportunità che  i  giornalisti  vengano associati  in  un  organismo che, nei confronti del contrapposto potere economico del datori  di  lavoro,  possa  contribuire  a  garantire  il  rispetto  della  loro  personalità  e,  quindi,  della  loro libertà: compito, questo, che supera di  gran  lunga  la  tutela  sindacale  del diritti  della  categoria  e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di  ente  pubblico vigili,  nei  confronti  di tutti e nell'interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza  di  quella  dignità  professionale  che  si  traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.                                                        


Si deve tuttavia ribadire che questa conclusione positiva è valida  solo  se  le  norme  che  disciplinano  l'Ordine  assicurino a tutti il diritto di accedervi e non attribuiscano ai suoi organi poteri di  tale ampiezza da costituire minaccia alla libertà dei soggetti. E in questa  ulteriore direzione va ora rivolta l'indagine affidata alla Corte.     


    6  -  Il  divieto  posto nell'art. 45, come si e' detto, condiziona all'iscrizione  nell'albo  il  legittimo  esercizio  della  professione giornalistica, ed esso, a causa del disposto contenuto nell'art. 36, si risolve in un divieto assoluto per gli stranieri che siano cittadini di  uno  Stato  che  non  pratichi  il trattamento di reciprocita'. Da cio' scaturisce la necessita' di accertare se esso non sia in contrasto  con l'art.  21  della  Costituzione  che  a tutti, e non ai soli cittadini, garantisce il fondamentale diritto di esprimere liberamente e con  ogni mezzo il proprio pensiero.                                             


 La  Corte - anche richiamando quanto esposto al n. 4 - ritiene che,  in se considerato, il presupposto del trattamento di reciprocità  per l'accesso  alla  professione  giornalistica  non  sia  illegittimamente stabilito, e cio' perche' e' ragionevole che in tanto lo straniero  sia ammesso  ad  un'attivita'  lavorativa  in  quanto al cittadino italiano  venga assicurata una pari possibilita' nello Stato al  quale  il  primo appartiene.   Questa   giustificazione,   pero',  non  puo'  estendersi  all'ipotesi dello straniero che sia cittadino  di  uno  Stato  che  non  garantisca l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche e, quindi, della  piu'  eminente manifestazione di queste. In tal caso, atteso che ad un regime siffatto puo'  essere  connaturale  l'esclusione  del  non cittadino   dalla   professione   giornalistica,   il   presupposto  di  reciprocita'  rischia  di  tradursi  in  una  grave  menomazione  della liberta'  di  quei  soggetti  ai quali la Costituzione - art. 10, terzo comma - ha voluto offrire asilo politico  e  che  devono  poter  godere almeno in Italia di tutti quei fondamentali diritti democratici che non siano strettamente inerenti allo status civitatis.                     


Limitatamente  a  questa  parte,  dunque,  l'art.  45  deve  essere  dichiarato costituzionalmente illegittimo.                             


7. - Passando all'esame  delle  norme  che  disciplinano  l'accesso  all'albo,  devono essere presi in considerazione gli artt. 29, 33, 34 e 35  della  legge,  che  formano  oggetto  dell'impugnativa  ritualmente proposta dal pretore di Catania.                                        


Ad avviso della Corte, i dubbi di costituzionalità manifestati dal giudice a quo non appaiono  fondati.                                    


 L'art. 29 richiede per l'iscrizione nell'elenco del professionisti, fra  l'altro,  l'iscrizione  nel  registro del praticanti e l'esercizio della pratica per almeno  diciotto  mesi:  dal  combinato  disposto  di questa  norma  e  degli artt. 33 e 34 discende, secondo il pretore, che  l'accesso al registro  del  praticanti  e,  mediatamente,  all'albo  è rimesso  alla  completa discrezionalità degli editori, del direttori e degli altri giornalisti già iscritti. La Corte osserva che, se è vero  che ove il soggetto interessato non trovi un  giornale  che  lo  assuma come   praticante   egli  non  potrà  mai  intraprendere  la  carriera giornalistica, è altrettanto vero che neppure il giornalista  iscritto può  svolgere  la  sua attività professionale se non trova un editore  disposto ad assumerlo: il che dimostra che ci  si  trova  di  fronte  a conseguenze  che  non derivano dalla legge in esame, ma dalla struttura  privatistica delle imprese editoriali, nell'ambito della quale  la  non discriminazione può essere assicurata soltanto dalla concorrenza della  molteplicità delle iniziative giornalistiche.                         


Neppure  può  dirsi  che  il secondo comma dell'art. 34, in quanto  richiede che  lo  svolgimento  della  pratica  sia  comprovata  da  una dichiarazione  motivata  del  direttore  del  giornale, all'arbitrio di questi rimetta  la  valutazione  di  un  presupposto  per  l'iscrizione  nell'elenco  del  giornalisti.  In  effetti,  poiché  non  risulta che  l'Ordine abbia il potere di esprimere  un  giudizio  di  ammissibilità basato  sull'apprezzamento  del modo in cui l'interessato ha esercitato  la pratica, si deve concludere che la motivazione  del  direttore  deve avere  ad  oggetto  solo  gli  elementi  formali  del rapporto (durata, continuita') e non può mai  tradursi  in  un  sindacato  sul  pensiero espresso dal praticante.                                               


Non  si  vede,  infine,  in che modo il Consiglio dell'Ordine possa esercitare  poteri  arbitrari  in  ordine   all'iscrizione   nell'albo: chiamato   a  verificare  la  sussistenza  di  elementi  tassativamente indicati dalla legge ed a prendere atto  del  giudizio  positivo  delle prove  di  esame  predisposte per un accertamento tecnico, il Consiglio non può neppure liberamente  valutare  la  buona  condotta  (art.  31, secondo comma) del richiedente, ma deve accertarla sulla base di fatti, secondo  canoni  elaborati  in base ad una consolidata tradizione e con l'esclusione di ogni apprezzamento di atteggiamenti  che  costituiscano estrinsecazione  delle  libertà  garantite  dalla Costituzione. Val la pena di aggiungere che la legge impone che i provvedimenti  di  rigetto  della  domanda  siano  motivati  (art.  30)  e predispone su di essi il controllo giurisdizionale (art.    63),  assicurando  in  tal  modo  la repressione di ogni abuso.                                             


    Del  pari  non  fondata  è  la  questione  relativa al primo comma dell'art. 35, impugnato nella parte  in  cui  stabilisce  che  al  fine dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti il richiedente deve offrire la  dimostrazione  di  aver  svolto  attività retribuita da almeno due anni. Il timore espresso dal giudice a quo che questa norma consenta un sindacato sulle pubblicazioni non ha  ragione  di  essere,  perché  la certificazione  dei  direttori  e  la  esibizione  degli  scritti  sono  elementi richiesti solo al fine di consentire che  venga  accertato  se l'attività  sia stata esercitata né occasionalmente ne' gratuitamente e per il tempo richiesto dalla legge, e non anche allo scopo di imporre o di permettere una valutazione di merito capace  di  risolversi,  come  afferma l'ordinanza, in "una forma larvata di censura ideologica".     


    8.   -   Poiché   l'ordinanza   denunzia   che   l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo, sancita dal denunziato art. 45, rimette alla piena "discrezionalità altrui" l'esercizio  del  diritto  riconosciuto dall'art.  21  della  Costituzione,  con  conseguente  violazione anche  dell'art. 3, la Corte non può sottrarsi al compito di esaminare  altre disposizioni   della   legge   che   possano   incidere   sul   diritto all'iscrizione nell'albo, e ciò non per  esercitare  un  controllo  su norme  che,  per quanto si é detto al n. 2, non sono state ritualmente impugnate, ma solo per accertare se  il  loro  contenuto  sia  tale  da determinare l'illegittimità dell'art. 45.                              


 Sotto  questo profilo ed a questi limitati effetti vengono in esame l'art. 24, che attribuisce al Ministro per la grazia e giustizia l'alta sorveglianza  sui  Consigli  dell'Ordine,   e   le   disposizioni   che conferiscono   ai  Consigli  poteri  disciplinari  che  sull'iscrizione all'albo possono incidere in via  temporanea  (art.  54)  o  definitiva  (art. 55).                                                             


 La  Corte  osserva  che  il  potere  del  Ministro,  corollario del pubblico interesse al  regolare  funzionamento  dei  Consigli,  ha  per contenuto  i provvedimenti indicati nel secondo e nel terzo comma dello stesso art. 24, sicche' nessuna ingerenza e'  consentita  all'esecutivo  sulla   attivita'  amministrativa  relativa  agli  iscritti,  salva  la  implicita possibilita' di segnalare fatti che  ai  sensi  dell'art.  48 possano  giustificare il promovimento dell'azione disciplinare: nel che non si puo' riscontrare, in verita', nessun rischio di abuso.          


La Corte ritiene, del pari, che i poteri disciplinari conferiti  ai  Consigli  non  siano  tali da compromettere la libertà degli iscritti. Due elementi fondamentali  vanno  tenuti  ben  presenti:  la  struttura democratica  del  Consigli,  che  di  per  se' rappresenta una garanzia  istituzionale non  certo  assicurata  dalla  legge  precedentemente  in vigore (D.L. Lt. 23 ottobre 1944, n. 302), in base alla quale la tenuta degli albi e la disciplina degli iscritti sono state affidate per circa  venti  anni  ad  un organo di nomina governativa; e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale ed il successivo esperimento dell'azione giudiziaria nei vari gradi di giurisdizione. L'uno e l'altro concorrono sicuramente ad impedire che l'iscritto  sia  colpito  da  provvedimenti arbitrari. Essi, tuttavia, non sarebbero sufficienti a raggiungere tale scopo,  se  la  legge  stessa  prevedesse, sia pure implicitamente, una responsabilità del giornalista a causa del contenuto dei suoi  scritti e  ammettesse  una  corrispondente possibilità di sanzione, perché in  tal caso  la  libertà  riconosciuta  dall'art.  21  sarebbe  messa  in pericolo  e  l'art.  45  -  norma  di  chiusura dell'intero ordinamento giornalistico - risulterebbe illegittimo.  Ma  la  legge  non  consente affatto  una  qualsiasi  forma  di  sindacato  di  tale  natura.  Se la definizione degli illeciti disciplinari, come è  inevitabile,  non  si articola   in  una  previsione  di  fattispecie  tipiche,  bisogna  pur considerare che la  materia  trova  un  preciso  limite  nel  principio fondamentale  enunciato  dalla stessa legge nell'art. 2. Se la libertà  di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna  convenire  che quel  precetto,  più che il contenuto di un semplice diritto, descrive  la funzione stessa del libero giornalista: è il venir  meno  ad  essa, giammai  l'esercitarla  che  può  compromettere  quel  decoro e quella dignità sui quali l'Ordine è chiamato a vigilare.   


......................................................................


Corriere della Sera, 30 dicembre 2006


Lettere al Corriere


RISPONDE SERGIO ROMANO


Ordini professionali: l'anomalia dei giornalisti


 


Qualche tempo fa lei intervenne sul Corriere per denunciare il carattere


anacronistico degli ordini professionali, come sono attualmente ordinati, cioè a


difesa del privilegio e ostacolo al merito. E poiché il problema è ancora aperto


e attende una risposta in sede politica, credo che meriti qualche


considerazione. Naturalmente la questione non è quella della esistenza di un


ordine professionale di per sé. La questione sta nel fatto che da noi non si


tratta, come in ogni Paese civile, di libere associazioni private, bensì di vere


e proprie corporazioni imposte e regolate da una legge. Anche negli Stati Uniti,


ad esempio, esistono in ogni Stato le Bar Associations, ma non si ha l' obbligo


di appartenervi per esercitare legittimamente la professione legale una volta


che ne siano accertati i titoli. Una delle maggiori anomalie è rappresentata a


mio avviso dall' Ordine dei giornalisti, una professione che in un Paese libero


dovrebbe essere soggetta soltanto al giudizio del pubblico. Attualmente l'


Ordine è minuziosamente regolato dalla legge 3 febbraio 1963 che si compone di


ben 75 articoli e che impone vincoli ferrei al libero esercizio della


professione. Varrà la pena di ricordare che l' Ordine è un frutto del fascismo.


Fu istituito il 26 febbraio 1928, decreto n. 384, in funzione dei fini


repressivi che il regime si proponeva. Ora i tempi sono cambiati e a parole non


si perde occasione per esaltare la libertà, ma evidentemente la tentazione del


privilegio continua a prevalere. Mi chiedo, e chiedo a lei, non sarebbe una


bella prova di civiltà se dai ranghi stessi dei giornalisti si levassero voci


perché la anomalia di questo ordine palesemente illiberale fosse cancellata?


Roberto Vivarelli/Firenze


 


Caro Vivarelli,  qualche giorno dopo l' articolo del Corriere a cui lei si riferisce,


ricevetti la lettera di un giovane notaio con cui ebbi più tardi una


conversazione. Mi disse che il suo Ordine garantiva la serietà e la preparazione


professionale dei membri, che gli esami erano severi, che le tariffe erano molto


ragionevoli, che la liberalizzazione avrebbe provocato un effetto «forbice»:


servizi mediocri a prezzi stracciati e servizi di qualità a prezzi più alti di


quelli praticati ora. Anche un difensore dell' Ordine dei giornalisti potrebbe


sostenere che l' istituzione garantisce con l' esame di ammissione e i corsi


universitari la competenza professionale, punisce la violazione dei principi


deontologici, mette la categoria in condizione di meglio resistere alle


interferenze esterne. Questi argomenti non sono privi di una certa validità, ed


è probabile che la soppressione degli Ordini, se mai qualche governo ne avrà il


coraggio, creerebbe, soprattutto nella fase iniziale, un certo numero di


inconvenienti. Ma continuo a pensare che gli Ordini rappresentino una


istituzione anacronistica e che i vantaggi della loro soppressione siano


maggiori degli inconvenienti. Ecco, con particolare riferimento all' Ordine dei


giornalisti, le mie ragioni.


   Non credo che i problemi di deontologia professionale debbano essere lasciati


ai soci del club. Vi sono Paesi in cui il problema è stato risolto con la


creazione di commissioni o collegi formati da rappresentanti della professione,


rappresentanti dei consumatori, magistrati, avvocati, boniviri di diversa


estrazione. L' idea che ogni persona debba essere giudicata dai suoi pari


prefigura un possibile conflitto di interessi ed è feudale, cioè tipica di una


società costituita da poteri autonomi, autogestiti e autoreferenziali.    Gli


Ordini obbediscono inevitabilmente alla logica dell' autoconservazione e del


potere. Come ogni altro organismo associativo (penso ai sindacati) producono una


nomenklatura dirigente con il suo inevitabile complemento di ambizioni


personali, partiti, programmi elettorali. Per ottenere il consenso e l' appoggio


dei soci la nomenklatura deve fornire servizi previdenziali, assistenziali,


sanitari. Per finanziare questi servizi deve poter contare su un certo numero di


soci, ma conservare al tempo stesso il principio della cooptazione. L' Ordine


dei giornalisti ha creduto di potere raggiungere questo risultato con due misure


molto discutibili: la moltiplicazione dei corsi universitari che fungono da


praticantato (il tirocinio che precede l' ingresso nella professione) e l'


estensione della qualifica di giornalista agli addetti stampa. I corsi


universitari, soprattutto in un Paese dove gli sbarramenti all' accesso sono


piuttosto bassi, producono un numero di aspettative che non ha alcun rapporto


con le esigenze del mercato e finiscono per creare, soprattutto nelle fasi di


mutamento e transizione, molto precariato. Gli addetti stampa non sono e non


possono essere giornalisti. Il portavoce di un' azienda è un avvocato difensore,


tenuto dal suo impegno professionale, a esaltare i meriti dell' azienda, della


istituzione o della persona per cui lavora, nascondendone per quanto possibile i


difetti. Non so davvero come l' Ordine possa conciliare la sua funzione di


garante della deontologia con il desiderio di allargare agli addetti stampa la


cerchia dei soci. Aggiunga a tutto questo, caro Vivarelli, che il giornalismo


vive di libertà ed è, come sosteneva Thomas Jefferson, l' indispensabile


pilastro di un sistema politico liberale. Gli Ordini professionali tendono a


creare lealtà e solidarietà che possono entrare in rotta di collisione con il


principio della libertà.


Sergio Romano


                 


      





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