I consiglieri dell’Ordine dei giornalisti (come degli altri Ordini professionali) non hanno alcuna tutela patrimoniale fissata per legge: chi ha subito un danno ingiusto per effetto di una decisione provvedimentale (disciplinare e di iscrizione nell’Albo o nel Registro) o per l’attività di comunicazione dell’ente (art 1 legge 150/2000) poste in essere dai consiglieri (singolarmente o riuniti in collegio) non agisce contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali ma…. contro il consigliere e l’ente, anche se i consiglieri prestano la loro attività a titolo gratuito e onorifico (come si diceva nell’Ottocento). I consiglieri dell’Ordine non hanno la tranquillità di svolgere la propria funzione senza ripercussioni, perché non hanno garanzie e guarentegie. Il pericolo, se non si fa chiarezza su questo punto, è l’inattività potenziale dei Consigli dell’Ordine dei Giornalisti sul piano disciplinare e su quello delle iscrizioni nel Registro dei praticanti. Chi rischia una causa per danni? L’occasione di far chiarezza è offerta dalla proposta di riforma della normativa professionale all’esame della Camera dei deputati. Il Parlamento dovrebbe essere chiamato a tutelare l’autonomia dei consiglieri-giudici amministrativi dell’Ordine dei giornalisti tenendo conto, a titolo di riferimento, della legge 117/1988 (“Responsabilità civile dei magistrati”)
e in particolare del comma 2 (“Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”) del’articolo 2 della legge stessa.
L’Ordine regionale dei Giornalisti è persona giuridica di diritto pubblico (art. 1, ultimo comma, della legge n. 69/1963) ed ente pubblico non economico (art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001). L’Ordine dei Giornalisti è sottoposto, sotto il profilo del funzionamento, alla vigilanza del Ministero della Giustizia (art. 24 della legge 69/1963). Gli Ordini e i Collegi professionali, in quanto amministrazioni pubbliche, sono assoggettati anche al controllo della Corte dei Conti (C. Conti, Sez .contr. enti, sentenza 20/07/1995 n. 43; Fonte: Riv. Corte Conti, 1995, fasc. 5, 48; Foro Amm., 1996, 1388).
Milano, 3 marzo 2010
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Le proposte di modifica.
Legge 3 febbraio 1963 n. 69. Ordinamento della professione di giornalista.
Articolo 56. Procedimento.
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive
Nell'esercizio delle funzioni disciplinari non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
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D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382. Norme sui Consigli degli ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali.
Capo I - Del Consiglio degli ordini e collegi professionali
Articolo 1. Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. l del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.
Nell'esercizio delle funzioni disciplinari non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.