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Bisogna dare uno scudo ai
consiglieri dell’Ordine
dei Giornalisti (e degli
altri Ordini professionali).

Nella legge di riforma va prevista la tutela dei consiglieri per le conseguenze derivanti dall’esercizio (a titolo gratuito) delle funzioni di giudici disciplinari amministrativi e di giudici delle iscrizioni nell’Albo e nel Registro nonché per la responsabilità civilistica collegata alla comunicazione istituzionale dell’ente (con giornali e siti web). IN CODA LE PROPOSTE DI MODIFICA

nota di FRANCO ABRUZZO

I consiglieri dell’Ordine dei giornalisti (come degli altri Ordini professionali) non hanno alcuna tutela patrimoniale fissata per legge: chi ha subito un danno ingiusto per effetto di una decisione  provvedimentale (disciplinare e di iscrizione nell’Albo o nel Registro) o per l’attività di comunicazione dell’ente (art 1 legge 150/2000) poste in essere dai consiglieri (singolarmente o riuniti in collegio) non agisce contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali ma…. contro il consigliere e l’ente, anche se i consiglieri prestano la loro attività a titolo gratuito e onorifico (come si diceva nell’Ottocento). I consiglieri dell’Ordine non hanno la tranquillità di svolgere la propria funzione senza ripercussioni, perché non hanno garanzie e guarentegie.  Il pericolo, se non si fa chiarezza su questo punto, è  l’inattività potenziale dei  Consigli dell’Ordine  dei Giornalisti sul piano disciplinare e su quello delle iscrizioni nel Registro dei praticanti. Chi rischia una causa per danni? L’occasione di far chiarezza è offerta dalla proposta di riforma della normativa professionale all’esame della Camera dei deputati. Il Parlamento dovrebbe essere chiamato a tutelare l’autonomia dei consiglieri-giudici amministrativi dell’Ordine dei giornalisti tenendo conto, a titolo di  riferimento, della legge 117/1988 (“Responsabilità civile dei magistrati”)


e in particolare del comma 2  (“Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”) del’articolo 2 della legge stessa.


L’Ordine regionale dei Giornalisti è persona giuridica di diritto pubblico (art. 1, ultimo comma, della legge n. 69/1963) ed ente pubblico non economico (art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001).  L’Ordine dei Giornalisti è sottoposto, sotto il profilo del funzionamento, alla vigilanza del Ministero della Giustizia  (art. 24 della legge 69/1963). Gli Ordini e i Collegi professionali, in quanto amministrazioni pubbliche,  sono assoggettati  anche al controllo della Corte dei Conti (C. Conti, Sez .contr. enti, sentenza 20/07/1995 n. 43; Fonte: Riv. Corte Conti, 1995, fasc. 5, 48; Foro Amm., 1996, 1388).


Milano, 3 marzo 2010


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Le proposte di modifica.


Legge  3 febbraio 1963 n. 69. Ordinamento della professione di giornalista.


Articolo 56. Procedimento.


Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.


Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive


Nell'esercizio delle funzioni disciplinari non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.


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D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382. Norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali.


 


Capo I - Del Consiglio degli ordini e collegi professionali


 


Articolo 1. Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. l del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.


Nell'esercizio delle funzioni disciplinari non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.


 





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