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  Diritto di cronaca
Stampa

INTERCETTAZIONI.
Tutto quel che c’è
da scoprire nel “ddl Alfano”
in 6 articoli di
FRANCO ABRUZZO.
Anche il testo del ddl
approvato dal Senato.


 


 


Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5395


INTERCETTAZIONI.


Con il “ddl Alfano” i cronisti possono


raccontare le indagini per “riassunto”


(oggi  è possibile solo nel “contenuto”).


E’ un indubbio passo in avanti.


Restano i 30 giorni di arresto


(più l’ammenda da 1000 a 5mila


euro) per chi pubblica arbitrariamente


atti di un procedimento penale di cui è


vietata per legge la pubblicazione.


Intercettazioni pubblicabili - come vuole


anche la sentenza 59/1995 della Consulta


per quelle presenti nel fascicolo processuale -  


dopo la conclusioni delle indagini


preliminari: chi sgarra rischia da 6


mesi a 3 anni di reclusione.


Editori senza sanzioni se organizzano


corsi di formazione per i redattori


e una catena di controllo efficace


sulle notizie messe in pagina. Anche


questo è un fatto fortemente positivo.


 


Fnsi e Ordine, invece della protesta sterile e retorica,  devono preoccuparsi di far tutelare da parte degli iscritti negli Albi la dignità delle persone innocenti e anche indiziate (che non sono  ancora da ritenere colpevoli). Ma anche i colpevoli meritano il rispetto che spetta a ogni persona umana. Il diritto di cronaca ha i suoi limiti interni: il rispetto appunto della dignità della persona e della verità sostanziale dei fatti. Gli abusi della libertà di stampa non hanno cittadinanza in nessun paese civile dell’Occidete democratico e  liberale.


 


IN CODA PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE GLI ARTICOLI DEL DDL CHE RIGUARDANO I GIORNALISTI. LE MODIFICHE SONO IN NERO (NELLA VERSIONE APPROVATA DAL SENATO IL 10/6/2010). IN ALLEGATO TUTTO IL TESTO DEL DDL.


 


E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari: di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona  sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice. Sanzioni amministrative (da 25.800 a 310mila euro)  per l’impresa multimediale in relazione alla violazione dell’articolo 684 Cp (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). La salvezza (per gli editori) è l’adozione di un  modello organizzativo, che preveda anche la formazione continua dei giornalisti e il funzionamento di una catena di comando efficace nei controlli dei testi messi in pagina o mandati in onda.  Questa è una norma che riempie una lacuna: la formazione continua prevista dall’articolo 45 del Cnlg non è stata mai attuata. I 2,5 milioni di gettito per la formazione (collegati all’art. 116 della legge 388/2000) vanno per ora all’Inpgi in mancanza di una intesa Fnsi/Fieg. Il ddl prevede, inoltre, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (per 775mila euro) a chi viola l'articolo 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e anche una sanzione di 300 quote (per 465mila euro) per la pubblicazione arbitraria di intercettazioni acquisite in un procedimento penale. Le rettifiche dovranno essere pubblicate senza commento. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. I giornalisti rischiano la sospensione cautelare  dall’esercizio della professione fino a tre mesi. Previsti interventi del Grante della privacy.


nota tecnica di FRANCO ABRUZZO


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Intercettazioni.


LA CORTE DI STRASBURGO:


“E’ prevalente  il diritto del


pubblico a essere informato


sui procedimenti giudiziari”


La Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo, con la sentenza del 7 giugno 2007 (ricorso n. 1914/02- affaire Dupuis et autres c. France),  ha riconosciuto prevalente il diritto della stampa di informare su indagini in corso e l'esigenza del pubblico di essere informato sui procedimenti giudiziari. Conseguentemente ha sanzionato la Francia per violazione del diritto di espressione. Due giornalisti erano stati condannati a seguito della pubblicazione di un libro sul sistema di intercettazioni illegali attuato durante la Presidenza Mitterand. Nel libro figuravano stralci di interrogatori e brogliacci sulle intercettazioni. Sulle esigenze del segreto istruttorio prevale in sostanza il diritto di informare, soprattutto quando si tratta di fatti eclatanti e notori.  Conta che i giornalisti agiscano nel rispetto delle regole deontologiche della professione, fornendo notizie ancorate al principio della verità sostanziale. Le sentenze della corte di Strasburgo sono vincolati per gli Stati membri della Ue e,quindi, anche per  l’Italia.


Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5649


Strasburgo – Sentenze.


La Convenzione e la Corte europea dei diritti dell’uomo


ampliano il diritto di  cronaca (“dare e ricevere notizie”)


e proteggono il segreto  professionale dei giornalisti.


(In coda la raccomandazione R7/2000  sul segreto


professionale dei giornalistiapprovata dal Consiglio d’Europa).


Il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L'articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Questo assunto è condiviso pienamente dalla  Corte costituzionale: le sentenze di Strasburgo hanno un peso ineludibile  nel sistema giudiziario italiano. Si legge nella sentenza 39/2008 della Consulta: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti  sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”. Dal 1°  dicembre 2009 la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) fa parte della Costituzione europea.


di  FRANCO ABRUZZO


(dal 1989 al 2007 presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia)


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Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5785


Ddl Alfano e giornalisti. Professioni. Inapplicabile la sanzione disciplinare.


Tra intercettazioni e Albo disposizioni in conflitto.


La natura della sospensione è cautelare: cautelare significa che dovrebbe essere adottata mentre il procedimento penale è in atto. L’articolo 58 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione di giornalista impedisce al Consiglio dell’Ordine l’adozione di qualsiasi provvedimento prima della conclusione del processo penale. IN CODA un articolo di Adolfo Beria di Argentine(per il Corriere della Sera del 12 aprile 1986): “Rapporti tra giustizia e stampa: se al giornalista si toglie la penna”.


di FRANCO ABRUZZO


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Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5781


Sentenza 59/1995 della Corte costituzionale:


“Gli atti del fascicolo per il  dibattimento


(comprese le registrazioni telefoniche) possono


essere pubblicati anteriormente alla 


pronuncia della sentenza di primo grado”.


La Consulta ha fatto vincere il diritto di cronaca.


Questa sentenza rafforza l’impianto del ”ddl Alfano” secondo il quale le intercettazioni sono pubblicabili dopo la conclusioni delle indagini preliminari e, quindi, prima della sentenza di primo grado (come afferma la Consulta). “Ddl Alfano” : pubblichiamo integralmente gli articoli che riguardano i giornalisti. Le modifiche sono in nero (nella versione approvata dal Senato il 10/6/2010).


 


La Corte costituzionale ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 114, terzo comma, del Codice di procedura penale nella parte in cui non consente la pubblicazione degli atti del fascicolo per il dibattimento anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado: “Non si può, evidentemente, sostenere che la pubblicabilità di un atto viene esclusa per evitare che, attraverso mezzi di informazione, giunga a conoscenza del giudice nel cui fascicolo processuale l'atto è inserito. Come in dottrina è stato osservato, se si considera che nel fascicolo per il dibattimento sono inseriti anche gli atti di prova non rinviabili, ed assunti nella fase predibattimentale ex art. 467 del codice di procedura penale, si arriva all'assurdo di un divieto di pubblicazione diretto ad evitare che il giudice conosca atti da lui stesso compiuti”. La questione di legittimità è stata sollevata dal Gip di Siracusa il quale scrive  che, nel caso sottoposto al suo esame, il Pm, a chiusura delle indagini preliminari, ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di alcuni giornalisti indiziati del reato previsto dall'art. 684 del Cp (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale) in quanto ritiene che gli stessi abbiano legittimamente esercitato il diritto-dovere di cronaca. Ma, ad avviso del Gip, poiché l'avvenuta pubblicazione a mezzo stampa di alcuni passi di registrazioni telefoniche integra un'ipotesi di "pubblicazione parziale" (vietata dall'art. 114, terzo comma, del codice di procedura penale, quando avvenga, come nel caso di specie, prima della sentenza di primo grado), è preliminare ad ogni statuizione di merito - ed assume per ciò stesso rilevanza - la verifica della legittimità costituzionale della norma, essendo evidente l'inconfigurabilità a carico degli indiziati del reato previsto dall'art. 684 del Cp qualora il fatto loro ascritto non possa essere vietato dalla legge ordinaria. E la Consulta ha fatto vincere il diritto di cronaca.


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Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5799


OPINIONE IN DISSENSO.


Dopo il caso MONDADORI e la battaglia sbagliata sul ddl Alfano mentre


la Fnsi ha paura di criticare i giudici (che non applicano, violando la Costituzione  europea e  tre pronunce della Corte costituzionale,


le sentenze “vincolanti” di Strasburgo sulla libertà di cronaca e sul segreto professionale). Abruzzo: “A 70 anni sogno un sindacato


combattente e che sappia dire qualche no. Cerco 100 candidati per le elezioni d’ottobre. Scrivetemi all’indirizzo fabruzzo39@yahoo.it. Sulla Giustizia dobbiamo far vincere Strasburgo”. La libertà, come diceva Mario Borsa,  è


un dovere prima ancora di essere un diritto.


di FRANCO ABRUZZO


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Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5803


DDL ALFANO, LEGGE 231/2000 E FIEG.


La Fnsi continua a sbagliare  e a delirare


dicendo mezze verità: gli editori


evitano le sanzioni pesantissime


non solo predisponendo nei giornali


catene di comando e controllo (previste


dal Cnlg), ma organizzando corsi di


formazione per i redattori. I “modelli di


organizzazione” (fissati dalla legge


231/2001)  prevedono le due misure


e non solo la prima, che non può avallare


censure vietate dall’articolo 21  (II comma)


della Costituzione. Se così fosse, ma non


 è così, la Fnsi dovrebbe autosciogliersi per


inettitudine manifesta  nel contrasto


di presunti piani eversivi della Fieg


e per mancanza di fiducia nella capacità


dei giornalisti italiani di difendere la


loro autonomia (tutelata dalla


deontologia fissata per legge) e


la loro dignità garantita dagli articoli 2 e 41 della Costituzione.


In coda il comunicato Fnsi del 17/6/2010.


 Dare  ai giornali strutture secondo contratto (direttore, condirettore, vicedirettori, redattori capi centrali e di settore, capiservizio) è una circostanza normale ed auspicabile. Tutte le aziende di questo mondo si danno strutture efficienti e serie: perché i giornali ne dovrebbero fare a meno? La propaganda e i primi caldi hanno giocato un brutto tiro ai vertici della Fnsi avviati  verso una deriva pericolosa quanto inarrestabile. Studiate, compagni, studiate….


di FRANCO ABRUZZO*


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Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5798


Attacco del Wall  Street Journal


Più rispetto per l'Italia


(“Il  Sole 24 Ore”  17/6/2010)


Questo giornale non è stato tenero con il ddl sulle intercettazioni e ne ha criticato, nei servizi e negli editoriali, metodo, tempistica e merito. Temiamo gli effetti che produrrà sulle indagini contro la criminalità e sulla stampa e restiamo persuasi che ci siano altri modi per tutelare la privacy, riaffermando la responsabilità di noi giornalisti. Ma, a più riprese, abbiamo invitato a non esagerare con le iperboli. Di solito accade a casa nostra, tra tifosi del governo e suoi critici estremi. Ieri è stata la volta del, di solito autorevole, Wall Street Journal che, in un editoriale a firma Joel Weickgenant, afferma: «L'Italia non è come le altre democrazie occidentali», in senso peggiorativo naturalmente. Ora, siamo i primi a riconoscere i difetti della nostra democrazia, ma gli Usa sono la sola al mondo a mantenere la pena di morte, in Francia (leggi qui sotto, ndr) un freelance rischia il carcere per un fuori onda su Sarkozy, la legge stampa inglese è da sempre pessima, i toni xenofobi della Bild Zeitung ci han fatto rabbrividire e in Spagna il regista Almod6var ancora chiede giustizia per i desaparecidos del franchismo. Ognuno ha i suoi guai caro WSJ, ma la Repubblica italiana non merita il vostro disprezzo.


…………………………..


Si è rifiutato di confessare chi gli abbia consegnato le immagini


Ha messo online il fuori onda di Sarkozy.


Giornalista rischia 5 anni di carcere


Nel 2008 Scalbert ha pubblicato il video: il presidente si lamenta per il mancato saluto di un tecnico della tv. Sarkozy nel fuori-onda: «Tv pubblica? Qui mi sembra di stare tra i manifestanti» (1 luglio 2008)


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Leggi in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5395


 





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