Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
  » Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Ordine giornalisti
Stampa

Nota dedicata agli smemorati.
In dieci punti riassunta
l’azione sociale e riformatrice
svolta da Franco Abruzzo
alla testa del Consiglio
dell’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia
dal 15/5/1989 al 7/6/2007.
Giustizia per i soggetti deboli,
formazione e deontologia le stelle
polari di una presidenza unica
e irripetibile a livello nazionale.

analisi di Francesco M. De Bonis

Milano, 14 aprile 2010. Franco Abruzzo è stato  presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal 15 maggio 1989 al 7 giugno 2007. La sua azione, sociale e riformatrice, come giudice delle iscrizioni e  giudice disciplinare, è stata caratterizzata da questi fatti:


1) Ha difeso le ragioni dei soggetti deboli, favorendo, con le iscrizioni d’ufficio al Registro, il passaggio ai professionisti di quanti sono professionisti di fatto. Una politica  che ha dato dignità ad almeno 4mila cittadini e che ha assicurato all’Inpgi entrate cospicue. Nel contempo ha svolto una assidua attività nel campo della formazione (con i corsi di 4 mesi dedicati alla preparazione dei praticanti che dovevano affrontare l’esame di abilitazione alla professione e con i corsi di due-tre mesi a favore dei giornalisti disoccupati) e del collegamento/ancoraggio della professione all’Università, recuperando in “Tabloid” le pagine più esaltanti del giornalismo italiano dalla stagione del “Caffè” (1764/1766) all’Unità nazionale e dall’Italia risorgimentale all’Italia repubblicana; 


2) Ha  “inventato” i pareri di congruità per garantire ai collaboratori maltrattati dalla aziende il pagamento dei servizi  giornalistici. Questo traguardo è stato raggiunto  con l’assistenza legale gratuita diretta al recupero dei crediti vantati dai free lance;


3) Ha “inventato”, contro il parere di consiglieri esponenti di “Nuova informazione”, il sevizio legale gratuito per le controversie contrattuali a favore dei colleghi, che hanno redditi bassi;


4) Ha condotto la battaglia contro l’Inpgi,  che negava ai giornalisti pensionati la libertà di cumulo. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano hanno dato pienamente ragione alle tesi di Abruzzo. Oggi l’Inpgi ammette il cumulo fino a 20mila euro, mentre la legge 133/2008 (“Manovra Tremonti”) e due sentenze della Corte costituzionale lo obbligano ad eliminare del tutto il cumulo. L’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti)  dice: Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”.  Si è anche battuto con coerenza per il ritorno dell’Inpgi alla sfera pubblica, tema tornato di attualità in questi lunghi mesi di crisi drammatica dell’editoria periodica e quotidiana;


5) Ha costretto l’Inpgi2, con una tenace battaglia, a chiedere al  Ministero del Lavoro un decreto che liberi i free lance, che guadagnano fino a 3mila euro, dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Istituto. Resta in piedi la battaglia contro la pretesa dell’Inpgi2 di chiedere quattrini a chi  si avvale della cessione dei diritti d’autore.  Il Consiglio di Stato ha sentenziato che “Non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti iscritti nell'Albo che esercitano un'attività professionale in maniera occasionale”;


6) Ha difeso il diritto dei giovani all’iscrizione al Registro quando vengono assunti come praticanti con contratto a termine in base al dlgs 368/2001. Quello di Milano è l’unico Ordine che ha tutelato i giovani precari. Queste decisioni rispettano i principi di uguaglianza, solidarietà e giustizia della Costituzione;


7) Ha ispirato decine di decisioni del Consiglio in difesa della correttezza dell’informazione in relazione alla commistione informazione/pubblicità e alle regole della privacy;


8) Ha favorito una soluzione ragionevole in difesa del direttore di Tabloid e del portale dell’Ordine, che, come tutti i direttori, è tutelato dall’editore (l’Ordine regionale) nel senso che dei danni a terzi risponde, come è scritto in delibera (10 giugno 2004), l’ente pubblico. I consiglieri e i revisori hanno l’obbligo di vigilanza sul lavoro del direttore. Nessuno  può disconoscere le proprie responsabilità.  Il Consiglio ha assicurato le proprie attività istituzionali dai rischi connessi alla responsabilità  civile. Va aggiunto, comunque, che i revisori dell’OgL, con pronuncia 1 luglio 2002, hanno ritenuto unanimi che il presidente dell’OgL-direttore di Tabloid sia “legittimato a intervenire su questioni inerenti l’Inpgi” e che “nulla osta alla nomina di uno o più legali difensori del Presidente e dell’intero Consiglio. Il nostro punto di vista è che la delibera per la nomina di un organo di difesa sia dovuta (art. 166 Cpc)”. In sostanza i revisori hanno applicato la delibera 18 giugno 2001 (approvata anche dai consiglieri di “Nuova Informazione”), che al punto 2 assicura al direttore di Tabloid la “tutela legale automatica a carico dell’Ordine e la copertura integrale dell’Ordine per quanto riguarda richieste di risarcimento danni in sede civile e penale nonché le spese legali”. La delibera 10 giugno 2004 (in http://www.odg.mi.it/node/30314)   assicura al direttore di Tabloid un tutela ampia, come condizione di miglior favore rispetto alla clausola contrattuale della nota a verbale dell’articolo 47 del Cnlg 2001/2005: “Le parti esamineranno entro 90 giorni dalla data di stesura del presente contratto la possibilità di stipula di polizza assicurativa generale per l'intero settore finalizzata alla copertura parziale dei danni conseguenti a responsabilità civile individuando criteri e limiti della relativa copertura”. L’articolo 7 della legge 741/1959 consente la deroga alle norme contrattuali “sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. La delibera “migliorativa” 18 giugno 2001 (riconfermata il 10 giugno 2004), quindi, è coperta dall’articolo 7 della legge n. 741/1959. I direttori responsabili quando assumono l’incarico ottengono la malleveria dall’editore con accordi espliciti sul punto. Questo è un uso consolidato a Milano come a Roma;


9) Il presidente, i consiglieri e i revisori dell’Ordine di Milano, per una loro libera scelta consacrata nella delibera 10 giugno 2004 e promossa e sostenuta fortemente da Franco Abruzzo, non percepiscono  indennità di carica  e gettoni di presenza. Il presidente non ha alcun “rapporto di servizio” con l’ente. Svolge le funzioni di presidente e di direttore (anche del sito web dell’OgL) a titolo gratuito e onorifico (come si diceva nell’800).  Come direttore di  Tabloid, svolge “una attività eminentemente privatistica del tutto separata da quella di natura pubblicistica connessa alla  carica ricoperta in seno all’Ordine dei Giornalisti” (decreto di archiviazione 30 aprile 1997 del Gip Luca Pistorelli) e pertanto, nella veste di direttore,  è un collaboratore dell’OgL (a titolo gratuito);


10) Gli enti pubblici hanno particolari e peculiari poteri di autonomia normativa o di autodichia. L’Ordine, pubblica amministrazione, ha un potere di autogoverno e di autoregolamentazione (Cass. civ. Sez. unite, 10/6/2003 n. 9296; Cass. civ. Sez. unite, 10/7/2003 n. 10842; Cass. civ. Sez. unite, 11/11/2003 n. 16943; Cass. Civ. Sez. unite, 23/1/2002 n. 762; Cass. civ. Sez. unite, 6/6/2002 n. 8225; Cass. civ. Sez. III, 6/4/2001 n. 5156; Cass. civ. Sez. Unite, 22/6/1990 n. 6312); potere riconosciuto anche dal Ragioniere generale dello Stato (Ispettorato generale dello Stato per gli ordinamenti del personale; Divisione IV, prot. 177755/14 ottobre 1997) in tema di fissazione delle indennità spettanti ai consiglieri; indennità poi fissate dal Consiglio nazionale, ma, su invito di Franco Abruzzo, rifiutate dai consiglieri e dai revisori dell’Ordine di Milano.


L’Ordine di Milano si è avvalso per decenni del potere di autodichia, autogoverno e autoregolamentazione come emerge da questi atti:



  • delibere sul praticantato d’ufficio e sul praticantato free lance. Per quanto riguarda i praticanti d’ufficio, il Consiglio opera nel rispetto della delibera 12 luglio 1991 del  Consiglio nazionale (che ribadisce principi fissati già nel 1986), dell’articolo 36 del Contratto di lavoro, dell’articolo 11 della legge professionale, e degli articoli 43 e 46 del Regolamento per l’esecuzione della legge professionale. Bisogna garantire a tutti i cittadini il godimento degli articoli 2 (tutela della dignità della persona: essere di diritto quello che si è di fatto) e 4 della Costituzione (diritto al lavoro). In sostanza i praticanti giornalisti si dividono secondo queste linee: a) quelli normalmente assunti (quotidiani, periodici, tg, radiogiornali, testate web); b) i pubblicisti assunti ex articolo 36 del vigente Cnlg (trattati economicamente come redattori professionisti e con il diritto contrattuale di sostenere l’esame di  Stato); c) quelli che hanno superato il concorso le  Scuole della Università Cattolica, della Università statale e dell’Università Iulm; d) i redattori “di fatto” (cioè coloro che lavorano normalmente, senza essere assunti, presso quotidiani, periodici, tg, radiogiornali, testate web); e) i  “redattori staccati” o “corrispondenti” con incarichi di lavoro su pagine di cronaca elaborate con le tecniche delle cronache cittadine (pubblicisti anche assunti ex articolo 12  del vigente Cnlg); f) “pubblicisti free lance”, che abbiano compensi complessivi pari al costo di un redattore praticante normale (cioè di almeno  15.500 euro lordi annui);

  • delibera sulle retrodatazioni nel Registro e nell’elenco professionisti dell’Albo: sono sollecitate spesso dall’Inpgi per permettere il recupero di contributi che, invece, andrebbero restituiti agli interessati e alle aziende. In passato  gli Ordini iscrivevano i praticanti assunti dalla data della seduta del Consiglio, che non coincideva con quella dell’assunzione. Ciò era in contrasto con l’articolo 38 della Costituzione;



  • delibera istituiva di un corso biennale di giornalismo con il praticantato alternativo a quello tradizionale nonché di un corso biennale di giornalismo grafico (“Ifg De Martino”);

  • delibere (ripetute negli anni) di sostegno economico dell’Istituto “Carlo De Martino” per la Formazione al Giornalismo (noto come “Scuola di giornalismo di Milano”);

  • delibera sull’assistenza legale/amministrativa/fiscale (gratuita) a favore degli iscritti estesa anche alla compilazione della dichiarazione dei redditi;

  • delibera sull’assistenza legale gratuita a favore dei free lance per il recupero di crediti vantati nei riguardi di editori morosi;

  • delibera di assistenza legale/contrattuale a favore di giornalisti con reddito debole;

  • delibera istitutiva per un anno (2005) di un contributo una tantum di 10 euro a carico degli iscritti per sostenere la Scuola di giornalismo;

  • delibera di pagamento delle spese legali a favore di giornalisti disoccupati;

  • delibera di acquisto di mezzi tecnici di stampa del giornalino dei detenuti di San Vittore;

  • delibera per la premiazione delle migliore tesi di laurea sul giornalismo;

  • delibera per il sostegno di premi giornalistici organizzati da enti della categoria;

  • delibera per la concessione di medaglia d’oro agli iscritti con 50 anni di Albo;

  • delibere con impegni finanziari in occasione di ricorrenze particolari con stampa anche di volumi;

  • delibera con stanziamenti economici a favore del Circolo della stampa:

  • delibera che istituisce i corsi di preparazione all’esame di abilitazione alla professione:

  • delibera che istituisce corsi di aggiornamento professionale per i giornalisti senza occupazione;

  • delibera sul passaggio dall’Elenco speciale all’elenco pubblicisti dell’Albo. Il Consiglio ha sempre concepito l’Elenco speciale come “elenco della libertà” con il pieno sostegno del tribunale di Milano, nel senso che i cittadini, i quali vogliono assumere la direzione di una testata con le qualità fissate dall’articolo 28 della legge professionale, possono liberamente farlo senza particolare formalità. In questo elenco vengono iscritti anche i direttori di periodici religiosi, dei periodici delle amministrazioni locali, dei sindacati, dei movimenti del volontariato. Bisogna garantire a tutti i cittadini il godimento pieno dell’articolo 21 della Costituzione. Dopo due anni, i direttori hanno facoltà di presentare domanda per l’iscrizione all’elenco pubblicisti dell’Albo, qualora il loro giornale non sia pubblicitario o commerciale. La quinta sezione del tribunale civile di Milano (sentenza 11  gennaio 2001 n. 1635, Zanardi contro Cnog, depositata il 12.2.2001) ha accolto l’impostazione dell’Ordine di Milano:  “...le  motivazioni del Consiglio nazionale non sono condivisibili nella parte in cui escludono che l’iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 28 della legge 3.2.1963 n. 69 possa chiedere l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, e questo a prescindere da una valutazione di merito circa l’attività svolta in concreto dall’interessato...Ad avviso del Tribunale, non sussiste un’incompatibilità assoluta tra  iscrizione agli elenchi speciali  e iscrizione all’elenco dei pubblicisti, che deve invece ritenersi possibile qualora ne sussistano i presupposti di fatto (svolgimento di attività pubblicistica regolarmente retribuita per almeno due anni)”. Questa sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano (sentenza 3 luglio 2001 n. 1907, depositata il 10 luglio 2001): giornali e articoli, afferma la Corte d’Appello,  devono avere “quel minimo di diffusione  di capacità informativa proprio delle pubblicazioni giornalistiche”.

  • delibere sulla comunicazione dell’ente affidata al mensile “Tabloid”, al sito dell’ente (www.odg.mi.it), all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) e alle news spedite agli iscritti tramite internet. con largo anticipo sugli obblighi derivanti dall’articolo 1 della legge 150/2000  relativa alla  comunicazione pubblica.


.........................................................


Testimonianza


Lettera a Franco Abruzzo. L'amarcord di Silvano Balestreri:


“Le tue delibere  erano un inno ai diritti sanciti dalla Costituzione.


La  tua lezione di legalità rimane scolpita, non solo nei cuori”.


 From: Silvano Balestreri - Date: 8-giu-2007 13.21 - Subject: amarcord -To: fabruzzo39@gmail.com


 


Carissimo Presidente, quando finisce una stagione o, come questa volta, tramonta addirittura un’epoca, a noi, con i capelli grigi, viene la malinconia, è uno scotto che si paga all’avanzare degli anni. Tra le mille incertezze di questo mestieraccio (come lo chiamavano i grandi vecchi) era rimasto il porto sicuro dell’Ordine di Milano, dove il grande Franco Abruzzo, vegliava vigile sulla legalità. Carissimo, grande Presidente, Ti devo, fosse solo come amarcord, il riconoscimento di aver fatto scuola a tutti gli Ordini regionali: è soltanto merito Tuo se negli anni Novanta in un Paese squassato dalla questione morale i giornalisti hanno ritrovato, grazie alla Tua lezione, l’orgoglio della legalità. Facevi scuola a noi piccoli presidenti di Ordini piccoli, con le Tue delibere, toste e grintose come requisitorie. Abituati alle mediazioni ai compromessi e ai tentennamenti, ci siamo accorti che la nostra forza era nella legge dell’Ordine. Mentre i vari organismi di categoria temporeggiavano (e gli abusivi invecchiavano) abbiamo imparato a far rispettare la legge, leggendo e copiando le Tue delibere che erano un inno ai diritti sanciti dalla Costituzione. Abbiamo sanato tante situazioni e riparato tanti torti. All’orizzonte dell’Ordine dei giornalisti tramonta la stagione Abruzzo, ma la tua lezione di legalità rimane scolpita, non solo nei cuori. Ti abbraccio,  Silvano Balestreri   (già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria)


……………………………………………………………………………..


 


 


 


 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com